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Diritto privato romano

Appunti con riferimento al libro: ‘Manuale di diritto privato romano’

G. Giappichelli

Università degli Studi di Torino

Diritto per le imprese e istituzioni

Diritto privato romano di Siracusa Raffaella

  • Periodi della storia del diritto romano
  • Il processo
  • Gli atti negoziali
  • Le persone
  • Le cose
  • Le obbligazioni
  • Le donazioni (NO)
  • Le successioni mortis causa (NO)

Periodi della storia del diritto romano

Il diritto romano si costruiva in una maniera contro intuitiva, cioè si parte da una risoluzione del caso concreto e da esso deriva la regola astratta applicabile in tutte le situazioni che risalgono al caso concreto e quindi tutte le situazioni simili.

Il popolo romano è un popolo che nasce legato a quello che è la terra, per questo ha la necessità della concretezza.

L’esistenza dei giuristi non esclude l’esigenza di una conoscenza giuridica di regolare un ordinamento giuridico con delle regole.

Il fatto che a Roma ci fossero tra i più importanti giuristi di tutti i tempi ha fatto sì che il diritto romano sia arrivato fino ai giorni nostri.

Il diritto romano può essere suddiviso in diversi periodi:

  • L’età arcaica
  • L’età preclassica
  • L’età classica
  • L’età postclassica

L’età arcaica (754 a.C., VIII-III sec. a.C.)

Inizialmente si tratta di un regime costituzionale monarchico improntato sul re (rex), Senato e sulle assemblee popolari.

Dalla fine del VI secolo c’è un passaggio alla Repubblica improntato sul Senato, magistratura e le assemblee popolari.

La società cambia da primitiva e agricola a commerciale espandendosi, diventando potenza militare ed evolvendosi verso forme di vita diverse: il diritto anche si modifica.

Caratteristiche del diritto (caratteri del ius)

  • Diritto povero di strutture, pochi comportamenti volontari, pochi diritti soggettivi, poche posizioni tutelate.
  • Diritto formalistico, gli effetti giuridici di un negozio si producono solo se subordinati alla pronuncia di determinate parole “certa verba” e se necessario al compimento di determinati gesti solenni (formalismo).
  • Diritto proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

Fonti di produzione

  • I mores: diritto di formazione prevalentemente consuetudinaria, sono infatti costumi giuridici degli antichi e sono integrati dalle leggi.
  • Le leggi: potevano modificare o derogare i mores, integrandoli, inoltre si parla tecnicamente di leggi del popolo (leges publicae), leggi pubbliche, intendendo dei provvedimenti normativi che derivavano la loro efficacia dal fatto proprio di essere collegati in maniera diretta o indiretta alla volontà popolare, chiaramente andavano a vincolare la volontà dei cittadini. La più famosa è certo la legge delle Dodici Tavole (451-450 a.C.), pronunciata davanti a un popolo riunito in un’assemblea da un magistrato, per quanto riguarda le prime 10 tavole, mentre sono state emanate da Valerio ed Orazio le ultime 2 tavole. Le tavole di bronzo su cui erano state scritte andarono distrutte nell’incendiario che Roma subì ad opera dei Galli nel 387 a.C., i romani però ne conservavano memoria: i precetti della legge si tramandarono prima oralmente di generazione in generazione e molti di essi sono stati trasmessi dagli scrittori latini. Sono molto importanti anche le ‘leggi rogate’ (leges rogatae), proposte dal magistrato (console, pretore, ecc.) che “rogava”, cioè interrogava il popolo riunito in assemblea che egli aveva precedentemente convocato, ed essa poteva essere approvata o meno. Una volta approvata la proposta diventa ‘lex’ e prendeva il nome del magistrato proponente. Se le leggi rogate approvate dal popolo composto di patrizi e plebei erano vincolanti per gli uni e per gli altri, i plebisciti votati dalla plebe soltanto obbligavano già inizialmente solo i plebei. La lex Hortensia del 286 a.C., equiparò i plebisciti alle leggi rendendoli così obbligatori per tutti, patrizi compresi che ormai erano in minoranza.

Le leggi, date e rogate, nell’ambito del diritto privato furono relativamente poche: fonte prevalente del diritto romano arcaico restavano i mores.

