Manuale di diritto del lavoro
(12ª edizione - 2025)
Oronzo Mazzotta
Riassunto realizzato da Davide Angelini
_________________
Il diritto del lavoro
1. Alle origini del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro nasce con la civiltà industriale. Sebbene i rapporti di produzione tra gli uomini accompagnino lo sviluppo delle civiltà nelle più svariate forme, è solo il tipico modo di produzione che nasce con l'industrializzazione che costituisce l'originario referente di studio del giuslavorista moderno. Allo schema giuridico al quale dedicheremo la nostra attenzione (il lavoro subordinato) si addiviene passando attraverso una complicata fase di transizione fra l'organizzazione produttiva di tipo artigianale e quella strutturata sulla vera e propria impresa capitalistica.
Nella bottega artigiana, l'artigiano era circondato da una serie di collaboratori (laborantes) che prestavano la loro opera non in funzione di un corrispettivo, ma con lo scopo di apprendere il “mestiere”. Non si aveva una produzione di massa dei beni, dal momento che l'artigiano produceva su commissione. Sul piano giuridico, la disciplina dell'attività artigiana era codificata negli statuti delle corporazioni artigiane che, allo scopo di limitare la concorrenza, stabilivano dei massimali alla produzione da parte di singole botteghe.
Un salto di qualità per la modificazione degli equilibri socio-economici si produce col fenomeno dell'accumulazione primitiva dei capitali che si realizza, alle origini, con l'avvento delle banche. È in questa fase (nella quale progressivamente il ceto artigiano va verso l'impoverimento) che nasce l'archetipo del contratto di lavoro subordinato, alla confluenza fra il rapporto di servitù e il rapporto di verlag. Quest'ultimo è uno schema contrattuale con cui l'artigiano ottiene un mutuo da un mercante, impegnandosi a restituire il capitale tramite cessione di una partecipazione agli utili della bottega. Il ruolo del mercante è in questa fase limitato alla sola acquisizione e allo smercio del manufatto realizzato dall'artigiano.
Successivamente, il processo di concentrazione del capitale fa sì che taluni mercanti affidino a più imprese artigiane la realizzazione delle diverse fasi di produzione di un determinato prodotto, ponendo così in essere una sorta di organizzazione produttiva frazionata sul territorio.
È su questa realtà che si innesta l'avvento del sistema di fabbrica, nel quale tutte le fasi del processo produttivo vengono accentrate in un unico luogo, alle dipendenze dell'imprenditore, allo scopo di giungere ad una produzione di serie dei manufatti. Dunque, ad un certo punto dell'evoluzione, troviamo l'artigiano ormai deprofessionalizzato, che offre la sua forza lavoro al capitalista che ha raggiunto tale autonomia e forza economica da essere proprietario dei mezzi per produrre (diventati ormai complessi e costosi).
1
È questo (insieme al contadino inurbato) il prototipo della figura sociale e giuridica del lavoratore subordinato.
Condizioni necessarie per il definitivo passaggio fra i due sistemi sono:
- La rivoluzione tecnologica;
- Una modificazione dei rapporti socio-economici, tale da superare le limitazioni alla libertà economica indotte dal corporativismo;
- La traduzione di tali istanze liberistiche sul piano degli istituti giuridici.
La prima condizione si realizza con l'avvento delle macchine, che sostituiscono l'opera manuale e consentono la produzione in serie (rivoluzione industriale); la seconda si affida al volano della politica e si realizza per il tramite delle grandi rivoluzioni borghesi della fine del '700 (francese e americana); la terza (all'esito delle rivoluzioni politiche) si traduce nella realizzazione delle grandi codificazioni.
In tale contesto è del tutto naturale che il codice civile italiano del 1865 (ispirandosi a quello napoleonico) trascuri del tutto la materia lavoristica, limitandosi a due laconiche disposizioni normative. Sulla base della prima vi sono tre principali specie di locazioni di opere e d'industria: 1) quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio; 2) quelle dei vetturini tanto per terra quanto per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone e delle cose; 3) quella degli imprenditori di opere ad appalto o a cottimo. Sulla base della seconda, nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa.
