Cosa è il diritto
L’insieme delle regole di una determinata società, ossia le norme che la organizzano.
Per “entrare” nel diritto le norme devono far parte della fattispecie giuridica, e devono avere:
- Coercizione: la sanzione;
- Ordinamento: una loro organizzazione.
Contingenti: le norme giuridiche sono anche mutano nel tempo, cambiando con la società e i suoi interessi.
Si crea così una società regolata giuridicamente che, per esistere, necessita di una norma fondamentale, la Costituzione in Italia. Essa non deve essere contraddetta dalle varie regole per far sì che esse entrino nell’ordinamento giuridico.
L’ordinamento giuridico ha la sua massima espressione nell’ordinamento statale.
Stato: l’insieme dei rapporti e dei poteri che regolano i rapporti tra loro stessi e i cittadini, determinato da 3 componenti:
- Sovranità;
- Territorio;
- Soggetti giuridici (popolo).
L’imprevedibilità delle azioni umane è solo apparente, un occhio più attento può notare ripetizioni nei comportamenti e l’esistenza delle regolarità (ripetizioni costanti che rendono il comportamento meno caotico). Tra le regolarità si pone il diritto come fenomeno.
Santi Romano: dice lo studioso “il Diritto è un ordinamento giuridico, un insieme di norme che può esistere e funzionare solo se c’è un gruppo umano organizzato (plurisoggettività), dotato di un’organizzazione incaricata di produrre regole e farle rispettare (istituzione)”.
Il diritto è una via di mezzo tra leggi fisiche, inviolabili e involontarie, e le leggi morali, violabili e volontarie: le regole in entrambi i sensi sono importanti, da un lato vanno osservate e dall’altro vanno fatte rispettare.
Diritto pubblico
Diritto pubblico: l’insieme di norme che ha per oggetto l’ordinamento giuridico dello Stato.
Vi si trovano le norme che definiscono i soggetti dello Stato (cittadinanza, rapporto Stato-cittadino, organizzazione dello Stato). Si occupa quindi delle norme che regolano la vita del cittadino (individuo con diritti e poteri nei confronti dello Stato).
Differenza norme diritto pubblico-privato
Differiscono per l’oggetto della disciplina:
- Pubblico: nel Pubblico compare sempre lo Stato, quindi i rapporti regolati dal diritto pubblico sono sempre diseguali poiché lo Stato è in posizione di supremazia;
- Privato: i rapporti regolati dal Diritto Privato sono paritari in quanto i soggetti privati sono in posizione di parità.
Caratteristiche di una norma
- Impersonalità: vale per tutti;
- Astrattezza: non dettata per una situazione concreta, ma per ipotesi astratte;
- Relatività: possono cambiare nel tempo, insieme alla società;
- Potere coercitivo: sanzione in base all’inottemperanza (violazione);
- Legittimità: riconoscimento da parte dei cittadini della regola di condotta;
- Legalità: norma emanata da organi competenti e inserita in modo coerente nell’ordinamento.
Le fonti del diritto
La fonte del diritto è lo strumento di produzione del diritto. È l’atto o il fatto, abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, ovvero a rinnovare l’ordinamento giuridico stesso.
Le fonti sono:
- Leggi;
- Regolamenti;
- Norme corporative;
- Usi.
Possono essere di Produzione, di Cognizione, di Qualità e in Base ai Destinatari:
Fonti di produzione
Gli strumenti d’innovazione e produzione dell’ordinamento giuridico, divise in:
Fonti atto (o Atti Normativi): indicano l’attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare o modificare il diritto. Sono documenti scritti dotati di alcune caratteristiche, con cui il legislatore esprime la sua volontà di disciplinare una certa materia. Articolati in enunciati con Disposizioni: caratteristica imperativa e prescrittiva, chiamati per applicare le norme giuste ai casi in questione si deve leggere tra le varie disposizioni per applicare lo schema del: al comportamento X deve esserci una conseguenza Y;
Fonti fatto: tutti quei fatti esistenti, concreti e consolidati che l’ordinamento riconosce aventi valore normativo e di fonte, da cui ordina e consente l’applicazione (per il solo fatto che esistono), e sono:
- Consuetudini: norme prodotte “spontaneamente” dall’ordinamento sociale;
- Norme prodotte da fonti di ordinamenti diversi: possono essere norme di altri ordinamenti nazionali (diritto internazionale privato), o norme prodotte dell’ordinamento comunitario ecc…
Rinvio: strumento con cui l’ordinamento statale rende applicabili, al suo interno, norme di altri ordinamenti. Può essere:
- Fisso (o recettizio/materiale): quando una disposizione dell’ordinamento statale richiama un atto in vigore in un altro ordinamento. Permette di applicare le norme ricavabili da un atto come norme interne;
- Mobile (o non recettizio/formale): quando una disposizione dell’ordinamento statale richiama, non uno specifico atto di un altro ordinamento, ma una fonte di esso: con questo meccanismo l’ordinamento statale si adegua autonomamente a tutte le modifiche che si producono nell’altro ordinamento.
