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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

2025-2026

“ISTITUZIONI”

La parola deriva dalla tradizione latina. Non vale per il diritto

positivo (come diritto costituzionale o privato), ma solo per il diritto romano: si

lega alle tradizioni delle fonti romane. Istituzioni, attualmente, indica gli organi

di apparato dello Stato, nella tradizione romana indicava un genere letterario,

istitutiones era un genere letterario che presentava queste caratteristiche:

Le opere di prima formazione

1) che sono destinate ad insegnare una certa

materia a chi non ne sa, primo ingresso in una disciplina, primo approccio

che deve fornire le prime fondamenta. Poi diventa una rappresentazione per

antonomasia per il primo approccio dell’insegnamento giuridico.

Cosa significa “genere letterario”?

2. Quando si rispettano determinati

requisiti, quando l’opera che si propone segue alcuni connotati essenziali, che

non possono mancare.

Quando è che un’opera può mettersi sopra il titolo di istitutiones?

3. A)

l’esposizione della disciplina oggetto di quella trattazione, estensione

contenuta, testo non monogra co, bisogna o rire un primo stadio di

informazione; B) il corso istituzionale deve guidare lo studente, a sentirlo

sistematicità

padrone di ciò che studia, la —> deve seguire un ordine

espositivo con una sequenza che ha una sua interna logicità, ordine

progressivo con cui gli argomenti vengono presentati.

I corsi istituzionali sono inevitabilmente corsi sintetici; il corso di istituzioni di

diritto romano ha in oggetto il diritto (complesso di norme, di regole di

condotta che regolano la vita dei consociati all’interno di una comunità) che

disciplinava la vita dei consociati all’interno di quella comunità storicamente

denominata Roma antica.

—> Idea che per poter vivere paci camente si a dano a delle regole condivise.

21 aprile del 754/3,

La storia di Roma inizia in un giorno ben preciso, il metà

dell’ottavo secolo a.C. Sul colle Palatino sono stati ritrovati resti di capanne

risalenti a questo periodo (sinecismo = Invece di una fondazione istantanea per

mano di un solo uomo (Romolo), gli storici moderni interpretano la nascita di

Roma come un lungo processo di sinecismo tra diverse comunità collinari).

Prima dell’VIII secolo a.C., i colli romani (Palatino, Esquilino, Quirinale, ecc.)

erano occupati da piccoli villaggi indipendenti di pastori e agricoltori, spesso

appartenenti a etnie diverse (principalmente Latini e Sabini). Il mito del “Ratto

delle Sabine” è la trasposizione leggendaria di un sinecismo reale. Il con itto

tra i Romani (del Palatino) e i Sabini (del Quirinale), che si conclude con la

fusione dei due popoli sotto la diarchia di Romolo e Tito Tazio, rappresenta

565 d.C.

l'atto politico dell’unione. La data nale dell’esperienza romana è il

VI secolo d.C.

(morte di Giustiniano), l’età del In totale tredici secoli di storia.

Come possiamo conoscere questi 13 secoli di storia?

• Con il concetto di “fonti”.

Che cos’è la fonte?

• La fonte indica una metafora, è usata nel linguaggio

storico e giuridico con un’accezione uniforme, la metafora della fonte, di

qualcosa da cui sgorga, zampilla qualcosa, come una fonte in senso naturale.

1

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LE “Fonti”

DOPPIO SIGNIFICATO DI FONTE:

STORICO GIURISTA

Tutto ciò da cui scaturisce una notizia Ogni atto o fatto, anche complesso

relativa al passato, documenti dai sul piano procedurale, dal quale

quali ricava informazioni. Come sgorga o scaturisce una regola di

possono essere questi documenti? condotta, che sia una consuetudine,

Le opere letterarie, una norma di legge.

1) scrittori del

passato che raccontano il loro FONTI DEL DIRIT TO

tempo (art.1 delle

e p i g r a f i f u n e r a r i e

2) , c h e preleggi nel codice civile: sono fonti

accompagnava le sepolture del diritto le leggi, i regolamenti e gli

Iscrizioni

3) usi)

reperti archeologici

4) Tutti i che ci

mostrano corredi, oggetti di usi

funzionali, quotidiani

Lo storico del diritto deve lavorare con entrambe le declinazioni del signi cato

FONTE”

di “ . Attraverso i materiali informativi noi dovremo esplorare e ricostruire

il diritto di Roma in quel tempo: dovremo occuparci del modo in cui quel

complesso di norme e di regole si è costruito sempre attraverso le loro fonti del

diritto romano

diritto. Il è l’insieme di quelle fonti che hanno prodotto diritto,

conoscibili solo attraverso il materiale informativo. Per noi i due piani si

sovrappongono.

