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Diritto del lavoro

Sezione I

Il diritto del lavoro si occupa di:

  • Lavoro nelle imprese industriali: Il settore dell'ordinamento che disciplina e regola il lavoro operaio, sia sotto il profilo del contratto che del soggetto collettivo (sindacato) che tutela i lavoratori.
  • Il settore dell'ordinamento che regola sia i soggetti collettivi (sindacati) e il loro agire, sia i contratti di lavoro in cui è implicato il lavoro personale di chi lo svolge.
  • Contratti di lavoro: Il settore dell'ordinamento che regola tutti i contratti di lavoro (subordinati o autonomi e anche il lavoro dell'imprenditore) di tutti i lavoratori privati (di ogni settore produttivo e quale che sia il lavoro che svolgono - operai, dirigenti, lavoratori dello spettacolo ecc.) e pubblici (cioè dipendenti dalle pp.aa.).

Per lavoratori s'intende sia quelli che lavorano per le imprese che i lavoratori pubblici (lavorano per lo stato). Dal 1992 anche la gran parte dei lavoratori pubblici sono stati inglobati nell'area del diritto del lavoro (prima diritto amministrativo).

Cos'è il lavoro?

Quando si parla di lavoro l'ordinamento giuridico fa riferimento ad un'attività umana volontaria che contribuisca al progresso materiale o spirituale della società. Lavoro non è essenzialmente retribuito, art 4 Cost: rilievo ad ogni attività umana che prefiguri un progresso materiale o spirituale della società. Il diritto del lavoro si espande a tutte le forme di attività umana prestate volontariamente.

Rivoluzione industriale: Storicamente nasce per proteggere il lavoro retribuito, si afferma con la nascita delle fabbriche (protezione lavoratori delle prime fabbriche nascenti). L'inizio del diritto di lavoro è quello del lavoro subordinato. Il diritto del lavoro si automizza dal diritto privato quando i lavoratori delle fabbriche, sottopagati, rivendicano la loro condizione.

In anni recenti il diritto del lavoro si espande, per inglobare e proteggere anche il c.d lavoro autonomo debole (parte del lavoro autonomo è inglobato nell'area del diritto del lavoro).

Solo alcune forme di lavoro sono oggetto della regolazione del diritto del lavoro:

  • Lavoro subordinato o dipendente —> è escluso il lavoro autonomo semplice (regole di diritto privato); il lavoro dell'imprenditore (diritto commerciale) e il lavoro di cura nei contesti famigliari (non riconosciuto dall'ordinamento).
  • Il lavoro autonomo "debole" dagli anni 70.
  • Lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (con una legge di inizio anni 90).

Il diritto del lavoro si divide in:

  • Diritto sindacale: il diritto dei rapporti collettivi di lavoro (i sindacati, il contratto collettivo, il conflitto, i rappresentanti dei lavoratori in azienda, la partecipazione dei lavoratori e dei sindacati alla gestione delle aziende). Studia cosa sono i sindacati e come si organizzano; i diritti di cui i sindacati sono titolari e le regole che si applicano al prodotto della loro azione (contratto collettivo e quali effetti esso produce). La legge non riesce a regolare minuziosamente tutti i rapporti di lavoro tra loro molto diversi perché il lavoro nei diversi settori è molto diverso di conseguenza diventa essenziale l'intervento del contratto di lavoro. L'affermarsi del sindacato rappresenta una grande libertà dopo la caduta del regime fascista. I sindacati sono riconosciuti dalla costituzione come produttori di norme. Contratto collettivo come fonte parziale nel nostro ordinamento giuridico, non si applica a tutti i lavoratori indistintamente ma è fonte in senso tecnico in quanto vincola tutti i lavoratori.
  • Diritto del lavoro in senso stretto: il diritto del rapporto individuale di lavoro subordinato e degli altri rapporti ad esso assimilati o contigui (lavoro autonomo «debole»).
  • Diritto della previdenza e sicurezza sociale: comprende un complesso di istituti destinati a realizzare finalità di solidarietà sociale a favore del lavoratori dipendenti in condizioni di bisogno qualificate. È un settore del diritto del lavoro che si colloca nell'ambito del diritto pubblico. Legittimazione costituzionale all'art 38. Comprende istituti previsti a tutela della vecchiaia e di carattere pensionistico gestiti dall'INPS (= istituto nazionale previdenza sociale). Comprende inoltre forme previdenziali proposte per la tutela dell'invalidità e l'inabilità al rischio professionale (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestite dall'INAIL); alla tutela per l'invalidità e inabilità da rischi comuni; alla tutela alla salute per quanto concerne il sostegno economico in caso di malattia o infortunio; maternità e sussidiariamente paternità; disoccupazione; tutela della famiglia.
  • Diritto del mercato del lavoro: studia le regole volte a far incontrare domanda ed offerta di lavoro ed a sostenere il lavoratore che cerca una nuova occupazione o viene espulso dal mercato del lavoro.

