DIRITTO E GIUSTIZIA - ALF ROSS
Capitolo I – I problei della jurisprudence
§
1. Terminologia e tradizione
La jurisprudence è una parte della conoscenza giuridica che si distingue per problemi, oggetti,
scopi e metodi propri. Il termine è usato in modo elastico per indicare vari tipi di ricerche sul diritto
che sono diversi dagli studi normalmente insegnati nelle facoltà di giurisprudenza, i quali mirano
principalmente a descrivere le norme giuridiche vigenti in una determinata società e in un
determinato momento storico.
Gli studi indicati come jurisprudence non costituiscono tuttavia una disciplina unitaria, perché
trattano oggetti diversi e si fondano su concezioni loso che profondamente di erenti. Per
questo motivo, nel continente europeo il termine è poco utilizzato; al suo posto si impiegano
espressioni come loso a del diritto, scienza generale del diritto, enciclopedia giuridica o teoria
generale del diritto. 3
Nonostante l’eterogeneità degli studi ricompresi sotto questa etichetta, è possibile distinguere
grandi indirizzi di ricerca, ciascuno dei quali corrisponde a una diversa scuola:
1. Il problema del concetto o della natura del diritto
Il primo indirizzo riguarda l’analisi del concetto di diritto e dei concetti fondamentali ad esso
connessi, come:
fonti del diritto
• soggetto giuridico
• dovere giuridico
• norma giuridica
• sanzione giuridica
•
A questi possono aggiungersi altri concetti non necessariamente essenziali, come proprietà, diritti
in personam e in rem, pena, colpa e responsabilità. scuola analitica,
La scuola che si occupa principalmente di questi problemi è detta perché il suo
John
obiettivo è analizzare e de nire i concetti giuridici fondamentali. Essa fu fondata dall’inglese
Austin, che tra il 1828 e il 1832 tenne all’University College di Londra un corso di lezioni poi
The Province of Jurisprudence Determined.
pubblicato con il titolo
Il metodo analitico di Austin in uenzò numerosi studiosi inglesi e americani e diede origine a una
vera e propria tradizione di studi. Solo più tardi la sua in uenza si estese anche agli studiosi
continentali. Hans Kelsen,
Alla stessa impostazione è collegata anche la teoria pura del diritto di che
rappresenta uno dei contributi più importanti del XX secolo alla loso a del diritto, pur non
essendo storicamente collegata alla scuola di Austin.
forte formalismo metodologico.
La scuola analitica è caratterizzata da un Il diritto viene
sistema di norme positive e ettivamente vigenti, scienza del diritto
considerato come un e la
accertarne l’esistenza.
deve limitarsi ad
Di conseguenza essa non deve occuparsi né di valori morali o politici, né dei fattori sociali che
in uenzano la formazione o gli e etti delle norme.
Questo formalismo trova la sua espressione più radicale nella teoria di Kelsen, secondo cui la
scienza del diritto deve essere “pura”:
da un lato libera da ogni ideologia morale o politica;
• dall’altro libera da ogni considerazione sociologica o empirica.
• teoria
La scienza giuridica, pertanto, non è né loso a morale né teoria sociale, ma una
dogmatica che analizza il diritto esclusivamente in termini normativi.
2. Il problema dello scopo o dell’idea del diritto
Il secondo indirizzo di ricerca riguarda il principio razionale che conferisce al diritto la sua validità
e la sua forza vincolante.
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giustizia, criterio
Tale principio è generalmente identi cato con la che diventa il per valutare la
correttezza di una norma giuridica.
In questo ambito sorgono questioni fondamentali:
quale sia il contenuto della giustizia;
• come essa possa essere giusti cata;
• quale sia il rapporto tra giustizia e diritto positivo;
• quale ruolo il principio di giustizia debba avere nella legislazione e nell’applicazione del
• diritto. loso a del diritto naturale
La corrente che si occupa di questi problemi è nota come o
jurisprudence etica, e nei tempi moderni il termine loso a del diritto viene spesso utilizzato
proprio per indicare questo indirizzo.
