CAPITOLO I – IL DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E LA FUNZIONE
GIURISDIZIONALE
1. Il diritto processuale civile e la giurisdizione
Il diritto processuale civile è la branca del diritto che disciplina l'insieme dei procedimenti
mediante i quali si esercita la giurisdizione civile, la quale rappresenta una delle tre funzioni
essenziali dello Stato (accanto a quella legislativa ed esecutiva/amministrativa).
Diritto Sostanziale vs. Diritto Processuale
1. Diritto Sostanziale: Regola in astratto i possibili conflitti intersoggettivi attribuendo
posizioni di vantaggio (diritti, facoltà, poteri) e corrispondenti posizioni di svantaggio
(doveri, obblighi, soggezioni).
2. Diritto Processuale: Ha una funzione servente e strumentale rispetto al diritto
sostanziale; interviene ogni volta che sia necessario rendere concreto ed effettivo
l'assetto di interessi delineato dal legislatore sostanziale quando il precetto non viene
spontaneamente osservato.
Il Criterio di Definizione della Giurisdizione
Non è agevole definire la giurisdizione sul solo piano oggettivo (ossia in base agli atti compiuti o
al "proprium" rispetto alla funzione amministrativa, anch'essa attività applicativa della legge). Il
Codice di Procedura Civile riconduce alla giurisdizione civile due fenomeni fortemente
eterogenei:
● La Giurisdizione Contenziosa;
● La Giurisdizione Volontaria (la quale, sotto il profilo funzionale, è assai vicina all'attività
amministrativa).
N.B. Criterio Prevalente (Soggettivo): La dottrina e la Costituzione (art. 102 Cost.) privilegiano
un criterio soggettivo: è giurisdizionale l'attività che promana da un organo appartenente alla
magistratura ordinaria (intesa come ufficio giudiziario), che si estrinseca nelle forme tipiche e
con le garanzie procedurali previste dalla legge.
2. La giurisdizione contenziosa
La giurisdizione contenziosa è la forma tipica e fondamentale di giurisdizione.
● Obiettivo primario: Assicurare l'attuazione del diritto sostanziale quando sorge un
conflitto intersoggettivo.
● La "Crisi di Cooperazione": In condizioni ordinarie, il diritto sostanziale trova attuazione
spontanea. Il conflitto sorge quando si verifica una crisi di cooperazione da parte del
soggetto obbligato (es. il debitore non paga, il conduttore non rilascia l'immobile).
● Inerzia dell'ordinamento al semplice conflitto: L'ordinamento resta indifferente al mero
1
sorgere del conflitto o alle scelte autonome delle parti di comporlo (es. con una
transazione). L'intervento giudiziale si rende necessario solo se il titolare del diritto aziona
la tutela chiedendo l'intervento dello Stato.
Diritto Sostanziale ──> Violazione / Mancata cooperazione ──> Crisi di
Cooperazione ──> Domanda di Giurisdizione Contenziosa
Funzione ed Effettività della Tutela
La giurisdizione contenziosa ha l'obiettivo di comporre e risolvere autoritativamente il
conflitto (la c.d. lite, secondo la dizione di Carnelutti), assicurando al titolare del diritto leso il
conseguimento della concreta posizione di vantaggio a lui garantita dalla legge, anche contro
la volontà del soggetto obbligato (tramite la c.d. via sostitutiva).
3. Il diritto d'azione (Art. 24 Cost.) e le sue condizioni
Il Divieto di Autotutela e l'Art. 24 Cost.
La ragion d'essere della giurisdizione risiede nel generale divieto di autotutela privata,
presidiato anche da norme penali (artt. 392 e 393 c.p.). In contropartita al divieto di farsi
giustizia da sé, la Costituzione riconosce a tutti il diritto d'azione:
Art. 24, comma 1, Cost.: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi."
