Fondamenti romanistici del diritto europeo
Diritto romano, tradizione romanistica, fondamenti del diritto europeo / La migliore forma costituzionale? Cap I/II dal 8 sec a.C. al 6 sec d.C.
L’antico diritto romano dall’8 secolo a.C. fino all’imperatore Giustiniano → non si concentra sugli istituti del diritto antico, ma porta a comprendere come il diritto romano stia alla radice dei moderni diritti europei → quindi non il diritto dell’UE, ma i diritti privati dei vari stati dell’Europa.
Parliamo sempre attraverso la prospettiva privatistica → quindi dal diritto privato, colui che si occupa di relazioni tra privati: ciò che riguarda le persone e la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni, i contratti ecc., processi.
In che modo il diritto romano è legato ai nuovi diritti privati?
1942 → Codice Civile.
Codice civile tedesco: 1900 “BGB”.
Codice civile francese: è il codice civile napoleonico → 1804.
Questi codici hanno un legame fortissimo con l’esperienza giuridica passata.
I diritti che si applicano nell’Europa continentale: perché per il Regno Unito e i paesi extraeuropei influenzati dal Regno Unito le cose sono diverse. I paesi anglosassoni hanno un sistema giuridico totalmente diverso.
Civil law = paesi europei.
Common law = paesi anglosassoni.
L’influenza che il diritto romano ha avuto sui diritti europei riguarda solo i paesi dell’Europa continentale.
La compilazione giustinianea
Questo legame tra diritto romano e i nuovi diritti europei parte da alcune considerazioni sulla compilazione giustinianea “Corpus Iuris Civilis” → è un’espressione non originaria della compilazione ma una denominazione più tardi del 16’ secolo da alcuni giuristi.
Con il Corpus Iuris Civilis → ci troviamo all'epoca di Giustiniano nel 6 secolo d.C. a Costantinopoli, che corrisponde odiernamente a Istanbul, la capitale della Turchia: l’ultimo imperatore romano.
Ha regnato dal 527 al 565 d.C.
La storia del diritto romano era iniziata nell’8 secolo a.C., 574 a.C. si considera la data della fondazione di Roma, e si considera terminata con la morte di Giustiniano nel 6 sec d.C. → quindi 13 secoli di storia di diritto romano.
Costantinopoli fu fondata da Costantino ed era la capitale dell’impero d’Oriente, mentre precedentemente è caduto l’impero d’Occidente, nel 476 sotto le dominazioni barbariche.
Problemi dell’impero d’Oriente:
- Rapporti con l’Occidente e le intenzioni di conquistare quei territori.
- La religione.
- Uno dei problemi più grandi è il problema del diritto: perché alle sue spalle ha 1300 secoli di storia → in cui istituti, norme e regole dei secoli precedenti sono ancora vigenti ed applicabili nel 6 sec d.C.
Ma nei secoli si è formato un materiale formativo enorme, vastissimo ma molto spesso contraddittorio → e questo crea una grande confusione nelle applicazioni del diritto: per capire qual è la norma giuridica applicabile.
Giustiniano persegue l’intento di selezionare il materiale normativo per facilitare l’applicazione del diritto nella vita di tutti i giorni, facendo rimanere soltanto le norme, i principi e gli istituti che sono ancora utili → lo fa attraverso il progetto della compilazione giustinianea.
Lo fa non singolarmente, ma con delle commissioni di giuristi, avvocati, professori di diritto, biblioteche giuridiche, commissari, ed insieme arrivano a creare la Compilazione Giustinianea: razionalizzando e sistematizzando il diritto romano.
Le quattro parti del Corpus Iuris Civilis
Compilazione giustinianea → Corpus Iuris Civilis.
È composta da 4 parti:
- Codice → compilazioni imperiale + interpolazione.
- Digesto → opere dei giuristi + interpolazioni.
- Istituzioni → manuale didattico diviso in 4 libri.
- Novelle → raccolta delle nuove costituzioni dopo Giustiniano.
Codice
Il primo codice entra in vigore nel 529: nel codice viene inserita una selezione di costituzioni imperiali, ossia provvedimenti normativi emanati dagli imperatori. Il primo imperatore romano è Ottaviano Augusto del 27 a.C. con la fine delle guerre civili e la nascita del principato, di cui è il primo principe. In questi 7 secoli tutti gli imperatori hanno prodotto norme giuridiche, attraverso degli atti, detti “costituzioni imperiali” che toccavano tutti i settori giuridici.
