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Introduzione

Diritto tributario è considerato un diritto di “secondo grado” (si basa su altri rami del diritto) perché fa riferimento ad istituti trattati da altri Diritti (privato, commerciale, etc). Il fine del Diritto tributario è individuare le ricchezze che gli individui posseggono e tassarle secondo un principio di uguaglianza.

Il diritto tributario è l'insieme dei principi e delle regole che si riferiscono all'acquisizione delle entrate pubbliche (regola il prelievo fiscale in modo specifico), che noi definiamo tributi. Il tributo è un'entrata del diritto pubblico, perché si basa sull'autorità, non sul consenso. Dietro l'idea di autorità, c'è l’idea di forza giuridica (la legge), dietro il consenso c'è la manifestazione di volontà.

È un Diritto che si occupa delle entrate tributarie dello Stato. Queste entrate sono dirette unicamente a gestire la spesa pubblica (infrastrutture, servizi, etc). Il tributo è una delle entrate che lo Stato utilizza per far fronte alle necessità del popolo. Quindi, quando parliamo di entrate dello Stato, parliamo di entrate pubbliche per sottolineare che è lo Stato (o un altro ente pubblico) il beneficiario.

In seconda battuta dobbiamo fare una distinzione per evidenziare la natura degli strumenti dei quali l’ente si avvale per assicurarsi quell’introito.

  • Entrate pubbliche di diritto pubblico: In questo caso l’entrata è dominata dalla coattività, la volontà dei privati non fa testo, essi sono obbligati a pagare. In questo caso lo Stato è in una situazione dominante poiché ha il potere di obbligare il cittadino a pagare. Le entrate pubbliche di diritto pubblico si suddividono in sottocategorie regolate da principi e norme diverse.

a) Tributi: È una obbligazione il cui presupposto è la titolarità di una certa ricchezza (in base alla capacità contributiva per reddito, patrimonio o consumi) o nella richiesta di un servizio o svolgimento di una funzione amministrativa. Sono le tasse, i ticket, le tariffe, i canoni e i prezzi pubblici. La capacità contributiva viene calcolata in base a degli indicatori → reddito, consumo, patrimonio. Il tributo è un’imposta acquisita stabilmente a bilancio dello Stato, a parte alcuni casi particolari.

b) Sanzioni pecuniarie: derivano dalla violazione di una legge, da un illecito (civile, amministrativo, penale). Lo Stato obbliga il trasgressore a versare una somma di denaro allo scopo di penalizzarlo. L’idea di fondo è la mortificazione del soggetto che ha infranto la regola, con la speranza che questo non commetta più lo stesso errore.

c) Prestiti forzosi: sono le risorse che lo Stato si procura evitando di sborsare, alla scadenza prestabilita, somme di denaro dovute a determinati contribuenti. Si manifesta come un’imposizione, ma più che un’entrata è una mancata uscita che lo Stato, in virtù di una legge, trattiene e restituirà in futuro ai cittadini. Si utilizza l'aggettivo forzosi proprio perché si sottolinea l'assetto autoritario di questa entrata pubblica. Lo Stato obbliga il cittadino a prestargli denaro, domina la coattività.

d) Contributi previdenziali e assistenziali: Dovuti per legge al verificarsi di taluni presupposti economici (come esistenza di un rapporto lavorativo). Non rientrano nel bilancio dello Stato (non sono gestite dall’Agenzia delle Entrate), ma in quello dell’ente previdenziale specifico (come INPS). Le entrate servono a sostenere talune prestazioni specifiche che possono essere rese sia durante la vita lavorativa del contribuente (malattia, infortunio, maternità, disoccupazione), sia al suo termine (trattamento pensionistico).

Alcuni definiscono queste imposte speciali perché presentano caratteristiche pecuniarie rispetto alle imposte generali; il carattere di specialità lo si può notare dal punto di vista soggettivo essendo somme che sono dovute solo da determinati soggetti che rientrano in specifiche categorie previste dalla legge (es. lavoratori dipendenti, autonomi, …). L'obbligo del versamento dei contributi sorge al verificarsi di condizioni/presupposti specifiche predeterminati dalla legge.

