Teoria della giustizia e dei diritti “Dignità e diritti un bivio filosofico-giuridico” di Giovanni Turco
Introduzione
1) La relazione tra diritti umani e dignità umana ha triplice ambito di questioni: significato dignità, concezione diritti e nesso tra dignità e diritti.
Dignità umana come orizzonte semantico dei diritti sembra tale da sottrarli al dominio delle ideologie ed assicurarli una base idonea che non lascia dissensi. La dignità non è in grado di dirimere fondamentali questioni filosofico-giuridiche ma risulta anfibologico, interpretabile in modi diversi.
La prassi dei diritti esige una riflessione sui diritti perché nessuna prassi è in grado di rendere ragione di sé.
La tutela dei diritti rinvia alle ragioni dei diritti senza le quali resta svuotata di significato proprio, come, perché, che cosa.
2) La dignità umana può essere riferita a: essere come normativo del giudizio.
- Essere, dignità ontologica: consegue dalla natura razionale del soggetto in quanto tale. “Ciò dell’uomo.” che non può essergli tolto né essergli dato, ciò che è proprio soggettività sostanziale.
- Agire, dignità etica: attività che il soggetto liberamente compie. “Vivere secondo la natura”. propria ordine delle relazioni.
Dignità sotto il profilo essenziale ma comportarsi indegnamente sotto il profilo esistenziale.
Dignità come: contenuti variabili, giudizio normativo per sé stesso.
- Rappresentazione: varia al variare delle sue rappresentazioni individuali/sociali.
- Condizione: possibilità dell’esercizio di funzioni.
La rappresentazione è fondata da condizioni e le condizioni vengono assunte sotto forma di rappresentazioni dell’opinione-opzione.
Dignità: prodotto che la identifica con le qualità che possono essere date/tolte.
3) La dignità delle Carte dei diritti a partire dalla 2ª metà del 20º come sintesi di libertà e di uguaglianza.
La dignità = libertà di autodeterminazione assoluta: darsi leggi da sé.
Uomo è libertà che è il contenuto della dignità, quindi, nell’esercitare consiste la libertà assoluta, bene supremo.
Realizzata secondo l’obiettivo voluto dall’individuo/gruppo sociale e in virtù di essa si può decidere il proprio essere. Può decidere come agire ma ancor prima che cosa divenire.
Soggetto autonomo, diverso dalla libertà negativa di Aristotele.
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Non possiamo non scegliere.
Impegnarsi metafisicamente: capire il senso delle cose.
L’agire è della libertà e l’essere è della libertà. Così intesa la dignità dell’uomo è la premessa di ogni nuovo diritto.
4) Diritti umani:
- Di giustizia: diritto dà consistenza ai diritti, oggetto del dovuto.
- Di libertà: diritti legittimano il diritto, oggetto dal voluto.
5) Concezione sostanzialistica della dignità, ontologica, è omologa a quella diceologica dei diritti.
Concezione funzionalistica della dignità, rappresentazione/condizione, è omologa a quella cratologica dei diritti.
Dignità come:
- Fondamento dei diritti: riconoscimento soggettività, ontologica, e responsabilità, etica. Dignità corrisponde a esigenza di giustizia.
- Risultato dei diritti: deriva dall’effettività dei diritti, di autodeterminazione assoluta, o di condizioni esistenziali sociali.
Possibili rapporti tra dignità e diritti:
- Genetico: intesa come origine sorgiva, appartenenza a genere umano.
- Fondativo: in quanto ragion d’essere, consistenza propria del soggetto o del dovuto.
6) Dworkin:
Distinzione tra avere un diritto e poter agire secondo il dovuto.
Avere un diritto equivale a operare nella direzione voluta e seguire la coscienza, = impulso, ovvero conformarsi alle proprie convinzioni.
Diritti:
- Morali: pretesa della coerenza con sé stessi.
- Giuridici: previsto dalle norme.
Diritti possono essere in conflitto tra loro. Diritto di limitare i diritti da parte dello Stato.
Dignità, vaga ma potente, è decisiva per prendere sul serio i diritti.