fonti di cognizione

• Le , invece, sono i documenti, i testi, i materiali e i

reperti che ci permettono oggi di conoscere quel diritto del passato. Non

creano la norma, ma ce la tramandano.

fonti di produzione

• Le sono gli atti o i fatti che hanno il potere di creare,

modi care o estinguere le norme giuridiche. Sono i "motori" del diritto, gli

istituti o gli organi da cui la regola nasce materialmente. 2

fi fi

PERIODIZZAZIONE DELLA STORIA GIURIDICA DI ROMA

PERIODIZZAZIONE STORICA : fase monarchica, repubblicana, imperiale

(principato e dominato), questa corrisponde a quella che indica le varie

forme di governo, ma la periodizzazione che ci interessa è quella

strettamente legata al diritto privato e che nisce con la morte di

Giustiniano, perché autore del Corpus Iuris Civilis.

PERIODIZZAZIONE GIURIDICA:

EPOCA ARCAICA fondazione di Roma (753/4

1. : epoca che copre 5 secoli, dalla

a.C.) al 202 a.C. , che corrisponde alla battaglia di Zama, che si colloca nelle

guerre puniche, Roma sancisce una condizione di supremazia rispetto a

Cartagine. Roma si apre nel Mediterraneo e da soldati i Romani diventano abili

diritto

navigatori, entrano in contatto con nuove popolazioni e si sviluppa il

delle genti contratto di compravendita

, nasce il . Le gure giuridiche che

Roma conosceva prima non erano così complicate. La Roma delle origini era un

agricolo-pastorale

insieme di capanne e villaggi, con un’economia e gli istituti

giuridici erano legati a questo. Il farro era il classico cereale coltivato, che era

previsto per alcuni istituti giuridici. Dal punto di vista sociale si vede una

Patrizi Plebei

e

frattura tra ordini tra , che avrà delle ripercussioni giuridiche

molto forti sul piano del diritto pubblico (es. accesso al consolato da parte dei

Plebei, i Plebei si ritirarono sull’Aventino non partecipando alla vita politica

(militare) con le c.d. secessioni). La prima concessione che fecero fu la

redazione di un corpo di legge scritto, anziché avere leggi orali interpretate dai

12

Patrizi —> verrà nominato un collegio che avrà il compito di redigere le

tavole (tradizione per iscritto dei costumi usati no a quel momento) (450/1

a.C.).

Passaggio da Monarchia a Repubblica (509 a.C.)

: descritto da una delle nostre

fonti di conoscenze principali di Tito Livio, “Ab urbe condita”. Livio dice

“mutatur forma civitatis”, cambia proprio la forma della civitas e descrive

questo episodio collegandolo ad una leggenda che cita una donna, Lucrezia,

matrona. I grandi nobili facevano a gara per chi avesse la donna migliore, non

a livello estetico, ma a livello valorale. Le tanto brave mogli non erano poi così

brave, tranne Lucrezia, che tesseva la lana con le ancelle: il re Sesto Tarquinio

la vuole e minaccia di ucciderla o di porre accanto a lei sul letto uno schiavo

morto. Lucrezia si pugnala perché è colpevole nel corpo. Secondo Livio, per

vendicare l’o esa subita da Lucrezia, il padre e il marito sollevano una rivolta

popolare contro i Tarquini. La Repubblica vedrà non più la presenza del Re e il

Senato (organo consultivo del Re) e il comizio; senato (ha l’indirizzo politico) e

comizio rimangono acquistando più poteri. Il comizio in epoca repubblicana

magistrati

elegge i magistrati e approva le leggi. Vengono in rilievo i .

- Il racconto di Tito Livio sulla ne della monarchia è un perfetto intreccio di

etica privata e rivoluzione politica. La vicenda di Lucrezia non è solo un fatto di

cronaca nera dell'antichità, ma funge da catalizzatore ideologico: trasforma un

sopruso individuale nel simbolo della tirannia dei Tarquini. Per i Romani,

Lucrezia rappresentava l'ideale della pudicitia (castità e fedeltà). La minaccia di

Sesto Tarquinio di accostarle uno schiavo morto era astuta: nel diritto romano,

l'infamia di essere trovata in adulterio con uno schiavo era peggiore della

morte stessa. Lucrezia si uccide dicendo: "Nessuna donna impudica vivrà

seguendo l'esempio di Lucrezia". Anche se innocente nello spirito, il suo corpo è

“contaminato". Con la cacciata di Tarquinio il Superbo, il potere non viene

Libertas

distrutto, ma frazionato e limitato. La parola chiave è , che per i

Romani non signi cava "fare ciò che si vuole", ma "non essere sottomessi al

potere arbitrario di un singolo - 3

ff fi fi fi fi fi Consoli

MAGISTRATI Al posto del Re vengono istituiti i (inizialmente

chiamati praetores). Per evitare che diventino nuovi

tiranni, vengono applicati due principi cardine:

Annualità:

- La carica dura solo un anno.