La teoria del diritto naturale ha una tradizione molto antica, che risale ai loso greci e raggiunge il
suo apice nei sistemi razionalistici dei secoli XVII e XVIII. Dopo la reazione storicistica e
positivistica del XIX secolo, nel XX secolo si è assistito a una rinascita del diritto naturale, fondata
soprattutto sulla loso a scolastica cattolica e sul giusnaturalismo tomistico, ma anche su
Immanuel Kant e Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
sviluppi delle loso e di
3. Il problema del rapporto tra diritto e società
l’interferenza tra diritto e società.
Il terzo indirizzo studia
Esso comprende le ricerche relative:
all’origine storica e all’evoluzione del diritto;
• ai fattori sociali che determinano il contenuto delle norme;
• al rapporto tra diritto, economia e coscienza giuridica della società;
• agli e etti sociali delle norme giuridiche;
• alla di erenza tra diritto vivente, cioè il diritto che opera realmente nella vita sociale, e
• diritto puramente dottrinario.
scuola storico-sociologica,
Questo indirizzo è noto come che può essere a sua volta distinta in
una corrente storica e in una sociologica.
storica Friedrich
La prospettiva si sviluppò con la scuola romantica tedesca, rappresentata da
Carl von Savigny, e fu poi sviluppata anche in Inghilterra da Henry Maine.
sociologica Émile Durkheim,
La prospettiva fu invece elaborata da autori come Léon Duguit e
Roscoe Pound.
Questi studi hanno prodotto numerose ricerche empiriche di grande interesse, soprattutto nel
criminologia.
campo della Tuttavia alcune opere che si presentano come sociologia del diritto
niscono talvolta per trasformarsi in loso e giusnaturalistiche mascherate, cioè in teorie
normative che non hanno un vero carattere empirico.
Problema conclusivo del paragrafo
Dall’analisi delle diverse correnti emerge una di coltà fondamentale: come de nire razionalmente
l’oggetto della jurisprudence.
Per stabilire che cosa sia la jurisprudence occorrerebbe prima comprendere la natura dei
fenomeni giuridici.
Tuttavia proprio il problema della natura del diritto costituisce uno dei principali problemi della
stessa jurisprudence.
Ne deriva quindi una di coltà circolare:
non è possibile de nire la jurisprudence senza sapere che cosa sia il diritto;
• ma stabilire che cosa sia il diritto è già uno dei problemi centrali della jurisprudence.
•
Per superare questa di coltà, l’autore propone inizialmente un semplice orientamento generale
sulla natura dei fenomeni giuridici, rinviando a capitoli successivi un’analisi più approfondita.
§ 2. La natura del diritto
Il problema della natura del diritto rappresenta una delle questioni fondamentali e
permanenti della jurisprudence.
Ross osserva che è curioso come questa domanda venga posta abitualmente senza ri ettere
sulla sua stranezza. In altri campi scienti ci, infatti, non accade la stessa cosa: nessuno
chiederebbe quale sia la natura dei fenomeni psichici rivolgendosi a una disciplina diversa dalla
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psicologia, né si chiederebbe quale sia la natura dei fenomeni naturali al di fuori delle scienze
naturali.
Nel caso del diritto, invece, la situazione appare diversa: il problema della natura del diritto
sembra non appartenere alla scienza del diritto in senso stretto, cioè alla disciplina che studia e
descrive le norme giuridiche vigenti.
Nasce quindi una domanda: che cosa si può dire sulla natura del diritto oltre ciò che risulta già
dalla scienza giuridica che studia le norme? Per rispondere a questa questione Ross introduce
una breve analisi linguistica.
Distinzione tra enunciato linguistico e signi cato
enunciato linguistico l’uso e ettivo del linguaggio, orale o scritto.
Per Ross intende Occorre
l’enunciato signi cato,
distinguere dal suo perché uno stesso signi cato può essere espresso
da enunciati diversi e uno stesso enunciato può assumere signi cati di erenti a seconda delle
circostanze.
signi cato
Il di un enunciato può essere di 2 tipi:
espressivo
signi cato (o sintomatico);
• rappresentativo
signi cato (o semantico).
•
Il signi cato espressivo consiste nel fatto che ogni enunciato è espressione di uno stato psichico
o di una esperienza del soggetto che parla. L’enunciato è quindi il sintomo di una situazione
emotiva o volitiva che ha spinto l’individuo a parlare.
Il signi cato rappresentativo, invece, si ha quando l’enunciato indica o rappresenta uno stato di
cose. In questo caso l’enunciato non è solo espressione di un’esperienza, ma è anche una
a ermazione su un fatto.
