Capitolo II – Lo stato e le sue forme
Lo Stato è «un ordinamento giuridico a fini generali esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti» (Mortati).
I caratteri dello stato
- Giuridicità: il complesso di norme che ne regola la «vita» è essenziale e indefettibile.
- Politicità: persegue esclusivamente «fini generali» della società.
- Originarietà: non deriva da alcuna volontà superiore; trova in se stesso fondamento di validità e di legittimazione.
- Indipendenza: non conosce alcuna autorità superiore che condiziona la sua attività; questa regola subisce diverse eccezioni nel momento in cui lo Stato volontariamente entra a far parte di una organizzazione internazionale (es.: Nazioni Unite, Comunità europee, etc.).
- Sovranità: si impone in tutto il territorio e a tutti coloro che su di essi permangono a diverso titolo (cittadini, stranieri, apolidi).
Elementi costitutivi dello stato
- Popolo: «comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino» (Martines), vale a dire l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadini in relazione esclusiva con l’apparato autoritario.
- Popolazione: insieme di individui (compresi stranieri e apolidi) che si trova in un certo momento nel territorio dello Stato ≠ Nazione.
- Nazione: collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione.
Territorio
È la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale.
Gli elementi costitutivi del territorio in senso stretto
- Terraferma: è delimitata da confini naturali o artificiali.
- Mare territoriale: comprende la fascia di mare costiero entro cui lo Stato esercita la sua sovranità. Si estende per 12 miglia.
- Piattaforma continentale: comprende i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale del singolo Stato costiero: il limite di estensione è fissato dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.
- Zona economica esclusiva: è una zona che si estende fino a 200 miglia marine (limite individuato dalla Convenzione di Montego Bay) e all’interno della quale tutte le risorse economiche sono di pertinenza dello Stato costiero, fatti salvi i diritti degli Stati terzi.
- Spazio aereo e sottosuolo: dallo spazio aereo (sovrastante terraferma e mare territoriale) è escluso lo spazio extra-atmosferico.
- Navi e aerei mercantili: in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante.
- Navi e aerei militari: ovunque si trovino.
- Immunità territoriale: se ne parla in relazione ad alcune parti del territorio escluse dalla potestà d’imperio dello Stato territoriale; tali sono le sedi delle rappresentanze diplomatiche straniere ove vige il diritto dello Stato della missione secondo le convenzioni e le consuetudini internazionali.
Sovranità
Potere di governo supremo, esclusivo e originario che fa capo allo Stato, il quale lo esercita nell’ambito di un determinato territorio e nei confronti delle comunità in esso stanziate.
Evoluzione storica del concetto
In epoca feudale il sovrano era il superiore gerarchico (tale era anche ciascun signore nei confronti dei vassalli); i suoi poteri erano limitati dagli obblighi assunti nei confronti dell’inferiore. Tra il XIV e il XV secolo si affermava il concetto di sovranità come potestà assoluta e senza limiti (stato assoluto). Con l’avvento dello Stato di diritto (in cui lo stesso agire dei pubblici poteri è soggetto al diritto) cadeva il dogma dell’assolutezza. Sono ammissibili solo autolimitazioni della suprema potestà; in epoca contemporanea, in virtù dei limiti e dei condizionamenti imposti dall’adesione alle organizzazioni internazionali alla sovranità statale, si parla di una vera e propria «fuga di sovranità».
Sovranità estera (internazionale) che riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali e si sostanzia nel principio di indipendenza di ciascuno Stato. Sovranità interna attiene ai rapporti dello Stato coi cittadini e quanti risiedano sul suo territorio e si concretizza nel potere di imporsi su di essi.
L’art. 1 dispone che la sovranità appartiene al popolo, cioè ai cittadini che la esercitano nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione stessa. Lo strumento di collegamento fra popolo ed esercizio della sovranità è la rappresentanza politica, cioè il rapporto esistente tra corpo elettorale ed organi elettivi.