La conoscenza e l’interpretazione del diritto, in questo periodo erano nelle mani di una classe sacerdotale, i pontefici, che furono in sostanza i primi giuristi romani e gestivano il loro ruolo in totale segretezza. Essi si rivolgevano ai cittadini per conoscere quale fosse il diritto (ius), che interpretavano in maniera aderente alla lettera del precetto o dell’atto negoziale considerati. Diedero inoltre un’interpretazione creativa, perché utilizzando i vecchi schemi ne creavano di nuovi, da istituti e precetti esistenti ne ricavavano istituti nuovi (es. emancipatio).

Il diritto di questo periodo arcaico di Roma si qualifica dapprima come ‘ius Quiritium’ e successivamente come ‘ius civile’.

Il ius Quiritium, letteralmente ‘diritto dei Quiriti’, cioè la denominazione della prima collettività cittadina romana, fu inoltre il nucleo più antico del diritto romano.

Caratteristiche

  • Formazione consuetudinaria.
  • Riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute (diritti soggettivi e potestà), poteri su persone o cose.
  • Potere su cose inanimate, animali, cose o schiavi, che si manifestava con una affermazione di appartenenza: ex iure Quiritium, successivamente dominium, più tardi ancora di proprietà.
  • Potere su persone libere, tra cui: patria potestas, manus e mancipium.

In un momento non preciso dell’età arcaica il diritto romano si arricchisce diventando ius civile, perché riguarda i cittadini (‘cives’) romani ed essi soltanto.

Caratteristiche

  • Le sue fonti sono i mores, le leggi e i plebisciti equiparati, l’interpretazione pontificale.
  • Comprendeva il ius Quiritium ma era più ampio.
  • Le posizioni soggettive (diritti e potestà) erano uguali a quelle riconosciute nel ius Quiritium.
  • Riconosciute anche posizioni giuridiche di carattere relativo (diritti e doveri): obbligazioni, perciò debiti e crediti, caratterizzate dall’esistenza di un vincolo giuridico per il debitore che era tenuto ad avere un certo comportamento (‘oportere’) verso il creditore che poteva pretendere tale comportamento; lo stesso avvenne con le servitù prediali e usufrutto, in cui al titolare era riconosciuta la spettanza di un ius, quindi di un diritto.

Quindi questo diritto era caratterizzato sia perché riguardava i cittadini romani soltanto, sia per il fatto che le potestà e i diritti soggettivi erano espressi:

  • In termini di potere sulle cose o persone.
  • In termini di diritti che il titolare pretendeva.
  • In termini di “oportere” che il creditore pretendeva gravare sul debitore.

L’età preclassica (metà III sec. a.C.)

L’età in questione si riferisce agli anni dell’apogeo e poi della crisi della Repubblica, hanno inizio le guerre puniche, Roma si estende su tutto il Mediterraneo e i territori fuori dall’Italia vengono organizzati in provinciae (province). La società romana si evolve ulteriormente, si arricchisce, si affina spiritualmente e i traffici commerciali si intensificano.

Il diritto romano perde una delle sue caratteristiche, cioè la povertà di strutture perché esse si articolano attraverso più schemi giuridici, questo perché vennero individuate nuove posizioni giuridiche soggettive, ma soprattutto nuovi negozi giuridici con un regime che rispondeva alle esigenze del commercio; essi erano quindi fruibili pure dai non cittadini (“peregrini”).

Le fonti

  • Mores.
  • Leggi e plebisciti ad esse equiparate.
  • Leggi rogate (poche diritto privato).

I pontefici andarono a perdere il loro monopolio della conoscenza e dell’interpretazione, ci sarà un allargamento a una giurisprudenza laica, con protagonisti i pretori e la giurisprudenza.

La giurisprudenza

La giurisprudenza è la scienza del diritto ‘iuris prudentia’, a proposito della giurisprudenza romana si tratta di “interpretatium prudentium”, interpretazione cioè dei “prudentes”, degli esperti del diritto con riferimento ai pareri che erano soliti a esprimere (“iuris consultis”).

Le opinioni, i punti di vista, i pareri espressi dai giuristi nelle loro opere venivano considerati ius, in particolare fonti del ius civile.

