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RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO

Unità 1 – Il diritto e i suoi formanti

I formanti del diritto sono le diverse componenti (legislazione, giurisprudenza,

dottrina) che concorrono a formare le regole di un ordinamento giuridico.

I principali formanti giuridici sono:

1) Formante Legislativo: norme scritte emanate dl potere legislativo; comprende

le norme scritte, i codici e le leggi emanate formalmente dai poteri legislativi.

Rappresenta la regola prodotta dal legislatore, distinguendosi dai formanti

giurisprudenziali (sentenze) e dottrinali (studi).

2) Formante Giurisprudenziale: è l’insieme delle decisioni e delle interpretazioni

dei tribunali che contribuisce in modo determinante allo sviluppo del diritto

vigente. Consiste nell’interpretazione del diritto positivo a fini applicativi della

giurisprudenza.

3) Formante Dottrinale: è l’insieme degli studi, delle pubblicazioni e delle

interpretazioni elaborate dai giuristi che contribuiscono a formare l’ordinamento

giuridico. Influisce sul diritto fornendo interpretazioni, critiche e proposte di

riforma che influenzano la giurisprudenza.

L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme che regolano una data realtà

organizzata, con la pretesa di ricondurre a forma giuridica la totalità della realtà di

riferimento.

1) Ordinamento Statuale: è l’insieme di tutte le norme giuridiche che disciplinano

una comunità stanziata su un territorio definito; regola la convivenza sociale ed è

un insieme di regole obbligatorie, riferito a tutti e non facoltativo

2) Ordinamento Internazionale: regola i rapporti tra stati sovrani e indipendenti,

basandosi sulla cooperazione e sul consenso, senza un’autorità superiore

3) Ordinamento Sovranazionale: prevede una limitazione della sovranità

nazionale, con organi che emanano atti direttamente vincolanti negli stati membri

(es. UE)

- NORMA GIURIDICA: prescrizione vincolante che autorizza o vieta un

comportamento o che prevede una conseguenza negativa (sanzione) per chi

tiene o non tiene un determinato comportamento.

Tutte le norme hanno carattere di “generalità” (vale per tutti) e di “astrattezza” (da

interpretare)

CIVIL LAW vs COMMON LAW:

1) Civil law: tipico europeo si fonda su codici scritti e leggi generali emanate dal

parlamento, dove il giudice interpreta e applica la legge. (risulta più inquisitorio,

eridatato dal diritto romano)

2) Common law: modello anglosassone, si basa invece sul precedente giudiziario,

dove le sentenze dei giudici creano diritto vincolante, quindi il diritto viene creato

dai giudici attraverso sentenze.

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE: attribuzione alla fonte scritta del suo corretto

significato, ossia della sua valenza precettiva, applicando quindi le norme giuridiche

al caso concreto.

Utilizza tre criteri:

1) Criterio Letterale: non posso dare valenza discostante da quella

espressamente dichiarata dal significato letterale delle parole

2) Criterio Teleologico: interpretazione “estensiva” o “restrittiva”; procedo per

ipotesi cercando di capire lo scopo pratico, l’intenzione del legislatore o la finalità

perseguita dalla norma

3) Criterio Sistematico: interpretazione della norma in relazione all’intero

ordinamento giuridico, considerandola in armonia con le altre norme vigenti, in

particolare con i principi costituzionali

Altre metodologie possono essere:

1) Interpretazione Costituzionale Orientata: si verifica la legittimità della norma

2) Interpretazione Evolutiva: adegua il significato delle leggi ai mutamenti

socio-economici, culturali e tecnologici nel tempo, senza modificare il testo

3) Interpretazione Autentica: è una pseudo-interpretazione con cui il legislatore

stesso chiarisce il significato di una norme precedente ritenuta ambigua o di

difficile applicazione

- FATTISPECIE ASTRATTA: è l’ipotesi teorica prevista dalla norma giuridica,

indicando le condizioni per l’applicazione di una regola (è la norma).

- FATTISPECIE CONCRETA: è l’evento reale e specifico che si verifica (“Tizio

uccide Caio”), che dobbiamo ricondurre alla norma.

Se la sussunzione riesce, ne deriva l’applicazione della sanzione prevista dalla

norma, invece, quando la sussunzione non riesce, ci si trova di fronte a una lacuna

dell’orientamento, per cui non c’è una norma precisa (il giudice deve sempre e

comunque pronunciarsi).