Strumenti per l’esercizio della sovranità popolare
- Diritto di elettorato attivo: capacità di votare
- +18 Camera
- +25 Senato
- Diritto di elettorato passivo: capacità di essere eletti
- No incapacità/indegnità (non ci devono essere condizioni di ineleggibilità)
- Si deve avere diritto di voto
- Avere la cittadinanza italiana
- Età consona
- +25 Camera
- +40 Senato
- Istituti di democrazia diretta: referendum.
- Partecipazioni a gruppi e ad associazioni: in partiti politici, sindacati, gruppi e l’esercizio delle libertà riconosciute ai singoli e alle formazioni sociali dalla Costituzione.
Funzioni dello stato
- Legislativa o normativa: inerisce all’emanazione delle norme; il suo esercizio è affidato alle Camere collettivamente o ai Consigli Regionali.
- Amministrativa: attraverso essa si dà attuazione concreta alla legge e si curano in modo immediato gli interessi pubblici. È affidata al Governo ed alla Pubblica amministrazione e agli organi del potere locale.
- Giurisdizionale: si concreta nell’individuazione della regola da applicare in caso di controversie. È affidata all’ordinamento giudiziario.
- Di indirizzo politico: consiste nell’individuazione dei fini fondamentali dell’attività statale e stimola, guida e raccorda le altre funzioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni.
Forme di stato
- Stato assoluto: (XV/XVII pace di Westfalia – XVIII rivoluzione francese)
- Derivazione divina del potere del sovrano (trascendente e dinastico).
- No divisione dei poteri, tutti in mano al sovrano.
- Divisione rigida in classi con poteri differenziati.
- Stato liberale: (1789 - XIX - XX con ascesa delle classi lavoratrici)
- Pieno riconoscimento delle libertà individuali, tra cui iniziativa economica e diritto di proprietà: devono essere tutelati i diritti naturali.
- Ascesa della classe borghese, monoclasse al potere (una sola classe politicamente attiva).
- C’è lo stato di diritto, corona e poteri soggetti alla legge.
- Ridimensionamento dei poteri dello Stato ai soli bisogni di ordine e sicurezza.
- Stato liberal democratico
- Stato pluriclasse.
- Riconoscimento dei diritti politici ai cittadini maggiorenni.
- Evoluzione del principio di legalità in principio di costituzionalità.
- Affermazione del principio democratico di sovranità popolare.
- Distribuzione della ricchezza anche alle classi meno agiate.
Strumenti dello stato liberale di diritto
- Principio di legalità: lex facit regem la legittimazione del potere è legale e razionale. Le leggi sono prodotte dal parlamento, sono generali e astratte che porta al.
- Principio di uguaglianza: “la legge è uguale per tutti ed è espressione della Volontà generale”.
- Principio di giustiziabilità: “atti viziati sono annullabili da un giudice imparziale”.
- Democrazia rappresentativa: la volontà dei cittadini è espressa indirettamente attraverso rappresentanti eletti.
La nozione della costituzione in senso moderno
Atto giuridico vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento di tutti i poteri. Atto del potere costituente pone i poteri costituiti (norma giuridica vincolante).
Principio della separazione dei poteri
- Funzione legislativa
- Funzione esecutiva
- Funzione giudiziaria
- Stato autoritario/totalitario
- Concentrazione dei poteri nella figura del capo.
- Ruolo dominante del partito unico.
- Diritti e libertà tutelati solo se compatibili con interessi statali.
- Corporativismo.
- Stato contemporaneo
- Mantenimento dell’unità nel contesto pluralista, coesione attraverso il perseguimento dell’unità sostanziale.
Stato pluralista
- Pluralismo e allargamento del suffragio.
- Stato democratico
- Corrispondenza tra governanti e governati.
