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Diritto privato: codice civile

I codici

I «codici» (codice civile, codice penale, codici di procedura) sono leggi dello Stato emanate dal Parlamento che raccolgono tutte le regole di una particolare branca del diritto. Idea di completezza e sistematicità. Europa continentale (Francia, Germania, Italia) vs. Inghilterra (diritto giurisprudenziale). Emanato nel 1942. Fonte principale del diritto privato italiano.

Sezioni del codice civile

  • I Libro: Persone e famiglia
  • II Libro: Successioni
  • III Libro: Proprietà
  • IV Libro: Obbligazioni e contratti
  • V Libro: Lavoro, Impresa e Società
  • VI Libro: La tutela dei diritti

Introduzione

  • Fonti del diritto: dove nascono le leggi/il diritto
  • Soggetti: persona fisica (es: Elena) o giuridica (es: associazioni) (è astratto)
  • Proprietà: diritto riguardo alla titolarità di un bene (mobile o immobile)
  • Contratto: (ne stipuliamo tutti i giorni) è un accordo tra due o più parti o soggetti, è rispetto ad un’attività che ha un contenuto patrimoniale ed ha clausole vessate. (Domanda esame: la risoluzione del contratto?)
  • Nasce dall’accordo, il contratto è fonte di obbligazione

Obbligazioni

  • Responsabilità civile: riguarda ipotesi o condotte in cui il soggetto responsabile, avendo arrecato un danno al danneggiato, deve risarcire, a seguito di una condotta negligente.
  • Famiglia, matrimonio, figli: divorzio/status figli/rapporti di famiglia
  • Successioni: a causa di morte, riguardano la sorte alla morte di un determinato soggetto (de cuius = defunto)

Diritto privato o civile

Codice: civile/penale/procedura civile/procedura penale. Diritto: privato (rapporto tra privati) pubblico (rapporto tra pubblica amministrazione: penale/costituzionale) => diritto civile: approfondisce/è monografico/specialistico.

Definizioni

  • (In senso oggettivo) (es: diritto penale/privato/...) diritto: > gruppo di regole-norme > Scopo: dare ordine alla convivenza tra i consociati e regolare le loro attività > vantati da un soggetto che ne è titolare (in senso soggettivo) (es: allo studio-salute) (alla vita: non patrimoniale, diritti della persona tutelati dalla costituzione di proprietà: patrimoniale, tutelato dalla costituzione, titolare di una posizione soggettiva) > non è per forza scritto: norme orali tramandate verbalmente dovute alla consuetudine (rare)
  • Comandi aventi natura generale: le norme giuridiche (dovere rivolto a tutti i consociati che si trovino in una determinata situazione)
  • Comandi aventi natura particolare: ad es. sentenze del Tribunale (La sentenza condanna ed impone al soggetto X di comportarsi in un certo modo)
  • Norma giuridica: > regola che dà una disciplina per regolare i rapporti > non è morale (es: tradire marito => giuridico: sanzione a me addebitata tradire fidanzato => solo morale, no sanzioni) > è disciplinata in un codice civile e se violata conseguono delle sanzioni > generalità ed astrattezza (Si applica ad un numero indefinito di casi)(Impedisce la discriminazione tra soggetti e posizioni giuridiche identiche al momento della sua applicazione)(Certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni giudiziarie)
  • Comprende tutte le materie riguardanti il diritto, l’insieme ordinamento giuridico: delle norme giuridiche e regole di diritto

Diritto oggettivo e soggettivo

  • Diritto in senso oggettivo: complesso di regole che una determinata società si è data per dare ordine alla convivenza (esempio, l’insieme delle regole che attengono ai rapporti civili si chiama diritto privato)
  • Diritto soggettivo: zona di «potere» entro cui il titolare può muoversi (es. Diritto di proprietà: potere di godere e disporre della cosa; Diritto di credito: potere di richiedere la prestazione al debitore; Diritto alla riservatezza: potere di impedire la divulgazione di notizie sul proprio conto)