Se una controversia non può risolversi con una precisa disposizione, ci si deve

ricondurre alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

L’analogia è il meccanismo con cui l’ordinamento colma le lacune normative. Si

divide in:

1) Analogia Legis: applica norme di casi simili

2) Analogia Iuris: ricorre ai principi generali del diritto (quando manca una norma

simile)

I limiti di applicazione dell’analogia delle norme riguardano le Leggi Penali (se

manca una norma, significa che non è un reato penale) e Leggi Eccezionali (norme

che sospendono o derogano a regole generali per situazioni particolari, ad es. stati

di emergenza).

- LE FONTI DEL DIRITTO: sono atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche

Norme di produzione: sono norme che stabiliscono quali sono le fonti del diritto in

un ordinamento giuridico. Nel nostro ordinamento le norme di produzione sono l’art.

1 del c.c., la costituzione e il trattato istitutivo dell’unione europea.

Per legittimare una norma essa deve rispettare le norme di produzione.

Si parla di gerarchia delle fonti, che ci evidenzia la gerarchia da rispettare in caso

di contrasti tra norme. Nel nostro caso si fa riferimento all’ordinamento

italo-europeo e si tratta di un ordinamento unico, in quanto quello europeo risulta

parte integrante di quello italiano.

La gerarchia è cosi suddivisa:

1) Costituzione: principi supremi dell’ordinamento, come diritti e valori

fondamentali

2) Fonti di rango costituzionale: leggi costituzionali, hanno lo stesso valore della

costituzione, diritto internazionale (norme scritte e consuetudini)

3) Fonti ordinarie: leggi dello stato, decreti legge e legislativi

La COSTITUZIONE (1948) presenta alcune norme di carattere programmatico

(alcune norme fanno da base per la formazione di norme future), ma anche norme

giuridiche che hanno attivazione immediata; rappresenta la massima espressione

gerarchica.

La Corte costituzionale può dichiarare una norma incostituzionale, eliminandola

definitivamente dall’ordinamento.

- DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA: è un ordinamento giuridico autonomo,

distinto sia dal diritto internazionale che da quello nazionale, che disciplina il

funzionamento dell’UE e le relazioni tra istituti e Stati membri. Fondato su trattati,

prevale sul diritto nazionale e garantisce i principi di democrazia, Stato di diritto e

i diritti fondamentali

- LEGGE: norma giuridica o insieme di norme che regolano il comportamento

etico e sociale, emanata dagli organi competenti per creare, modificare o

abrogare atti normativi. Essa rappresenta una fonte primaria del diritto ed è

caratterizzata da generalità e astrattezza

- REGOLAMENTI: sono atti del potere esecutivo, ma non sono leggi, e

sussistono se sono prescritti da una norma di legge

- CONSUETUDINE: è una fonte del diritto non scritto, definita come un

comportamento costante, uniforme e ripetuto nel tempo, che non si pone in

contrasto con le norme. E’ una fonte-fatto che integra l’ordinamento, spesso

usata per colmare lacune

- IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE: la legge provvede solamente per il futuro

Unità 2 – Situazioni giuridiche

- “Diritto soggettivo”: potere di agire per la tutela diretta e immediata di un

proprio interesse

- “Interesse legittimo”: è il dovere della pubblica amministrazione allo

svolgimento della propria attività

- “Abuso del diritto”: consiste nell’esercizio del diritto al di là del normale

Principale classificazione dei diritti:

1) Diritti Assoluti: diritti che possono essere fatti valere nei confronti di qualsiasi

persona (erga omnes)

- Diritti reali: diritti soggettivi assoluti che conferiscono un potere immediato e

diretto su un bene (carattere patrimoniale, proprietà, pegno, ipoteca, usofrutto,

superficie)

- Diritti reali della persona: sono diritti soggettivi assoluti, inalienabili,

irrinunciabili e imprescrittibili, riconosciuti a ogni essere umano sin dalla nascita

per tutelare la dignità e l’integrità fisica e morale.