Il diritto d'azione è un diritto autonomo e astratto rispetto al diritto sostanziale azionato: è il
diritto ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere una decisione sul merito della questione. Ha
natura strumentale ed accessoria rispetto ai diritti sostanziali e gode del carattere
dell'atipicità (può essere azionato per qualsiasi posizione giuridica soggettiva riconosciuta).
Giurisdizione Condizionata e Limiti all'Azione
Sebbene il legislatore ordinario possa stabilire modalità o condizioni per l'esercizio dell'azione
(es. tentativi obbligatori di conciliazione o mediazione, come in materia di condominio o
locazione), la Corte Costituzionale ha fissato limiti precisi:
● I condizionamenti/differimenti dell'azione sono legittimi solo se giustificati da generali
esigenze di giustizia (es. deflazionare il contenzioso, favorire accordi bonari).
● Non devono mai rendere eccessivamente difficoltoso o paralizzare l'esercizio del
diritto d'azione, garantendo comunque l'effettività della tutela.
4. La tutela giurisdizionale c.d. differenziata
Oltre all'art. 24 Cost., l'art. 3, comma 2, Cost. (principio di eguaglianza sostanziale) impone la
realizzazione della tutela giurisdizionale differenziata.
● Concetto: Non è sufficiente un unico modello processuale rigido per ogni controversia. Il
legislatore deve predisporre forme e strumenti processuali idonei ad adattarsi alle
specifiche peculiarità e alle esigenze di tutela dei diversi diritti.
● Evoluzione storica: Se nello Stato liberale prevaleva la tutela dei diritti di credito del 2
proprietario/imprenditore, nell'era moderna l'attenzione si è spostata verso la tutela di
soggetti "deboli" (es. lavoratori dipendenti, consumatori).
● Riforma di semplificazione dei riti (D.Lgs. 150/2011): Per contrastare l'eccessiva
proliferazione di modelli processuali e ridare razionalità al sistema, il legislatore del 2011
ha ricondotto i procedimenti di cognizione a tre modelli base:
○ Il Processo Ordinario di Cognizione;
○ Il Rito del Lavoro;
○ Il Rito Sommaria Cognizione (oggi integrato/sostituito dal procedimento
semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c.).
5. La giurisdizione c.d. volontaria
A differenza della giurisdizione contenziosa, la giurisdizione volontaria non presuppone la
presenza di un conflitto tra parti (una lite).
● Funzione: Ha lo scopo di tutelare o gestire gli interessi di determinati soggetti (privati o
enti) o di integrare la volontà di soggetti incapaci, mediante la cooperazione di un organo
pubblico.
● Esempi: Nomina dell'amministratore di sostegno, autorizzazione alla vendita dei beni di
un minore, provvedimenti nell'interesse dei minori, nomina del curatore dello scomparso.
● Natura dell'attività: Si tratta sostanzialmente di un'attività di amministrazione del
diritto privato affidata al giudice per ragioni di opportunità e garanzia di
terzietà/imparzialità.
● Caratteristiche essenziali:
○ Si svolge di regola in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.).
○ I provvedimenti sono emessi sotto forma di decreto motivato.
○ I provvedimenti non acquistano mai l'efficacia del giudicato sostanziale (sono
sempre modificabili e revocabili in presenza di nuovi elementi).
6. L'arbitrato
L'arbitrato (artt. 806 ss. c.p.c.) rappresenta la principale alternativa privata alla giurisdizione
statale per la risoluzione delle controversie contenziose. I privati, nell'esercizio della loro
autonomia negoziale, possono concordare di affidare la decisione di una lite a giudici privati
(gli arbitri).
Arbitrato Rituale vs. Arbitrato Irrituale
Caratteristica Arbitrato Rituale Arbitrato Irrituale ( od
Informale)
Disciplina Artt. 806 e ss. c.p.c. Riconoscimento
giurisprudenziale (art. 808-ter
c.p.c.)