Tipi di enunciati linguistici
Sulla base di questa distinzione Ross individua 3 tipi fondamentali di enunciati.
1. Asserzioni
Sono enunciati che possiedono sia signi cato espressivo sia signi cato rappresentativo. Essi
a ermano che uno stato di cose è in un certo modo. Per esempio, l’enunciato “mio padre è
morto” esprime l’intenzione di comunicare qualcosa e al tempo stesso rappresenta un fatto che
può essere veri cato come vero o falso.
2. Esclamazioni
Sono enunciati che hanno soltanto signi cato espressivo e non rappresentano alcun fatto. Un
esempio è il grido “ahi!” quando qualcuno si scotta. In questi casi l’enunciato esprime
direttamente un’esperienza emotiva senza formulare alcuna a ermazione sul mondo. Esssi
esprimono un’ “esperienza”, ma non presentano nulla.
3. Direttive
Sono enunciati che non hanno signi cato rappresentativo ma mirano a in uenzare il
comportamento altrui. In questa categoria rientrano fenomeni diversi come comandi, richieste,
ammonimenti o consigli. Un esempio è l’enunciato “chiudi la porta”, che non descrive uno stato di
cose ma cerca di indurre qualcuno ad agire in un certo modo.
Queste 3 categorie corrispondono in parte alle forme grammaticali tradizionali: frasi indicative,
interiezioni e frasi imperative. Tuttavia la forma grammaticale non è decisiva, perché una frase
all’indicativo può comunque avere il signi cato logico di una direttiva.
Le norme giuridiche come direttive frasi contenute
Alla luce di questa distinzione Ross si chiede a quale categoria appartengano le
nelle norme giuridiche. direttive.
La risposta è che esse sono Il diritto non ha lo scopo di comunicare verità teoriche, ma
di guidare il comportamento delle persone, sia dei cittadini sia dei giudici. Il Parlamento, infatti,
non è un organo destinato a fornire informazioni, ma uno strumento di controllo sociale.
Questo carattere direttivo emerge chiaramente quando le norme giuridiche contengono
espressioni come “deve”, “può” (diritto privato) oppure “dovrà essere punito” (diritto penale).
Anche quando una norma appare formulata come una descrizione, il suo signi cato logico non è
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fi fi
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informativo ma prescrittivo: essa non descrive un fatto, ma stabilisce come le persone devono
comportarsi.
Per questo motivo la norma giuridica non è né vera né falsa, poiché non rappresenta uno stato di
cose; essa è una direttiva.
La di erenza tra norme giuridiche e scienza del diritto
frasi contenute nei manuali di diritto
Si pone allora un ulteriore problema: le sono anch’esse
direttive?
A prima vista potrebbe sembrare di sì, perché il linguaggio utilizzato nei manuali giuridici è spesso
identico a quello delle norme. Tuttavia, nonostante questa somiglianza, il signi cato logico è
diverso.
Le proposizioni contenute in un manuale giuridico non prescrivono comportamenti, ma
asserzioni sul
descrivono il diritto vigente. Esse devono quindi essere interpretate come
contenuto del diritto.
Per comprendere correttamente queste proposizioni bisogna intenderle come a ermazioni del
“la direttiva D è diritto valido in un determinato sistema giuridico”.
tipo:
La distinzione tra diritto e scienza del diritto
Ross sottolinea che nella lingua inglese manca una distinzione chiara tra:
il diritto come insieme di norme
• la conoscenza del diritto, cioè lo studio delle norme.
• scienza del diritto
Per evitare questa confusione egli propone di utilizzare l’espressione per
l’insieme delle proposizioni che descrivono il diritto vigente.
indicare
Signi cato del problema della natura del diritto
Alla luce di queste distinzioni diventa possibile comprendere il signi cato della domanda sulla
natura del diritto.
Ogni proposizione della scienza giuridica contiene implicitamente il concetto di diritto valido
riferito a un determinato sistema giuridico. Per descrivere correttamente il diritto è quindi
necessario chiarire che cosa signi chi questo concetto.
Molte divergenze tra giuristi dipendono proprio dal fatto che essi presuppongono implicitamente
signi cati diversi del concetto di diritto valido.
