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CAPITOLO QUARTO

IL PROCESSO E LA DIFESA DEI DIRITTI

IL PROCESSO E L’AZIONE

La caratteristica essenziale della norma giuridica e del diritto consiste nella coattività, diretta o

indiretta: dunque dalla violazione della norma giuridica nasce la sanzione e la possibilità di

chiederne l’inflizione. Non può considerarsi sanzione l’autodifesa della persona offesa non

soggetta a controllo od a regolamentazione. Per effettuare l’inflizione della sanzione vi deve

essere l’accertamento della violazione, effettuato da un terzo imparziale. Quest’accertamento

avviene attraverso il processo. Per far avviare la macchina del processo privato, il soggetto ha

l’onere di assumere l’iniziativa, cioè di esercitare l’azione. Nelle fonti del diritto romano l’actio è

definita come il diritto di pretendere attraverso una formula quanto è dovuto all’attore. Questo

modo di intendere l’actio si collega al fatto che le actiones romane sono azioni tipiche, ovvero

mezzi giudiziari correlati a determinare situazioni giuridiche soggettive, che prevedono una certa

forma per far valere tali situazioni. Queste prevedono una certa forma rappresentate dai “certa

verba” e dai “concepta verba”.Tra le azioni distinguiamo quelle dichiarative e quelle esecutive.

L’azione dichiarativa tende all’accertamento della violazione e alla determinazione delle

conseguenze.L’azione esecutiva è volta a far infliggere la sanzione prevista a colui che ha

violato.Nell’ambito delle azioni dichiarative si distinguono poi le azioni di condanna, costitutive e

di mero accertamento. L’azione di condanna è volta ad ottenere dal giudice l’accertamento della

violazione ed una pronuncia in cui si imponga un determinato comportamento a colui che ha

violato. Nelle azioni costitutive si chiede al giudice l’accertamento ed un’ulteriore pronuncia che

produca direttamente la modificazione richiesta dall’attore.

Le azioni di mero accertamento hanno solo lo scopo di verificare se ci sia stata o meno la

violazione di un diritto soggettivo.

LE “LEGIS ACTIONES” DICHIARATIVE

Nella storia del processo romano si possono identificare tre sistemi processuali; alle origini, il

processo delle legis actiones che decade negli ultimi due secoli della repubblica, in seguito il

processo formulare sorto nel IV sec. a.C. nella iurisdictio peregrina ed esteso ai cives, tra la metà

del III e gli inizi del II sec. a.C., divenuto poi processo civile ordinario, e abolito nel 343 d.C., e a

partire dagli inizi del principato prevalse sul processo formulare, la cognito extra ordinem,

strettamente legata ai poteri dell’imperatore, e divenne processo ordinario nel corso del III sec.

d.C. L’origine del processo romano si ritrova nelle legis actiones, le quali sono forme processuali

che si sostituiscono a forme precedenti di autotutela. Le legis actiones vengono divise in:

-dichiarative: che comprendono la legis actio sacramento (in rem ed in personam), quella per

iudicis arbitrive postulationem e quella per condictionem

-esecutive: che comprendono la legis actio per manus iniectionem e quella per pignoris

capionem.

La più antica fra quelle dichiarative è la legis actio sacramento, la cui procedura era bipartita,

infatti dopo una iniziale fase pontificale, le leggi delle XII tavole ne tradussero in termini formali la

realizzazione. Il processo era diviso in due fasi:

in iùre,

— la prima fase, detta davanti al magistrato;

àpud iùdicem,

— la seconda, detta davanti al giudice privato.

