Estratto del documento

Diritto processuale penale: introduzione

Di organizzazione e funzionamento

Il processo penale si incarna in un insieme di norme attraverso le quali lo Stato autolimita il proprio potere, dettando a se stesso quelle regole che sarà tenuto a rispettare nel momento in cui persegue i cittadini sospettati di aver commesso uno o più reati; esso è dunque la serie delle attività compiute dall’autorità giudiziaria nei modi di legge e dirette alla verifica empirica dell’ipotesi dell’accusa attraverso una statuizione fondata su un giudizio che è in diretta dipendenza con la ricostruzione empirica dei fatti previsti come reati.

Con il codice vigente è stato ripudiato a livello di opzione legislativa l’obiettivo della verità reale ed è stato introdotto il rito accusatorio, che qualifica le posizioni delle parti esprimendo l’esigenza di prove prodotte dal pubblico ministero a supporto dell’accusa; tuttavia, il pubblico ministero ha l’obbligo istituzionale di indagare non soltanto sui fatti a sostegno dell’esercizio dell’azione penale, ma su tutto ciò che attiene alla vicenda storica. Per quanto riguarda i poteri probatori del giudice, un suo eventuale intervento d’ufficio deve essere esplicato unicamente in funzione di garanzia del rispetto delle regole e di riequilibrio di situazioni anomale.

Ovviamente, la ricerca della verità rimane pur sempre l’obiettivo etico fondamentale, anche se non più conclamato come un tempo, in quanto assieme a tale ricerca occorre anche rispettare i principi generali di organizzazione e funzionamento. Infine, la motivazione della sentenza da parte del giudice è espressione del concreto operare delle regole del giusto processo, con particolare riferimento all’incidenza del momento probatorio nella formazione del convincimento del giudice (pur sempre libero).

Profili costituzionali del processo penale

Il sistema processuale penale in generale e la celebrazione di ogni singolo processo penale devono essere sempre in linea con:

  • Principio di uguaglianza formale e sostanziale, per cui situazioni affini vanno trattate in maniera omogenea (art. 3);
  • Diritto alla libertà personale, che può essere sacrificato nei soli casi e modi previsti dalla legge e per atto dell’autorità giudiziaria (art. 13);
  • Inviolabilità del domicilio e della corrispondenza di fronte ad atti invasivi dell’autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, possibili solo di fronte alla duplice riserva di giurisdizione e di legge e all’obbligo di motivazione (prevenzione di eventi altamente rischiosi per la collettività) (artt. 14 e 15);
  • Diritto di difesa, che garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 111, co. 3);
  • Diritto al giudice naturale precostituito per legge, terzo e imparziale (artt. 25, 111 co. 2);
  • Presunzione di non colpevolezza, per cui l’imputato può essere considerato colpevole solo a fronte di una sentenza definitiva al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 27);
  • Principio di tutela differenziata per i membri del Parlamento e per il Capo dello Stato;
  • Possibilità di adottare atti di clemenza come amnistia ed indulto (art. 79);
  • Principio di indipendenza dei giudici, soggetti soltanto alla legge (art. 101);
  • Principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, quando all’esito dell’indagine emergano elementi antitetici a quelli previsti per la richiesta di archiviazione (art. 112);
  • Obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti, i quali sono suscettibili di controllo da parte della Corte di cassazione (art. 111 co. 6, 7);
  • Rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117).

Adeguamento delle tecniche interpretative indotto dalla riforma costituzionale sul giusto processo

Ossia dalla riforma dell’art. 111 Cost.

  • Terzietà ed imparzialità del giudice, che, insieme ai principi di naturalità e precostituzione, fondano l’essenza stessa della giurisdizione;
  • Garanzia del contraddittorio ad armi pari, ossia necessità che la ricostruzione del fatto tenga conto anche delle enunciazioni della difesa che rivelino eventuali incongruenze nella tesi dell’accusa; il principio di parità delle armi impone cioè che le parti, collocate in posizioni omogenee nell’attività di formazione della prova, possano fronteggiarsi attivamente e che la difesa abbia la facoltà di chiedere l’estensione dell’indagine in direzione di qualsiasi altro dato significativo per la ricostruzione del fatto principale, con conseguente diritto ad ottenere l’ammissione delle prove a discarico;
  • Possibilità di impugnare le decisioni del giudice;
  • Osservanza di un ortodosso metodo processuale per rendere accettabile il prodotto, costituito da una decisione non solo sostanzialmente esatta ma anche formalmente equa;
  • Tutela del diritto alla celebrazione di ogni tipologia procedimentale in pubblica udienza o almeno diritto a richiederne la trasformazione ogni qualvolta la forma tipica standardizzata sia costituita da un rito camerale a porte chiuse (in quanto il controllo del pubblico rappresenta una condizione necessaria ai fini del rispetto dei diritti soggettivi);
  • Attenzione verso il principio del ne bis in idem (che acquista il rilievo di diritto fondamentale per effetto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte europea), il quale tutela l’individuo non solo contro la possibilità di essere sanzionato due volte per lo stesso reato, ma anche la possibilità di essere sottoposto una seconda volta a processo per un fatto “storico” per il quale è già stato giudicato; secondo la Corte di Giustizia UE, la limitazione a tale divieto può essere giustificata solo nel rispetto del principio di proporzionalità e solo se risponde a finalità di interesse generale o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;
  • Revisione e rilettura delle norme e degli istituti codificati a presidio dei requisiti costituzionali del giusto processo, che risultano tuttora largamente insoddisfacenti rispetto all’effettiva realizzazione del processo giusto.