Per questo motivo il problema della natura del diritto non riguarda direttamente l’attività del
giurista pratico, ma appartiene alla jurisprudence. Spogliata della sua formulazione meta sica, la
questione della natura del diritto consiste dunque nel determinare quale signi cato debba essere
attribuito al concetto di “diritto valido” che compare nelle proposizioni della scienza giuridica.
§ 3. Analisi preliminare del concetto di «diritto valido»
gioco degli scacchi.
Per chiarire il concetto di diritto valido, Ross utilizza un esempio semplice: il
Attraverso questo modello egli mostra come le norme funzionino all’interno dei fenomeni sociali.
L’esempio degli scacchi
Ross immagina due persone che giocano a scacchi mentre una terza osserva.
Se lo spettatore non conosce il gioco, egli vede soltanto movimenti di pezzi sulla scacchiera e
non è in grado di comprenderne il signi cato. Può intuire che si tratta di un gioco, ma non riesce a
cogliere la logica delle singole mosse né il rapporto tra esse.
Se invece lo spettatore conosce le regole degli scacchi, la sua comprensione cambia
radicalmente. Egli riesce a riconoscere che i movimenti dei pezzi sono mosse consentite dalle
regole del gioco e può anche prevedere, entro certi limiti, le possibili mosse successive.
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Tuttavia, per comprendere pienamente una partita non basta conoscere le regole: è necessario
conoscere anche la teoria del gioco, cioè la strategia e i principi che guidano le mosse dei
giocatori. scopo dei giocatori,
Inoltre bisogna tener conto dello che normalmente è vincere la
partita, ma può anche essere diverso, ad esempio sperimentare una certa strategia.
Il signi cato delle azioni nel gioco
L’esempio degli scacchi mostra che una partita può essere osservata a 2 livelli.
serie di eventi sici,
1. Da un lato possiamo considerarla come una cioè movimenti delle mani
che spostano oggetti nello spazio. In questo caso potremmo descriverla in termini biologici o
psicologici.
2. Dall’altro lato possiamo interpretare questi eventi alla luce delle regole del gioco. In questo
modo i movimenti dei pezzi diventano mosse di scacchi e acquistano un signi cato speci co. Il
sistema coerente in cui le mosse si collegano tra loro secondo
gioco appare allora come un
rapporti di attacco e difesa. signi cato:
La connessione tra le mosse non è quindi di tipo causale, ma di le azioni sono
comprese attraverso le regole che de niscono il gioco.
Il carattere sociale delle regole presenza di un altro giocatore.
Un elemento essenziale del gioco degli scacchi è la Le azioni dei
relazione reciproca.
2 partecipanti acquistano signi cato solo in carattere intersoggettivo:
Questo mostra che le regole degli scacchi hanno un esse devono
essere interpretate allo stesso modo dai giocatori. Se ciascun giocatore attribuisse alle regole un
signi cato diverso, non sarebbe possibile alcuna partita.
regole socialmente vincolanti.
Le sono inoltre percepite come Il giocatore non solo si sente
portato a rispettarle, ma sa anche che la loro violazione provocherebbe immediatamente una
protesta da parte dell’avversario.
Per questo motivo le regole del gioco si distinguono sia dalle semplici abitudini, sia dalle regole
tecniche della strategia, che indicano soltanto il modo migliore per vincere ma non sono
obbligatorie.
Come si individuano le regole degli scacchi
Ross si chiede poi come sia possibile stabilire quali siano e ettivamente le regole degli scacchi.
Non è su ciente limitarsi all’osservazione esterna delle partite, perché in questo modo sarebbe
di cile distinguere tra vere regole e semplici abitudini di gioco. Nemmeno il riferimento a
regolamenti u ciali o a libri di scacchi è completamente decisivo, perché la pratica concreta può
talvolta discostarsi da tali formulazioni. considerare le norme che i giocatori
Per stabilire quali siano le regole e ettive bisogna quindi
sentono come socialmente vincolanti e che sono e ettivamente seguite nella pratica del
gioco.
Il concetto di validità delle regole
Ross conclude che una regola degli scacchi è valida quando ricorrono 2 elementi:
e ettivamente osservata nella pratica del gioco
essa è
• giocatori si sentono vincolati
i da essa come da una direttiva
• e ettività
Il concetto di validità implica quindi sia un elemento di (la regola è seguita) sia un
elemento psicologico-sociale (la regola è percepita come vincolante).
Le regole
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