Natura dell'atto finale Lodo arbitrale: produce gli Determinazione contrattuale:
stessi effetti della sentenza ha la forza vincolante di un
pronunciata dall'autorità contratto tra le parti.
giudiziaria. 3
Caratteristica Arbitrato Rituale Arbitrato Irrituale ( od
Informale)
Esecutività Può ottenere l'esecutività Non può ottenere il visto di
tramite il decreto di exequatur esecutività diretto; azionabile
pronunciato dal Tribunale. come inadempimento
contrattuale.
Volontà delle parti Deroga alla giurisdizione Sostituisce l'accertamento
statale basata sulla libera giudiziale con un mandato a
volontà concordata. negoziare/definire il rapporto.
Profili Costituzionali: La Corte Costituzionale ha ribadito che l'arbitrato non può mai essere
imposto per legge (arbitrato obbligatorio), poiché violerebbe l'art. 24 Cost., ma deve sempre
fondarsi sulla libera e concorde volontà delle parti.
Schema Riassuntivo: Tipologie di Giurisdizione Civile
┌─────────────────────────────────────────┐
│ GIURISDIZIONE CIVILE (c.p.c.) │
└────────────────────┬────────────────────┘
│
┌──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┐
│ │ │
┌─────▼──────────────────┐ ┌──────────▼─────────────┐ ┌──────────▼─────────────┐
│ GIURISDIZIONE │ │ GIURISDIZIONE │ │ ARBITRATO │
│ CONTENZIOSA │ │ VOLONTARIA │ │ (Giustizia Privata) │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤
│ • Presuppone una LITE │ │ • Assenza di lite │ │ • Deriva dall'autonomia│
│ • Rimedio alla crisi │ │ • Gestione/Tutela di │ │ privata (convenzione)│
│ di cooperazione │ │ interessi ed incapaci│ │ • Rituale (effetto │
│ • Decisione idonea al │ │ • Provvedimenti resi │ │ sentenza) o │
│ GIUDICATO │ │ in C.d.C. (decreti) │ │ Irrituale (contratto)│
└────────────────────────┘ └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ 4
────────────────┐ │ GIURISDIZIONE CIVILE (c.p.c.) │
└────────────────────┬────────────────────┘
│
┌──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────
────────┐
│ │
│
┌─────▼──────────────────┐ ┌──────────▼─────────────┐
┌──────────▼─────────────┐
│ GIURISDIZIONE │ │ GIURISDIZIONE │
│ ARBITRATO │
│ CONTENZIOSA │ │ VOLONTARIA │
│ (Giustizia Privata) │
├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤
├────────────────────────┤
│ • Presuppone una LITE │ │ • Assenza di lite │
│ • Deriva dall'autonomia│
│ • Rimedio alla crisi │ │ • Gestione/Tutela di │
│ privata (convenzione)│
│ di cooperazione │ │ interessi ed incapaci│
│ • Rituale (effetto │
│ • Decisione idonea al │ │ • Provvedimenti resi │
│ sentenza) o │
│ GIUDICATO │ │ in C.d.C. (decreti) │
│ Irrituale (contratto)│
└────────────────────────┘ └────────────────────────┘
└────────────────────────┘ 5
CAPITOLO II – LA GIURISDIZIONE
CONTENZIOSA
SEZIONE I – LE FORME DI TUTELA 6
1. Generalità: tutela cognitiva, esecutiva e cautelare (§
7)
Nell'ambito della giurisdizione contenziosa, sul piano funzionale si distinguono tre forme
fondamentali di tutela, ciascuna caratterizzata da una specifica finalità:
3. Tutela Cognitiva: Mira a conseguire la certezza in ordine all'esistenza (o inesistenza) di
un diritto o di un'altra situazione giuridica attiva accertando l'obbligo del convenuto o
determinando modificazioni giuridiche.
4. Tutela Esecutiva: È diretta a conseguire l'attuazione forzata e l'effettiva soddisfazione
del diritto (già accertato in sede di cognizione o risultante da un titolo esecutivo
stragiudiziale) in assenza di cooperazione del debitore.