Con il passare del tempo si è venuta a creare una situazione molto caotica, confusionale.
Vengono nominati dei commissari che selezionano un numero di Costituzioni imperiali e decidono quali tenere ed eliminare, inserendole nel Codice → composto da 12 libri, introdotte in ordine cronologico e a seconda dell’argomento trattato.
Costituzioni che vanno da Adriano a Giustiniano stesso.
Spesso i commissari giustinianei intervengono sul testo originario della costituzione, modificandoli e mantenendo il nome dell’imperatore che l’ha emanata e la data di pubblicazione. → queste modifiche si chiamano interpolazioni.
Codice → raccolta di costituzioni imperiali, atti emanati da imperatori, attraverso una selezione e modifica dei commissari giustinianei.
Nel 534 viene fatta una nuova edizione del codice → l’unica arrivata ai giorni nostri.
Digesto
Digesto, anche detta “Pandette”.
Il Digesto è composto da una selezione di brani provenienti da opere giurisprudenziali “opere scritte dai giuristi”.
“Giurisprudenza” indica l’insieme delle sentenze dei giudici, più genericamente “la conoscenza del diritto” dal latino iurisprudentia.
Ma nel diritto romano, la giurisprudenza cambia significato. Non ha a che fare con i giudici → è la conoscenza del diritto che hanno i giuristi. I giuristi a Roma sono una categoria di sapienti privati che studiano, conoscono ed interpretano il diritto → svolgono una consulenza nei confronti dei cittadini.
Nella sua attività di interpretazione del diritto, il giurista crea nuove regole e nuovi principi.
Quindi il giurista produce e crea diritto = creando norme giuridiche, anche se è privato, non è un funzionario pubblico che ha a che fare con l’istituzione statale.
Quando parliamo di giuristi ci riferiamo ad una categoria che nasce nell’età arcaica, che in origine sono sacerdoti “pontifices” ma col passare del tempo diventano laici.
I giuristi insegnavano nelle scuole di diritto, formando nuovi giuristi e scrivevano opere dette “giurisprudenziali” di qualsiasi genere, più specifiche o meno.
Un altro aspetto della giurisprudenza è quello della controversialità → ossia che sullo stesso problema, sulla stessa questione, es.: compravendita, manomissione dello schiavo, usufrutto, due giuristi diversi potevano avere due opinioni diverse.
I giuristi operano fino all’età classica, nel 3 secolo, successivamente il diritto viene prodotto solo da imperatori. Ma ciò che viene emanato precedentemente dai giuristi, viene ugualmente utilizzato senza l’apportazione di modifiche.
Giustiniano decide di dare una sistemazione al materiale giurisprudenziale, scegliendo dei commissari che selezionassero ciò che fosse ancora utilizzabile, attraverso delle interpolazioni, mantenendo il nome dell’opera e del giurista che lo ha operato.
Digesto = composto da una selezione di brani brevi, presi e interpolati dai commissari giustinianei da opere giurisprudenziali scritte nei secoli precedenti.
Il digesto entra in vigore nel 533, stesso anno di pubblicazione della 3’ parte: Le istituzioni.
Istituzioni
Istituzioni → pubblicata nel 533.
È un manuale didattico che Giustiniano fa scrivere per gli studenti di diritto.
Giustiniano riforma gli studi giuridici, facendo redigere questo manuale che copre tutto il diritto privato e un accenno al diritto manuale, diviso in 4 parti.
Questo libro non aveva solo uno scopo pedagogico, ma aveva anche un valore di diritto vigente; e Giustiniano lo fa ispirandosi a libri di età classica.
L’unica opera arrivata intera da un giurista è “Le istituzioni di Gaio”: un manoscritto scritto nel 2 secolo d.C. dal giurista Gaio → conservato a Verona, nella biblioteca capitolare.
Questo manuale è diviso in 4 libri, diviso in:
- Personae → nel primo libro parla dei rapporti personali.
- Res → nel 2’ e 3’ libro parla di res → inteso come cose corporali, la proprietà, e le cose incorporali, cioè tutti gli altri rapporti patrimoniali.
- Actiones → nel 4’ libro viene illustrata la materia del processo civile.
All’inizio è presente un preambolo sulle fonti di produzioni del diritto → un vasto elenco di fonti riconducibili a sistemi chiusi e aperti ma non tutte riconducibili agli odierni ordinamenti giuridici.
