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Le grandi correnti della filosofia del diritto

Giusnaturalismo

Nasce in Grecia nel 5o secolo a.C. con Eraclito e Sofocle, che pone il problema del rapporto tra leggi positive e norme che l’uomo trova dentro di sé (Antigone).

Sofisti

Non hanno un pensiero unitario, ma un comune interesse per i problemi etico-politici e giuridici. Contrappongono giusto per legge e giusto per natura.

Callicle: per natura l’uomo migliore è superiore agli altri. Le leggi sono l’opera dei deboli che cercano di neutralizzare questa superiorità. Il diritto di natura è un principio esterno all’uomo, identificato con la forza.

Ippia: per natura gli uomini sono consanguinei, per legge no.

Antifone: ciò che è giusto per legge è ingiusto per natura.

Alcidamante: diritto naturale come norma intrinseca nella natura dell’uomo.

Tre versioni del giusnaturalismo

  • Volontaristico – Sofocle: sopra le leggi positive ci sono quelle divine.
  • Naturalistico – Callicle: legge di natura come istinto di tutti gli esseri.
  • Razionalistico – Ippia, Antifone, Alcidamante: diritto naturale come insieme di principi di ragione che è la natura essenziale dell’uomo.

Sviluppi del giusnaturalismo nel pensiero greco-romano

Stoici: conciliano le tre concezioni. L'universo è animato da un principio assoluto razionale e divino. Il diritto è parte dell’ordine universale da cui scaturiscono leggi positive per parte dei saggi. Questa visione è diffusa a Roma e divulgata da Cicerone nel De Legibus, dove sostiene che il diritto non nasca da leggi positive e che senza la forma naturale non si potrebbe distinguere una legge giusta da una ingiusta.

Questa concezione (diritto come summa ratio) si diffuse nel pensiero medievale e cristiano.

Medievale

Ulpiano: diritto naturale come diritto che la natura ha insegnato a tutti.

Giulio Paolo: diritto naturale come ciò che è sempre giusto e buono.

Giustiniano: diritto naturale come insieme di norme stabilite da una provvidenza divina.

Giusnaturalismo e pensiero cristiano

Nel cristianesimo delle origini l’idea di diritto è estranea, si pensava che il regno di Dio non avesse bisogno di istituzioni giuridiche. L’idea di giustizia era la redenzione dal peccato con la grazia.

San Paolo solleva una polemica contro il legalismo: la legge è il segno del peccato.

Padri della chiesa: legge divina, ma identificata nella ragione.

S. Ambrogio: la legge rivelata è utile, in quanto gli uomini non osservano quella naturale.

S. Giovanni Crisostomo: l’uomo grazie alla ragione è capace di raggiungere la virtù ed evitare il vizio.

S. Agostino: la legge positiva non è valida se non conforme alla legge eterna. Scatenò un dilemma affrontato dai pensatori medievali. Secondo gli intellettualisti la legge naturale deriva dalla ragione, secondo i volontaristi la legge è posta dalla volontà di Dio.

Giusnaturalismo del medioevo e sistemazione tomistica

Fioriscono scuole teologiche e filosofiche, che dettero il nome alla scolastica. Le correnti della scolastica erano quella intellettualistica e quella antintellettualistica.

Pietro Abelardo: contrappone lo ‘ius positivum’ allo ‘ius naturale’. Questa concezione si afferma con Alberto Magno, maestro di S. Tommaso secondo cui:

  • Lex divina, rivelata da Dio, è superiore;
  • Lex aeterna, ragione di Dio che regola anche le creature razionali;
  • Lex humana, diritto positivo, derivante da quella naturale sia per deduzione di principi che per specificazione di norme generali.

Summa Theologiae: possibile contrasto tra legge positiva e naturale. Per S. Tommaso: la legge positiva che differisca da quella naturale è una corruptio legis. Egli distingue più piani: 1) fede; 2) ragione; 3) rivelazione; 4) filosofia. La legge divina è superiore, ma quella naturale è legittima perché deriva dalla ragione.

Guglielmo da Occam: contrasto con S. Tommaso = moralità come obbedienza al comando di Dio. Il diritto naturale è dettato dalla ragione che è lo strumento con cui Dio rende nota all’uomo la propria volontà. Le leggi positive non hanno valore se sono in contrasto col diritto naturale.

Giorgio da Rimini: indipendenza della legge morale sia dalla volontà che dall’esistenza di Dio, fondata solo sulla ragione.

Giusnaturalismo nell’età moderna

14o secolo: impero sempre meno universale, presenza di più staterelli sovrani senza un superiore.

Riforma luterana: si spezza l’unità religiosa.

Alberico Gentili: diritto internazionale connesso alle leggi non scritte che sono dettate dalla ragione.

Ugo Grozio: diritto internazionale fondato sulla natura razionale e sociale dell’uomo, i cui principi fondamentali sono:

  • Obbligo di fede ai patti.
  • Rispetto cose altrui.
  • Restituzione della proprietà altrui.
  • Mantenimento delle promesse.

