CAPITOLO QUARTO
IL PROCESSO E LA DIFESA DEI DIRITTI
IL PROCESSO E L’AZIONE
La caratteristica essenziale della norma giuridica e del diritto consiste nella coattività, diretta o
indiretta: dunque dalla violazione della norma giuridica nasce la sanzione e la possibilità di
chiederne l’inflizione. Non può considerarsi sanzione l’autodifesa della persona offesa non
soggetta a controllo od a regolamentazione. Per effettuare l’inflizione della sanzione vi deve
essere l’accertamento della violazione, effettuato da un terzo imparziale. Quest’accertamento
avviene attraverso il processo. Per far avviare la macchina del processo privato, il soggetto ha
l’onere di assumere l’iniziativa, cioè di esercitare l’azione. Nelle fonti del diritto romano l’actio è
definita come il diritto di pretendere attraverso una formula quanto è dovuto all’attore. Questo
modo di intendere l’actio si collega al fatto che le actiones romane sono azioni tipiche, ovvero
mezzi giudiziari correlati a determinare situazioni giuridiche soggettive, che prevedono una certa
forma per far valere tali situazioni. Queste prevedono una certa forma rappresentate dai “certa
verba” e dai “concepta verba”.Tra le azioni distinguiamo quelle dichiarative e quelle esecutive.
L’azione dichiarativa tende all’accertamento della violazione e alla determinazione delle
conseguenze.L’azione esecutiva è volta a far infliggere la sanzione prevista a colui che ha
violato.Nell’ambito delle azioni dichiarative si distinguono poi le azioni di condanna, costitutive e
di mero accertamento. L’azione di condanna è volta ad ottenere dal giudice l’accertamento della
violazione ed una pronuncia in cui si imponga un determinato comportamento a colui che ha
violato. Nelle azioni costitutive si chiede al giudice l’accertamento ed un’ulteriore pronuncia che
produca direttamente la modificazione richiesta dall’attore.
Le azioni di mero accertamento hanno solo lo scopo di verificare se ci sia stata o meno la
violazione di un diritto soggettivo.
LE “LEGIS ACTIONES” DICHIARATIVE
Nella storia del processo romano si possono identificare tre sistemi processuali; alle origini, il
processo delle legis actiones che decade negli ultimi due secoli della repubblica, in seguito il
processo formulare sorto nel IV sec. a.C. nella iurisdictio peregrina ed esteso ai cives, tra la metà
del III e gli inizi del II sec. a.C., divenuto poi processo civile ordinario, e abolito nel 343 d.C., e a
partire dagli inizi del principato prevalse sul processo formulare, la cognito extra ordinem,
strettamente legata ai poteri dell’imperatore, e divenne processo ordinario nel corso del III sec.
d.C. L’origine del processo romano si ritrova nelle legis actiones, le quali sono forme processuali
che si sostituiscono a forme precedenti di autotutela. Le legis actiones vengono divise in:
-dichiarative: che comprendono la legis actio sacramento (in rem ed in personam), quella per
iudicis arbitrive postulationem e quella per condictionem
-esecutive: che comprendono la legis actio per manus iniectionem e quella per pignoris
capionem.
La più antica fra quelle dichiarative è la legis actio sacramento, la cui procedura era bipartita,
infatti dopo una iniziale fase pontificale, le leggi delle XII tavole ne tradussero in termini formali la
realizzazione. Il processo era diviso in due fasi:
in iùre,
— la prima fase, detta davanti al magistrato;
àpud iùdicem,
— la seconda, detta davanti al giudice privato.
