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Lezione 1: Elementi fondamentali del diritto tributario

Terminologia

Diritto tributario: diritto dei tributi. Cos’è un tributo? È un prelievo coattivo di denaro o di ricchezza (coattivo perché si fa riferimento alle obbligazioni di diritto pubblico) operato dallo Stato o da un altro ente pubblico che è il creditore obbligazione (perché si fa riferimento alle obbligazioni in cui abbiamo creditore e debitore) per il soddisfacimento di un bisogno pubblico (lo Stato preleva denaro per soddisfare bisogni pubblici).

La definizione altresì chiarisce che oggetto del tributo è la ricchezza in genere e non soltanto il denaro; esistono infatti nell’ordinamento ipotesi in cui il tributo può essere adempiuto corrispondendo all’erario opere d’arte (imposta di successione).

Il prelievo coattivo può essere operato sia dallo Stato sia da altri enti pubblici (Regioni, Comuni, Università, consorzi di bonifica).

(*Ricordiamo che i bisogni si dividono in bisogni divisibili e indivisibili:

  • Quelli indivisibili si hanno quando il destinatario del soddisfacimento del bisogno non è in grado di quantificare monetariamente l’utilità del soddisfacimento del bisogno stesso, quindi difesa, pubblica sicurezza, giustizia; inoltre il costo del servizio non è influenzato dal numero degli utenti. Inoltre, se lo Stato non soddisfa questi bisogni fallisce.
  • I bisogni pubblici divisibili sono quelli che si possono quantificare monetariamente, quindi istruzione e sanità.
)

Il tributo è caratterizzato da coattività ossia viene sempre imposto da un’autorità. L’ente pubblico impositore è provvisto di poteri autoritativi, allo scopo di costituire il rapporto tributario o anche soltanto per imporre il pagamento del dovuto.

Infine, il tributo è destinato a finanziare spese di carattere generale. Ogni tributo non ha una destinazione prestabilita. Vi possono essere però tributi con destinazione specifica, ossia i tributi di scopo quali ad esempio:

  • I comuni possono istituire imposte di scopo per finanziare la realizzazione di determinate opere pubbliche;
  • Canone radiotelevisivo essendo destinato a finanziare la concessionaria del servizio pubblico radio visivo.

Non ha rilievo, per il tributo, il motivo per cui è istituito. Esso può essere istituito:

  • Per fini fiscali ossia per procurare un’entrata all’ente pubblico;
  • Per fini extrafiscali quali dazi e tributi ecologici.

Esiste un genere dei tributi, all’interno del quale distinguiamo delle specie diverse che hanno delle caratteristiche diverse:

Imposte

È un prelievo coattivo di denaro operato dallo stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico indivisibile (giustizia, difesa, pubblica sicurezza) (*non c’è corrispettività). Il presupposto dell’imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico; è un evento a cui sono estranei sia l’ente che l’attività pubblica. Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto.

Tasse

È un prelievo coattivo di denaro operato dallo stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico divisibile (istruzione e sanità) (*c’è corrispettività). La tassa ha come presupposto un atto o un’attività pubblica ossia l’emanazione di un provvedimento, o lo svolgimento di un servizio pubblico, riguardanti un determinato soggetto. Si paga unitamente a seguito di una domanda del beneficiario (es. tasse universitarie, tasse automobilistiche), infatti esso è prestato su domanda.

* La tassa è il tributo che ha elementi di somiglianza con il prezzo, ma essi differiscono. Infatti nel concetto di tassa si può individuare in senso lato un’idea di corrispettività assente nell’imposta. La tassa è un tributo e siamo nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico caratterizzato da coattività; il prezzo/tariffa non è una tassa, perché qui siamo nell’ambito di diritto privato, e si distingue in pubblico (costo totale × quantità, quando è deciso dalla stato, non va in deficit) e politico (si va in deficit, perché si va sotto il costo medio. Ad esempio gli autobus del servizio pubblico, se questo al comune costa 2 milioni di £, la differenza tra quello che si dovrebbe fare pagare al cittadino e quello che gli si fa pagare realmente crea il deficit, perché non si riesce a coprire il costo di produzione, quello che si chiama costo medio).

(*Quindi la distinzione tra imposte e tasse corrisponde alla stessa distinzione prevista dalla scienza delle finanze, che collega le entrate al tipo di spese pubbliche che servono a finanziare. Pertanto le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili sono imposte mentre quelle destinate a finanziare spese indivisibili sono tasse).

Contributi

È una terza specie che ha elementi in parte delle imposte, in parte delle tasse, è un prelievo coattivo operato dallo stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico divisibile (come la tassa), ma prestato senza alcuna volontarietà dal contribuente/dell’interessato (anche se non si presta domanda). Il termine contributo indica ciò che si dà per il raggiungimento di un fine al quale concorrono più persone. Nel diritto tributario è denominato contributo quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di un’opera destinata alla collettività in modo indistinto.

Imposte oggetto di studio

Per ogni imposta ci sono 5 elementi fondamentali (il DNA dell’imposta): ognuno di questi elementi può avere definizioni e delimitazioni ben diverse. * Da questo momento tributo=imposta.