Responsabilità

  • Responsabile: civile (negligenza che comporta un danno) art. 2043 chiunque cagiona danno ingiusto è tenuto a risarcire il danno: responsabilità aquiliana, extracontrattuale
  • Penale (violazione legge penale commettendo un reato: => sanzione) personale, attribuita al soggetto specifico
  • Contrattuale (conseguenze per inadempimento contratto) art. 1176 Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Fonti del diritto

Fonti del diritto:

  • Sono atti e fatti idonei a produrre diritto
  • Ordine gerarchico: trattati europei (internazionale) (l’Italia è parte dell’UE)
  • Costituzione (nazionale)
  • Legge ordinaria (emanate dallo Stato, es. codice civile) - regolamenti europei (es. privacy)
  • Decreti legislativi (abbreviati con D.Lgs. o D.Lg.) emesso dal governo in caso di urgenza
  • Decreti legge (abbreviati con D.L.) non passa dal parlamento (In entrambi i casi, il Parlamento viene coadiuvato dal Governo Decreti legislativi e decreti legge sono i cd. atti aventi forza di legge nello Stato)

Ordine gerarchico e cronologico

Ordine cronologico:

  • Codice civile (1942 in epoca fascista, molto tecnica, frutto di millenni di storia) => comunque la legge non può essere in contrasto con la Costituzione
  • Costituzione (Promulgata il 27 dicembre 1947 e in vigore dal 1º gennaio del 1948 repubblicana, post fascista)

L’UE non può legiferare su tutto ma c'è una differenza di competenze, ma in UE ci sono leggi in vigore anche in Italia. Se c'è conflitto tra Costituzione e trattati europei prevale UE.

Fonti europee del diritto italiano

  • Fonti primarie: Trattati europei, Carta di Nizza, principi generali del diritto
  • Fonti secondarie: Regolamenti europei, direttive e decisioni
  • N.B.: parte del diritto europeo (come i regolamenti), una volta emanato è direttamente applicabile nel nostro ordinamento

Criterio di competenza: elenco di materie in cui è competente l’Unione Europea. Superiorità del diritto europeo.

Fonti del diritto internazionale

Trattati internazionali tra Stati. N.B.: anche i trattati europei sono trattati internazionali.

Gerarchia delle fonti del diritto

  1. Costituzione e leggi costituzionali
  2. Trattati europei
  3. Fonti primarie: Leggi dello Stato; atti aventi forza di legge; norme di diritto europeo direttamente applicabili;
  4. Leggi regionali (competenza concorrente)
  5. Fonti secondarie: regolamenti emanati dal Governo o altre autorità (es. i Comuni)
  6. Usi e consuetudini in quanto richiamati dalla legge o in materie non regolate per legge

Ordine gerarchico: la legge di rango inferiore non può derogare la legge di rango superiore. In particolare: una legge che è in conflitto con la Costituzione è dichiarata dalla Corte Costituzionale «costituzionalmente illegittima» e cessa di avere efficacia nell’ordinamento (art. 136 Cost.). Una legge che è in conflitto con una norma dell’Unione europea, invece, può essere direttamente disapplicata dal giudice ordinario.

Formanti del diritto

  • Giurisprudenza: insieme delle sentenze dei giudici italiani. Il giudice applica il diritto in modo concreto. Fonte indiretta: interpretazione illustre della norma delle corti: Corte Costituzionale e Corte di Cassazione; Corte d’Appello e gerarchia Consiglio di Stato (per i giudizi amministrativi); Tribunale ordinario e amministrativo; giudici di pace. Compito della giurisprudenza: interpretazione ed applicazione del diritto al caso concreto (Giurisprudenza non è una fonte del diritto Ma interpretando e applicando le norme, di fatto influenza il diritto: in questo senso, si dice che un formante del diritto. È necessario conoscere sia la legge che la sua applicazione concreta ad opera della giurisprudenza Ma poiché i precedenti della giurisprudenza, nel nostro ordinamento, non sono vincolanti, il giudice successivo potrà sempre discostarsene) (serve ad esprime il principio di diritto ma è obbligatoria solo per le parti in giudizio)
  • N.B: Legge: fonte del diritto in senso proprio e vincolante per la generalità dei consociati. Regola dettata dal giudice nella sentenza: 1. essendo la base della motivazione della decisione, è vincolante per le parti del giudizio ma solo per esse 2. per gli altri giudici, non è vincolante: tuttavia può avere una influenza di fatto, ha più valenza, soprattutto se viene dalla Corte Suprema di Cassazione, a maggior ragione se proviene dalle sezioni unite. Dottrina: libri articoli di professori e studiosi di diritto

