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Diritto del lavoro

Introduzione

Quando parliamo di diritto del lavoro, si intende:

  • Originariamente, il settore dell'ordinamento che disciplina il lavoro nelle imprese industriali e che quindi regola l'attività di coloro che lavorano nelle industrie.
  • Successivamente diventa il settore dell'ordinamento che regola sia i soggetti collettivi (sindacati) e il loro agire, sia i contratti di lavoro in cui è implicato il lavoro personale di chi lo svolge.
  • Oggi è il settore dell'ordinamento che regola tutti i contratti di lavoro - subordinati, autonomi, e anche il lavoro dell'imprenditore - di tutti i lavoratori privati e pubblici.

Se ci si ponesse la domanda "quale lavoro?", l'articolo 4 della costituzione non darebbe una definizione precisa; in base al testo costituzionale, infatti, il lavoro è ogni attività o funzione diretta al miglioramento e all'evoluzione materiale o spirituale della società. In realtà, però, solo alcune forme di lavoro sono oggetto della regolazione del diritto del lavoro:

  • Lavoro subordinato o dipendente
  • Lavoro autonomo "debole", a partire dagli anni '70
  • Lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, a partire dagli anni '90

Sono invece esclusi:

  • Lavoro autonomo "semplice"
  • Lavoro dell'imprenditore
  • Lavoro di cura nei contesti familiari

La materia del diritto del lavoro comprende al suo interno due differenti discipline:

  • Diritto sindacale → Diritto dei rapporti collettivi di lavoro
  • Diritto del lavoro in senso stretto → Diritto dei rapporti di lavoro subordinato e degli altri rapporti ad esso assimilati

Si può inoltre affermare che il diritto del lavoro sia una sotto categoria del diritto privato, seppur dotato di alcune peculiarità:

  • Il diritto dei rapporti di lavoro è il diritto dei contratti regolato dagli articoli 1321 e seguenti
  • Il contratto collettivo che intercorre tra le parti, che non trova disciplina in una specifica legge, è considerato anch'esso un contratto privatistico

Nonostante ciò, il diritto del lavoro nasce con l'esigenza di tutelare la parte debole del rapporto (quindi il lavoratore), mirando a controbilanciare la disparità di potere tra le parti, sia a tutela della persona del singolo lavoratore, sia al fine di ridistribuire il reddito fra capitale e lavoro. In risposta a queste due esigenze sono stati elaborati due principi fondamentali:

  • Principio dell'inderogabilità in pejus della norma di legge e della clausola di contratto collettivo (2077 cc e articolo 40 statuto del lavoratore)
  • Principio di indisponibilità dei diritti acquisiti dal lavoratore (2113 cc).

Si nota quindi come il contratto individuale di lavoro sia un contratto imposto, non offerto alle parti, le cui clausole possono solo essere modificate in favore del lavoratore. In realtà questo principio è andato in crisi a partire dagli anni '90, con lo sviluppo della globalizzazione: si parla di flessibilizzazione del diritto del lavoro, inizialmente controllata dal contratto collettivo, ma poi ha avuto influenza anche sul contratto individuale.

Evoluzione storica del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro nasce nel XIX secolo come fenomeno di risposta all'industrializzazione. Con la nascita della fabbrica ci si ritrovò in una situazione in cui alle dipendenze di un'unica persona c'erano una molteplicità di lavoratori, privi di qualsiasi strumento o capitale, che ricevono un compenso solamente per il loro nudo lavoro. Era una situazione di concentrazione, uniformità e mercificazione del lavoro, che era dunque poco specializzato e molto ripetitivo; anche l'ormai ex-artigiano si ritrova deprofessionalizzato per offrire la propria forza-lavoro all'imprenditore.

Il processo di evoluzione è stato particolarmente lento, e aiutato da diverse pre-condizioni:

  • Condizioni tecnologiche → Permettono la concentrazione della produzione e la produzione in serie
  • Condizioni sociali → Con le due grandi rivoluzioni del '700 viene abbattuto il corporativismo ed emerge la classe borghese, che investe risorse per creare le imprese e arricchirsi
  • Condizioni giuridiche → Avvento delle grandi codificazioni che traducono i cambiamenti sociali in principi giuridici, in particolare principio di libertà e di uguaglianza

In particolare, la massa di lavoratori può offrire solo la propria forza-lavoro, mentre l'imprenditore è in grado di imporre le condizioni contrattuali ed economiche, in un sistema fondato sulla libertà contrattuale.