La situazione di astensionismo legislativo non poteva durare in eterno, dal momento che, proprio la presenza di un'enorme massa di manodopera costantemente disponibile, non mancò di produrre ben presto forti contrasti che sfociarono nella cd “questione sociale”. Cosicchè, mentre i lavoratori si organizzavano in leghe di resistenza, allo scopo di eliminare la concorrenza al ribasso nell'offerta della forza lavoro e sperimentavano nuove forme di lotta (sciopero) e nuove forme di organizzazione (sindacati), il legislatore cominciò a porre mano ad una prima serie di interventi normativi. Tali interventi andarono a costituire il primo nucleo della legislazione sociale, diretta a proteggere tutti i lavoratori con una tutela minimale o fasce di questi particolarmente svantaggiate (donne e minori). Si segnalano in questo ambito le leggi 3657/1886 e 242/1902 (a tutela delle donne e dei fanciulli), la legge 80/1898 (istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la legge 489/1907 (sul riposo settimanale e festivo). Così come si segnalano provvedimenti legislativi diretti non alla generalità dei lavoratori dipendenti, ma a quelli operanti in determinati settori (risaie, miniere, cave, ecc.).
Ovviamente la legislazione sociale (diretta com'era ad assicurare forme di assistenza minimali ai lavoratori) appariva del tutto insufficiente a governare l'amministrazione del rapporto di lavoro e i conflitti giuridici che potevano insorgere fra le parti. La soluzione di tali conflitti era affidata prevalentemente ai cd usi industriali o ai primi embrioni di contrattazione collettiva (concordati di tariffa).
L'insufficienza del sistema normativo costrinse il legislatore ad intervenire con un'originale soluzione (legge 295/1893): l'istituzione di una speciale magistratura arbitrale (i Collegi dei probiviri), che aveva l'incarico di dirimere sul campo le controversie individuali fra datori di lavoro e lavoratori. L'originalità dell'innovazione sta nella circostanza che i probiviri decidevano le controversie secondo equità, ispirandosi agli usi locali. Nelle
2
massime di tali Collegi è facile intravedere il nucleo minimo dello statuto del lavoro dipendente, così come veniva formandosi nella realtà industriale. L'esperienza dei probiviri costituisce il primo segno dell'originale vocazione del diritto del lavoro a formare le proprie regole al di fuori del processo creativo di origine statuale (cd formazione extra-legislativa del diritto del lavoro).
2. Il periodo corporativo
L'avvento dello Stato totalitario segna un crescente interventismo in materia lavoristica. Vi è la prima regolamentazione legislativa dell'orario di lavoro (8 ore lavorative) con il r.d.l. 692/1923, nonché del rapporto di lavoro degli impiegati (legge sull'impiego privato: r.d.l. 1825/1924). L'importanza della legge sull'impiego privato nella storia della legislazione lavoristica è facilmente constatabile se si osserva che essa contiene, in buona sostanza, la prima regolamentazione, tendenzialmente esaustiva, dei vari istituti del rapporto di lavoro. Essa costituirà quindi un modello per il codice civile del 1942.
Inoltre, sempre durante il periodo fascista, viene istituito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INA, r.d. 1033/1933). Altre leggi sono: la legge 370/1934 sul riposo domenicale e settimanale, la legge 112/1935 di istituzione del libretto di lavoro e il r.d. 1827/1935 che istituisce l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Significativa, poi, almeno sul piano formale, è anche la predisposizione, nel 1927, di una Carta del lavoro, che rappresenta una summa di principi in materia lavoristica, paragonabili a quelli contenuti nella nostra carta costituzionale.
Il tratto distintivo più originale del regime, comunque, si espresse nell'ambito dei rapporti collettivi di lavoro. Il regime ritenne di risolvere la “questione sociale” attraverso una forma di corporativismo autoritario. Con la legge 563/1926 venne bandita la libertà sindacale (cioè la possibilità di costituire libere associazioni sindacali) e il pluralismo sindacale viene sostituito da un unico sindacato fascista, che aveva il potere di rappresentare istituzionalmente tutti gli appartenenti ad una determinata categoria professionale. Siffatto sindacato poi stipulava con la controparte datoriale (in un contesto in cui le forme di lotta erano sanzionate penalmente) un contratto collettivo con validità nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria professionale. Il contratto collettivo era dunque fonte di diritto obiettivo (v. la dizione dell'art. 1 delle preleggi del codice civile, laddove si fa riferimento alle «norme corporative», intendendo per tali i contratti collettivi corporativi e le sentenze della magistratura del lavoro).