Egli afferma che la validità del diritto naturale è determinata dalla sua razionalità, a prescindere da Dio. Giusnaturalismo medievale e moderno: in contrapposizione. Da Grozio in poi, il diritto naturale è inteso come norma posta dall’autonoma attività del soggetto.

Caratteri comuni dei giusnaturalisti moderni

  • Laicismo: la fonte del diritto naturale è la ragione.
  • Atteggiamento individualistico: interesse verso i diritti innati e non verso le norme oggettive.
  • Razionalismo e antistoricismo: la fonte del diritto naturale è la ragione astratta.

1600

Pufendorf: nel ‘De iure naturae et gentium’ costruisce un sistema scientifico del diritto naturale. Concepisce il diritto naturale come laico e distingue diritti perfetti da quelli imperfetti.

Diritti perfetti = muniti di sanzione e fatti valere con la forza.

Diritti imperfetti: non coattivi e affidati alla coscienza.

Hobbes: per natura gli uomini sono portati a sopraffarsi e non ad associarsi, l’uomo vuole uscire dallo stato di natura che impone all’uomo la ricerca della pace. Leggi di natura: immutabili ed eterne, ma non vere e proprie leggi perché la legge è il comando di chi ha il potere sugli altri e solo un’autorità può contrastare le passioni degli uomini. L’autorità nasce con il patto sociale: dà vita allo stato assoluto nel quale gli uomini si spogliano dei diritti a favore del sovrano.

Locke: stato di natura = gli uomini erano liberi, sottoposti alle leggi della natura razionale. Questo era uno stato precario in quanto non tutti si sentono vincolati dalle leggi di natura, è necessaria una organizzazione politica. Tramite un contratto sociale gli uomini costituiscono lo stato, che garantisce loro i diritti (differenza da Hobbes). I diritti sono racchiusi nella proprietà (di vita, di libertà e di averi), questa concezione è tipicamente democratica e liberale: lo stato possiede il potere di fare applicare le leggi che è trasmesso dal popolo, sovrano; liberale perché esiste un limite al potere dello stato che è una legge superiore. Se lo stato non persegue determinati fini, può essere deposto.

Casi:

  • Sottomissione violenta ad un’aggressione esterna.
  • Usurpazione da parte di un membro della società.
  • Tirannide.
  • Dissoluzione del governo se quest’ultimo usurpa le funzioni del potere legislativo.

1700

Nasce l’Illuminismo: intero sapere fondato sull’esperienza elaborata dalla ragione e rifiuto delle credenze non riconducibili a questa. In Prussia l’Illuminismo favorì riforme in ambito giuridico, culminate con la codificazione del 1794.

Thomasius: promotore di riforme. Sostenitore dell’abolizione dei reati di stregoneria (se sono coercibili solo i danni giuridici, allora tutto ciò che ha sede nella coscienza e non nella ragione non può essere coercibile) = libertà di pensiero e coscienza.

Kant: nella “Metafisica dei costumi” fa una distinzione tra diritto e morale. Diritto è il complesso delle condizioni formali che determinano la libertà, coordinandole tra loro. Questo deve essere costituente di una società universale (diritto cosmopolitico). La libertà è il fine al quale il diritto è ordinato. Lo stato è lo strumento che assicura le libertà (stato di diritto).

Rousseau: in Francia l’Illuminismo ha avuto maggior fortuna. Egli parla dello stato di natura: l’uomo è buono per istinto ed è guidato dalla pietà. Egli vive in pace, senza bisogni. Le difficoltà lo inducono ad usare la forza e ad aggregarsi. Lo stato di natura ha il suo confine nella proprietà, in quanto lo stato deve proteggere i beni di ognuno e questa funzione è possibile solo con il contratto sociale. Connesso al contratto sociale vi è il concetto di volontà generale: ciò che è comune a tutti, fonte superiore alla legge e con la funzione di garantire la libertà.

Critiche al giusnaturalismo

1803: fine del giusnaturalismo a causa di 2 avvenimenti:

  • Codice napoleonico: realizzazione concreta del diritto naturale.
  • Morte di Kant: eredi sono gli studenti della scuola di Jena: Fichte, Schelling, Hegel. In ambito politico si afferma lo stato etico, che priva di ogni valore l’individuo singolo.

Norberto Bobbio: raccoglie le critiche al diritto naturale in 2 gruppi:

  • Scuola storica, pandettisti, positivisti secondo cui il diritto naturale non può essere considerato vero e proprio diritto perché manca di alcuni caratteri: non è un complesso di regole di condotta fatte valere anche con la forza, è un diritto ‘disarmato’. I giusnaturalisti ritenevano che si dovesse ricorrere al diritto naturale nel caso di controversie tra gli stati o per colmare lacune di diritto positivo.
  • Per capire il diritto naturale bisogna accordarsi sul significato di natura, pur facendolo, però, non si potrebbe trarre un criterio per distinguere tra giusto e sbagliato.

Funzione storica del giusnaturalismo

Pone un limite all’arbitrio di chi esercita un potere.

Redbruch: pone il problema della validità della legge ingiusta ed certezza del diritto e giustizia.

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher agnese.giuli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rotolo Antonino.
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