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Atti illeciti, responsabilità e negozio giuridico nel diritto romano

Nel sistema giuridico romano, la distinzione tra comportamenti umani non si limita alla semplice liceità, ma si fonda sull'impatto che l'azione ha sull'ordinamento. Mentre gli atti leciti ricevono una tutela positiva, gli atti illeciti (antigiuridici) sono quelli che violano norme o principi, ledendo un interesse protetto, sia esso pubblico o privato. Da questa violazione nasce la responsabilità, ovvero l'esposizione dell'autore a una sanzione, intesa come meccanismo per reprimere il comportamento dannoso e ristabilire l'ordine giuridico.

Perché si possa parlare di illecito, il comportamento deve essere anzitutto contra ius, ovvero "ingiusto". Non ogni danno economico configura un illecito: se un soggetto esercita un proprio diritto, ad esempio impedire al vicino di sopraelevare un edificio in virtù di una servitù, l'eventuale svantaggio economico del vicino non è un danno giuridico. La responsabilità sorge solo quando si compie qualcosa che non si ha il diritto di fare, ledendo un interesse altrui riconosciuto dall'ordinamento.

Una volta accertata l'antigiuridicità dell'atto, i giuristi romani spostano l'attenzione sull'autore. Non tutti sono imputabili:

  1. Capacità in astratto: Il soggetto deve essere capace di intendere e di volere. Per questo motivo, soggetti come l'infans (il bambino) o il furiosus (il malato di mente) non sono ritenuti responsabili, poiché non comprendono la portata delle proprie azioni (non intellegit quid agat).
  2. Criterio in concreto: Una volta stabilita la capacità, si analizza l'atteggiamento psicologico dell'agente, distinguendo tra dolo e colpa.
  • Il dolo: Rappresenta la forma più grave di colpevolezza. Consiste nella volontà intenzionale di compiere l'atto illecito, sapendo di ledere un diritto altrui. In molti casi, come nel furto (furtum), il dolo include l'intenzione specifica di provocare un danno.
  • La colpa: Identifica invece una mancanza di diligenza (negligentia). Qui il danno non è voluto, ma deriva da un comportamento trascurato o imprudente. I giuristi romani hanno elaborato diverse gradazioni di colpa:
    • Culpa lata (grave): È la negligenza estrema, ovvero non comprendere ciò che è ovvio per tutti. Data la sua gravità, veniva spesso equiparata al dolo (proxima dolo).
    • Culpa levis: Il mancato rispetto del modello dell’homo diligens (o bonus pater familias), ovvero l'uomo medio che agisce con attenzione e prudenza.
    • Imperitia: Una forma di colpa specifica per chi svolge attività professionali, come medici e artigiani. Se un danno deriva dalla mancanza di competenze tecniche necessarie, l'agente ne risponde per imperizia.

Un principio cardine espresso da Gaio e Paolo è che la responsabilità si ferma dove inizia l'imprevedibilità. Se il danno è causato da un casus, caso fortuito, l'agente resta impunito.

L'esempio classico è quello del potatore di rami: se egli lavora in un luogo dove non è ragionevole prevedere il passaggio di qualcuno e un ramo, cadendo, colpisce un passante, si tratta di un incidente fortuito. Al contrario, se agisce con negligentia in un luogo frequentato senza prendere precauzioni, risponde per colpa poiché il danno era prevedibile da una persona diligente.

Il concetto di responsabilità si evolve passando dal diritto penale a quello contrattuale:

  • In alcuni rapporti, come tra soci, si valutava la diligentia in suis rebus: il debitore era responsabile se non usava verso i beni comuni la stessa cura che usava per i propri, anche se questa era inferiore a quella del "buon padre di famiglia".
  • In altri contratti, come il comodato, la responsabilità era estesa fino alla custodia, dove il debitore rispondeva quasi sempre, persino per danni causati da terzi, a meno che non intervenisse la forza maggiore.

Crimina e delicta

Nel sistema giuridico romano, la distinzione tra le diverse tipologie di atti illeciti non poggiava solo sulla gravità del fatto, ma soprattutto sulla natura dell'interesse leso, pubblico o privato, e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivavano. Il panorama degli illeciti si divideva fondamentalmente in due grandi categorie: i crimina e i delicta, o maleficia.

I crimina erano comportamenti ritenuti lesivi di un interesse superiore, trascendente quello dei singoli privati, poiché mettevano in pericolo l'ordine interno, la difesa esterna o la sopravvivenza stessa della comunità.