La fase in iure

• in iure

La fase aveva lo scopo di fissare, con certezza e precisione, i termini della controversia, ed

esigeva, di conseguenza, la necessaria presenza di entrambe le parti: spettava all’attore condurre

dinanzi al magistrato la controparte, nel caso anche con la forza. Davanti al magistrato, l’attore

in iure

affermava solennemente il suo diritto. L’elemento fondamentale della fase era lo scambio

dichiarazioni solenni,

tra le parti di incompatibili tra loro (in quanto l’una affermava il diritto, l’altra

lo negava). Esse erano pronunciate davanti a testimoni, la cui presenza era esplicitamente

litis contestàtio

richiesta: questa era la c.d. [vedi].

funzione litis contestàtio

La della era duplice:

— determinare l’oggetto del processo;

— impegnare le parti alla soluzione della lite mediante sentenza.

litis contestàtio consumazione processuale:

Con la si verificava inoltre il c.d. fenomeno della

mutava la fonte; litis contestatio

l’obligàtio restava ferma, ma ne dopo la l’obbligo primario si

trasformava nell’obbligo di subire la condanna. Con le loro dichiarazioni le parti promuovevano un

processo e, impegnandosi a rispettare il provvedimento decisorio dell’autorità, rinunciavano alla

difesa privata. Se il convenuto non contrastava le affermazioni dell’avversario, si attuava la

confessio in iure: il processo si arrestava nel momento in cui l’affermazione dell’attore riceveva la

addìctio.

conferma del magistrato, cioè la sua Lo stesso avveniva se il fondamento del diritto

affermato dall’attore appariva evidente.

Si poteva quindi passare all’esecuzione, con la conseguenza che l’attore poteva impossessarsi

della cosa o del debitore.

La fase àpud iùdicem

• lìtis contestàtio

Se le parti non raggiungevano alcun accordo, dopo la [vedi], si apriva la fase

apud iudicem iùdex privàtus

(peraltro eventuale). Il magistrato rimetteva le parti dinanzi ad un (da

lui scelto) il quale, ascoltate le loro ragioni ed esaminati i mezzi di prova, emetteva la sua

sententia, apud iudicem

oralmente. Nella fase non era più necessaria la presenza di entrambe le

parti: la sentenza, in assenza di una parte, interveniva ugualmente ed era sfavorevole a questa.

persona sola collegio:

L’ufficio di giudice poteva essere affidato ad una o ad un nel primo caso, il

giudice era nominato dal magistrato di volta in volta; nel secondo caso il collegio decideva un

numero indefinito di controversie, avendo in determinate materie, competenze generali:

libertà, decèmviri stlìtibus iudicàndis;

— in materia di erano competenti i centùmviri

eredità proprietà,

— in materia di e di erano competenti i [vedi].

legis actio sacramènti

Nel caso fosse stata esperita la [vedi], il giudice si limitava a dire quale

sacramentum(giuramento) iustum:

delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale fosse il

accertamento non una condanna. legis

giudice pronunciava un e Diversamente, nelle altre

actiones dichiarative il giudice condannava, vale a dire ordinava al convenuto di tenere un dato

comportamento. in rem in personam,

La legis actio sacramento aveva due sottospecie, l’agere ed di cui il primo era

più risalente. Nell’agere in rem vi è una diversità a seconda che l’actio abbia ad oggetto una cosa

mobile od immobile, dove attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa

controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di cosa non trasportabile. L’attore,

ego hòminem

tenendo in mano una verga (festùca), toccava la cosa e pronunciava la frase “hunc

ex iùre Quirìtium meum esse aio secundum suam causam. Sicut dixi, ecce tibi vindìcta impòsui”

(affermo solennemente che questo schiavo mi appartiene per diritto quiritario, in conformità alla

vindicta);

sua destinazione. Ecco, così come ho dichiarato, ti impongo la mia contestualmente

festuca, vindicàtio.

toccava la cosa con la operando la

festuca

Come spiega Gaio, poiché la rappresentava la lancia di guerra, questo atto simboleggiava

festuca,

l’occupazione bellica e, quindi, nel toccare la cosa con la l’attore manifestava

simbolicamente il suo diritto di piena proprietà sulla cosa: in epoca più antica, infatti, il diritto

tipico di proprietà era quello sulle cose prese al nemico.

A questo punto due erano le possibilità.

Se il convenuto non compiva alcuna dichiarazione contraria, la cosa restava definitivamente in

proprietà dell’attore (a questa forma, si ricorse molto spesso per trasmettere i beni oggetto di

compravendita).

