L’ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è complesso di regole che disciplinano i rapporti tra gli individui ed è utile per ottenere una comunità stabile, che non può esistere senza esso.
Socialità del diritto: la cooperazione tra uomini rende realizzabile ciò che sarebbe irrealizzabile in singolo.
Organizzazione sociale: forma di aggregazione umana che osserva regole di condotta e di struttura attraverso il principio di effettività.
L’ordinamento di una società costituisce il suo diritto in senso oggettivo, cioè le regole che organizzano la vita sociale dal diritto in senso soggettivo, cioè la situazione giuridica di un singolo individuo.
Gli uomini nella loro collettività danno vita a organizzazioni di vario tipo in base ai loro scopi interessi e tra le più importanti forme di collettività assume una particolare importanza: la società politica, che ha finalità di ordine generale cioè che non deve pensare a soddisfare i singoli bisogni o a risolvere i singoli problemi ma deve occuparsi della sopravvivenza e della stabilità all’interno del sistema garantendo una cornice di sicurezza.
Le società politiche hanno assunto diverse forme negli anni e ad oggi la nozione centrale è quella dello Stato:
- Una certa comunità di individui
- Individui all’interno di un certo territorio
- Sul territorio si espande la sovranità dello Stato
- Comunità organizzata in base ad un ordinamento giuridico (sistema di regole)
L’oggetto centrale che andremo a studiare è il diritto vigente nella Repubblica italiana.
Quindi è interessante analizzare la partecipazione dell’Italia alla comunità internazionale, dall’articolo 10 della Costituzione emerge che l’ordinamento giuridico italiano si conforma al diritto internazionale (= insieme di regole che disciplinano il rapporto tra gli Stati), dall’articolo 11 emerge invece che la Repubblica italiana è anche parte di organizzazioni internazionali come ONU e UE.
Ogni regola che compone l’ordinamento giuridico è detta norma e la sua giuridicità dipende dai criteri prefissati da ciascun ordinamento, infatti la norma giuridica è prevista da un atto dotato di autorità ed è imposta al singolo da altri (autorità esterna con potere di coercizione), diverso è per le norme morali che trovano solo nel loro contenuto la loro validità e quindi l’individuo si sente obbligato a riconoscere il valore e ad adeguarsi in modo autonomo (funge da imperativo perché la coscienza del singolo spontaneamente ne accetta il comando).
Legge: certo e definito tipo di atto normativo scritto, approvato da un organo specifico e con un iter specifico (fonte del diritto).
Norma: regola specifica, astratta e generale contenuta nella legge.
Una singola legge può contenere molteplici norme.
Una norma è un annunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto, al cui verificarsi una norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico. La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare si definisce fattispecie.
Si tratta di fattispecie astratta, cioè il modello previsto dalla legge quindi la “teoria”, si tratta di fattispecie concreta, cioè il fatto realmente accaduto quindi la pratica, l’evento accaduto realmente.
Si tratta di fattispecie semplice, cioè che è un unico fatto a produrre un effetto giuridico, si tratta di fattispecie complessa, cioè che sono una serie di fatti che devono accadere tutti per produrre un effetto giuridico.
Si tratta invece di fattispecie a formazione progressiva quando gli elementi di una fattispecie complessa non avvengono tutti subito, ma accadono progressivamente nel tempo.
I caratteri della norma giuridica
I caratteri della norma giuridica sono:
- Generalità: la legge non deve essere dettata per singoli individui, ma per tutti i consociati
- Astrattezza: la legge non deve essere dettata per situazioni concrete specifiche, ma per situazioni descritte ipoteticamente
- Principio di eguaglianza: ha due profili
- Eguaglianza formale, tutti i cittadini devono essere considerati uguali davanti alla legge e avere pari dignità social senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali
- Eguaglianza sostanziale, la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dell’eguaglianza cittadini
- Principio di imparzialità: deve essere rispettato soprattutto dai pubblici uffici che hanno l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale senza applicare favoritismi
Le norme giuridiche sono inoltre caratterizzate dalla coercizione, cioè che il danno del trasgressore comporta una conseguenza: la sanzione, essa favorirebbe l’osservazione spontanea della norma da parte dei cittadini.
Diritto positivo: complesso di norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico, ossia l’insieme di regole che scaturiscono dalle “fonti” che quell’ordinamento definisce come tali.
Diritto naturale: il diritto naturale è un insieme di norme non scritte, universali e immutabili, insite nella natura umana (ragione, etica, dignità) che precedono e fondano il diritto positivo (leggi statali).
Il diritto privato e le sue fonti
Le fonti di produzione delle norme giuridiche sono gli atti o i fatti idonei a produrre il diritto (es. legge del Parlamento) e sono diverse dalle fonti di cognizione cioè i documenti e le fonti ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (es. Gazzetta Ufficiale).