  • Entrate pubbliche di diritto privato: entrate dello Stato quando l’ente pubblico si comporta come fosse un privato (vendita/allocazione di immobili, emissioni di titoli/BOT, etc). Domina la manifestazione di volontà, lo Stato si comporta come un privato cittadino e si stipula un contratto.

Capitolo 1: Il tributo

Il tributo è necessario per il sostenimento della spesa pubblica ed è dovuto all’ente impositore al verificarsi di presupposti di natura economica individuati dalla legge (es. possesso di un reddito, di un patrimonio, …). È un’obbligazione di riparto (obbligazione in cui l’importo totale viene suddiviso tra più soggetti in base a criteri come il reddito) che nasce fra lo Stato e il privato cittadino. Fra le entrate tributarie possiamo fare una sotto-distizione.

La politica scrive le regole e indica chi deve pagare il tributo, al verificarsi di quali situazioni, su quale base imponibile, in quale misura (podestà normativa tributaria).

La Pubblica Amministrazione dà attuazione di suddette regole (podestà amministrativa d'imposta).

Imposte

Si tratta di un tributo che è commisurato ad una manifestazione di ricchezza, alla presenza di fatti determinabili sul piano economico. L’imposta è caratterizzata dall’idea del sacrificio. Essa viene pagata poiché c’è la possibilità di farlo, il contribuente è idoneo a pagare. L’imposta serve per finanziare in generale la spesa pubblica, non è legata ad un ritorno diretto verso il privato. Il pagamento dell’imposta è basato sulla ricchezza dei singoli cittadini. La capacità contributiva è calcolata a partire da certi indicatori che si rifanno al reddito, consumo, patrimonio. Il calcolo dell'imposta parte dalla determinazione della caratura e del peso del bene che viene definito base imponibile.

Non esiste un’imposta unica ma ci sono diverse imposte che gravano su reddito (IRPEF, IRES), consumo (IVA), patrimonio (IMU, VAFE…). Le imposte si basano sul principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 della Costituzione. Tuttavia, dobbiamo porre attenzione su che tipo di uguaglianza facciamo riferimento. Poiché se parliamo di uguaglianza formale allora facciamo riferimento ad un principio che non considera la situazione personale di ogni individuo. Ma se parliamo di uguaglianza sostanziale allora ci ricolleghiamo al principio secondo cui ogni individuo deve pagare in relazione a quanto può permettersi.

Ad esempio: non esiste un’imposta patrimoniale unica perché è difficile andare a quantificare tutti i beni che compongono il patrimonio. Per questo ci sono tante piccole tasse patrimoniali che cercano di andare a colpire tutte le componenti del patrimonio.

Tasse

Nella maggioranza dei casi le tasse sono caratterizzate da una ratio para-commutativa, nel senso che l'obbligo di pagamento è bilanciato da un comportamento dell'ente pubblico. (“commutativo”: esistenza di una controprestazione incardinata nell'esercizio della funzione amministrativa). Quando il privato paga una tassa si aspetta qualcosa in cambio. Facciamo riferimento a quelle situazioni in cui il versamento di una somma di denaro è agganciato ad un corrispondente comportamento dell’ente.

Il privato cittadino paga una somma di denaro per ottenere in cambio un servizio o una concessione di regola riconducibile ad una funzione pubblica. La tassa potrebbe non coprire il costo di organizzazione e di gestione della funzione sopportato dall’ente per garantire quella prestazione del servizio poiché lo Stato per offrire quel servizio utilizza in parte il contributo proveniente dalle tasse e per la restante parte altre fonti di reddito. → La tassa ha una propria fonte generica nella legge, è vincolata da schemi funzionali tipici del diritto pubblico.

Tariffa

Non sono tasse, rappresenta una categoria intermedia fra tassa e corrispettivo, avvicinandosi di più al modello di un prezzo di mercato. Con la tariffa ci spostiamo dalla funzione pubblica verso il servizio, si presenta più curvata verso il mercato. Questa copre quasi totalmente il costo del servizio, ma non completamente. Per esempio, sono tariffe quelle di Trenitalia, Poste italiane, ENEL…

La tariffa rappresenta quindi un compromesso tra le logiche di mercato e le esigenze di pubblico interesse, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità dei servizi essenziali.

