Capitolo 1 - Alcuni concetti fondamentali
Considerazioni preliminari
Diritto impossibile attribuire definizione che renda anche solo in parte l’enorme complessità di un fenomeno ricco sia dal punto di vista teorico che storico.
Concetto di diritto
Diritto è un insieme di norme. Norma è un enunciato linguistico la cui funzione consiste nel prescrivere il compimento o l’omissione di una certa azione.
Diritto e altri sistemi normativi
Esistono norme non giuridiche (es. norme morali); il diritto è quell’insieme di norme la cui osservanza è garantita da sanzioni somministrate da un apparato di stabili istituzioni in capo alle quali si concentra l’uso legittimo della forza fisica. (togliere con la forza qualcosa: esecuzione forzata). Il diritto è l'unico sistema normativo che possa imporre con la forza il rispetto delle sue norme. Diritto “solitamente” regola conflitti di tipo appropriativo, ma non tutti sono di questo tipo. (conflitti di tipo appropriativo = nascono cioè dalla scarsa disponibilità di beni materiali) es: conflitto di tipo non appropriativo = disaccordo tra genitori su esercizio di potestà.
Fonti del diritto
Esistono norme che stabiliscono i modi attraverso i quali è possibile dare vita a nuove norme, norme sulla produzione di norme (= “norme di secondo grado”) si comportano come enunciati linguistici dalla funzione prescrittiva. Si indirizzano a destinatari qualificati (es: Parlamento o Magistratura). Queste norme costituiscono le fonti del diritto = nozione irriducibile al singolo fatto normativo. Fonti del diritto sono disposte gerarchicamente perché norme hanno forza normativa diversa → duplice conseguenza: in caso di conflitto la norma di rango superiore prevale su quella inferiore e la norma di grado inferiore non può abrogare quella di rango superiore. (In caso stesso rango, criterio norma dopo > prima; norma speciale > norma generale) Fonti di cognizione per indicare il singolo atto normativo, la singola legge.
La Costituzione
La teoria e la dogmatica delle fonti del diritto sono di competenza del “diritto costituzionale”. Fonti del diritto art. 1 Preleggi sono leggi, regolamenti, norme corporative e usi. Totale stravolgimento con la Costituzione del 1948 e della Repubblica. Costituzione = ha contenuto più ampio, presente divisione di compiti tra i diversi organi dello stato (parlamento, governo, magistratura), limiti rispetto alla potestà pubblica. Contengono tavola di valori che vincola tutti i soggetti presenti nell’ordinamento - norma costituzionali ambiti anche nei rapporti privati. Sotto profilo formale si caratterizza per “rigidità” → disposizioni costituzionali non possono essere abrogate/modificate che da norme con stessa forza normativa.
Due tecniche di preservazione:
- Procedimento aggravato: bisogna ricorrere alla procedura aggravata art. 138 Costituzione, per cui la legge di revisione costituzionale o la legge costituzionale debbono essere approvate da ciascuna delle camere per due volte a intervallo non minore di 3 mesi, e suscettibili di referendum se non sono state approvate da ciascuna delle 2 camere a maggioranza di 2/3 dei loro componenti. → Norme costituzionali immodificabili = comprendono principi fondamentali.
- Corte costituzionale: compito di decidere se una norma giuridica di rango inferiore alla Costituzione è conforme o meno alla Costituzione, se non lo è verrà dichiarata “incostituzionale”, su base di richiesta di un “incidente di costituzionalità” di un giudice. Anche norma infracostituzionale può essere dichiarata illegittima. (Funzione di ammodernamento, es: riforma famiglia del 1975) Efficacia della pronuncia di illegittimità è che ha effetto retroattivo.
Altre fonti del diritto
Due nuove fonti del diritto: leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali e leggi regionali (riforma Titolo 5, parte 2 Costituzione) → le materie di oggetto “legislazione concorrente” sono di competenza delle regioni. Per tutte le altre solo in via esclusiva alle regioni. Nuova tipologia di fonte del diritto: “norme comunitarie” Trattato sull’Unione Europea, art. 11 = regolamenti e direttive nell’ (giudice italiano, contrasto norma comunitaria e italiana, disapplicherà italiana). Norme comunitarie hanno immediata efficacia normativa quando siano contenute in un regolamento, mentre necessitano di essere recepite dalla legge interna allorché si tratti di norme contenute nella direttiva. Costituzione 1948 legge legame privilegiato con Parlamento - strumento Sovranità Popolare. In numerose materie “principio riserva di legge” = disciplina di quella materia non potrà essere dettata che dalla legge. Leggi APPROVATE dal Parlamento a maggioranza assoluta di ciascuna delle 2 Camere.