Dignità associata all’uguaglianza politica. Un diritto trae dalla dignità la sua legittimazione.
Dignità data con un valore/implicazione utilitaristica.
Le violazioni della dignità sono crimini morali.
Controversia sui diritti individuali: atto di fede da parte minoranza nell’istituzione.
7) Il percorso va dalla identificazione del problema della dignità alla decodificazione dei significati nelle carte/teorie.
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Bivio filosofico-giuridico sulla dignità intesa come:
- Dato e compito: rilievo naturale e morale. Agire distinto dall’essere. Richiede l’intelligenza di ciò che è.
- Rappresentazione e condizione: natura dell’uomo è quella di non averne alcuna. Essere è assimilato all’agire e l’agire appare costitutivo dell’essere. Contenuto variabile.
I - Polisemia della dignità e problema dei diritti
Ius quia iustum: d bc giusto. Teoria del diritto naturale, d è tale bc giusto e dipende dalle pratiche, es. toni diversi e per capirli bisogna conoscere le pratiche.
Ius quia iussum: diritto bc promulgato/imposto. Positivista, d è in quello positivo che è giusto. Nazisti si giustificavano così.
Cicerone: ordine trascendente, esiste diritto non scritto che nessuno può cambiare.
Difficile giustificare fondamento dei diritti naturali.
Opposizione a teologia, base epistemologica più ampia della filosofia. Unisce rivelazione legata a chiesa.
Costituzionalismo contemporaneo: trattare tutte le opzioni alla pari.
1. L’esperienza giuspubblicistica e la dignità come problema
In nome della dignità si dicevano cose diverse perché dipende da contesto storico, imposte da volontà dominante senza ragione.
“La questione rispetto ai diritti umani è la loro ragion d’essere”, fa emergere l’interrogativo sul significato della dignità.
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948: celebrazione della dignità e il riconoscimento suo e dei diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà/giustizia/pace.
Dignità come fede secolare ovvero non religiosa ma pur sempre fede. Diritto non è un significato in natura ma convenzione.
La dignità è convenzionale nella sua natura sotto il profilo dei presupposti, l’esistenza è convenzionalità, quanto quello della semantizzazione, significato.
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 2000: dignità si trova allo stesso piano della libertà e dell’uguaglianza.
Tutti i documenti giuridici nazionali/internazionali non definiscono la dignità ma la riconducono a libertà e uguaglianza.
Costituzione italiana:
- Art 3: uguaglianza sociale e parità di condizioni.
- Art 36: esistenza libera e dignitosa riferita alle condizioni esistenziali-sociali dei lavoratori.
- Art 49: limite alla libertà di iniziativa economica.
Sentenza: corte afferma che dignità individuata come “valore supremo che non conosce distinzioni e graduazione di status personali”. Uguaglianza legale e premessa dei diritti di libertà. Così crea nuovi diritti/costituire uno di essi fino all’appagamento del desiderio.
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Problema esperienza giuspubblicistica: estensione della tutela del riconoscimento della dignità all’embrione umano, per alcuni dipende dall’interpretazione e per altri lo sfruttamento viola la dignità dell’ordinamento.
La rinuncia a definire la dignità corrisponde a non dare chiarificazione delle basi.
Punto di vista:
- Positivo: associare dignità a diritti e beni che sono oggetto di protezione.
- Negativo: condotte dalle quali dignità risulta offesa.
Si fa quindi esegesi: analisi dei contesti sociologici e delle intenzioni dei costituenti.
Positivizzazione della dignità riconduce all’espressione della volontà del legislatore.
Dignità: significato dall’esperienza giuspubblicistica non si può non interrogare la filosofia, trovare principi primi dell’esperienza, per un discorso intensivo e non fittizio.
Ma problema:
- Se dignità costituisca principio ontologico e misura obiettiva della libertà/libertà intesa come misura di sé.
- Se dignità fondi l’uguaglianza della natura umana e istanza della giustizia/uguaglianza coincida con dignità.
Poi per dignità emerge l’esigenza di un dato principale di diritti rispetto al quale ogni risoluzione convenzionale appare strutturalmente provvisoria/inadeguata.