Monopoli

Sono situazioni in cui lo Stato riserva a sé stesso la vendita di certi prodotti (tabacco) inglobando l’importo del tributo. È una vera e propria accisa sulle vendite. (Le accise sono imposte indirette specifiche legate al consumo di determinati beni come tabacco, benzina o alcol).

Tributi indennitari

Sono tributi ispirati al principio “chi inquina paga”. Se il danno fatto è riparabile allora può essere ripagato attraverso il tributo, → altrimenti verrà sanzionato (danni ambientali da inquinamento). Il danno viene considerato insanabile.

Contributi

Riguardano rapporti tra soggetti che operano su un piano di parità, caratterizzati dalla reciprocità delle prestazioni e da un bilancio economico tendenziale. Sebbene il termine "contributo" richiami talvolta la nozione mercantile di "corrispettivo", esso assume un significato specifico in ambito giuridico.

Dovuti da soggetti che hanno ricavato una particolare utilità dalla costruzione di un'opera pubblica o dalla sua gestione. Es. I contributi richiesti da consorzi di bonifica o enti locali per opere pubbliche che avvantaggiano un'area specifica. Questi contributi sono collegati al principio del vantaggio diretto e concreto ottenuto dal soggetto obbligato.

I contributi-tributi non vanno confusi con i contributi previdenziali (es. INPS); essi sono imposti per finanziare il sistema previdenziale e non si basano su un rapporto di reciprocità diretto, ma su un obbligo legale collegato al sistema solidaristico.

Sovraimposta

La sovraimposta è un tributo aggiuntivo calcolato su un’imposta principale già esistente. La sua base imponibile è la stessa dell’imposta principale, ma viene applicata come un’ulteriore percentuale rispetto al tributo di base.

Esempio: Un’imposta locale che si aggiunge a un’imposta statale.

Addizionale

L’addizionale è un prelievo aggiuntivo calcolato sull’importo dell’imposta principale già dovuta. Non incide sulla base imponibile ma sul valore dell’imposta stessa.

Esempio: L’addizionale comunale o regionale IRPEF, calcolata come percentuale sull’IRPEF dovuta.

In sintesi, la sovraimposta si aggiunge alla base imponibile, mentre l’addizionale si applica sull’imposta.

Forme di prelievo in periodi di esigenze di cassa

  • Addizionale: inasprimento del tributo attraverso la maggiorazione della aliquota o applicando una percentuale all’ammontare del tributo. Dipende dall’imposta a cui si riferisce.
  • Sovrimposta: tributo autonomo che assume il presupposto e la base imponibile già individuate dal legislatore per l’applicazione di un altro tributo.

Capitolo 2: La partizione delle imposte

Adesso faremo una catalogazione sul tipo di imposte che la dottrina ha classificato. Le seguenti distinzioni non sono esclusive, le imposte possono appartenere a due o più categorie sotto riportate.

Possiamo fare una distinzione che si basa sul momento in cui l’individuo è ritenuto idoneo a pagare. Nello specifico tale idoneità può riferirsi ora al momento in cui la ricchezza è presente nel patrimonio giuridico del contribuente, ora al momento in cui la ricchezza è prodotta, ora al momento in cui la ricchezza è impiegata e trasferita.

  • Diretta: imposte che colpiscono la ricchezza nel momento in cui la si ha o nel momento in cui la produco. Ci sono le imposte patrimoniali (IMU, IVIE, IVAFE), le imposte sul reddito (IRPEF, IRES sono nel DPR 917/1986) e l'imposta sul valore della produzione netta (IRAP).
  • Indiretta: imposta che colpisce la ricchezza in occasione del suo consumo o trasferimento. Questo tipo di imposta grava sul consumo e sui consumatori, viene pagata quando il reddito viene utilizzato (IVA).

Nei manuali, spesso, le imposte vengono suddivise, secondo altri criteri, nelle seguenti tipologie.