  1. Soggetto attivo: Possiamo riscontrare 3 diverse definizioni, le quali, possono convergere tutte su un unico soggetto o riferirsi a più soggetti.
    • Il soggetto attivo è lo stato o un altro ente pubblico, il creditore di diritto pubblico, quindi colui che preleva la somma di denaro;
    • Il soggetto attivo è anche colui che istituisce il tributo con legge (colui che ha il potere legislativo= lo stato e le regioni) in quanto il tributo può essere istituto solo dalla legge. I comuni no; infatti secondo l’articolo 23 della Costituzione il tributo può essere istituito soltanto dalla legge. Ne consegue che gli unici enti che possono istituire il tributo sono lo Stato o le Regioni, ovvero gli unici enti pubblici che posso legiferare.
    • Il soggetto attivo è anche colui che amministra il tributo , ovvero pone in essere quei provvedimenti amministrativi volti all’effettiva gestione del tributo. Quindi colui che esplicita i poteri autoritativi, istruttori, di accertamento, di riscossione, volti alla concreta attuazione del rapporto tributario.
    • Esempi:
      • Per l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), qui il soggetto creditore è lo stesso, e lo stesso stato è colui che ha costituito questa imposta con una legge → il testo unico delle imposte sui redditi dpr 917 del 1986; l’amministrazione dell’IRPEF è attuata dalla agenzie delle entrate, che è un soggetto diverso dallo stato, anche se viene incassato dallo stesso stato;
      • Per l’IVA (imposta sul valore aggiunto), qui il soggetto creditore è lo stato, l’iva è stata istituita dallo stato ma sulla base di una direttiva della comunità europea, l’iva è amministrata dalla agenzia delle entrate, e finisce nelle casse dello stato, della comunità europea e una aliquota anche nelle casse delle regioni a statuto speciale;
      • Per l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), qui il soggetto creditore è lo stato, è istituita dalla stato, ma entra nelle casse delle regione.
    • Il soggetto attivo è anche il destinatario del gettito del tributo, colui il quale concretamente incassa il tributo, a prescindere da chi l’ha amministrato e istituito.
  2. Soggetto passivo:
    • Il soggetto passivo è il debitore dell’obbligazione di diritto pubblico.
    • Il soggetto passivo è anche l’autore del presupposto, l’autore di colui il quale ha generato quel fatto che genera il tributo, ovvero il fatto generatore del tributo. Tuttavia vi possono essere dei casi in cui il soggetto obbligato al pagamento del tributo non è il soggetto autore del presupposto (es. il cosiddetto sostituto d’imposta è il responsabile d’imposta). Inoltre occorre distinguere tra soggetto obbligato al pagamento del tributo e soggetto percosso dal tributo (che sostiene l’onere economico) (nell’iva il soggetto passivo è l’imprenditore o il lavoratore autonomo ma il soggetto percosso dal tributo è il consumatore finale).
    • * Questi soggetti coincidono ma non sempre.
  3. Presupposto: Il concetto di presupposto è giuridico; solitamente ogni legge che istituisce il tributo da un’esatta definizione giuridica del presupposto. È quel fatto (reddito, patrimonio, consumi, trasferimenti) al verificarsi del quale sorge l’obbligo del tributo, quindi il fatto generatore del tributo. Occorre distinguere il presupposto dall’oggetto del tributo; infatti l’oggetto dell’imposta è un concetto economico.
    • In alcuni casi presupposto e oggetto coincidono; in altri casi divergono radicalmente. Ad esempio nelle imposte sui redditi il presupposto coincide con l’oggetto economico nel possesso di redditi; nelle imposte patrimoniali oggetto e presupposto coincidono nel concetto di patrimonio.
    • In altre ipotesi invece il presupposto giuridico è ben diverso dall’oggetto economico; ad esempio nelle imposte che si tassano con il sistema del registro, il presupposto giuridico è individuato nella formazione dell’atto giuridico (imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale oppure nell’apertura della successione (imposta di successione)); economicamente invece oggetto di questi tributi è il trasferimento della ricchezza “inter vivos o mortis causa”).
    • Nell’imposta sul valore aggiunto giuridicamente sono soggetti ad imposizione le così dette operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’iva; economicamente invece oggetto del tributo è il consumo.
  4. Base imponibile: È necessario andare a definire la giusta base imponibile per andare ad identificare la giusta imposta. Essa è una grandezza monetaria, un numero (es. reddito) calcolata sulla base dei procedimenti delineati dalla norma, alla quale si applica l’aliquota per ottenere l’imposta da pagare.
  5. Aliquota: È quella percentuale che applicata alla base imponibile determina il tributo, quindi per ottenere la somma da versare all’erario.
    • * I tributi/imposte in termine di aliquota si dividono in:
      • Un tributo/imposta è proporzionale quando l’aliquota è fissa, ovvero non varia al variare della base imponibile.
      • Un tributo/imposta è progressiva quando l’aliquota cresce al crescere della base imponibile.