Un ordinamento contiene una pluralità di fonti ed è necessario regolare il rapporto gerarchico che c’è tra di esse, la gerarchia delle fonti esprime infatti una regola sulla produzione giuridica. Le fonti del nostro ordinamento sono le seguenti:
- La Costituzione e leggi di rango costituzionale
- Le leggi dello Stato e le leggi regionali
- I regolamenti
- Le fonti comunitarie
- Le consuetudini
La Costituzione e le leggi di rango costituzionale
La costituzione nasce nel 1948, ha la caratteristica di essere lunga e rigida perché non contiene solo l’organizzazione dell’ordinamento ma anche tutti i diritti e doveri che spettano ad ogni cittadino e perché ha un procedimento di revisione complesso. La Costituzione vista come fonte ha la funzione di norma sulla produzione giuridica, cioè che ogni legge che si trovi al di sotto gerarchicamente di essa, deve essere conforme ai principi della Costituzione stessa (principio di eguaglianza, diritti e doveri fondamentali, ecc.).
Il controllo di legittimità delle leggi è svolto da un apposito organo che è la Corte Costituzionale dopo la richiesta da parte di un giudice durante lo svolgimento di un processo (in via incidentale) o dal Governo contro leggi regionali, da Regioni contro leggi statali e da Regioni contro leggi regionali (via principale), successivamente si solleva la questione di illegittimità che comporta l’abrogazione della norma perché illegittima o la conformità della norma solo in parte. Esempio: nel Codice civile emergeva che il figlio doveva portare il cognome del padre, ciò venne considerato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 2018 che ha sostenuto fosse compito della famiglia decidere quale e in che ordine dare i cognomi/e ai propri figli, ad oggi però il Parlamento non ha ancora deciso come risolvere la questione del doppio cognome in futuro.
Rapporto tra Costituzione e regole di diritto privato:
- I principi della Costituzione devono ispirare le regole di diritto privato
- Il codice civile è stato “ripulito” dopo il fascismo e reso conforme alla Costituzione
- Rilevanza diretta nelle regole di diritto privato dei principi costituzionali
Le leggi dello Stato e le leggi regionali
Le leggi statali ordinarie sono approvate dal Parlamento con un dettagliato procedimento (approvazione da entrambe le Camere, promulgazione da parte del PdR e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). La legge ordinaria può abrogare qualsiasi norma non avente forza di legge e può essere abrogata o modificata solo da una legge di grado gerarchico superiore.
La legge ordinaria può essere abrogata con referendum popolare.
Sono equiparati anche alle leggi statali ordinarie: i decreti legge (emanati in casi straordinari e di urgenza dal Governo e convertiti in legge dal Parlamento dopo 60g per rimanere in vigore, altrimenti perdono l’efficacia) e decreti legislativi delegati (permessi al Governo dal Parlamento che emana una legge delega dove rientrano l’oggetto, i principi e i criteri da rispettare).
Le leggi regionali avevano inizialmente un potere inferiore rispetto alle leggi ordinarie statali, ma con la riforma del 2001 del Titolo V le Regioni hanno ottenuto la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato e anche materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (es. mercato).
I regolamenti
I regolamenti sono fonti secondarie, di grado gerarchico inferiore rispetto alle leggi e possono essere emanati dal Governo, dai ministri e da altre autorità amministrative. Sono atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi, questo perché provengono dal potere esecutivo e non da quello legislativo, ma sono regole che valgono per tutti.
Annullamento regolamento: cessa di efficacia per qualsiasi caso di sta trattando.
Disapplicazione regolamento: rimane in vigore, ma non può essere applicato in quel determinato caso.
Le fonti comunitarie
Esistono anche delle fonti esterne del diritto, come quelle dell’Unione Europea, organizzazione fondata per avere una situazione di pace e benessere ed avere un mercato unico tra gli Stati e l’Italia ne è entrata a far parte nel 1957, quindi come tutti gli Stati membri è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali ed ha inoltre aderito al Trattato dell’Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea insieme di documenti che compongono e quindi costituiscono le fonti originarie del diritto comunitario.
Le fonti derivate comunitarie sono:
- I regolamenti: atti con i quali l’UE vuole che gli Stati membri arrivino a un uniformità di regole in determinate materie (es. tutela dei dati personali) e ciò comporta l’applicazione immediata all’interno degli Stati
- Le direttive: atti che indicano un obiettivo da realizzare e gli Stati membri devono adottarle mediante una legge nazionale
- Le decisioni: disciplinano situazioni ben definite e sono vincolanti soltanto per soggetti specificamente individuati (es. persone o Stati membri)
Quindi ciò significa che le leggi ordinarie dell’ordinamento italiano non solo devono essere conformi alla costituzione ma anche a ciò che disciplina l’Unione Europea.
Le consuetudini
Si ritiene che una consuetudine sussista quando:
- Avviene la ripetizione, generale e costante di un determinato comportamento riconoscibile come regola di condotta
- Persiste la convinzione dei cittadini che un comportamento sia doveroso e obbligatorio
La consuetudine non è prevista dalla Costituzione, me è una fonte strutturalmente subordinata alla legge e può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente, infatti questa fonte non è valida se non è conforme alle leggi.
Il codice civile
Tra tutte le leggi ordinarie ne va riconosciuto un particolare tipo di esse che vengono considerati “codici” come il codice civile, il codice penale, ecc.