In Italia l'anno di svolta del processo di industrializzazione è il 1880, quando si formano industrie più diversificate tra loro, come quella manifatturiera, quella tessile, quella cotoniera e quella meccanica. Le fabbriche si sviluppano su tutto il territorio, ma prevalentemente al nord; alle grandi fabbriche, mediamente composte da 39 addetti, si affiancano i piccoli opifici industriali.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro queste erano particolarmente dure:

  • Ambienti malsani e angusti
  • Giornata lavorativa media di 12 ore
  • Donne e bambini lavoravano in media 15 ore al giorno
  • Salari miseri e spesso ridotti per cattiva produzione, soste forzate, indennizzi per lavori difettosi e arnesi rotti
  • Condizioni generali di lavoro disumane.

Riflettendo sulla situazione giuridica di sviluppo del diritto del lavoro in Italia, si ripercorrono diverse tappe:

  1. Codice civile del 1865 → Non è presente alcuna menzione sui contratti di lavoro, e l'unica previsione utile risulta essere l'articolo 1627 che trattava della locazione di opere, per cui sono previste 3 ipotesi:
    • Opere per cui le persone prestano la propria opera all'altrui servizio
    • Opere dei vetturini di terra e mare, che si incaricano del trasporto di persone e cose
    • Opere degli imprenditori di opere ad appalto cottimo

    Si evince come la norma non contenga alcuna regola o previsione limitativa sull'utilizzo del lavoro (salario minimo, orario massimo,...). Per questo motivo, la borghesia illuminata inizia a mostrare preoccupazioni per le condizioni di lavoro, soprattutto di fanciulli e donne, e nasce la cosiddetta questione sociale, cioè si diviene sempre più consapevoli del depauperamento di fasce della popolazione che vivono in condizioni di assoluta povertà. Questo fenomeno darà luogo ad una serie di interventi legislativi volti a correggere i problemi sociali dovuti allo sfruttamento senza limiti della forza-lavoro.

  2. Periodo tra '800 e '900 → Con lo statuto Albertino vengono abolite le corporazioni di arti e mestieri, e vennero sostituite in questo periodo dalle Società Operaie di Mutuo Soccorso (SMS), composte di operai e impiegati, che erogavano sussidi ai soci divenuti inabili per infortunio e assistenza sanitaria per malattia. Nel 1872 nasce l'associazione degli operai tipografi italiani, con obiettivo quello di far rispettare un certo livello retributivo fissato con criteri uniformi per tutto il paese. Successivamente nascono le leghe di resistenza, organizzate per mestiere, con obiettivo quello di migliorare le condizioni economiche e sociali dei lavoratori. Verso la fine del secolo cambia il modello organizzativo di queste associazioni, organizzate non più per mestieri ma per rami dell'industria. Nel 1891 nascono le Camere del Lavoro, nel 1893 la Federazione Nazionale delle Camere del lavoro, di cui venne sancito il carattere sindacale, con divieto di iscrizione per chi non fosse lavoratore salariato. Nel 1901 nasce la FIOM, mentre nel 1902 la CGIL. In tema di diritto del lavoro, in questo periodo, erano vigenti:
    • L.1797/1864 → Ostacolava la nascita di associazioni sindacali
    • Articoli 385-388 Codice Penale Sardo → Divieto di coalizione, cioè l'accordo fra industriali o fra operai, diretto a far pressione sulla controparte perché accettasse condizioni meno favorevoli
    • Articoli 165-167 Codice Penale Zanardelli 1889 → Sciopero (sospensione del lavoro) e serrata (sospensione della produzione) puniti se posti in essere con violenza o minaccia. In ogni caso erano inadempimenti contrattuali, e quindi puniti sul piano del diritto privato
    • Nasce la legislazione statale come primo intervento di risposta per le fasce più deboli e sfruttate, come donne e fanciulli. Questa legislazione in realtà è molto scarna e si limita a disciplinare le situazioni di maggiore allarme sociale.