Fonti internazionali del diritto del lavoro

Al momento non esiste un diritto del lavoro dell'UE, problema perché le norme di diritto del lavoro degli stati membri sono tutte diverse.

Funzione del diritto del lavoro

  • Funzione di riequilibrio del potere: esso persegue innanzitutto una funzione sociale che consiste nella vocazione protettiva di lavoratori reputati economicamente, socialmente e giuridicamente deboli. Il diritto del lavoro, in sostanza, interviene là dove ritiene che vi sia bisogno di proteggere, tramite regole di ordine pubblico o comunque esterne alla negoziazione individuale tra le parti, un lavoratore altrimenti non in grado di determinare, al pari con la controparte imprenditoriale, le condizioni (retributive, professionali, di orario, ambientali ecc.) del lavoro. Tentativo di controbilanciare la disparità di potere che si verifica tra datore di lavoro e lavoratore, nella relazione di lavoro subordinata.
  • Funzione di demercificazione (il lavoro non è una merce), per difendere la dignità del lavoratore in quanto persona.
  • Funzione di redistribuzione del reddito a vantaggio della classe storicamente penalizzata rispetto a quella dei detentori del capitale.

A quale branca dell'ordinamento appartiene il diritto del lavoro?

  • Diritto privato: regola i rapporti tra i privati; garantisce gli interessi dei singoli.
  • Diritto pubblico: regola i rapporti ai quali partecipa lo stato o enti pubblici (diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale civile e penale); garantisce l'interesse della collettività.

Il diritto del lavoro rientra in una sottocategoria del diritto privato, con alcune peculiarità, in quanto regola i rapporti tra i cittadini che prestano lavoro e i datori di lavoro ovvero quei cittadini che offrono lavoro. Il diritto del lavoro ha delle peculiarità che permettono al diritto del lavoro di rispondere al bisogno per cui è nato il diritto del lavoro.

Il contratto collettivo (che intercorre tra le parti collettive), menzionato dalla costituzione, è regolato per ragioni storiche dal diritto privato. Il contratto collettivo tra sindacati è un contratto di diritto privato (art 1321 cc).

Il datore di lavoro e il lavoratore sono legati tra di loro da un contratto di diritto privato (2094 e 1321 cc).

Nel diritto del lavoro però viene negato il principio di parità tra le parti tipico del diritto privato; il diritto del lavoro nasce per proteggere i lavoratori (che rappresentano la parte debole del rapporto) ed evitare il loro sfruttamento. Il diritto del lavoro nega il principio della parità delle parti nel contratto, tutto il diritto del lavoro è improntato a sostenere la parte debole attraverso due principi (sanciti dalla legge):

  • Principio di inderogabilità in pejus della norma di legge o clausola del contratto collettivo a danno del lavoratore (art. 2077 c.c. e art. 40 St.lav.). Questo principio afferma che, a differenza del diritto privato dove la volontà delle parti è sovrana, nel diritto del lavoro vi sono delle regole minime inderogabili a danno del lavoratore. Questo principio assiste sia le norme di legge contenute nel codice civile e nello statuto del lavoratore, sia con riferimento al contratto collettivo.
  • Principio dell'indisponibilità dei diritti acquisiti dal lavoratore: per evitare che il lavoratore in sede di contratto rinunci ad un proprio diritto la legge introduce tale principio. Impedimento al lavoratore di agire a proprio danno e di conseguenza a danno dell'intera categoria di lavoratori.

Questi due principi sono alla base del diritto del lavoro; senza di essi il diritto del lavoro non può esistere.