Novelle
Novelle → se le prime tre parti sono ufficiali e volute da Giustiniano, le Novelle non sono state raccolte per via ufficiale, ma per via privata dopo la morte di Giustiniano.
Con il termine di novelle non si intende una serie di racconti, ma le nuove costituzioni raccolte da alcuni giuristi privati dopo la morte di Giustiniano, in questa raccolta intitolata “Novelle” → tutte scritte in lingua greca.
Questa compilazione giustinianea, composta da 4 parti, viene fatta in Oriente a Costantinopoli.
Negli anni successivi al 534, anche se Giustiniano riesce a riconquistare il trono in modo temporaneo → la compilazione viene mandata anche in Occidente: dove diventa anche lì il diritto vigente.
Quando le popolazioni barbariche riconquistano l’Occidente, la compilazione giustinianea cade in Occidente e scompare dalla circolazione.
Università di Bologna e scuola dei glossatori
Nel 1088 → viene fondata l’università di Bologna = la più antica università occidentale. Inizia qui lo studio dei testi della compilazione giustinianea che torna in circolazione grazie allo studio bolognese del diritto romano.
Questo momento storico di fioritura in ambito economico e di rinascita culturale porta alla riscoperta della compilazione giustinianea.
I professori di diritto di Bologna formano una scuola → la scuola dei glossatori: I glossatori studiano il diritto partendo dai testi della compilazione giustinianea: particolare importanza è data al digesto → i glossatori glossano questi testi: indica il fatto di questi studiosi che scrivono affianco al testo romano, nei margini bianchi del manoscritto, commentando e spiegando parola per parola il testo antico. Questi loro commenti che si riferiscono alle singole parole sono detti “le glosse”.
→ Accursio è l’esponente più importante di questa scuola perché crea un’opera di sintesi di tutto il lavoro dei glossatori detta “la glossa magna” in cui sistematizza il lavoro precedente.
Lo scopo delle università che iniziano a formarsi in giro per il mondo → è quello di studiare il diritto romano per applicarlo nella pratica.
A Bologna e nelle altre università che nacquero vengono a studiare studenti di tutta Europa portando in varie parti del mondo il sapere giuridico: diffondendo sempre di più così la tradizione romanistica.
Il diritto romano viene studiato come uno strumento per la risoluzione dei problemi giuridici attuali → come diritto vigente.
Scuola dei commentatori e diritto comune
Dopo l’esperienza dei glossatori c’è un altro momento focale nella storia giuridica europea: nel 300, 14 secolo, in Italia, ma non solo, anche in Francia, iniziano a fiorire nuovi studi basati sulla compilazione portati avanti da un’altra tipologia di giuristi, detti i “commentatori”.
Nel 300 viene istituita la scuola dei commentatori → che partendo dal testo romano e commentandolo, cercano di coordinare le norme della compilazione giustinianea con norme e regole di altra derivazione, come ad esempio le norme di diritto canonico e di statuti comunali.
Si forma così un diritto applicabile: il diritto comune, Ius Commune, sviluppato in tutta Europa → con loro il diritto romano diventa un diritto comune che si applica in tutta l’Europa continentale.
Questo diritto è tendenzialmente sussidiario → che interviene quando ci sono lacune e manca il diritto locale.
La lingua comune a tutti i giuristi europei è il latino.
Illuminismo giuridico
Nel 18’ secolo si diffonde in tutta Europa un movimento filosofico che ha importanti conseguenze anche sul piano della cultura giuridica → l’illuminismo.
In ambito giuridico si parla di illuminismo giuridico.
In cui i giuristi, imbevuti dalle nuove idee illuministe come: il prevalere della ragione, della chiarezza del diritto, la razionalità → iniziano un feroce contrasto contro il diritto comune europeo diffuso dalla scuola dei commentatori e la compilazione giustinianea.
L'illuminismo giuridico porta un po’ alla volta al fenomeno delle codificazioni che ciascuno stato si dà → vogliano creare un codice civile che viene visto come una soluzione a molti problemi e contraddizioni dell’epoca, contraddizioni vaste nel diritto comune.
Quindi l'illuminismo giuridico segna l’abbandono del diritto comune.
Un esponente importante è Beccaria che nell’opera “dei delitti e delle pene” si scaglia contro la compilazione giustinianea e dice che è alla base di un diritto oscuro pieno di contraddizioni che porta a discriminazioni, a partire dalla lingua: latino che crea incomprensioni.