2) Diritti Relativi: diritti che il titolare può far valere esclusivamente nei confronti di

uno o più soggetti determinati, a differenza di quelli assoluti

- Diritto di credito: ho diritto sul debitore

- Diritti personali di godimento: diritto di usare un bene altrui, basandosi su un

rapporto obbligatorio, a differenza dei diritti reali di godimento che sono immediati

e assoluti

- Posizioni di diritto famigliari: ci sono determinati diritti tra marito e moglie ad

esempio

PRESCRIZIONE: è un istituto giuridico che causa l’estinzione di un diritto o di un

reato a causa del mancato esercizio da parte del titolare o del mancato giudizio da

parte dello Stato per un periodo di tempo prolungato. (termine generale 10 anni)

- Prescrizione Estintiva: provoca la perdita di un diritto per mancato esercizio

del titolare

- Prescrizione Acquisitiva: (usucapione) determina l’acquisto della proprietà o

di atri diritti reali attraverso il possesso continuativo nel tempo

Principi fondamentali:

1) Decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

2) Non è derogabile dalle parti

3) Non è rilevabile d’ufficio

4) E’ rinunciabile solo una volta che sia compiuta

5) Se un’obbligazione è prescritta ed è ugualmente adempiuta non può chiedersi la

restituzione di quanto prestato

Tutti i diritti sono soggetti a prescrizioni, fatta eccezione per: “diritti indisponibili”

(della persona), “proprietà”, “facoltà” e “talune specifiche azioni” (es: azione di nullità)

I principali termini di prescrizione sono:

- Ordinaria: 10 anni (tutti i casi in cui la legge non prevede un termine specifico)

- Lunga: 20 anni (diritti reali su cosa altrui)

- Brevi: 5 anni (risarcimento del danno da fatto illecito; azione di annullamento;

materia societaria; interessi) – 2 anni (risarcimento del danno da circolazione di

veicoli) – 1 anno (azione di rescissione, azione redibitoria per vizi della cosa

venduta)

La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono istituti che bloccano o

azzerano il termine entro cui far valere un diritto.

- Sospensione: “congela” il decorso per cause specifiche (es: rapporti

coniugali), sommando il tempo precedente a quello successivo

- Interruzione: annulla il periodo trascorso, facendo ripartire il conteggio da zero

a causa di atti di esercizio del diritto o riconoscimento del debito (quando mi

attivo prima del termine della prescrizione)

PRESCRIZIONI PRESUNTIVE: non c’entrano con le prescrizioni, ma sono degli

istituti giuridici per cui, decorso un breve periodo di tempo, la legge “presume” che

determinati debiti di uso comune siano stati pagati.

Non estingue il diritto, ma inverte l’onere della prova (il creditore deve dimostrare il

mancato pagamento tramite giuramento decisorio o ammissione del debitore).

La DECADENZA invece è l’estinzione del diritto dovuta al fatto che non è stato

applicato entro il suo termine. Non è soggetta né a interruzione né a sospensione,

ma può essere impedita solo tramite il compimento dell’atto previsto.

Due parti possono concordare un termine di decadenza “convenzionale” anche dove

non è previsto dalla legge, mantenendo tempi ragionevoli.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE:

- Giudice Naturale: è l’organo giudicante; si tratta del giudice di competenza

individuato in base a criteri astratti, oggettivi e preesistenti, con l’obiettivo di

evitare la creazione di tribunali straordinari ad hoc dopo la commissione di un

illecito

- Giudice di Merito: è il magistrato (tribunale o corte d’appello) che ricostruisce i

fatti, valuta le prove e applica la legge al caso concreto

CODICE DI PROCEDURA CIVILE:

- 1 Grado (di merito): Tribunale o Giudice di Pace

- 2 Grado (di merito): Corte di Appello

- Grado di Legittimità: Suprema corte di cassazione (per far valere la violazione

o la falsa applicazione della legge da parte dei giudici di merito

TIPOLOGIE DI GIUDIZI:

A) PROCESSO DI COGNIZIONE: è il processo ordinario civile; accerta la

situazione giuridica e risolve la controversia

- Principi generali:

- Iniziativa di parte: un giudice civile non può iniziare una causa

- Principio contraddittorio: garantisce a entrambe la parti sia l’iniziativa sia la

difesa

- Principio dispositivo: tutte le fasi del processo, sentenza inclusa, è governato

dall’impulso di parte, ovvero se inizio una causa ma decido di non procedere, il

giudice non può proseguire

- Tipologie di Sentenza:

1) Sentenza Dichiarativa: mira a eliminare l’incertezza su una situazione giuridica

già esistente, dichiarando l’esistenza o meno di un diritto (es: accertamento di

nullità di un contratto)