5. Tutela Cautelare: Ha funzione strumentale rispetto alle prime due, poiché serve ad
assicurarne l'utile e proficuo esercizio. Ha natura provvisoria, essendo destinata a
durare solo per il tempo necessario a portare a compimento il processo di cognizione.
2. La tutela cognitiva ed il suo rapporto con il
giudicato (§ 8)
L'obiettivo minimo ed essenziale della cognizione è fare certezza sulla sussistenza e sul modo
di essere del rapporto giuridico controverso. Per comprendere come si giunga a tale certezza,
occorre analizzare il concetto di cosa giudicata:
Giudicato Formale vs. Giudicato Sostanziale
● Giudicato Formale (art. 324 c.p.c.): Si ha quando la sentenza non è più soggetta alle
impugnazioni ordinarie (regolamento di competenza, appello, ricorso per Cassazione,
revocazione ordinaria). La sentenza acquista così un elevato grado di stabilità.
● Giudicato Sostanziale (art. 2909 c.c.): "L'accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
Consiste nella capacità di determinare in modo vincolante la regolamentazione del
rapporto controverso.
Principio Fondamentale – "Il giudicato copre il dedotto e il deducibile": Il giudicato
preclude non solo la possibilità di far valere in un successivo giudizio le ragioni/contestazioni
espresse e respinte nel primo processo (dedotto), ma anche quelle che, pur essendo già attuali,
non sono state fatte valere in quella sede (deducibile). La sentenza "fotografa" la situazione
giuridica a un determinato momento.
3. Cognizione ordinaria e sommaria (§ 9)
La tutela cognitiva può svolgersi secondo diverse modalità:
A) Cognizione Piena ed Esauriente (Cognizione Ordinaria)
Assicura il massimo grado di affidabilità e attendibilità della decisione attraverso garanzie
stringenti: 7
● Piena realizzazione del contraddittorio.
● Approfondita conoscenza di tutti i fatti rilevanti.
● Previsione di un congruo sistema di impugnazioni.
Il processo ordinario di cognizione (artt. 163 ss. c.p.c.) è il modello-tipo generale, ma esistono
anche processi speciali a cognizione piena (es. il rito del lavoro).
B) Cognizione Sommaria
Non fornisce le medesime garanzie di approfondimento della cognizione ordinaria. La
sommarietà deriva da:
● Modalità semplificate o posticipate del contraddittorio: ad esempio nel procedimento
per ingiunzione.
● Tipo di prove utilizzabili: il giudice decide sulla base di "sommarie informazioni".
● Comportamento processuale del convenuto: la mancanza di opposizione conduce al
consolidamento del provvedimento (es. convalida di sfratto).
4. Tutela sommaria, cautelare e non cautelare (§ 10)
È opportuno distinguere le forme di tutela sommaria in base alla loro funzione:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ TUTELA SOMMARIA (GENUS) │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
│
┌────────────────────────────────┴────────────────┐
│ │
┌──────────▼──────────────────────────┐ ┌───────────▼─────────────────────────┐
│ SOMMARIA CAUTELARE │ │ SOMMARIA NON CAUTELARE │
├─────────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤
│ • Strumentale ed essenziale │ │ • Risponde a esigenze di economia │
│ • Previene pregiudizi irreparabili │ │ processuale o scorciatoie │
│ • Assicura la proficuità della │ │ • Autonoma o ad instaurazione │
│ futura decisione/esecuzione │ │ eventuale del merito │
└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘
Rapporto tra Tutela Sommaria Non Cautelare e Processo Ordinario
I procedimenti sommari non cautelari possono collegarsi alla cognizione piena in diversi modi:
● Procedimenti autonomi ad instaurazione eventuale: Il provvedimento sommario
diventa definitivo se la parte soccombente non propone opposizione nel termine (es.
decreto ingiuntivo).
● Procedimenti a cognizione sommaria con funzione idonea al giudicato: Qualora non
si converta in un giudizio ordinario, il provvedimento è in grado di definire la c
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