Regolamenti: atti normativi posti in essere dal governo o altre autorità che non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Regolamenti governativi di esecuzione = disciplinano nel dettaglio materie che sono già state regolate per legge indipendenti = intervengono in materie non incise da nessuna disciplina.
Usi: sono una fonte non scritta del diritto - consistono nella ripetizione costante e uniforme di comportamenti osservati nel pieno convincimento che si tratti di comportamenti giuridicamente doverosi. Efficacia solo se espressamente richiamati dalla fonte di diritto di rango superiore.
Fonti del Diritto art. 1 delle Preleggi:
- Costituzione, leggi costituzionali, norme comunitarie;
- Leggi statali ed atti equiparati;
- Leggi regionali;
- Regolamenti;
- Usi.
Ruolo dottrina e giurisprudenza
Decisioni corti e opere dottrina - non sono fonti del diritto - ma ruolo importante per comprensione dell'ordinamento giuridico. Giurisprudenza: non è fonte del diritto; il giudice deve interpretarla e poi applicarla. Corte di Cassazione: controllare che l’interpretazione sia giusta o correggerla (non creazione). → "Efficacia persuasiva”: solitamente si segue indirizzo interpretativo già dato in passato, si segue solitamente linea consolidata. (Decisioni giudiziarie non sono fonti del diritto, giudice può dare interpretazione diversa). Dottrina: non è fonte del diritto e non è vincolante. Importante ruolo di “orientamento” e talvolta forte forte efficacia persuasiva.
Efficacia legge nel tempo
Efficacia è subordinata alla PUBBLICAZIONE. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana → leggi costituzionali, statali e dei regolamenti di ciascuna regione → leggi regionali della comunità europea. Dopo 15 giorni leggi o regolamenti diventano obbligatori (i giorni servono per creare conoscenza → l’ignoranza della legge non scusa). Retroattività solo per norme penali. ABROGAZIONE espressa (dichiarata dal legislatore) o tacita (incompatibilità tra norme precedenti e attuali). → Effetto abrogativo può discendere dal referendum popolare. Desuetudine: la non causa abrogazione.
Efficacia della legge nello spazio
Diritto privato internazionale: insieme delle norme con le quali uno stato regola i rapporti privatistici. Legge 218 del 1995 “norme di conflitto” in caso di conflitto tra norme di diritto internazionale privato appartenenti a diversi paesi, individuino il criterio di stabilire quale norma applicare. Diritto internazionale privato convenzionale o speciale. Doppia qualificazione: individuare sistema estero di riferimento e successive interpretazioni e applicazioni andranno svolte alla luce dei principi del diritto straniero.
Obbligazioni Contrattuali: la Convenzione di Roma del 19/09/1980 individua criteri:
- Legge nazionale dei contraenti;
- Legge del luogo dove concluso contratto;
- Legge designata da concorde volontà delle parti.
Responsabilità "extracontrattuale" la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è commesso l’illecito. Proprietà - altri diritti reali - possesso: legge del luogo. Matrimonio: legge del luogo di celebrazione o legge stato comune di residenza o legge dello stato di uno dei due. Per divorzio e separazione = legge nazionale comune dei coniugi, se non prevedono allora legge italiana. Genitori e figli: legge nazionale del figlio + adozione. Successione: si applica la legge nazionale del “de cuius”, ma per espressa dichiarazione può richiedere legge dello stato in cui risiede. → Giudice italiano non può applicare norma straniera in contrasto con Costituzione. → Ci sono norme di “applicazione necessaria”. Condizione di reciprocità = lo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione che l’ordinamento straniero richiamato preveda lo stesso trattamento per il cittadino italiano.