2) Sentenza di Condanna: emanazione di un comando da parte di un giudice, che

obbliga la parte a tenere una certa condotta entro certi tempi

3) Sentenza Costitutiva: modifica la realtà giuridica preesistente mediante la

costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici (es: risoluzione del

contratto, divorzio, ecc)

B) PROCESSO DI ESECUZIONE: attua il diritto già accertato, presupponendo un

“titolo esecutivo” come una sentenza di condanna

C) PROCESSO CAUTELARE: procedimento speciale che è volto a proteggere un

diritto tramite misure cautelari (es: sequestro giudiziario) e precede l’avvenuto

accertamento

Una sentenza si considera definitiva se si esauriscono i gradi di appello o se non

vengono ricorsi nei tempi previsti.

Se una sentenza passa “in giudicato” significa che non è più possibile aprire una

causa nuova futura sulla stessa questione tra le parti, gli eredi o gli aventi causa.

MEZZI DI PROVA: il principio generale dice che chi vuole far valere un diritto in

giudizio ha l’onere di provare i fatti

Le prove principali sono:

- Prove Documentali: anche dette prove precostituite, sono documenti scritti,

come atti pubblici (contratti notarili) o scritture private, che si formano prima del

processo

- Prove Semplici: anche dette prove costituende, sono prove che si formano

durante lo svolgimento del processo attraverso l’istruttoria (es: testimonianze,

giuramenti, confessioni, ispezioni giudiziali)

- Prove Legali: sono prove la cui efficacia è predeterminata dalla legge; il

giudice non può valutarle diversamente, ma deve prenderne atto (es: atto

pubblico, giuramento)

- Prove Liberamente Valutabili: anche dette prove libere, in questo caso il

giudice valuta secondo il suo “prudente apprezzamento”, basandosi sulla logica e

sull’esperienza

Il “GIURAMENTO” può essere di tipo “decisorio” se fa piena prova oppure

“suppletorio” se è deferito dal giudice per integrare le prove già acquisite ma non

pienamente sufficienti o verificabili (in questo caso il giuramento va ad avvalorare

una prova già esistente).

- PRESUNZIONE SEMPLICE: consiste nell’argomentazione che sulla base di un

fatto noto risale a un fatto ignoto. Non è stabilita dalla legge ma è lasciata alla

prudenza del giudice, che deve ammettere solo indizi “gravi, precisi e

concordanti”

- PRESUNZIONE LEGALE: conseguenza che la legge trae partendo da un fatto

noto per risalire al fatto ignoto. Si dividono in: “assolute” quando non ammettono

prova contraria; “relative” quando ammettono la prova contraria e invertono

l’onere della prova, spostandolo sul soggetto che contesta la presunzione

UNITA’ 3 – I soggetti dell’ordinamento

La “capacità giuridica” viene acquisita dal momento della nascita e rappresenta

l’idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri.

La “capacità” di agire è fissata al compimento della maggiore età e consiste

nell’acquisizione della capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stata

stabilita un’età diversa; in determinati casi e per determinati fini, un giudice può dare

a un sedicenne la capacità di agire.

Il concepito acquisisce subito dopo la nascita:

- La capacità di successione mortis causa

- La capacità di ricevere donazione

- Capacità di ottenere un risarcimento del danno ricevuto durante la gestazione

- Capacità di ottenere un risarcimento del danno per lesione a terzi congiunti (ad

esempio orfano alla nascita per morte dei genitori; danno sia economico sia

morale)

e prima ancora della nascita:

- La capacità di ricevere per testamento anche se non concepito ma figlio di

persona vivente (posso mettere a testamento un futuro nipote che non è ancora

stato concepito)

I diritti del minore sono esercitati dai genitori (tranne il caso in cui il giudice abbia

deciso diversamente, o siano deceduti o non abbiano riconosciuto il figlio).

Al raggiungimento dei:

- 14 anni: può dare consenso al trattamento dei dati personali e in materia di

adozione e filiazione

- 16 anni: può richiedere l’emancipazione e può ottenere un contratto di lavoro

In alcuni casi invece la capacità giuridica viene “posticipata”, ovvero alcuni atti detti

“privatissimi” non ammettono rappresentanza legale ma possono essere esercitati

solo a

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ajebndeuhduehd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Schiavone Giovanni.
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