    Nel 1895 vengono creati i Collegi dei probiviri: magistrature specializzate che dovevano giudicare le controversie tra imprenditori e operai e tra operai. Erano composti da un presidente, nominato tra persone estranee alle aziende interessate, ed un numero uguale di operai o industriali eletti dai componenti delle due categorie. Da questi collegi vennero elaborati alcuni importanti principi:

    • Efficacia ultra partes del contratto collettivo in considerazione della sua funzione economico-sociale
    • Inderogabilità in peius del contratto collettivo in virtù del principio di solidarietà fra i consorti
    • Lo sciopero determina la sospensione del rapporto di lavoro
    • Preavviso in caso di licenziamento

  3. Periodo corporativo: anni '20-43 del '900 → In questo periodo, sul piano del rapporto di lavoro, viene molto bene tutelata la parte debole, con una serie di leggi a tutela del singolo lavoratore, e per la prima volta viene data una definizione di contratto di lavoro subordinato (2094 cc). Sul piano dei rapporti collettivi, vengono banditi il pluralismo e la libertà sindacale, con riconoscimento e autorizzazione ai soli sindacati fascisti, unici in grado di concludere contratti collettivi, destinati ad operare come vere e proprie fonti del diritto. Il sindacato diventa quindi un organo dello stato deputato a rappresentare tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata categoria. Anche lo sciopero torna ad essere oggetto di sanzione penale (ex articoli 502-506, 330 e 333 cp). Infine, per redimere sia le controversie collettive giuridiche, che quelle collettive economiche, viene istituita la Magistratura del lavoro.
  4. Avvento della costituzione repubblicana del 1948 → Nonostante sia stato disciolto il sindacato fascista, i contratti collettivi posti in essere rimangono in vita solamente per evitare un buco legislativo che nuocerebbe ai lavoratori. All'interno della costituzione numerosi sono gli articoli che sottolineano il ruolo centrale assegnato al lavoro:
    • Articolo 1
    • Articolo 3 → Al secondo comma sancisce l'uguaglianza sostanziale per tutti i lavoratori
    • Articolo 4 → Viene riconosciuto il diritto al lavoro e ne vengono favorite le condizioni ma nessuno può essere obbligato a lavorare in base a quanto previsto dal secondo comma: "in base alle proprie possibilità e alla propria scelta"
    • Articolo 35 → Tutela ad ogni forma e applicazione del lavoro
    • Articolo 36 → Garantite una retribuzione, una durata massima e il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite.
    • Articolo 37 → Tutela per donna lavoratrice e lavoratori minori, con limite di età per il lavoro minimo salariato
    • Articolo 38 → Tutela e sicurezza sociale
    • Articolo 39 → Sancita la libertà sindacale
    • Articolo 40 → Diritto di sciopero
    • Articolo 41 → Riconoscimento del valore del lavoro e dell'iniziativa economica, tra loro in conflitto: il legislatore cerca un compromesso, anche se si tiene conto del fatto che il lavoratore regali le proprie energie psico-fisiche all'imprenditore. In costituzione è comunque sottolineata l'esistenza di diritti insopprimibili, che spetta alla corte costituzionale garantire e tutelare.
  5. Legislazione post-costituzionale → Questa quinta fase si divide in ulteriori sottofasi:
    • Fino a metà degli anni '60 → Tutela minima per i lavoratori
    • Dagli anni '60 al 1975 → Garantismo e attuazione della costituzione
    • Dal 1975 → Inizio flessibilizzazione del lavoro, con una conseguente legislazione emergenziale
    • Dagli anni 2000 → Decisa flessibilizzazione del lavoro, con implementazione dei contratti flessibili e allentamento delle tutele per il licenziamento.

Tutto ciò si affianca al fenomeno della globalizzazione, che crea ulteriori problemi; uno di questi è la presenza di territori, in uno stesso stato, in cui non si applicano le regole del diritto del lavoro, al fine di essere più attrattivi per le imprese e i lavoratori, che sposteranno le loro sedi in questi luoghi e creeranno un loro diritto: tutto ciò significa non garantire tutele ai lavoratori. Il problema si amplia ulteriormente con lo sviluppo tecnologico, con l'emergenza pandemica e con la guerra e la conseguente crisi climatica.

Il concetto di ordinamento sindacale

Come evidenziato dall'analisi storica, il diritto sindacale nasce prima nei fatti e poi nelle norme: i lavoratori iniziano ad organizzarsi tra di loro per fronteggiare durissime condizioni di lavoro, e la legge interviene proprio in questi rapporti di forza. Oggi la situazione è caratterizzata da una duplicità:

  • L'ordinamento fissa solo alcuni principi generali, in particolare principi costituzionali, anche se poi la disciplina ordinaria è molto scarna
  • Tra soggetti collettivi nascono regole che le parti considerano tra di loro cogenti: alcune sono poste da atti formali, come i contratti collettivi, mentre altre sono semplicemente rispettate in via di fatto, senza valenza giuridica per l'ordinamento dello stato.