  • Il potere di coercitio: In origine, la repressione di tali atti era affidata al potere supremo di coercitio dei capi politici, il rex prima e i magistrati repubblicani poi. Questo potere permetteva di infliggere pene corporali severe, dalla fustigazione (verberatio) alla decapitazione (securi percussio).
  • Evoluzione processuale:
    • Provocatio ad populum: Con l'affermarsi della provocatio, il condannato poteva invocare l'intervento del popolo, trasformando il giudizio personale del magistrato in un iudicium populi, processo comiziale.
    • Quaestiones perpetuae: In età repubblicana avanzata, metà II sec. a.C., si istituirono corti giudicanti permanenti, le quaestiones, la cui composizione fu spesso oggetto di scontri politici tra i vari ordini, senatorio ed equestre.
    • Cognitio extra ordinem: In età imperiale, la repressione dei crimina confluì infine nell'orbita della cognitio extra ordinem.
  • Carattere della sanzione: La pena prevista era afflittiva e personale, gravante fisicamente sulla persona dell'autore e irrogata da organi pubblici attraverso un iudicium publicum. Per questo motivo, il sistema dei crimina era considerato estraneo all'ambito del ius privatum.

I delicta, o maleficia, erano invece atti illeciti la cui punizione rientrava nell'ambito del diritto privato e dell'iniziativa dei singoli. Anticamente era ammessa la vendetta privata, ad esempio la legge del taglione per il membrum ruptum. Col tempo, si impose il principio di punire l'autore infliggendogli una pena pecuniaria graduata secondo vari criteri.

I giuristi romani individuarono quattro fattispecie tipiche di delictum:

  1. Furtum: Il furto, nelle varianti manifestum e nec manifestum.
  2. Iniuria: Lesione all'integrità fisica o morale della persona.
  3. Damnum iniuria datum: Il danneggiamento regolato dalla Lex Aquilia.
  4. Rapina: Sottrazione violenta di beni (vi bona rapta).

Dalla commissione di un delictum nasceva una obligatio ex delicto. Il creditore, l'offeso, poteva esperire un'actio poenalis per ottenere dal debitore, l'offensore, il pagamento di una somma di denaro a titolo di pena.

Oltre ai delicta, costituiva atto illecito ogni violazione di un obbligo derivante da un preesistente rapporto giuridico, responsabilità contrattuale. In questo caso, la sanzione non aveva funzione punitiva ma mirava a ristabilire l'equilibrio patrimoniale, risarcimento del danno o damnum sarcire.

Il creditore agiva con un'azione per ottenere il soddisfacimento del suo interesse patrimoniale, che comprendeva:

  • La prestazione dovuta o il suo equivalente pecuniario.
  • Gli interessi (usurae).
  • Il risarcimento dei danni subiti (id quod interest).

Anche in queste ipotesi, la responsabilità era ricollegabile al dolus, volontarietà della condotta, o alla culpa, negligenza o imperizia.

Atto giuridico lecito e volontà privata

Nel panorama del diritto romano arcaico e classico, non esisteva una definizione astratta e unitaria di "negozio giuridico"; quest'ultima è infatti un'elaborazione sistematica molto più tarda, frutto della Pandettistica tedesca del XIX secolo. I giuristi romani operavano con un approccio più pragmatico e orientato al processo: mentre avevano individuato una categoria chiara per l'agire processuale, l’actio, per quanto riguarda il diritto sostanziale preferivano riferirsi a singole figure concrete e tipiche, come la mancipatio o la stipulatio.

Tuttavia, pur parlando genericamente di negotium, gestum o actus, la giurisprudenza romana aveva perfettamente compreso che alla base di queste diverse figure esisteva un elemento comune fondamentale: la volontà del privato finalizzata a produrre effetti riconosciuti dall'ordinamento. L'atto giuridico lecito è, in essenza, un'estrinsecazione di volontà volta a realizzare determinati interessi. Il soggetto che agisce non cerca solo un risultato materiale, ma è consapevole della rilevanza giuridica della sua azione.

Per comprendere questa distinzione, si possono osservare due esempi opposti relativi all'impossessamento di un animale:

  • Atto lecito: Chi cattura un animale selvatico (res nullius) vuole il risultato pratico del possesso, sapendo che tale atto è lecito. L'agente confida nel fatto che l'ordinamento proteggerà il suo nuovo status contro eventuali sottrazioni.
  • Atto illecito: Chi si impossessa di un animale altrui persegue lo stesso risultato pratico, ma è consapevole che l'atto è vietato e che l'ordinamento reagirà reprimendo tale condotta.

La consapevolezza del valore giuridico dell'atto emerge con massima chiarezza nelle figure che prevedevano formalità rigorose. Un esempio emblematico è la stipulatio: nel momento in cui lo stipulator e il promissor compivano i gesti e pronunciavano le parole rituali, manifestavano inequivocabilmente la volontà di assumere la veste giuridica di creditore e debitore.

In questo contesto, la volontà non riguarda solo il fine economico, ma implica l'accettazione degli effetti giuridici

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annaluce06 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Longo Rosaria.
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