3. La codificazione
Quasi allo spirare del ventennio, il regime fascista produsse il massimo sforzo sul piano della produzione di norme con l'emanazione del codice civile del 1942. Con esso i principi fondamentali della disciplina lavoristica entrano nel diritto dei privati. Il codice costituisce dunque il punto di approdo nella sistemazione della materia, ma anche il punto di partenza di un latente conflitto fra disciplina codificata e disciplina contenuta nella legislazione speciale. Per il momento è opportuno ricordare la singolare struttura nella quale è immersa la regolamentazione della materia lavoristica nel codice civile. Una prima constatazione riguarda la collocazione topografica della materia: mentre ci si attenderebbe che il contratto di lavoro fosse regolato nel Libro IV (delle obbligazioni), ne
3
rinveniamo invece la regolamentazione nel Libro V (intitolato «Del lavoro»), che contiene le regole giuridiche del diritto commerciale (imprenditore e società) e del diritto del lavoro. Inoltre il legislatore, lungi dal definire la fattispecie fondamentale fornendo le coordinate della relazione giuridica, definisce i soggetti del rapporto, cosicchè la definizione del contratto di lavoro deve essere dedotta da quella di prestatore di lavoro (art. 2094 c.c.). Infine, il codice non considera indifferente la natura del datore di lavoro; infatti appronta come regola la disciplina del lavoro nell’impresa e dispone che ai rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio dell’impresa si applichino quelle dettate per il lavoro nell’impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (art. 2239 c.c.).
Le descritte apparenti stranezze possono essere agevolmente spiegate come sovrastrutture, tipica espressione dell’ideologia autoritaria e centralistica, espressa dallo Stato corporativo. In effetti l’idea di fondo che intendeva accreditare il regime muoveva dalla funzionalizzazione dell’autonomia privata ad un fine esterno, definito “interesse superiore della produzione nazionale” (art. 2104 c.c.). L’impresa costituiva la cellula elementare dell’economia corporativa e l’imprenditore avrebbe dovuto essere considerato gerarchicamente responsabile nei confronti dello Stato del perseguimento di quello scopo. Alla posizione di subordinazione gerarchica dell’imprenditore nei confronti dello Stato corrispondeva, simmetricamente, la subordinazione gerarchica del prestatore di lavoro all’imprenditore. Secondo l’art. 2086 c.c. infatti «l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori».
4. La Costituzione
La Costituzione repubblicana costituisce una svolta anche per il diritto del lavoro. Il Titolo III, dedicato ai Rapporti economici, si inserisce a pieno titolo nella materia lavoristica. Ma i padri costituenti attribuirono al “lavoro” un’importanza così preminente, nella nuova società a base democratica, da farne addirittura fondamento della Repubblica (art. 1 Cost.). Nell’art. 3 Cost., che contiene il ben noto principio di eguaglianza, il comma 1 afferma l’eguaglianza formale («tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge…»), mentre nel comma 2 viene sancito il principio di eguaglianza sostanziale. È proprio questo comma che assegna ai lavoratori subordinati il ruolo e la funzione di propulsori della partecipazione effettiva al progresso morale e materiale della società.
La speciale considerazione del lavoro subordinato nella Costituzione è poi ribadita dall’art. 4 Cost., che lo assume come oggetto di un vero e proprio diritto/dovere: diritto rispetto al quale la Repubblica si impegna a promuovere le condizioni per renderlo effettivo. È quest’ultima indicazione che chiarisce che, nella logica dei costituenti, si tratta di un diritto sociale e non di un diritto di libertà; in sostanza, la norma intende porre l’accento sull’impegno dello Stato a garantire tendenzialmente la piena occupazione attraverso adeguati strumenti di politica economica.
Sulla medesima lunghezza d’onda si collocano poi le norme specifiche elencate nel Titolo III, dedicato ai Rapporti economici. L’art. 35 Cost riconferma l’impegno della Repubblica a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, ricomprendendo certamente nella locuzione anche il lavoro autonomo, ma, presumibilmente, escludendo il lavoro imprenditoriale, in quanto tale, garantito in termini di libertà dall’art. 41. In sostanza non ogni attività socialmente ed economicamente utile è assunta nell’orbita protettiva della disposizione costituzionale, ma solo quella in cui sia implicato l’impegno “personale” del suo autore.