Codificazioni
Si arriva al fenomeno delle codificazioni, codici civili:
Dal 1700 si sviluppa in Europa Continentale il movimento della codificazione, stimolato dai principi illuministici, secondo i quali la legge → doveva essere considerata l’unica fonte del diritto e i giudici potevano solo applicarla → per l’esigenza di semplificare un’opera che era ormai diventata vastissima.
- Uno dei più importanti è il codice francese → un codice napoleonico fondato nel 1804 = il primo dei grandi codici europei. Questi giuristi si erano formati dal diritto romano.
- Anche il codice austriaco “ABGB” → 1811 è imbevuto di principi giusnaturalistici e illuministici.
Prima dell’unificazione del 1861 l’Italia è divisa in diversi stati, e tutti si danno un codice → molto spesso questi codici sono influenzati dal codice napoleonico.
- Il primo codice italiano è quello del 1865 influenzato da quello francese e tedesco, mentre quello in vigore è il codice civile fascista del 1942.
- Il codice civile tedesco, risalente al 1900: in Germania c’è una forte contrapposizione contro il codice.
Savigni, professore universitario di diritto romano, è il maggiore esponente della scuola storica del diritto → da cui nasce il movimento dei "Pandettisti".
Gli esponenti della scuola storica del diritto → pensano che il diritto sia il prodotto dello spirito del popolo sempre in evoluzione. Credono che il diritto debba svilupparsi autonomamente, quindi codificare implicherebbe ingabbiare il diritto in una cornice ben definita che impedisce il suo sviluppo ulteriore.
Questi esponenti, quindi si oppongono alla codificazione → quindi alla tradizione giuridica precedente.
I principi e le regole che entrano nei codici sono provenienti dal diritto romano, anche se i codici segnano una rottura con il diritto romano. Ma il diritto romano è alla base delle nuove codificazioni.
Diritto di proprietà
Trasferire il diritto di proprietà significa che il soggetto che è proprietario di una cosa cede il diritto di proprietà ad un altro soggetto.
Nel diritto romano il trasferimento di proprietà avviene attraverso delle regole ben precise → soprattutto nel codice civile austriaco del 1811, che accoglie il modello romano.
Invece, il codice francese e di conseguenza quelli italiani non accolgono il modello romano: regolando in maniera totalmente diversa il diritto di proprietà.
Ancora oggi c’è la necessità di armonizzare i diritti europei perché per esigenze economiche e commerciali sarebbe più comodo avere un diritto comune a tutto → infatti da tanti anni c’è la spinta per la creazione di un diritto privato comune, superando le codificazioni nazionali creando un codice generale e comune a tutti gli stati. Questo diritto non esiste ancora, ma ci sono stati alcuni progetti per creare una codificazione comune, non ancora portati a termine → per questo “de iure condendo” → quindi nella prospettiva di un diritto futuro.
Un progetto importante è stato voluto dalla commissione europea, sviluppato negli anni 2000 che ha portato a una relazione definitiva nel 2007: che riguarda la materia dei contratti, detto “Draft common frame of reference” → un progetto che contiene norme che non sono vigenti, sono solo idee che regolano determinate materie che i diversi paesi seguono, uniti ad alcuni principi del diritto romano.
Il Draft common frame of reference → contiene regole relative alla materia dei contratti, della proprietà e della responsabilità civile.
Per esempio in questo progetto, riguardo al trasferimento di proprietà appoggia il diritto romano, come il codice civile austriaco. → si cerca di creare un Ius Commune.
Le fonti di produzione del diritto romano
Capitolo III.
La storia del diritto romano comincia nell’8 sec a.C. e si conclude con la morte di Giustiniano.
Nel tempo sono cambiati i meccanismi di produzione delle norme giuridiche.
Con le fonti di produzione del diritto, si intendono i meccanismi di produzione delle norme giuridiche: norme vincolanti che se non rispettate, portano alla sanzione.
Esistono due tipi diversi di fonti di produzioni:
- Fonti di produzione in senso materiale → cioè gli organi da cui vengono prodotte le norme, oggi: il Parlamento, mentre nel passato: il popolo, il pretore, l’imperatore.
- Fonti di produzione in senso formale → che indicano il risultato dell’attività degli organi, come la legge, l’editto, la costituzione imperiale.
Il diritto romano si distacca ed è molto lontano dalle norme giuridiche odierne.
La fonte di produzione originaria dalle norme giuridiche è la Costituzione.
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