Il diritto del lavoro sostanzialmente consta di norme imperative e inderogabili che limitano la libertà di acquisto e di vendita della forza lavoro e, con essa, l'autonomia contrattuale delle parti implicate (lavoratore, datore). Il lavoratore deve dunque non può stipulare patti derogatori delle norme legali o contrattuali in quanto da tale azione l'imprenditore potrebbe giovarsene sfruttando la circostanza di bisogno di lavorare del lavoratore (il quale pur di lavorare accetterebbe di lavorare in condizioni di lavoro inferiori agli standard minimi).

Massimo D'Antuona: “il contratto di lavoro subordinato è un contratto imposto e non offerto alle parti”.

Se di solito i contratti sono modelli offerti ai privati che poi verranno da loro adattati (aggiunta o modifica di clausole contrattuali) per i contratti di lavoro non è così. Vi sono delle barriere affinché si mantengano le condizioni minime di lavoro.

Il diritto del lavoro pur restando confinato nell'ambito del diritto privato presenta comunque degli spiccati canoni pubblicistici. È presente un corpus di discipline riferibili al diritto amministrativo del lavoro: volto a regolare la struttura e le funzioni degli organismi pubblici destinatari di competenze in ordine al lavoro. Primo tra tutti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ministero del lavoro interviene sul terreno interpretativo con prese di posizione che hanno molto seguito tra gli operatori pratici; ha inoltre funzioni di amministrazione del mercato del lavoro e funzioni ispettive. Le funzioni ispettive sono esercitate soprattutto dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che vigila sull'osservanza di disposizioni amministrative relative alla gestione dei rapporti di lavoro (tenuta del Libro unico del lavoro, obblighi relativi alla gestione degli orari, riposi…). Ha la possibilità anche di irrogare sanzioni amministrative nel caso in cui siano accertati illeciti (lavoro nero, lavoro sommerso).

Come, quando e perché nasce il diritto del lavoro?

Il diritto del lavoro è un diritto recente che nasce nell'Ottocento, in alcuni paesi è più precoce, alla fine del '700, in Italia invece dalla seconda metà dell'ottocento.

È figlio dell'industrializzazione/rivoluzione industriale. In questo periodo nasce la fabbrica come luogo in cui si concentra la produzione, in un unico luogo l'imprenditore concentra macchinari, risorse economiche, crea stabilimenti e utilizza forza lavoro. Si crea una nuova figura di lavoratore e masse di lavoratori i quali non sono proprietari di nulla (non hanno strumenti, capitale) e possono offrire solo la loro forza lavoro (energie lavorative). La forza lavoro diviene sempre meno professionalizzata.

Il previgente sistema economico-produttivo viene progressivamente trasformato: quello che era il mercante capitalista espropria l'artigiano e compra la forza lavoro dell'artigiano.

Le condizioni che rendono possibile questa trasformazione sono moltissime: trasformazioni di tipo tecnologico, trasformazioni di energia... Passaggio della produzione artigianale personalizzata alla produzione di serie standardizzata, realizzata sotto direzione di un unico imprenditore che acquista sul mercato la forza lavoro degli operai.

Questa evoluzione porta alla creazione di una figura di un lavoratore standardizzato (oggi operaio) che prima non esisteva.

Caratteristiche di questo nuovo lavoro:

  • Concentrazione di lavoro
  • Standardizzazione del lavoro
  • Mercificazione del lavoro: il lavoratore vende semplicemente le sue energie lavorative e non più un saper fare qualificato.
  • Compiti semplici e ripetitivi: dunque compiti intercambiabili (non è importante il soggetto che lavora); è facile sostituire un lavoratore con un altro in quanto è facile imparare un lavoro.

Abolizione del sistema di classi tipico del periodo precedente alla rivoluzione francese, abolizione del sistema delle corporazioni (gruppi di lavoratori, con regole di accesso, solo appartenendo alla corporazione si poteva esercitare tale produzione). L'abbattimento del sistema corporativo consente di liberare risorse: chi aveva capitale poteva creare delle imprese e assumere chiunque (per svolgere il medesimo lavoro).

Condizioni giuridiche figlie della rivoluzione francese: il codice napoleonico è il primo codice europeo dal quale deriva anche il nostro codice civile. I principi fondamentali della rivoluzione francese vengono recepiti nel codice; ad esempio il principio principale quello dell'uguaglianza formale.

