DIRITTO PRIVATO – SECONDO MODULO
Lezione del 23 aprile – CONTRATTO PRELIMINARE
Il contratto preliminare, anche detto contratto ad effetti obbligatori, è un accordo
vincolante con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo, pena
il risarcimento di danni o l’esecuzione forzata, definendone gli elementi essenziali
come prezzo e oggetto. Non trasferisce diritti e proprietà ma crea l’obbligo di farlo.
(deve avere la stessa forma del definitivo)
E’ buona prassi in fase di preliminare fare le dovute verifiche relative all’oggetto del
contratto, in questo modo in caso di discrepanze tra quanto dichiarato da una parte e
quanto verificato, si evita un contenzioso giuridico post contratto, uscendo dal
contratto con un’eccezione di inadempimento.
I principali contenziosi riguardano l’inadempimento (mancata vendita/acquisto), vizi
dell’immobile, caparra confirmatoria e ritardi, risolvibili tramite azione giudiziale o
clausole penali.
- Inadempimento del preliminare: se una parte rifiuta di stipulare il definitivo,
l’altra parte può chiedere al giudice una sentenza che produca gli effetti del
contratto non concluso, trasferendo la proprietà e obbligando al pagamento.
- Caparra confirmatoria: in caso di inadempimento, la parte fedele può
recedere trattenendo il doppio della caparra versata o chiedendo il risarcimento
del maggior danno
- Vizi dell’immobile: se l’immobile presenta difetti o non è conforme (es:
irregolarità urbanistiche), l’acquirente può chiedere la risoluzione, la riduzione del
prezzo o la riparazione
- Risarcimento dei danni: il danno per mancata conclusione è commisurato
all’interesse positivo (situazione in cui si sarebbe trovata la parte se il contratto
fosse stato eseguito)
L’eccezione di inadempimento nel contratto preliminare consente a una parte di
rifiutarsi di adempire se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente. E’ uno strumento di autotutela che mira a garantire l’equilibrio
della prestazione.
Un contratto preliminare è definito “forte” se offre garanzie reali e trascrizione,
mentre quello “debole” (o preliminare di preliminare) è spesso una semplice intesa
procedimentale, serve a prenotare (es: immobile) e bloccare la trattativa, rimanendo
stipula del vero contratto preliminare a un momento successivo.
Nella prassi immobiliare succede normalmente che assistiamo a un procedimento a
tre fasi, con un “preliminare di preliminare”, il “preliminare” e il “definitivo”.
Se si passa da un preliminare all’altro, se i due sono identici, il secondo è nullo.
Solitamente si procede con due preliminari simili se ad esempio nel primo mi
impegno a procedere all’acquisto se la banca mi concede il mutuo e una volta
ottenuto il mutuo procedo con un ulteriore preliminare per confermare l’avvenuto
ottenimento del mutuo e stabilire la data del rogito.
Invece il contratto preliminare ad effetti anticipati è un accordo immobiliare in cui
le parti non solo si obbligano a stipulare il rogito, ma anticipano determinate
prestazioni del definitivo; solitamente si tratta della consegna anticipata
dell’immobile, l’immissione del possesso e spesso il pagamento parziale del prezzo.
Questo provvedimento non trasferisce la proprietà, ma garantisce l’uso immediato.
Siccome le parti hanno anticipato di comune accordo alcuni effetti, se scoprono
alcuni vizi o problemi dell’immobile, posso chiedere al venditore di sistemare a suo
costo il vizio o di ridurre il prezzo (richiesta di risoluzione del vizio).
La trascrizione del preliminare da la conoscibilità legale (attraverso i registri
immobiliari) del fatto che ho una prelazione sul bene, motivo per cui se un terzo, di
comune accordo con il venditore, procede all’acquisto dell’immobile, si rende
complice del futuro inadempimento verso i miei confronti e posso richiedergli un
risarcimento danni.
- La trascrizione ha una validità limitata detta “effetto prenotativo”, che cessa se
il contratto definitivo non viene trascritto entro un anno dalla data convenuta per
la stipula e, in ogni caso, entro 3 anni dalla trascrizione del preliminare stesso. Se
questi termini non vengono rispettati la trascrizione perde di efficacia.
La simulazione nel contratto preliminare si verifica quando le parti stipulano un
accordo simulatorio (accordo scritto ma nella realtà dei fatti apparente) ma ne
accordano segretamente uno diverso o l’inefficacia (reale). Spesso viene utilizzata
per occultare il prezzo reale (simulazione relativa) o nascondere una donazione,
richiede una controdichiarazione scritta per provarne la falsità. La simulazione
assoluta rende il contratto improduttivo di effetti.
Ci sono due tipologie di simulazione:
- Assoluta: non vi è alcun contratto; le parti fingono di attuare un negozio, ma in
realtà non ne vogliono nessuno (nessun effetto tra le parti)
- Relativa: le parti stipulano un contratto apparente (simulato) ma ne vogliono
uno diverso (dissimulato).
Può essere oggettiva: quando il contratto dissimulato (quello realmente
voluto) differisce da quello simulato (apparente) per l’oggetto, il prezzo o la
natura del negozio stesso. (ad esempio le parti dichiarano un atto di vendita
da 100k ma con una controdichiarazione stabiliscono che il prezzo reale è di
200k); soggettiva: si ha quando la simulazione riguarda la parte contraente.
Le parti si accordano affinché il contratto apparente sia stipulato tra il
venditore e un soggetto interposto (prestanome o interposto), mentre gli effetti
si produrranno tra il venditore e il vero acquirente (ad esempio A vuole
acquistare un bene da B ma non vuole apparire, A e B si accordano affinché il
contratto di compravendita venga intestato a C (prestanome), ma con una
controdichiarazione si stabilisce che il vero acquirente è A).
- Il simulato alienante è il proprietario originario del bene che, tramite un
contratto simulato, finge di trasferire il bene ad altri, solitamente per sottrarlo ai
creditori o per ragioni di riservatezza.
- Il simulato acquirente è il soggetto che appare formalmente come acquirente
del bene nel contratto simulato, ma che in realtà non ne diventa proprietario.
- Simulazione alienata (o bene simulato) si riferisce al bene che risulta
trasferimento nel contratto pubblico, ma che in realtà rimane nella disponibilità del
simulato alienante.
- Effetti: tra le parti il contratto simulato non ha effetti Tuttavia, la simulazione
non può essere opposta ai terzi in buona fede che hanno acquistato diritti dal
titolare apparente.
Tutele e creditori:
- Creditori del simulato alienante: possono far valere la simulazione per far
rientrare il bene nel patrimonio del loro debitore
- Creditori del simulato acquirente: possono prevalere solo se hanno agito in
buona fede e compiuto atti di esecuzione sui beni
- Terzi in buona fede: sono tutelati dalla legge se hanno acquistato i diritti del
simulato acquirente senza sapere che si trattava di una simulazione (se il
simulante vende a un terzo, e il terzo, salvo gli effetti della trascr
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