  • Periodica: imposte la cui base imponibile si determina in un arco di tempo determinato. Ad esempio, l’IRPEF/IRES/IVA è un’imposta periodica la cui base imponibile è calcolata in un arco di tempo annuale. Le imposte periodiche colpiscono una ricchezza che per ragioni tecniche va scomposta in segmenti temporali.
  • D'atto: imposta che si scarica sul valore dell’atto che io porto a registrazione. Ogni volta che io compio un atto solenne devo pagare l’imposta di registro che grava sull’atto e quindi sul valore del bene che io ho venduto.
  • Ordinaria: imposta stabilmente a sistema, metabolizzata e conosciuta dagli individui (IRPEF).
  • Straordinaria: imposta, non a sistema, che viene introdotta in situazioni specifiche e limitata ad un arco temporale. (Imposta sugli extraprofitti delle banche).
  • Sostitutiva: è un’imposta che viene pagata al posto dell’imposta ordinaria e rispondono ad esigenze di semplificazione del prelievo e facilitazione dei controlli.
  • Personali: nel suo metodo di applicazione tiene conto delle situazioni personali, della persona. Quindi varia a seconda se la persona ha familiari a carico, spese mediche, etc. Sono previsti sistemi di riduzione o azzeramento dell’imponibile o dell’imposta dovuta per particolari spese. Le imposte personali si concentrano sul soggetto e le sue caratteristiche (IRPEF).
  • Reale: le imposte reali sono costituite solamente sull’oggetto e per questo sono uguali per tutti, salvo situazioni specifiche (IVA, IRES). Gravano su una determinata ricchezza senza considerare le situazioni personali.
  • Fissa: non si calcola in percentuale rispetto ad una base imponibile ma è fissa, non c’è nessuna percentuale. È un corrispettivo numerico (imposta di registro).
  • Proporzionali: l’aliquota viene calcolata in percentuale rispetto alla base imponibile (IRES, IVA). L’imposta aumenta proporzionalmente alla base imponibile.
  • Progressive: l’aliquota viene calcolata su una base imponibile definita a scaglioni di reddito (IRPEF). L’imposta aumenta progressivamente (più che proporzionalmente) all’aumentare del reddito. Il fine dell’imposta è far pagare marcatamente di più a chi guadagna di più, questa tassa è espressione dell’uguaglianza sostanziale poiché vuole rendere il sacrificio uguale per tutti. L’imposta progressiva ha dietro un principio costituzionale, quello di uguaglianza sostanziale (riportare individui con diverse disponibilità allo stesso piano) che poi si traduce, in ambito fiscale, nel far tendere il sistema tributario alla progressività, che è espressione dell’uguaglianza sostanziale (art. 53 della Costituzione). Possibile domanda d’esame.

Scaglioni

  • 23% fino 15.000
  • 25% fino 28.000
  • 35% fino 50.000
  • 43% più di 50.000
  • La frat tax: Tassa piatta, una o poche aliquote e riduzione degli scaglioni di reddito, diventa come un’imposta proporzionale e non rispetta il principio 3. della Costituzione (uguaglianza sostanziale). Nonostante questo, si può rendere questa imposta apparentemente proporzionale, si può rendere ugualmente progressiva attraverso meccanismi di detrazione o deduzione d’imposta o no tax area (permette di escludere una parte del reddito dalla tassazione).
  • Disposizione anti-splitting (nel TUIR): per evitare di permettere ai contribuenti di dividere il proprio reddito fra i familiari e pagare meno imposte, riducendo la progressività.

2.1. Progressività e uguaglianza sostanziale

Nel diritto tributario domina la riserva di legge, per esserci coattività ci devono essere leggi a regolare come prelevare e controllare. Hanno una normativa diversa dalle sanzioni e le altre entrate. (Riserva di legge: segue il principio della legalità, ovvero che solo la legge o atto avente forza di legge può istituire o modificare un tributo).

→ Articolo 3, Costituzione: ”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (Uguaglianza formale).

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Uguaglianza sostanziale)»

→ Articolo 53, Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” Il principio di uguaglianza dell’articolo 3 trova applicazione qui nell’uguaglianza sostanziale, messa in atto dalla progressività, che introduce regole diverse nella prospettiva della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale.

Domanda esame: qual è il senso dell’imposta progressiva?

La progressività non deve essere così accentuata da essere confiscatoria. Come nel 1974 l’ultimo scaglione dell’IRPEF al 72%. La progressività può essere attuata anche con deduzioni o detrazioni d’imposta. La progressività può spingere allo splitting, ovvero uno che ha alto reddito cerca di dividerlo sui familiari, pagando molto meno di IRPEF. Ci sono dunque norme anti-splitting, norma nel TUIR che stabilisce il collabo

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisanicolin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Scandiuzzi Daniela.
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