Il codice civile si occupa di rapporti privatistici ed è stato adottato nel 1942 in epoca fascista e poi rivisitato per essere reso conforme alla Costituzione, il codice però che è in vigore ad oggi non è il primo, ma fu nel 1865 che si ebbe una prima forma di codice unitario che riprendeva quello francese del 1804 detto “Codice Napoleonico” che ha come protagonista il diritto alla proprietà privata quindi si trattava di basarsi sulle libertà individuali.
L’efficacia temporale delle leggi
Una legge per entrare in vigore oltre all’approvazione da parte delle due Camere del Parlamento richiede:
- La promulgazione da parte del PdR
- La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- Un periodo di tempo chiamato vacatio legis che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge e che di regola è di 15g
Abrogazione della legge: cessazione di efficacia a causa di un nuovo atto di pari o elevato grado, può essere espressa (una legge successiva contiene una disposizione che dichiara esplicitamente l'abrogazione di una o più norme precedenti, indicandole chiaramente) o tacita (una nuova legge, pur non menzionando quella precedente, ne modifica la disciplina in modo incompatibile, oppure regola interamente una materia già trattata, rendendo la vecchia norma superflua o contrastante). Una legge può inoltre essere abrogata attraverso un referendum popolare (requisiti: 500.000 elettori o 5 Consiglieri regionali che propongono). Abrogazione ≠ Deroga.
Irretroattività della legge: le leggi disciplinano solo il futuro e non si applicano a fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore, garantendo certezza dei diritti e tutela dei cittadini, il principio di irretroattività è assoluto nell’ambito penale (nessuno può essere punito per un fatto commesso nel tempo in cui la legge non lo definiva reato).
L’applicazione e l’interpretazione della legge
Per applicazione di una legge si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono l’ordinamento giuridico. In particolare il diritto privato regola i comportamenti degli individui nei rapporti tra loro.
L’interpretazione della legge è invece l’attività tipica che svolge un giurista, che deve confrontarsi con il testo normativo per per comprendere la regola affermata dall’enunciato legislativo. Interpretare un testo normativo significa che non bisogna solo conoscerne il significato che esprime il testo, ma attribuirne e deciderne un senso e cosa si ritiene che effettivamente il testo significhi.
La sussunzione è l’attività con la quale si riconduce un fatto concreto alla fattispecie astratta prevista dalla legge e l’interpretazione serve proprio ad applicare una norma astratta al caso concreto.
L’interprete è colui che sceglie quale significato dare alla legge sempre seguendo i criteri dettati dal legislatore, quelli esposti nel articolo 12 del Codice Civile:
- Criterio dell’interpretazione letteraria: non si può attribuire altro senso se non quello palese e verificare bene la connessione tra le parole visto che esse a volte possono avere significati diversi:
- Attribuzione restrittiva (restringere il significato del termine)
- Attribuzione estensiva (allargare il significato del termine), utile per una interpretazione sistematica ossia sulla base dell’intero sistema dell’ordinamento
- Criterio teleologico: un’interpretazione teleologica, cioè andare a cercare la ragione (la ratio) della norma, la cosiddetta “intenzione del legislatore”
- Criterio di interpretazione storica: vedere come si è arrivati a una determinata legge
- Criterio di interpretazione analogica: applicare ad un caso non regolato una norma non scritta desunta da una norma scritta che regola un caso diverso ma simile. L’analogia a differenza degli altri criteri che sono applicabili per tutte le fattispecie, non è consentita per le norme penali e le norme eccezionali (utilizzate per casi particolari e straordinari, es. norme applicate durante la pandemia). Ci sono due forme:
- Analogia della legge, cioè che il legislatore deve cercare una regola che disciplina due materie simili se una legge non è precisa a quel caso
- Analogia del diritto, cioè che il giudice dovrà risolvere una controversia applicando i principi generali dell’ordinamento (criteri che ispirano l’ordinamento giuridico e che sono validi per tutti le situazioni, es. principio della libera iniziativa economia, della solidarietà, del contraente debole, ecc.).
Questi sono i criteri che permettono di dire che l’attività interpretativa dei giudici è discrezionale, ma non arbitraria.
Infine abbiamo l’interpretazione autentica, che non costituisce una vera attività interpretativa, ma consente all’amministrazione di andare direttamente dal legislatore se ha un dubbio sulla disposizione normativa da applicare.
Situazioni giuridiche soggettive
Le situazioni giuridiche soggettive sono delle posizioni di interesse giuridicamente rilevanti nei confronti di un altro individuo (es. diritti, facoltà, obbligazioni, ecc.) e possono essere:
- Attive: un soggetto vanta interesse dei confronti di un altro soggetto
- Passive: il legislatore impone un certo comportamento nei confronti di un soggetto
Rapporto giuridico = situazioni giuridiche attive + situazioni giuridiche passive.
La situazione giuridica soggettiva più importante è il diritto soggettivo, cioè quel potere che l’ordinamento riconosce a un soggetto di agire per ottenere il soddisfacimento di un proprio interesse che l’ordinamento riconosce meritevole.
I diritti soggettivi nel diritto privato sono di due tipi:
- Assoluti, diritti c
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