Interpretazione della legge
Norme giuridiche caratteristica: astrattezza e generalità. Destinatari: una classe di soggetti. Oggetto: una classe di azioni → necessaria individualizzazione e concretizzazione della norma astratta e generale. Questo procedimento prende nome interpretazione.
- Interpretazione legislativa, emanazione di una legge attraverso cui il legislatore chiarisce il significato dottrinale;
- Interpretazione, posta in essere dagli studiosi;
- Interpretazione giudiziaria, posta in essere dai giudici, UNICA che è subito funzionale all’applicazione.
Due criteri interpretativi:
- Criterio letterale;
- Criterio teleologico, l’interprete deve stabilire quali fossero gli scopi avuti dal legislatore quando aveva emanato la legge;
- Criterio sistematico, l’interpreta valuta la coerenza di questa sua scelta con il significato delle altre norme appartenenti al medesimo sistema giuridico.
Segue
Lacuna soprattutto nei sistemi giuridici ispirati dal “principio della completezza” → viene ribadito prescrivendo al giudice il ricorso all’interpretazione analogica. Il giudice deve vedere se esiste una legge che regola situazione simile, sennò volgere attenzione a materie analoghe [queste due chiamate analogia “legis”], oppure ricavare soluzioni dai principi generali dell’ordinamento [analogia iuris]. → Art. 14 vieta il ricorso all'analogia in caso di norme eccezionali o penali.
Diritto Privato
Diritto pubblico è l’insieme delle norme di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale. Diritto privato è l’insieme delle norme che regolano rapporti che si caratterizzano in quanto i soggetti di essi partecipi si collocano su un piano di equiordinazione. Autonomia privata: fenomeno in virtù del quale i privati perseguono e realizzano negozi giuridici. Due ragioni a favore: ordine etico-politico ed economico. Impossibilità del sistema giuridico di amministrare le risorse e soddisfare i bisogni di ogni singolo consociato, pena il collasso.
Rapporto sistema giuridico e autonomia privata:
- Efficacia vincolante (art. 1372);
- Norme dispositive;
- Norme imperative (norme che stabiliscono inderogabilmente le modalità di esercizio e norme che vietano ai privati l’adozione di comportamenti in contrasto con il sistema dell’autonomia privata).
→ Le norme che promuovono o limitano l’autonomia privata costituiscono il diritto privato. Diritto privato: diritto commerciale + diritto del lavoro + diritto agrario + norme di diritto privato applicate nelle pubbliche amministrazioni.
Codice Civile
Il codice civile è una legge ordinaria che venne approvata con legge 262/1942. → Il primo codice civile è quello Napoleonico del 1804. 1865 primo codice civile dell’Italia. 1942 nuovo codice ancora oggi in vigore. Approvato con Regio Decreto del 1942 e contiene al suo interno sia diritto civile che diritto commerciale, che prima era diviso in 2 libri. 6 libri → divisi in titoli → divisi in paragrafi → divisi in articoli → divisi in commi.
1 libro: diritti delle persone e delle famiglia.
2 libro: delle successioni.
3 libro: della proprietà.
4 libro: delle Obbligazioni.
5 libro: del lavoro.
6 libro: della tutela dei diritti.
I libri del Codice Civile sono preceduti dalla Costituzione Italiana e dalle disposizioni sulla legge in generale (PRELEGGI). Criteri di interpretazione delle preleggi sono nel “rubricato interpretazione delle legge”. Anni ‘70 emanate diverse leggi SPECIALI, solo la riforma della famiglia del 1975 ha trovato posto nel codice attraverso la novellazione. Anni ‘80 direttive comunitarie. Anni ‘70 ≠ anni ‘80. Radicata sfiducia modalità più efficace. Legislazione speciale anni ‘80 e ‘90 fiducia verso mercati e autonomia privata. → Legge 29 / 2003 conferita al Governo la delega al riassetto normativo di alcune aree disciplinari.
Capitolo 2 - Profili dell’attività giuridica
Nozione di attività giuridica
Raffronto tra le ipotesi di fatto concrete e le previsioni normative astratte: ipotesi di fatto concreta assume il nome di “fattispecie”, previsione normativa astratta “fattispecie astratta”. Sussunzione: dalla fattispecie concreta a quella astratta (es: furto, una oggetto presa, l’altra astratta idea del furto). Attività giuridica ogni azione, omissione e comportamento che dia luogo a conseguenze rilevanti sul piano normativo, cioè effetti giuridici, consistenti nella imputazione di situazione giuridiche soggettive.