La fase in iure
• in iure
La fase aveva lo scopo di fissare, con certezza e precisione, i termini della controversia, ed
esigeva, di conseguenza, la necessaria presenza di entrambe le parti: spettava all’attore condurre
dinanzi al magistrato la controparte, nel caso anche con la forza. Davanti al magistrato, l’attore
in iure
affermava solennemente il suo diritto. L’elemento fondamentale della fase era lo scambio
dichiarazioni solenni,
tra le parti di incompatibili tra loro (in quanto l’una affermava il diritto, l’altra
lo negava). Esse erano pronunciate davanti a testimoni, la cui presenza era esplicitamente
litis contestàtio
richiesta: questa era la c.d. [vedi].
funzione litis contestàtio
La della era duplice:
— determinare l’oggetto del processo;
— impegnare le parti alla soluzione della lite mediante sentenza.
litis contestàtio consumazione processuale:
Con la si verificava inoltre il c.d. fenomeno della
mutava la fonte; litis contestatio
l’obligàtio restava ferma, ma ne dopo la l’obbligo primario si
trasformava nell’obbligo di subire la condanna. Con le loro dichiarazioni le parti promuovevano un
processo e, impegnandosi a rispettare il provvedimento decisorio dell’autorità, rinunciavano alla
difesa privata. Se il convenuto non contrastava le affermazioni dell’avversario, si attuava la
confessio in iure: il processo si arrestava nel momento in cui l’affermazione dell’attore riceveva la
addìctio.
conferma del magistrato, cioè la sua Lo stesso avveniva se il fondamento del diritto
affermato dall’attore appariva evidente.
Si poteva quindi passare all’esecuzione, con la conseguenza che l’attore poteva impossessarsi
della cosa o del debitore.
La fase àpud iùdicem
• lìtis contestàtio
Se le parti non raggiungevano alcun accordo, dopo la [vedi], si apriva la fase
apud iudicem iùdex privàtus
(peraltro eventuale). Il magistrato rimetteva le parti dinanzi ad un (da
lui scelto) il quale, ascoltate le loro ragioni ed esaminati i mezzi di prova, emetteva la sua
sententia, apud iudicem
oralmente. Nella fase non era più necessaria la presenza di entrambe le
parti: la sentenza, in assenza di una parte, interveniva ugualmente ed era sfavorevole a questa.
persona sola collegio:
L’ufficio di giudice poteva essere affidato ad una o ad un nel primo caso, il
giudice era nominato dal magistrato di volta in volta; nel secondo caso il collegio decideva un
numero indefinito di controversie, avendo in determinate materie, competenze generali:
libertà, decèmviri stlìtibus iudicàndis;
— in materia di erano competenti i centùmviri
eredità proprietà,
— in materia di e di erano competenti i [vedi].
legis actio sacramènti
Nel caso fosse stata esperita la [vedi], il giudice si limitava a dire quale
sacramentum(giuramento) iustum:
delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale fosse il
accertamento non una condanna. legis
giudice pronunciava un e Diversamente, nelle altre
actiones dichiarative il giudice condannava, vale a dire ordinava al convenuto di tenere un dato
comportamento. in rem in personam,
La legis actio sacramento aveva due sottospecie, l’agere ed di cui il primo era
più risalente. Nell’agere in rem vi è una diversità a seconda che l’actio abbia ad oggetto una cosa
mobile od immobile, dove attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa
controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di cosa non trasportabile. L’attore,
ego hòminem
tenendo in mano una verga (festùca), toccava la cosa e pronunciava la frase “hunc
ex iùre Quirìtium meum esse aio secundum suam causam. Sicut dixi, ecce tibi vindìcta impòsui”
(affermo solennemente che questo schiavo mi appartiene per diritto quiritario, in conformità alla
vindicta);
sua destinazione. Ecco, così come ho dichiarato, ti impongo la mia contestualmente
festuca, vindicàtio.
toccava la cosa con la operando la
festuca
Come spiega Gaio, poiché la rappresentava la lancia di guerra, questo atto simboleggiava
festuca,
l’occupazione bellica e, quindi, nel toccare la cosa con la l’attore manifestava
simbolicamente il suo diritto di piena proprietà sulla cosa: in epoca più antica, infatti, il diritto
tipico di proprietà era quello sulle cose prese al nemico.
A questo punto due erano le possibilità.
Se il convenuto non compiva alcuna dichiarazione contraria, la cosa restava definitivamente in
proprietà dell’attore (a questa forma, si ricorse molto spesso per trasmettere i beni oggetto di
compravendita).
Se, invece, il convenuto compiva la stessa dichiarazione ed eseguiva gli stessi atti compiuti già
vindicatio
dall’attore, operando la contraria, sorgeva la controversia vera e propria.