Idea secondo la quale il contratto è un libero accordo tra parti liberi; non vi sono vincoli esterni che limitano le parti. Questo è vero per il contratto in generale ma anche per il contratto di lavoro. La parità formale incorporata nei codici permette all'imprenditore di contrattare condizioni giuridiche per i lavoratori per lui vantaggiose; trova nel mercato un'enorme disponibilità di forza lavoro (sia maschile che femminile, ma anche infantile). Donne e bambini sono retribuiti molto meno in quanto considerati forza minore.

Ciò che si produce è la possibilità per l'imprenditore di imporre i trattamenti che vuole. Sulla base dell'uguaglianza formale il contratto non protegge la parte debole del rapporto, che è esposta alle condizioni imposte dall'imprenditore.

Questo scenario si realizza anche in Italia dopo la metà dell'Ottocento (dopo l'unità d'Italia).

Norme giuridiche che agevolano il processo di creazione di un sistema industriale in Italia:

Nel 1865 non esisteva una norma dedicata al contratto di lavoro nel codice civile; i giuristi dovevano dunque inquadrare il contratto di lavoro.

Non era chiaro se il contratto di lavoro rientrasse nella vendita di forza lavoro o nella locazione di forza lavoro. Nasce un dibattito che si concluse con la prevalenza della teoria secondo la quale il lavoratore offrisse in locazione la propria forza lavoro.

Art. 1627 codice civile 1865: In questa norma sono presenti oltre alla locazione sono comprese anche il lavoro operaio, il lavoro degli imprenditori e i trasporti. Norma nella quale vengono compresi diversi tipi di lavoro; la cosa importante è che a tale articolo non faceva seguito nessuna norma protettiva. Fattispecie confusa senza protezione (il codice era arretrato rispetto alla realtà e non dava protezione).

Negli anni successivi, tra 800 e 900, esplode la questione sociale dovuta allo sfruttamento dei lavoratori nelle fabbriche, al fatto che la paga non garantisse la sussistenza e in generale alle cattive condizioni di lavoro dei lavoratori.

I lavoratori cominciano ad organizzarsi, a creare i primi embrioni di quelli che saranno i sindacati, ovvero creano le leghe di resistenza. Ovvero associazioni di lavoratori che hanno lo scopo di sostenersi, spesso creano delle azioni di sussistenza per sostenere gli altri lavoratori e le azioni di lotta (azioni di sciopero e di contrattazione collettiva che richiedono però un sostegno economico). La finalità di questi gruppi è evitare la concorrenza al ribasso, evitare che i lavoratori singoli si facciano concorrenza tra di loro innescando una situazione che porti al peggioramento della condizione di tutti gli altri lavoratori.

La cd. questione sociale viene emanata la legislazione sociale tra il 1880-1900 il cui obiettivo è fornire protezione in quelle situazioni più disagiate e problematiche. Lo stato liberale interviene a spot, la legislazione è mirata a interventi specifici:

  • Legislazione riferita alle donne e ai fanciulli (soggetti deboli), pregiudizio nei confronti delle c.d. mezze forze (bambini e donne). Posti di lavoro senza alcun mezzo di sicurezza, senza precauzioni e utilizzando materiali nocivi. Oltre a subire l'incidente l'operaio doveva anche risarcire il danno.
  • Legislazione sulle pause per limitare la giornata lavorativa, riposo settimanale.
  • Legislazione dedicata ai lavori più pesanti.

Chi è il soggetto protetto/bisognoso di protezione: rimane aperta la questione del campo di applicazione delle tutele di protezione assicurate al lavoratore. Definire la figura significa definire anche l'applicazione della legislazione.

La legislazione sociale non definiva la fattispecie, non conteneva una chiara definizione di lavoratore protetto e delle caratteristiche che tale lavoratore debba avere per essere protetto ma si riferisce genericamente agli operai, ai lavoratori...

Nel 1895 viene istituita una magistratura specializzata (collegi dei probiviri) composta in maniera tripartita: rappresentanti lavoratori, rappresentanti imprenditori e un giudice togato. Questa magistratura inizia ad applicare anche i contratti collettivi e principi che derivano dalla prassi, dagli usi. Iniziano a consolidarsi, dal basso, attraverso tale magistratura dei principi importantissimi che verranno poi accolti dalle norme.

Con riguardo ai sindacati e al contratto collettivo la legislazione tace completamente. Non definisce né i sindacati né i contratti collettivi. I contratti vengono dunque classificati come contratti retti dalle regole privatistiche (ovvero vincolanti per le parti che li sottoscrivono).

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgia.binda di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Carinci Maria Teresa.
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