Fonti di cognizione
Gli strumenti con cui si viene a conoscere le fonti di produzione, e possono essere:
- Ufficiali: come la Gazzetta Ufficiale;
- Private: come le banche dati.
Tutti gli atti dello Stato devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale, perché essi siano conosciuti. Per consentire la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore subito dopo la pubblicazione. Se c’è la disposizione invece aspettano 15 gg (Vacatio Legis) perché l’atto diventi obbligatorio.
Fonti di qualità
Quelle fonti dove la Costituzione indica atti o fatti che possono produrre diritto, ovvero le fonti:
- Primarie: fonti Costituzione, Atti;
- Secondarie: fonti valide solo se abilitate dalle primarie (regolamenti, decreti ecc…)
Fonti in base ai destinatari
- Autonome: è lo stesso oggetto destinatario a porre la regola;
- Eteronome: regole prodotte dalle istituzioni esterne alla volontà dei destinatari.
Antinomie e tecniche risolutive
Antinomia: contrasto tra le norme. Si hanno delle disposizioni che esprimono significati incompatibili tra loro, e spetta all’interprete risolvere le antinomie, individuando la norma da applicare al caso.
Vari criteri per risolvere le antinomie:
- Criterio cronologico: abrogazione;
- Criterio gerarchico: annullamento;
- Criterio di specialità: deroga;
- Criterio di competenza: non applicazione.
Cronologico
In caso di contrasto tra norme si deve preferire quella più recente. La preferenza si esprime con l’abrogazione: l’effetto che la norma più recente produce verso quella meno recente ovvero, far cessare l’efficacia della norma precedente.
Per l’Abrogazione vale il principio di irretroattività, in cui i rapporti precedenti restano in piedi e rimangono regolati da essa. L’Abrogazione infatti opera dal momento in cui viene stabilita, si dice opera “ex nunc” (da ora in avanti).
L’Abrogazione può essere:
- Espressa: per dichiarazione espressa del legislatore, e vale “erga omnes” (per tutti);
- Implicita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni, vale “inter partes” (solo in caso di giudizio);
- Tacita: in cui l’intera legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
L’abrogazione perde efficacia dopo essere stata utilizzata, e può riprendere a riprodurre effetti solo se disposto dal legislatore.
Gerarchico
In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più alto. La preferenza si esprima tramite l’annullamento: dichiara l’illegittimità di una disposizione o di una norma. Opera sia per il futuro che per il passato, “ex tunc”.
Di specialità
Tra due norme si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se è successiva. La preferenza si esprime attraverso Deroga. Essa nasce da un conflitto di norme di tipo diverso, che non perde efficacia ma viene limitata al suo campo di applicazione (le due norme in conflitto non perdono valore, ma viene applicata una scelta su quale utilizzare nel caso in questione).
Di competenza
Non è prescrittivo ma esplicativo, ci dice chi è o qual è la fonte abilitata a regolare la materia: l’effetto è la Non Applicazione, in cui si distinguono gli ambiti di applicazione delle norme, si sceglie la norma competente per l’ambito e non si applica la norma non competente.
Riserva di legge: strumento con cui la Cost. decide quale fonte è legittimata a disciplinare la materia in questione, è una regola per l’esercizio della funzione legislativa, e può essere:
- Riserva di legge: riserva di legge formale ordinaria e riserve alle fonti primarie (assolute, relative, rinforzate);
- Riserva ad altri atti: legge costituzionale, regolamenti parlamentari, decreti legislativi di attuazione statuti speciali.
| Annullamento | Abrogazione | Deroga |
|---|---|---|
| Rimozione di una norma dell’ordinamento giuridico. Riguarda anche le situazioni giuridiche sorte prima di esso | Istituto mediante cui il legislatore decide la cessazione degli effetti della norma. Non riguarda le situazioni giuridiche precedenti | Situazione in base alla quale una norma giuridica non trova applicazione, o viene disapplicata in luogo di altra norma |
Fonti primarie
Sono atti che nella gerarchia delle fonti occupano una posizione immediatamente inferiore alla Costituzione, e sono:
- Legge Costituzionale: un atto normativo con forma di legge;
- Legge Formale: un atto normativo approvato dalle Camere;
- Atti aventi forza legge: gli atti normativi equiparati alla legge ordinaria, ma prodotti con procedimento diverso dalla legge formale.
Le singole fonti del diritto (la legge)
Legge: atto normativo, deliberato dalle due Camere del Parlamento, in un identico testo promulgato dal P.d.R. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ci sono 2 principi per comprendere la natura della legge come fonte primaria:
- Principio del numero chiuso delle fonti primarie: afferma che esse sono solo quelle stabilite dalla Costituzione. Ne deriva che per creare nuove fonti con forza attiva/passiva primaria serva una fonte costituzionale.
- Secondo principio: gli unici limiti che valgono per il legislatore sono quelli stabiliti direttamente dalla Costituzione o da fonti pari ordinate.
Riserva di legge: quando una norma della Costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata materia escludendo o ammettendo solo in parte che essa possa essere soggetto di altre fonti normative. Ci sono 2 tipi di riserva di legge:
- Riserva relativa: quando la legge
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