In questo caso il magistrato intimava ad entrambe le parti di abbandonare la cosa contesa (c.d.
lis, ambo rem”);
pronunciando la frase: “mìttite a ciò seguiva la reciproca scommessa — la
sacramentum
somma oggetto della sfida si chiamava (e dava nome alla procedura in esame).
res
Il magistrato investito della controversia poteva assegnare il possesso interinale sulla oggetto
vindìciæ)
del giudizio (c.d. alla parte che a suo avviso vantasse una pretesa in apparenza fondata
fumus boni iuris res
(c.d. [vedi]); la restituzione della e dei frutti, in caso di soccombenza del
possessore interinale (poco probabile, alla luce di quanto detto, ma sempre in teoria possibile) era
prædes lìtis et vindiciàrum res
garantita attraverso la nomina di garanti (c.d. rispettivamente, per la
e per i frutti). iudex (giudice), àpud iùdicem,
Successivamente, nominato il si passava alla fase nella quale
ciascuna parte produceva le prove che intendeva porre a sostegno della sua tesi, ed il giudice,
sententia,
dopo averle valutate, emetteva la sua con la quale, risolvendo il tema oggetto della
sacramenta iùstum iniustum.
controversia, proclamava quale dei fosse e quale
summa sacramenti
Poiché la era promessa da tutte e due le parti, pur dovendo essere pagata
solo da chi perdeva la causa, si richiedeva che ognuna presentasse dei garanti per il futuro
prædes sacramenti
eventuale pagamento (i che prestavano garanzia davanti al magistrato); la
somma era poi devoluta ad una cassa pubblica.
Meno complessa era la procedura della legis actio sacramento in personam, in cui l’attore afferma
il proprio diritto e il convenuto lo nega. Dunque l’attore si rivolgeva al convenuto, affermando, nel
caso di obbligazione a pagare una somma di denaro : (“affermo che tu mi devi 10.000 sesterzi, (id
postulo aias an neges ): e ti chiedo di ammetterlo o negarlo), se a questa domanda il convenuto
rispondeva aio, il processo si era concluso con la confessio in iure, che dava luogo all’azione
esecutiva, se, la risposta era nego, l’attore passava a pronunciare i verba nel modus agendi
sfidando il convenuto ad un sacramentum di 500 assi.
Tra le legis actiones dichiarative vi era la legis actio per iudicis arbitrive postulationem, esperibile
solo in tre casi, era una forma semplificata della legis actio sacramentum, che permetteva di
richiedere la nomina di un giudice per crediti da sponsio o divisioni di beni, e non vi era la necessit
del sacramentum (la scommessa in denaro prevista da altri riti).
L’ultima legis actio introdotta tra quelle dichiarative è quella per condictionem, esperibile solo per
far valere le obbligazioni di trasferire la proprietà di una quantità determinata di denaro
Le Legis actiones esecutive
manus iniectio legis actiones
La fu la più antica delle e costituì il primo esempio di azione
esecutiva generale. Suo presupposto era il mancato pagamento da parte del convenuto di una
somma di danaro, a cui era tenuto per una causa certa ed indiscutibile. Il caso tipico fu quello
iniectio iudicati”);
relativo alle somme dovute a seguito di accertamento giudiziale (“manus a
questa ipotesi furono in seguito equiparati altri casi di crediti ben accertati, ad es. crediti basati su
confessio in iure, iniectio pro iudicato”.
una per i quali si parlò di “manus
iusti)
Il creditore, trascorsi 30 giorni (dìes dalla sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto,
in ius
conduceva, anche con la forza, nuovamente il debitore insolvente e dinanzi al magistrato lo
tu mihi iudicàtu
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Navarra Maria Luisa, libro consigliato Istituzioni di diritto …
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, prof. D'Amati, libro consigliato Elementi di diritto privato romano …
-
Riassunto esame istituzioni di diritto romano, Prof. Miglietta Massimo, libro consigliato Istituzioni di diritto ro…
-
Riassunto esame istituzioni di diritto romano, prof Miglietta, libro consigliato Istituzioni di diritto romano, Tal…