Necessità di un criterio di legittimità/origine/esercizio dei diritti e non può consistere in uno di essi ma in tutti perché così in grado di comprendere e fondare.
Necessità di un bene giuridicamente anteriore e normativamente indisponibile rispetto a qualsiasi ordinamento.
2. Quale dignità?
Rapporto tra dignità umana e diritti umani si definisce diversamente.
Dignità umana è semantizzabile visto che si richiamano sia sostenitori che avversari della legalizzazione dell’eutanasia, ambiguità. Soluzioni diverse a seconda del punto di vista del decisore.
- Bloch: dignità è impossibile senza la fine del bisogno umano, infatti per visuale marxista è in categorie dell’economia.
- Luhmann: dignità acquista significato che poi individuo/società conferiscono a certe prestazioni.
- Habermas: dignità non è una qualità che si possiede per natura ma si caratterizza dai rapporti interpersonali di reciproco ed egualitario riconoscimento, che le danno significato. Inviolabilità non indisponibilità.
L’essere è un prodotto, risultato dell'azione di una comunità linguistica.
- Nussbaum: dignità consiste nell’esercizio di capacità effettive che corrispondono a espressioni di libertà dell’individuo che equivalgono a diritti intesi come capacità di funzionamento. La vita umana, come la dignità, si identificherebbe con la presenza o meno di certe funzioni, can vita umana senza dignità umana e contrario.
- Cassese: dare alla volontà degli altri lo stesso valore della nostra ovvero visuale kantiana della universalizzabilità delle massime, il rispetto della dignità equivale a considerare il mio altrui come proprio.
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Se ciascun io è il centro del proprio mondo ciascun altro mondo sarà estraneo, ovvero non si sa cosa passi per la testa perché sento solo il mio volere. Se gli altri fanno parte del mio mondo sussistono interazioni quindi dipendono dal mio io e anche la loro dignità.
- Cattaneo: principio giusnaturalistico del rispetto della dignità, ogni essere umano ha il fondamentale diritto alla vita/libertà/tutela da qualsiasi atto di violenza. Così la dignità sarebbe identica ai diritti e da essi riceverebbero il contenuto. Se i diritti sono espressione del desiderio allora la dignità è la soddisfazione del desiderio. La vita umana come prodotto culturale: cultura come cornice fondatrice di un senso quindi il senso della dignità sarà un suo risultato accoglibile solo da quanti ne condividono l’appartenenza.
La dignità si risolve fenomenisticamente: affermazione della dignità costituisce una tesi specista, forma di protezionismo/egoismo di gruppo.
Rapporto tra essenza ed esistenza:
- Se esistenza precede l’essenza, dignità non ha consistenza propria ed è risultato mutevole.
- Se essenza precede l’esistenza, dignità ha una consistenza ontologica propria ed obiettiva.
La dignità coincide con determinate condizioni di vita e ha caratteri strumentali, attribuita all’oggetto ma l’umano non gli appartiene. Non ha come criterio dell’umano ma pretende di essere criterio, desiderio/condizione.
Tutela dignità: decisioni di un volere-potere.
Se dignità consiste in dati empirici è rappresentazione priva di consistenza, ideologizzazione. La sua tutela dipenderebbe dall’assunzione e dal contenuto di un’opzione.
Le forme di indeterminismo ontologico e fenomenismo: presentano la dignità come prodotto cratologico, risultato di un potere prevalente in un contesto.
Dignità:
- Di dotazione: dotato il soggetto umano in quanto tale.
- Profilo ontologico, consistenza propria natura umana.
- Profilo prassiologico, effettualità progetto di sé stessi.
- Di prestazione: il suo agire.
- Profilo etico-assiologico, in ordine alla valutazione dell’agire umano.
- Profilo sociologico-fenomenico, apparire di sé e/o altri.
Dignità ontologica, metafisico, diritti conformi alla natura umana e al suo fine, ed etica, diritti misurati dall’ordine della giustizia, sono eterogenee rispetto a presupposti prassistici e fenomenistici.