- Principio di maggioranza
- Rispetto delle minoranze che controllano le maggioranze
- Si concorre liberamente al governo del paese
- Libere elezioni
Stato costituzionale
- Costituzione rigida che si pone al vertice delle fonti
- Controllo costituzionalità delle leggi
- Separazione piano costituzionale e piano della legge
- Parlamento luogo dove si esprime la maggioranza
Stato sociale
- Perseguimento dell’uguaglianza sostanziale
- Stato decentrato
- Stato unitario
- Stato federale ≠ confederazione di Stati
Capitolo III - Oltre lo stato – Ordinamenti internazionali e sovrannazionali
Sono ordinamenti giuridici dove la plurisoggettività è caratterizzata dagli Stati. Dopo la Conferenza di Pace di Parigi, venne istituita la Società delle Nazioni, che coi mutamenti dei decenni, venne sostituita dall’attuale ONU (Organizzazione Nazioni Unite).
ONU
- Rapporti stabili
- Diritto internazionale pattizio
- Benessere, ordine, sicurezza
- Obiettivi comuni
- Rispetto dei diritti umani
Fanno parte di questa organizzazione politica tutti gli stati indipendenti (in origine erano 51) e gli Stati che hanno aderito sono sovrani nella scelta di farne parte, ma nella loro adesione hanno rinunciato in modo sovrano ad una parte della loro sovranità, accettando i limiti e i vincoli di un ordinamento sovrannazionale ed internazionale.
Struttura
- Assemblea generale: tutti gli stati sono rappresentati. Discute regolarmente le linee generali di indirizzo.
- Consiglio di sicurezza: organo esecutivo con 15 membri, 5 permanenti e con diritto di voto (Uk, Francia, Cina, Russia e Usa), 10 eletti ogni 2 anni dall’Assemblea generale. Garantisce la pace, la sicurezza, organizza missioni di pace, impone sanzioni economiche, attua azioni militari collettive.
- Consiglio economico e Sociale: coordina l’attività economica e sociale con 54 stati membri eletti ogni 3 anni dall’Assemblea.
- Segretario generale e Segretariato: fa funzionare l’ONU e rappresenta l’intera Organizzazione.
- Corte internazionale di giustizia: organo arbitrale ONU con 15 giudici eletti dall’Assemblea e dal Consiglio di sicurezza.
- Corte penale di Giustizia: 123 paesi.
Altre organizzazioni
- FMI (1944): cooperazione e stabilità economica.
- Banca Mondiale (Breton Woods): aiutare paesi emergenti.
- OMC (organizzazione mondiale commercio) 1945: riguarda gli aspetti giuridici del commercio internazionale, di scambio di beni e servizi, risolve controversie. Costituito da Conferenza dei ministri, consiglio dei ministri, segretariato generale e direttore generale.
- INTERPOL
- FIFA
- CIO
- OCSE 36 membri riguarda la crescita economica, l’occupazione, cerca di garantire un miglior tenore di via con investimenti, competitività e stabilità finanziaria.
Organizzazioni internazionali a carattere generale
- ASEAN 1967 associazione delle nazioni del sud-est asiatico
- COMUNITA’ ANDINA 1969
- CARRBEAN COMMUNITY 1973
- MERCOSUR 1991 mercato comune Sud America, eliminazione dazi
- NAFTA tra Canada, Usa, Messico per eliminazione dogane
- UE CECA 1951 comunità UE per acciaio e carbone
- CEE 1957 comunità economica europea
- EURATOM 1957 comunità europea per l’energia nucleare
- Atto unico Europeo 1986
- Trattato di Maastricht 1992 che ha istituito UE
- Carta dei diritti fondamentali 1999
- Trattato di Lisbona 1 dic 2009
Unione europea
È un ordinamento sovrannazionale che oggi conta 28 membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). Utilizza il metodo comunitario a modulate.
Struttura
- Consiglio Europeo istituito nel 1974, con il T. di Maastricht acquisisce uno status Formale, mentre con il T. di Lisbona diventa istituzione. Capi di governo/Stato + ministri degli esteri + 1 membro della commissione. Definisce linee di indirizzo e orientamenti delle politiche europee.
- Consiglio dell’UE: tutti i ministri di tutti gli stati membri. Non decide per consenso ma con maggioranza qualificata con voto ponderato. Approva la legislazione europea assieme al parlamento, coordina politiche economiche, fa accordi tra UE e stati terzi, approva bilancio UE, politica estera e difesa UE, coordina tribunali e forze di polizia.