- Collegialità

: Sono sempre in due, e ognuno ha il potere

di veto (intercessio) sulle decisioni dell'altro.

SENATO Se in epoca regia era solo un consiglio di "anziani" scelti

dal Re, nella Repubblica diventa l'organo di continuità

'auctoritas

dello Stato. Detiene l (l'autorevolezza

politica). Gestisce la politica estera e le nanze. Dopo aver

ricoperto una carica pubblica (come questore, edile,

pretore o console), un cittadino aveva il diritto di essere

inserito nelle liste del Senato. La nomina u ciale

spettava ai Censori, magistrati eletti ogni 5 anni, che

redigevano la lista dei senatori (la lectio senatus). I

censori potevano anche espellere un senatore per

indegnità morale o corruzione (tramite la cosiddetta nota

censoria). La carica di senatore era a vita, a meno che

non si venisse espulsi. assemblee

COMIZIO Il popolo partecipa attraverso le . I Comizi

Centuriati detengono il potere:

• Elettorale

• Legislativo

• Giudiziario

CHI SONO I MAGISTRATI?

• “Magistratus” è un termine che esiste in latino,

titolare di una funzione di governo, di varia natura, avvallo di un’elezione da

parte del comizio. Quasi tutte le elezioni duravano un anno.

censori

• I , importantissimi, perché facevano il censimento: anzitutto

conteggiavano la popolazione, attribuivano a questa un certo reddito e

avevano la cura dei mores, nel senso che controllavano il comportamento dei

cittadini e, nel momento in cui facevano il censimento, scrivevano

concretamente chi erano i cittadini di Roma, e, se un cittadino aveva fatto

censoria”,

qualcosa che non doveva, scrivevano accanto una “nota che aveva

dei ri essi giuridici importanti: c'erano delle incapacità politiche, una serie di

conseguenze sul piano giuridico, civile e anche politico, perché, per esempio,

CURSUS HONORUM

poteva bloccare l'ascesa nelle magistrature. Il è un percorso di

progressione nelle cariche magistratuali, che vedono al loro apice la carica

del console, a cui si arrivava solo dopo aver ricoperto cariche inferiori.

edili

• Gli si occupavano della cura della città e dei giochi, (urbis e udorum) e

dell’approvvigionamento alimentare.

pretori

• I erano i magistrati che amministravano la giustizia (Magistrati

romani assimilabili ai nostri ministri).

Questori

• , magistrati che si occupavano della gestione della nanza del

tesoro

consoli

• (Poche informazioni dell’età arcaica). 4

fl fi ffi fi

L’età arcaica è quella che presenta meno fonti di cognizione, ma alla luce delle

informazioni che abbiamo, si possono de nire i caratteri che distinguono

questo periodo storico:

- Formalismo giuridico : il diritto di epoca arcaica conosce istituti che sono

formali solenni,

rigorosamente e la loro validità e la loro e cacia richiedono

il rispetto di una forma (modo in cui le parti manifestano una certa volontà)

forma.

prestabilita dall’ordinamento. L’atto è nullo se non viene rispettata la

La forma scritta si a ermerà in età più tarda, il formalismo è legato al

“certa verba e certa gesta”.

compimento di

- Personalismo giuridico : tipico di questa fase, caratterizzata da una certa

precarietà, un ambiente chiuso, agricolo-pastorale, gli istituti giuridici

cives romani

rispecchiano questa realtà e sono riservati ai —> importante

“ius”,

perché si delinea il primo signi cato di di diritto, inteso come ius civile,

ius civium, diritto civile perché appartiene ai cittadini romani. Diverso dallo

ius gentium, diritto delle genti. Rapporto tra questi due darà luogo a nuovi

istituti giuridici.

• L’epoca arcaica ha una forte connotazione sacrale, inscindibilità tra

IUS FAS

religione e diritto. e , ciò che individua i giorni fasti e nefasti.