Diritto pubblico e privato

  • Diritto pubblico: 1. Tutela e realizzazione degli interessi collettivi 2. Fornisce le norme di struttura e di organizzazione dello Stato, della P.A., pubblica amministrazione = degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e degli altri enti pubblici (Es. Parte II della Costituzione, «Ordinamento della Repubblica») 3. Regola i rapporti tra privati e lo Stato ove lo Stato esercita un potere di supremazia e/o un potere autoritativo (Es. rapporto tra il fisco ed il contribuente; potere punitivo dello Stato (diritto penale)
  • Diritto privato: 1. Regola i rapporti tra individui, soggetti privati (contratto, matrimonio, successioni, diritto di proprietà, ecc.) 2. Fornisce la disciplina di soggetti giuridici quali associazioni, società e altri enti privati 3. Può anche regolare i rapporti di diritto privato in cui parte è lo Stato o un ente pubblico (strade)

Norme imperative e norme dispositive

  • Norme «imperativa» = deve essere sempre rispettata. (es. penali) > Tutela di interessi generali e/o tutela di una parte considerata “debole” (scopo di protezione) > Alcune norme imperative sono contenute nel codice civile e nelle leggi speciali > Sono imperative tutte le norme contenute nel codice penale: è nullo ogni negozio che impegni una parte a commettere un reato
  • Norme dispositive > lasciate alla volontà delle parti > es. 1815 art Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario (chi prende i soldi) deve corrispondere gli interessi

Interpretazione della legge

Interpretare =

  • Operazione logica volta ad attribuire significato alle parole del legislatore
  • Tale operazione è in primo luogo affidata al giudice, il cui compito è l’interpretazione ed applicazione del diritto al caso concreto
  • L’opera di interpretazione del diritto Anche lo studioso di diritto (la «dottrina») compie precomprensione: per il nostro bagaglio culturale l’interpretazione è stabile e conservativa perché l’evoluzione rischia certezza del diritto: l’imprevedibilità preleggi: (Disposizioni sulla legge in generale), collocate prima del codice civile, indicano i criteri di interpretazione della legge Art. 12 delle Preleggi: «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, ed alla intenzione del legislatore» (quello che c’è scritto) interpretazione letterale
  • Interpretazione del legislatore (il parlamento italiano, non è una persona fisica ma è astratto, perciò bisogna consultare i lavori preparatori (la preparazione della legge, detta ITER PARLAMENTARE, seguita dal legislatore ))
  • Interpretazione storica (lavori preparatori passati) e teleologica (capire lo scopo del lavoro preparatorio)
  • Tiene conto dell’evoluzione della società nell’interpretazione. Interpretazione evolutiva: di una disposizione il cui contenuto non sia espressamente specificato dal legislatore
  • Interpretazione logica e sistematica: presupposto che il diritto sia un insieme logico e coerente. Tiene in considerazione elementi quali ad esempio la collocazione topografica della disposizione da interpretare. Il diritto privato è un sistema dunque necessita un’interpretazione che sia coerente. Intenzione del legislatore: ratio iuris (Esempio: il riferimento alla «buona fede» ha un significato diverso a seconda che esso sia inserito nel titolo dedicato ai contratti in generale o a quello sulla proprietà. Attribuisce alle parole dello stesso «sistema» lo stesso significato )
  • Interpretazione analogica Art. 12 Preleggi (segue): «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, (significa che esiste una lacuna, ossia il legislatore prende atto che l’ordinamento giuridico sia incompleto) si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (ANALOGIA LEGIS, se non c'è disposizione ne applicano per analogia usata per un caso simile, anche se non disciplinata dalla legge) se il caso rimane ancora dubbio, si decide dell’ordinamento giuridico secondo i principi generali dello Stato» (ANALOGIA IURIS)