- Parlamento: direttamente rappresentativo dei cittadini europei siccome i membri sono eletti a suffragio universale e diretto da ciascun popolo ogni 5 anni. Adotta bilancio insieme al Consiglio dell’UE, approva la normativa europea, svolge una funzione di controllo sugli altri organi UE.
- Commissione Europea: 1 commissario per ogni stato. Rappresentano gli interessi dell’UE, non degli stati a cui appartengono. Sono eletti dal Consiglio Europeo, ma formalmente legati al Parlamento.
- Corte di Giustizia: 1 giudice per stato + 11 avvocati (per poter sottoporre le cause alla corte). Eletti ogni 6 anni con mandato rinnovabile. Interpreta il diritto UE e la sua corretta applicazione, non ha poteri giudiziari ordinari.
- BCE: politica monetaria UE. Stabilità dei prezzi. Valore dell’Euro.
- Corte dei Conti: verifica correttezza bilancio UE.
Consiglio d'Europa
Sede a Strasburgo 48 Stati (28 UE)
- Comitato dei ministri degli stati membri (organo decisionale)
- Assemblea parlamentare
- Congresso dei poteri locali e regionali
- Commissario per i diritti umani
- Segretario generale
- Corte europea dei diritti dell’uomo: giudica gli stati che violano le norme e obbliga a ripristinare il corretto ordine: salvaguardia i diritti dell’uomo.
CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, istituito tra il 1950 e il 1953, è uno strumento di diritto internazionale.
Capitolo IV – Fonti del diritto
L'ordinamento giuridico
Definizione
È l’insieme di più elementi - precetti, consuetudini, fatti normativi – accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici. (ubi societas ibi ius, Santi Romano)
Teorie
- Normativiste: Hans Kelsen, l’ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale. Una società ha un ordinamento.
- Istituzionaliste: Santi Romano, un ordinamento non coincide con un complesso di prescrizioni normative; al contrario, sono proprio le prescrizioni normative che scaturiscono dall’organizzazione sociale, sono cioè il prodotto di fatti normativi (rivoluzione, nuovo ordinamento, ecc). Una società è un ordinamento.
Le fonti del diritto
Il diritto pubblico si distingue a seconda se ha una rilevanza interna nel singolo Stato: diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale, ecclesiastico, finanziario. Rilevanza esterna su una comunità di Stati: diritto internazionale e diritto comunitario.
Definizione
Sono gli atti o i fatti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Le norme giuridiche hanno il requisito della generalità e dell’astrattezza. Vi sono:
- Fonti di produzione: norme giuridiche, quei fatti (eventi naturali o comportamenti umani non volontari, fonti fatto ovvero usi) o atti (comportamenti umani volontari e consapevoli, fonti atto ovvero la costituzione, la legge, il regolamento ecc.) ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi. Pongono in essere norme e regole che tutti devono rispettare.
- Fonti sulla produzione: quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari del potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti. Sono i meccanismi attraverso i quali si producono le fonti del diritto, su come esse devono essere applicate.
- Fonti sulla cognizione: sono gli atti che non hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di far conoscere il diritto oggettivo. Hanno una funzione conoscitiva, ossia sono supporti attraverso i quali si rendono note le fonti di produzione. Possono essere ufficiali, ossia previste e disciplinate, integrando l’efficacia dell’atto normativo; oppure possono essere non ufficiali.
Le fonti secondarie
Sono subordinate a quelle primarie, sono i regolamenti, atti normativi che costituiscono un sistema aperto di competenza del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici, delle regioni e degli enti locali, non vanno confusi con i regolamenti comunitari e parlamentari. Il contrasto tra legge e regolamento deve essere risolto dal giudice amministrativo. Regolamenti dell’esecutivo, art. 17 l. 400/88 che li distingue in regolamenti del governo, ministeriali e interministeriali.
Fonti varie
- Fonti del diritto regionale:
- Statuti delle Regioni ordinarie
- Leggi regionali
- Regolamenti regionali
- Statuti delle regioni speciali, che però sono fonte di rango costituzionale
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