EPOCA PRE-CLASSICA dal 202 a.C. 27 a.C.,

2. : no al dies at quem con la

principato. diritto delle genti.

fondazione del Abbiamo un’apertura al

Superamento progressivo del personalismo e del formalismo. Nascono dei

contratti che si concludono con il semplice consenso, scambio di volontà

consensuali,

(contratti come la compravendita)

EPOCA CLASSICA dalla fondazione del Principato 27 a.C.,

3. : fondato da

Ottaviano (in realtà si chiamava Gaio Ottavio Turino), adottato da Gaio Giulio

Cesare, che vedeva in lui delle potenzialità. Dopo aver scon tto Antonio, arriva

in Senato, non si proclama imperatore ma restituisce il potere; non vuole

apparire come monarca, come il padre. Ottaviano ottiene tutti i poteri, pur

restituendo la Res publica, instaura il Principato. Cambiano i connotati delle

nell’editto di Milano del 313

fonti del diritto. La ne dell’età classica si individua

d.C., libertà di culto, “Editto di Tolleranza”

che dichiara la chiamato anche ed

Costantino.

emanato da È l’età della grande oritura, nella quale il diritto

esplode. È una fase di maturità e consolidamento, con la quale si consolida la

cultura, l’amministrazione e il diritto.

EPOCA POST-CLASSICA cultura della crisi, l’editto di Milano del

4. : inizia con

313 d.C. morte di Giustiniano nel 565 d.C.

e nisce con la

FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO DELL’EPOCA ARCAICA

MORES (maiorum)

1) —> costumi, le usanze, le abitudini degli antichi; avevano

un impatto giuridico. Si compongono in due elementi:

- OGGETTIVO diuturnitas:

—> ripetizione costante nel tempo di un certo

comportamento

SOGGETTIVO opinio iuris ac necessitatis:

- —> percezione condivisa di

un’obbligatorietà di un certo comportamento dal punto di vista giuridico 5

fi fi ff fi fi fi fi ffi fi

LEX REGIA

2. —> è una legge emanata dal rex, una prescrizione normativa

autoritaria che deriva dal sovrano in età monarchica. E il primo momento in

cui una disposizione viene imposta in modo esplicito e formale a tutti i cittadini

per un’ordine esterno da parte del sovrano.

LEX ROGATA

3. —> non è più un precetto normativo emanato dal rex, ma una

proposta di legge approvata poi dall’assemblea del popolo (dal verbo “rogo”,

magistrato

che signi ca chiedere, proporre). La proposta di legge la fa il

rogante, fa una proposta di legge al Comizio, che approva o non approva la

legge.

IURIS PRUDENTIA

4. —> Tutto il sistema delle fonti normative cambierà con i

diversi assetti delle forme di governo, ma una permane sempre, dall’età

GIURISPRUDENZA

monarchica al 565 d.C., con la morte di Giustiniano - La =

denominazione che in italiano delinea ciò che i romani chiamavano

“iurisprudentia”. La giurisprudenza nasce in un contesto in cui vi sono lex regia

e i mores, fonti di diritto conosciute, le quali però risultano non essere più

pre-classica.

su cienti. Il suo signi cato più pieno lo vedremo nell’età Partiamo

dalla sua nascita.

• Es. sono proprietario di un piccolo pezzettino di terra con un’attività di ori, il

mio vicino ha piantato un albero nel suo fondo, con nante con il mio. Questo

albero cresce e i suoi rami sporgono sul mio fondo e mi vanno a coprire i miei

ori che hanno bisogno di sole; i ori marciscono. Posso tagliare i rami

oppure no?

• Es. l’albero del vicino è un melo, le mele cadono sul mio fondo, di chi sono

queste mele?

È vero che esiste la proprietà, i rapporti con il vicinato, esistono tanti principi

del diritto,

ma quali posso applicare? Ecco il ruolo dell’interprete di volta in

volta ci sarà bisogno che le norme vengano interpretate. In età arcaica il

pontifex,

giurista è il perché i ponte ci a Roma, prima 5, poi 9, costituivano un

collegio sacerdotale. Ogni anno uno di loro viene incaricato di intrattenere i

rapporti con la comunità, mentre gli altri lavorano all’interno del collegio.

Quello è il ponte ce a cui ognuno può rivolgersi per ottenere un “responsum”,

una risposta. I ponte ci poi, collegialmente, esaminano la situazione; tutto ciò

si svolge in modo segreto. I ponte ci formulano la risposta, la scrivono e quello

incaricato di agire con l’esterno, dà la risposta a colui che ha fatto domanda:

non gli sarà spiegato perché, gli sarà solo

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Appunti-top di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Giunti Patrizia.
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