La successione delle norme procedurali nel tempo: tempus regit actum

Le questioni intertemporali e di successione, che derivano da modifiche normative intervenute in corso d’opera, sono quelle che investono:

  • Il regime della prova, a proposito del quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno riconosciuto l’applicabilità diretta delle nuove norme di garanzia in tutti i processi in corso, rilevando che in presenza di innovazioni legislative in corso d’opera, in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell’acquisizione;
  • Il trattamento dell’imputato in stato di limitazione della libertà personale in forza di misura cautelare, a proposito del quale l’approccio più garantista è stato ribaltato dal legislatore dell’emergenza, optando per l’applicabilità immediata dell’aumento di durata;
  • La competenza del giudice, a proposito della quale l’art. 26 enuncia che l’inosservanza delle norme sulla competenza (tranne il caso della competenza per materia) non produce l’inefficacia delle prove già acquisite.

L'adattamento del diritto interno alle fonti europee

L’UE non si sostituisce allo Stato nell’amministrazione della giustizia per il caso singolo, ma riconosce ai singoli una serie di diritti e detta regole di organizzazione e di funzionamento rivolte agli Stati, divenendo così anche fattore di stimolo e di entusiasmo nell’aspirazione a realizzare un costante monitoraggio dello stato della “norma reale”, anche al di là delle divisioni interne e degli schemi esegetici tradizionali.

In questa prospettiva, anche la cultura processuale italiana deve essere pronta ad adeguare gli istituti interni e le tecniche interpretative tradizionali alle nuove realtà, adattandosi alle regole e alle statuizioni sovranazionali. Nel 2008 l’Italia ha ratificato il Trattato di Lisbona, modificando in seguito il proprio assetto normativo e istituzionale e adottando, con il fine di realizzare l’armonizzazione dei sistemi processuali penali, alcune decisioni quadro del GAI, sia sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali di detenzione o privazione della libertà personale e di sospensione condizionale, sia sul mandato europeo di ricerca della prova.

Alcuni snodi epocali nella materia sono: la rimodulazione delle posizioni di gerarchia nei rapporti tra Corti sovranazionali e Corti costituzionali (stabilendo che il ricorso al giudice delle leggi non può essere considerato effettivo); il riconoscimento dell’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, tranne nel caso in cui ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene; il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentano la persona come colpevole); il riconoscimento dell’inefficacia della pena comminata senza riassunzione delle prove dichiarative da parte del nuovo giudice.

L’obbligo di interpretare in senso europeo la disciplina interna: il problema delle decisioni quadro e delle direttive

Art. 34, UE: le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri solo quanto al risultato da raggiungere, mentre la forma e i mezzi rimangono di competenza delle autorità nazionali, le quali sono tenute ad applicare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, ma sempre nei limiti dei principi generali del diritto ed in particolare di quelli della certezza e della non retroattività, al fine di non determinare o aggravare la responsabilità penale.

Inoltre, il principio di interpretazione conforme non può ovviamente servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

Dalla cooperazione internazionale penale ai nuovi schemi processuali interni

I vari strumenti di cooperazione internazionale, come ad esempio la Convenzione europea di estradizione e quella di applicazione dell’Accordo di Schengen, sono tutti fermenti evolutivi che contrassegnano il passaggio da un meccanismo di cooperazione tra Stati affini, ma privi di basi giuridiche positive comuni, ad un sistema unitario incentrato sull’omologazione del diritto interno degli Stati.

Il complesso dei recenti trattati sulla cooperazione internazionale ha portato alla creazione di un’area giudiziaria europea, all’interno della quale l’interesse alla collaborazione e al mutuo riconoscimento prevale sull’interesse del singolo Stato, grazie soprattutto all’affermazione dei poteri del Parlamento europeo e del Consiglio di adottare misure allo scopo di riavvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (i quali hanno la possibilità di mantenere o introdurre un più alto livello di protezione dei diritti).

In ogni caso, Parlamento e Consiglio hanno anche la possibilità di stabilire norme minime comuni relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione a specifiche fattispecie delittuose particolarmente gravi con dimensione transnazionale.

Il minimo comun denominatore del diritto processuale penale europeo è composto essenzialmente sia dalla Carta di Nizza e dalle Convenzioni europee per i diritti dell’uomo, di estradizione e per l’assistenza giudiziaria in materia penale, che integrano il minimo etico dei diritti delle persone coinvolte in un processo penale, sia dalla giurisprudenza delle Corti europee, che si pone sempre quale criterio interpretativo generale e quale parametro di riferimento per i nuovi casi.