Fatto giuridico
Effetti giuridici possono esserci anche da comportamenti non umani (es: fulmine, maremoto) assoluta irrilevanza - fatto giuridico, rilevanza circoscritta - atto giuridico in senso stretto, massima rilevanza - negozio giuridico. Fatto giuridico qualsiasi accadimento giuridicamente rilevante che prescinde del tutto dall’esistenza del comportamento volontario di un soggetto. → Sia eventi naturali che umani nei quali la volontà del soggetto non assume rilevanza al fine della produzione della produzione dell’effetto giuridico. Es: tsunami che distrugge casa, morte di Caio.
Atto giuridico in senso stretto
Limitata rilevanza della volontà del soggetto ai fini della produzione della produzione dell’effetto giuridico; atto sorretto dalla volontà e dalla consapevolezza di chi agisce. Atto giuridico in senso stretto, es: l’atto di costituzione in mora del debitore da parte del creditore. → Capacità richiesta è la capacità di intendere e di volere (detta capacità naturale).
Negozio giuridico e l’autonomia privata
Negoziò giuridico rappresenta il punto di rilevanza massima della volontà del soggetto. → Si collega alla volontà dell’autore. Es: contratto con cui compriamo un oggetto. → Matrimonio e testamento sono negozi giuridici. Essenza regolatrice del negozio giuridico configurandolo come atto con il quale l’individuo detta da sé una regola per la sfera dei propri interessi, si parla di “atto di autonomia privata”, volendo sottolineare l’autoregolamentazione degli interessi del privato. Atto negoziale ≠ atto non negoziale compete all’autore dell’atto la regola è determinata integralmente porre in essere la regola dall’ordinamento giuridico.
Dichiarazione di volontà
L’atto negoziale postula una “esteriorizzazione” della volontà. Dichiarazione: manifestazione di volontà all’esterno.
- Dichiarazione recettizia - recessione del debito
- Dichiarazione non recettizia - testamento
Dichiarazione espressa e tacita e comportamento concludente
Dichiarazione espressa: volontà venga manifestata attraverso l’uso di un codice comunicativo, generale o particolare. → Volontà può essere manifestata attraverso comportamenti concludenti. Dichiarazione tacita: consistente attraverso un comportamento attraverso il quale si desume la volontà. Manifestazione volontà per comportamento concludente assume rilevanza nell’esperienza socio-economica (es: mettere prodotti nel carrello). Mero silenzio non può essere considerato come comportamento concludente.
Capitolo 3 - Situazione giuridiche soggettive e il rapporto giuridico
Situazione giuridica soggettiva
Art. 2043 “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Due statuizioni diverse:
- La prima generale dovere di astensione
- La seconda relazione giuridica tra due soggetti determinati
Due diverse situazioni:
- Situzione giuridica soggettiva attiva, ha come contenuto la previsione e garanzia di realizzazione di un interesse (prendere il denaro)
- Situzione giuridica soggettiva passiva, imposizione di un comportamento (pagamento della somma al danneggiato).
Sempre almeno due soggetti
- Soggetto attivo ≠ soggetto passivo pretende osservanza del comando colui che è tenuto all’osservanza del comando giuridico soggetti rapporto giuridico “parti”; estraneo “terzi”.
Titolarità = nella titolarità si esprime il legame che intercorre tra il soggetto e la situazione giuridica soggettiva. Indica l’appartenenza di una situazione giuridica ad un soggetto che ne è titolare. Titolo = indica la fonte da cui deriva l’acquisto della situazione soggettiva.
- Titolo originario (es: usucapione) non c’è alcuna connessione tra la situazione giuridica del precedente titolare e quella dell'acquirente;
- Titolo derivativo (es: comp
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Palma Beatrice, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Scognamigl…
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato, Prof. Cristiani Francesca, libro consigliato Istituzioni di diritto…
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto privato, Prof. Cristiani Francesca, libro consigliato Istituzioni di diritto…
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Ferro Luzzi Federico, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Niva…