La disciplina della cogenza di fatto delle relazioni tra le parti collettive e il rapporto con l'ordinamento è stata teorizzata dalla Teoria dell'Ordinamento Intersindacale, un universo parallelo a quello dell'ordinamento statuale. Con ordinamento intersindacale si intende un sistema giuridico dotato di regole autonome e sanzioni, il quale scaturisce dal rapporto di forza tra sindacato dei lavoratori e datori di lavoro.

Le fonti del diritto sindacale si dividono in:

  • Fonti dello stato:
    • Costituzione
    • Legislazione ordinaria:
      • Statale → Competenza esclusiva in materia di ordinamento civile in base a quanto previsto dall'articolo 117.2 lettera l
      • Regionale → Competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, riguardante la disciplina del collocamento e dei servizi per l'impiego in base all'articolo 117.3
    • Regolamenti
    • Contratto collettivo → In realtà questo non rappresenta una vera e propria fonte del diritto del lavoro, in quanto non è oggetto di regolamentazione ad hoc e, soprattutto, non ha efficacia erga omnes.
    • Usi
    • Contratto individuale
  • Fonti endosindacali:
    • Contratto collettivo → Considerato vincolante dalle parti
    • Comportamenti concreti → Azioni di lotta e/o comportamenti di prassi

Tra i due ordinamenti esistono dei canali di comunicazione, come il contratto collettivo di lavoro, che risulta essere fonte di entrambi; tuttavia, non esiste una sovrapposizione completa, infatti uno stesso fatto o comportamento può rilevare in modo diverso nei due ordinamenti:

  • Disciplinato dallo stato e non disciplinato dall'ordinamento intersindacale
  • Disciplinato o non disciplinato da entrambi
  • Non disciplinato dallo stato e disciplinato dall'ordinamento intersindacale

Capita, talvolta, che un tema venga inizialmente affrontato in uno dei due ordinamenti e successivamente dall'altro.

Le fonti del diritto del lavoro

Si definiscono fonti legali quegli atti o fatti cui il diritto stesso attribuisce il potere di creare norme giuridiche vincolanti erga omnes. In pratica il diritto disciplina la sua stessa creazione, attraverso norme sulla produzione giuridica, che stabiliscono soggetti o organi autorizzati e con quali procedimenti possano validamente creare norme giuridiche.

La fonte originaria, che non dipende dall'esistenza previa di norme sulla produzione giuridica, è la costituzione, che trova la sua legittimazione nella storia, e in particolare nei poteri attribuiti all'assemblea costituente, non disciplinati né conferiti da alcuna legge previgente. Le leggi ordinarie, per sopravvivere nell'ordinamento, devono necessariamente essere in armonia con la legge originaria.

Sono fonti extra ordinem tutti quei fatti che, pur non essendo previsti come fatti produttivi di diritto dalle norme sulla produzione giuridica, danno vita a norme che ricevono ugualmente accettazione in virtù del principio di effettività, secondo cui una norma deve considerarsi giuridicamente esistente qualora sia accettata e osservata dai suoi destinatari.

Il diritto del lavoro risulta profondamente influenzato dal diritto dell'Unione Europea, al punto che oggi non avrebbe senso studiarlo senza considerare queste fonti. Le disposizioni che riguardano questa materia sono disperse in diverse parti dei due trattati dell'Unione, che espongono tra gli obiettivi la realizzazione di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. Inoltre, tra i valori che fondano l'Unione si trovano il rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza, della libertà, e dei diritti umani, valori comuni agli stati in una società pluralista e multietnica.

Le fonti del diritto UE sono prevalenti sul diritto interno degli stati membri e, in particolare, anche rispetto alle costituzioni degli stati membri; tuttavia né i trattati, né la Carta di Nizza, sono assimilabili a una vera e propria costituzione europea. Nel nostro ordinamento, il primato del diritto UE trova riscontro:

  • Per le norme direttamente applicabili → Disapplicazione della norma nazionale in contrasto
  • Per le norme non direttamente applicabili → Interpretazioni delle norme interne in modo conforme ai principi dell'Unione.

In questo ambito un ruolo di spicco è svolto dal cosiddetto rinvio pregiudiziale alla Corte.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alearrius17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Carinci Maria Teresa.
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