2 - Dignità e diritti nella giurisprudenza costituzionale italiana: profili e problemi
1. Semantiche della dignità
Corte costituzionale: dignità va protetta dagli altri. Costituzione pone limiti per garantire libertà. Proteggere dignità significa lascia fare alle persone quello che vogliono, es. eutanasia/matrimonio omosessuale, ma poi limita perché non si può fare tutto quello che si vuole, es. dipendenza da gioco.
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Corte si è pronunciata su Art 3, 36, vita dignitosa per lavoratore, l’unico 41, vale per iniziativa privata ma no contro attività sociale. No per pubblica bc se limite al mio volere è il mio volere allora non ci sono limiti, con una lettura fatta alla luce dell’Art 2, diritti umani come singolo/formazioni sociali. Solidarietà cioè chi sta meglio deve pensare a chi sta peggio. Dignità sociale cioè uomo in quanto membro società, fino a identificare la dignità nei diritti di libertà.
Dignità come parametro dotato di consistenza propria, come bene meritevole per sé di protezione e rilevabile in sé dal legislatore.
Legislatore: con determinazione di programmi/controlli fa in modo che l’iniziativa privata indirizzata e coordinata ai fini sociali quindi la dignità si configura sulle esigenze della comunità statale.
Dignità acquista l’indicazione negativa tale da escludere il contrasto e richiede esigenze morali e giuridiche obiettive, es. tutela del diritto del lavoratore al riposo settimanale.
Dignità come limite all’attività economica si profila come parametro con contenuto semantizzato, dati obiettivi rilevabili o identificati dal legislatore. Condizionamenti dell’iniziativa economica: finalità sociali e benessere collettivo.
Art 36: esistenza corrispondente alla dignità della persona umana, no essenza ma insieme di condizioni di attività mutevoli.
Dignità:
- Trova spiegazioni in condizioni esistenziali/in uno spazio vitale che circonda la persona dove può esistere/svilupparsi.
- Ogni cittadino dignità anche se differenti condizioni sociali perché ogni attività lecita è manifestazione della persona umana indipendentemente da fine/modalità. Non discrezionalità del legislatore perché uguaglianza di tutti cittadini davanti alla legge quindi non può dettare norme diverse per regolare situazioni che ritiene diverse.
- Art 32 corte connette diritto alla salute con legittimità di un bilanciamento operato dal legislatore.
- Rapporto:
- Assoluta: genere e specie.
- Relativa: necessario e contingente.
Il diritto emerge dalla condizione di bisogno e deve essere garantito perché derivante dalla dignità. Quindi la tutela della dignità si identifica con la tutela dei diritti fondamentali.
Dignità:
- Si esprime situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute/protette.
- Nucleo della dignità: si riferisce al nucleo o si connette all’irrinunciabile dignità, diritti pretesa sul nucleo centrale.
- Come dignità sociale, secondo Art 3 e corrisponde a dignità del cittadino: uguaglianza sociale e liceità, duplice vincolo di impronta realistica, ammesso intervento Stato, uguaglianza di apprezzabilità di qualsiasi attività umana, liceità.
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2. L’approdo alla dignità come autodeterminazione assoluta
Sentenza: dignità ricondotta ai diritti di libertà costituzionalmente determinati/libertà individuale è formulata in termini di diritto soggettivo perfetto.
Libertà espressa in modi diversi:
- Diritto soggettivo perfetto, Art 3: diritti che appartengono all’uomo come essere libero: libertà personale si presenta come questo diritto nella misura in cui la costituzione impedisce alle autorità pubbliche esercizio della potestà coercitiva personali.
- Trova limite non intrinseco, contenuto, ma solo estrinseco, perimetro di esercizio. Assunzione della dignità come risultato di un apprezzamento soggettivo del suo portatore quindi sarebbe risultato di un giudizio.
Diritto alla salute: coincidente col diritto ad una condizione autorappresentata come il conseguimento di un piano di benessere psicofisico.
Dignità in relazione alla modificazione dei caratteri sessuali, emerge considerazione dell’identità personale quale corrispondente all’autorappresentazione del soggetto, appartiene alla sc
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