Se, invece, il convenuto compiva la stessa dichiarazione ed eseguiva gli stessi atti compiuti già

vindicatio

dall’attore, operando la contraria, sorgeva la controversia vera e propria.

In questo caso il magistrato intimava ad entrambe le parti di abbandonare la cosa contesa (c.d.

lis, ambo rem”);

pronunciando la frase: “mìttite a ciò seguiva la reciproca scommessa — la

sacramentum

somma oggetto della sfida si chiamava (e dava nome alla procedura in esame).

res

Il magistrato investito della controversia poteva assegnare il possesso interinale sulla oggetto

vindìciæ)

del giudizio (c.d. alla parte che a suo avviso vantasse una pretesa in apparenza fondata

fumus boni iuris res

(c.d. [vedi]); la restituzione della e dei frutti, in caso di soccombenza del

possessore interinale (poco probabile, alla luce di quanto detto, ma sempre in teoria possibile) era

prædes lìtis et vindiciàrum res

garantita attraverso la nomina di garanti (c.d. rispettivamente, per la

e per i frutti). iudex (giudice), àpud iùdicem,

Successivamente, nominato il si passava alla fase nella quale

ciascuna parte produceva le prove che intendeva porre a sostegno della sua tesi, ed il giudice,

sententia,

dopo averle valutate, emetteva la sua con la quale, risolvendo il tema oggetto della

sacramenta iùstum iniustum.

controversia, proclamava quale dei fosse e quale

summa sacramenti

Poiché la era promessa da tutte e due le parti, pur dovendo essere pagata

solo da chi perdeva la causa, si richiedeva che ognuna presentasse dei garanti per il futuro

prædes sacramenti

eventuale pagamento (i che prestavano garanzia davanti al magistrato); la

somma era poi devoluta ad una cassa pubblica.

Meno complessa era la procedura della legis actio sacramento in personam, in cui l’attore afferma

il proprio diritto e il convenuto lo nega. Dunque l’attore si rivolgeva al convenuto, affermando, nel

caso di obbligazione a pagare una somma di denaro : (“affermo che tu mi devi 10.000 sesterzi, (id

postulo aias an neges ): e ti chiedo di ammetterlo o negarlo), se a questa domanda il convenuto

rispondeva aio, il processo si era concluso con la confessio in iure, che dava luogo all’azione

esecutiva, se, la risposta era nego, l’attore passava a pronunciare i verba nel modus agendi

sfidando il convenuto ad un sacramentum di 500 assi.

Tra le legis actiones dichiarative vi era la legis actio per iudicis arbitrive postulationem, esperibile

solo in tre casi, era una forma semplificata della legis actio sacramentum, che permetteva di

richiedere la nomina di un giudice per crediti da sponsio o divisioni di beni, e non vi era la necessit

del sacramentum (la scommessa in denaro prevista da altri riti).

L’ultima legis actio introdotta tra quelle dichiarative è quella per condictionem, esperibile solo per

far valere le obbligazioni di trasferire la proprietà di una quantità determinata di denaro

Le Legis actiones esecutive

manus iniectio legis actiones

La fu la più antica delle e costituì il primo esempio di azione

esecutiva generale. Suo presupposto era il mancato pagamento da parte del convenuto di una

somma di danaro, a cui era tenuto per una causa certa ed indiscutibile. Il caso tipico fu quello

iniectio iudicati”);

relativo alle somme dovute a seguito di accertamento giudiziale (“manus a

questa ipotesi furono in seguito equiparati altri casi di crediti ben accertati, ad es. crediti basati su

confessio in iure, iniectio pro iudicato”.

una per i quali si parlò di “manus

iusti)

Il creditore, trascorsi 30 giorni (dìes dalla sentenza che aveva riconosciuto il suo diritto,

in ius

conduceva, anche con la forza, nuovamente il debitore insolvente e dinanzi al magistrato lo

tu mihi iudicàtu

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sissi0690 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Navarra Maria Luisa.
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