4
Seguono le norme che statuiscono minimi inalienabili di protezione (art. 36: giusta retribuzione e diritto ai riposi; art. 37: tutela e parità per donne e minori; art.38: garanzia previdenziale in relazione a bisogni di carattere primario, quali l’invalidità, la vecchiaia, gli infortuni, le malattie professionali, ecc.) e pongono i presupposti strumentali per la realizzazione dell’autotutela da parte dei lavoratori stessi (art. 39: libertà di organizzazione sindacale; art. 40: diritto di sciopero).
Nel cuore della nostra disciplina si colloca infine l’art. 41: norma compromissoria, giacchè pone le basi della libertà d’impresa («l’iniziativa economica privata è libera») e dei suoi contrappesi (essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente e alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana). L’intervento del legislatore in materia lavoristica rappresenta la materializzazione degli interessi che si contrappongono, limitandola, all’iniziativa economica privata. Nel gioco fra le due posizioni è la norma lavoristica che indica la possibile via di mediazione del conflitto di interessi.
5. La legislazione post-costituzionale
La produzione normativa post-costituzionale è distinguibile in tre grandi periodi.
- Nel primo quindicennio (fino alla metà degli anni ’60) l’intervento normativo si caratterizza per una marcata attenzione verso la protezione di fasce marginali e/o particolarmente deboli della forza lavoro (es. legge 25/1955 sull’apprendistato; legge 860/1950 sulla tutela delle lavoratrici madri), o per l’approntamento di uno standard minimo e invalicabile di protezione (es. la legge 264/1949 sulla regolamentazione del collocamento della manodopera; la legge 741/1959 - cd legge Vigorelli - che aveva rappresentato il tentativo di realizzare l’obiettivo dell’estensione erga omnes dei contratti collettivi di lavoro, al di fuori del meccanismo prefigurato dall’art. 39 Cost.) o, ancora, in senso antifraudolento (es. la legge 1369/1960 sul divieto di interposizione dell’impiego dei lavoratori).
- Il segno dell’intervento legislativo muta radicalmente nel decennio tra gli anni ’60 e gli anni ’70. Sono gli anni della grande espansione del garantismo normativo. Il decennio si apre con la Corte costituzionale che (sent. 63/1966) dichiara l’illegittimità dell’art. 2948, n. 4, c.c., nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro (spostando pertanto la decorrenza al momento in cui il rapporto è ormai cessato). Fa seguito la legge 604/1966 con la quale si avvia il processo di superamento del principio di libera recedibilità del contratto di lavoro (ribadito dall’art. 2118 c.c.). Per la prima volta si stabilisce il principio secondo cui (almeno nelle imprese di certe dimensioni) il licenziamento deve essere giustificato. L’epicentro del sistema di garanzie è comunque costituito dallo Statuto dei diritti dei lavoratori (legge 300/1970). Nello Statuto in primo luogo si pone l’obiettivo di rendere effettivi, nei luoghi di lavoro, i diritti sanciti in astratto nella carta costituzionale (libertà e dignità dei lavoratori). Una prima strategia di tutela si attua ampliando e rafforzando i diritti individuali del lavoratore (diritto di manifestazione del pensiero, divieto di controlli occulti e/o odiosi, divieto di indagini sulle opinioni, diritti di difesa nell’ambito delle procedure disciplinari, diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, ecc.). Una seconda strategia di tutela si attua attraverso l’istituzionalizzazione della presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, mediante la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Ovviamente, al rafforzamento della presenza sindacale sono collegati
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Filosofia del diritto, Prof. Carinci Maria Teresa, libro consigliato Manuale di diritto del lavoro …
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Carinci Maria Teresa, libro consigliato Diritto del lavoro - Vol. 2 (Il R…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Carinci Maria Teresa, libro consigliato Diritto del Lavoro - Vol. 1 (Il D…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Carinci Maria Teresa, libro consigliato Diritto del lavoro - Vol. 1 (8^ed…