Soggetti del diritto

  • Soggetto di diritto = persona fisica (gli individui singoli) o persona giuridica (organizzazioni collettive di persone fisiche e beni finalizzate al raggiungimento di un determinato scopo)
  • È titolare di diritti e obblighi giuridici; (può concludere negozi giuridici- fare contratti-testamento)

Persona fisica

  • Persona fisica = il singolo individuo, la singola persona
  • Capacità giuridica della persona giuridica (titolarità dei diritti) > Art.1 del codice civile dispone al primo comma: «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita» (es. bimbo malato ha il diritto alla vita) > Capacità giuridica = capacità di essere titolari di diritti e obblighi (es. diritto all’immagine: no foto bimbi online (> Sia persone fisiche che enti collettivi persona fisica) no copiare immagine azienda (ente collettivo))
  • Momento dell’acquisto della capacità giuridica: la nascita (art. 1 c.c.) > Chiunque, al momento della nascita, acquista i diritti della personalità (diritto al nome, all’integrità fisica, ecc.) > Un soggetto, al momento della nascita, può anche divenire titolare di diritti patrimoniali (e tramite testamento ottiene una casa (per diritto) ma deve pagare delle tasse (obbligazioni)
  • La capacità giuridica riguarda in generale la possibilità di essere titolare di diritti ed obblighi
  • L’acquisto dei diritti ed obblighi in alcuni casi avviene al momento della nascita (es. diritto al nome) ma può avvenire anche successivamente: es. diritto di voto
  • Tutela costituzionale art. 22 Cost.: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome» (Tutela costituzionale: significa in primo luogo che il Parlamento non può emanare leggi ordinarie tramite cui un soggetto viene privato della capacità di agire per motivi politici. Qualsiasi legge che priva un soggetto della capacità giuridica per motivi politici è dunque incostituzionale)
  • Limitazione della capacità giuridica: > La capacità giuridica generale spetta ad ogni individuo > La capacità giuridica può essere limitata in certi casi: cd. incapacità giuridiche speciali

Incapacità giuridiche speciali

  • Lo straniero non ha diritto di voto in Italia ed è soggetto di diritti civili come il cittadino italiano a condizione di reciprocità
  • In Italia, fino al 1946 le donne non avevano diritto di voto
  • I condannati per reati gravi perdono la capacità giuridica con riguardo a certi incarichi pubblici (sono esclusi dai pubblici uffici; non possono divenire o continuare ad essere professori universitari, ecc.)
  • Non possono contrarre matrimonio, e dunque essere soggetti di rapporti coniugali, i parenti in linea retta ed i fratelli e sorelle (art. 87 c.c.)

Capacità di agire

Capacità di agire (stipulare negozi giuridici validi) Art. 2, comma 1: «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa» > Capacità di agire = capacità di compiere atti giuridici, di disporre dei propri diritti e beni e assumere obblighi giuridici (Esempio: concludere un contratto; esercitare o rinunciare ad un proprio diritto, quando ciò richieda una manifestazione di volontà )

Presupposto: che il minore non sia in grado di formulare ed esprimere una propria manifestazione di volontà negoziale > i minori sono incapaci di agire: regola stabilita dalla legge (art. 2 c.c.) > Anche coloro che sono maggiorenni possono essere dichiarati incapaci di agire. Ipotesi in cui questi soggetti non siano in grado di badare ai propri interessi (incapacità di protezione )

Capacità dei minori e rappresentanza dei genitori

  • I minori sono pertanto capaci giuridicamente ma incapaci di agire
  • I minori pertanto devono essere rappresentati da altri soggetti: in primo luogo, dai genitori
  • I genitori, di regola, operano congiuntamente
  • Incapacità di agire: riconoscimento giuridico dell’incapacità naturale, che su istanza di qualcuno, viene tutelata dall’ordinamento

Rappresentanza ed amministrazione dei genitori

Art. 320 c.c.: «I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o fino all’emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni» > Genitori o tutore sono rappresentanti legali del minore > Rappresentanza legale = stabilità.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _ele_rus_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Cenini Marta Silvia.
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