Progressività e proporzionalità di imposta

La progressività: L’art. 53, comma 2, della Costituzione, prevede che “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Il principio di progressività indica che il sistema tributario non ha soltanto lo scopo di fornire mezzi finanziari allo Stato, ma anche funzioni redistributive, per il raggiungimento dei fini di giustizia sociale fissati dalla Costituzione. Il principio di progressività non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo complesso; i singoli tributi possono essere ispirati a criteri diversi.

La progressività può essere realizzata in diverse forme:

  • Innanzitutto si può configurare una progressività ad incremento continuo, ove ad ogni aumento della base imponibile corrisponde un aumento dell’aliquota.
  • Progressività per scaglioni, dove si presuppone che la base imponibile venga spalmata tra scaglioni la cui ampiezza è disciplinata dalla legge, e ad ognuno dei quali corrisponde un’aliquota diversa.
  • La progressività per classi, dove la base imponibile è suddivisa in gruppi cui corrisponde un’aliquota costante.
  • Progressività per detrazioni, dove abbiamo un’aliquota costante che è applicata alla base imponibile diminuita di una somma fissa.

Lezione 2: Contribuente, residenza e domicilio fiscali

Premessa: Quando parliamo di soggetto passivo intendiamo ben tre concetti distinti, ovvero: autore del presupposto, soggetto percosso dal tributo e soggetto obbligato al pagamento del tributo. Alcune volte i tre concetti coincidono in capo al medesimo soggetto, altre volte divergono. Dobbiamo effettuare delle precisazioni sia sul concetto di contribuente che sul concetto di domicilio fiscale e residenza fiscale.

- Per quanto riguarda il concetto di contribuente dobbiamo precisa che si tratta di una terminologia atecnica, che spesso viene utilizzata dal legislatore fiscale. Il contribuente è il soggetto passivo che, appunto, non sempre coincide con il soggetto obbligato al pagamento del tributo e il soggetto autore del presupposto. Il termine contribuente sta ad indicare il debitore dell’imposta o più specificatamente il soggetto passivo di rapporti tributari. Ogni contribuente ha il domicilio fiscale in un comune dello Stato.

- Per quanto riguarda il domicilio fiscale è una nozione di diritto formale, che indica il comune in base a cui si individua l’ufficio territorialmente competente ad amministrare la posizione fiscale di un contribuente. Il domicilio fiscale ha una valenza meramente formale, ovvero è quel concetto in base al quale il contribuente viene collocato in un determinato domicilio dal punto di vista amministrativo; quindi serve ad aiutare l'amministrazione competente sia per quanto riguarda l'emissione di avvisi di accertamento sia per quanto riguarda la possibilità di effettuare eventuali controlli. Ai fini delle imposte sui redditi, il domicilio fiscale delle persone fisiche è nel comune dell’anagrafe in cui i contribuenti sono iscritti; per le società e per gli enti è nel comune in cui hanno la sede legale; i non residenti sono domiciliati nel comune in cui hanno prodotto il reddito. I residenti sono soggetti ad imposta in Italia per tutti i redditi, anche prodotti all’estero; i non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia. In particolare, il domicilio fiscale del contribuente persona fisica è il domicilio dove il contribuente è iscritto presso l'anagrafe; mentre il contribuente persona giuridica ha domicilio presso il comune nel quale si trova la sua sede.

- Per quanto riguarda il concetto di residenza ha, invece, una valenza sostanziale. In particolare, dobbiamo dire che in diritto tributario si distingue tra soggetti residenti in Italia e soggetti non residenti in Italia. I soggetti residenti in Italia sono tassati per i redditi prodotti, a prescindere da dove vengano prodotti, ovvero sia che sono prodotti in Italia sia che sono prodotti all'estero. Invece i soggetti non residenti in Italia vengono tassati solo per i redditi prodotti in Italia.

La soggettività tributaria

Sono soggetti passivi di imposta anche le società di persone, le associazioni non riconosciute e, nell’Ires, le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto si verifica in modo unitario e autonomo.

Solidarietà

*Le diverse situazioni giuridiche possono far capo ad una pluralità di soggetti passivi. Può trattarsi di obbligazione tributaria o di obblighi formali. Anche l’obbligazione tributaria può essere un’obbligazione solidale. Il soggetto passivo del tributo non è tenuto soltanto all’adempimento di una prestazione pecuniaria, ma è anche all’adempimento di obblighi formali, come la presentazione della dichiarazione. Anche nei riguardi di tali obblighi, vale il concetto per cui l’adempimento di uno dei coobbligati libera tutti gli altri.

- Per quanto riguarda la solidarietà dobbiamo precisare che questa si distingue in solidarietà paritetica e in solidarietà dipendente.

- L'art. 1292 c.c. definisce cosa sia una obbligazione solidale, ovvero è una obbligazione in cui i debitori sono obbligati tutti, in solido, per la medesima prestazione, quindi ogni debitore è dovuto a versare l’intero al creditore, e l’adempimento da parte di uno libera tutti gli altri. Oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione. In entrambi i casi il debitore che adempie libera tutti gli altri. Risulta evidente, allora, che in ambito civilistico la solidarietà può essere sia attiva che passiva. Tuttavia in diritto tributario, la solidarietà può...

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisagervasi_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna o del prof Dipasquale Filippo.
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