La progressiva realizzazione di uno spazio comune europeo di assistenza e cooperazione ha portato dunque alla precisazione di garanzie ulteriori irrinunciabili, di cui le Corti europee sono garanti e alle quali devono adeguarsi le Autorità nazionali.

I rapporti tra C.e.d.u. e diritto interno dopo il Trattato di Lisbona (2007)

Il Trattato di Lisbona ha portato sia alla “trattatizzazione” della Carta di Nizza sia alla “comunitarizzazione” della C.e.d.u., dando una nuova e diversa interpretazione dei rapporti tra norme C.e.d.u. e ordinamento interno, alla luce della quale la concezione delle “norme interposte” risulterebbe obsoleta e inapplicabile, in quanto adesso tutti quei diritti previsti dalla C.e.d.u., che trovino una corrispondenza all’interno della Carta, devono essere intesi come tutelati anche a livello comunitario.

Inoltre, anche i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione sono stati formalmente riconosciuti all’interno del novero delle fonti del diritto dell’UE “in quanto principi generali”; per questo, le clausole della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea non rappresentano più principi di diritto da ricavarsi in via interpretativa, ma sono diventati diritto positivo cogente.

All’interno del negoziato tra gli organi dell’UE ed il Consiglio d’Europa al fine di adottare un accordo di adesione alla C.e.d.u., la Corte di Giustizia ha ritenuto la prima proposta incompatibile con il principio del primato del diritto comunitario, in quanto, in virtù di una eventuale adesione, si verificherebbe una situazione in cui atti che sfuggono al controllo della Corte di Giustizia UE potrebbero essere sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei diritti dell’uomo, organo esterno all’Unione, provocando una lesione delle caratteristiche specifiche del diritto dell’UE.

Per quanto riguarda l’Italia, ad oggi deve ritenersi l’obbligo in capo al singolo giudice interno di disapplicare qualsiasi norma o disciplina in contrasto con i diritti fondamentali sanciti all’interno della C.e.d.u., in quanto costituenti principi generali di diritto comunitario, sempre se non contrastanti con la Costituzione; dunque, la Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione C.e.d.u. a quella della Corte di Strasburgo, ma è tenuta a valutare in quale misura l’applicazione della Convenzione da parte della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano.

In definitiva, il diritto della C.e.d.u. è sì un che il giudice interno deve porre a fondamento del proprio processo interpretativo, ma non un obbligo; infatti, è la stessa Convenzione ad implicare il carattere progressivo della formazione del diritto giurisprudenziale, incentivando il dialogo per arrivare ad un orientamento definitivo.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giudice supremo che ha il compito di assicurare il rispetto dei diritti nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati europei. In ambito penale, i giudici comunitari hanno stabilito che una condanna penale inflitta in forza di una legge interna contrastante con il diritto comunitario è anch’essa incompatibile con il diritto comunitario. Il rinvio pregiudiziale da parte del giudice interno è obbligatorio solo quando si tratti di organo di ultima istanza, mentre è facoltativo per le altre categorie; a livello procedurale, la verifica pregiudiziale viene dunque attivata su richiesta delle giurisdizioni nazionali ed è il giudice interno legittimato (ossia la Corte costituzionale) a poter/dover domandare alla Corte di pronunciarsi su una determinata questione, sia d’ufficio che su istanza di parte.

L’attivazione del procedimento di verifica pregiudiziale da parte del giudice nazionale avviene attraverso la pronuncia di un’ordinanza, contenente gli elementi di fatto o di diritto delle questioni sollevate e la fondatezza delle ipotesi e con la quale si dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte di Giustizia, sospendendo il processo. Ovviamente, non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa sia materialmente identica ad altra già sollevata e decisa e quando non esista alcun dubbio interpretativo. Infine, la Corte deve esaminare le condizioni in cui viene adita, al fine di verificare la propria competenza e l’esistenza di una reale controversia da dirimere; la pronuncia emessa vincola così il giudice interno, rappresentando una massima ed autorevole indicazione da cui partire per l’interpretazione del diritto dell’Unione.

I protagonisti del processo (Libro I)

Per una più concreta esigenza di chiarezza espositiva, occorre precisare la dicotomia procedimento/processo, distinguendo però due piani del discorso: infatti, mentre quando l’analisi è confinata in sede di teoria generale è possibile usare indifferentemente i due termini per descrivere sia l’intera sequenza di atti che prende avvio con la notizia di reato e termina con il giudicato e l’esecuzione sia le corrispondenti situazioni soggettive di potere e di dovere, quando si studia il dato normativo è invece necessario distinguere tra procedimento in senso stretto, costituito dagli atti che precedono l’esercizio dell’azione penale e coincidente con la fase delle indagini preliminari, e processo, costituito invece dagli atti compiuti successivamente, ossia udienza preliminare e giudizio (in tutti i gradi).

Il processo penale da un lato persegue l’obiettivo giurisdizionale di attuare la legge penale nel caso concreto, mentre dall’altro riveste anche una funzione politica.

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 118
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 1 Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 118.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Luparia Donati Luca, libro consigliato Procedura Penale , Dominioni, Corso  Pag. 91
1 su 118
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlicePlebani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Luparia Donati Luca.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community