I primi giuristi a Roma furono i pontefici: con l’ammissione dei plebei al pontificato, una volta che il primo pontefice plebeo Tiberio Coruncanio, cominciò a discutere in pubblico le ragioni dei responsi, essendo stati divulgati intanto da Gneo Flavio scriba di Appio Claudio Cieco i formulari di legis actiones e di negozi, si spezzò il monopolio pontificale del diritto.

I giuristi laici davano i pareri (“responsa”) gratuitamente e se emessi da giuristi molto qualificati godevano di tale considerazione che il giudice chiamato a decidere sulla questione per cui il responso era stato emesso vi si sarebbe generalmente confrontato.

I giuristi svolsero anche attività letterarie, scrissero cioè opere giuridiche e fu così che essi diventarono scienziati del diritto, tra i più noti ricordiamo: Giulio Bruto, Publio Mucio e Manio Manilio e di essi si disse che fondarono il ius civile. Il primo però a proporre una trattazione sistematica del ius civile fu Quinto Mucio Scevola console nel 95 a.C., nei suoi 18 libri di diritto civile.

Il ius civile

In età preclassica il ius civile subì un forte incremento, infatti come già detto, a Roma vennero riconosciuti nuovi negozi giuridici, anche se compiuti da non cittadini (“peregrini”): a questi negozi si riconobbe al contempo l’effetto di dar luogo ad obblighi qualificabili in termini di “oportere”.

Da qui nascono due significati di ius civile:

  1. Uno più stretto che faceva riferimento a negozi ed istituti riservati ai cittadini romani.
  2. Uno più ampio che faceva riferimento a negozi e istituti non solo riservati ai cittadini romani, ma anche ai peregrini.

Si imponeva al giudice un metro di giudizio non rigido, si trattava di una buona fede in senso oggettivo. Quel che accadeva nella sostanza era che i giudici seguivano i punti di vista espressi dalla giurisprudenza ed erano quindi i giuristi non i giudici a sostituire il legislatore così da adeguare l’applicazione del diritto alle nuove realtà.

Il ius gentium

Gli stessi negozi di buona fede furono presto qualificati come appartenenti di “ius gentium”, letteralmente “diritto delle genti”, questo perché era un diritto esteso anche nei confronti dei non cittadini, per questo da una parte si contrappone al ius civile che era riservato ai soli cittadini e dall’altra ne era parte integrante per il fatto che l’obbligo del debitore di quei negozi era espresso in termini di ‘oportere’.

Questo diritto ha quindi creato iuris gentium, cioè istituti accessibili anche ai non cittadini e iuris civilis che davano luogo a diritti e doveri dei cittadini.

Il ius honorarium

Il ius honorarium, era per la massima parte opera del pretore, si tratta del diritto che risulta dall’attività sostanzialmente creativa di alcuni organi giurisdizionali, i primi fra tutti i pretori e poi altri magistrati.

Il pretore urbano era un magistrato che aveva un grande compito, quello di ‘dicere ius’, cioè quello di dire il diritto e venne istituito nel 367 a.C. e nel 247 a.C. venne istituito un praetor peregrinus che aveva il compito di gestire i traffici commerciali tra cittadini e stranieri o tra gli stranieri.

Per la massima parte il ius honorarium fu opera del pretore urbano: il suo editto ne fu la fonte prevalente infatti esso ne emanava uno destinato a durare un anno tanto quanto la carica stessa. Nell’editto il pretore presentava sostanzialmente un programma, attraverso premesse di strumenti giudiziari e con l’indicazione dei modelli dei provvedimenti che avrebbe emanato.

L’intervento del pretore si manifesta in 3 direzioni riferite al ius civile:

  • Adiuvandi (agevolare).
  • Vel supplendi (colmare).
  • Vel corrigendi (correggere).

L’età classica

Con la fine della repubblica romana e l’avvento del principato fondato da Ottaviano Augusto nel 27 a.C. inizia l’età classica del diritto romano.

Sopravvivono formalmente gli organi repubblicani tra cui i ‘princeps’ e i suoi funzionari ed il dominio territoriale di Roma si ingrandisce ulteriormente e cresce, economicamente, spiritualmente, culturalmente e socialmente.

Le fonti

Il diritto privato si sviluppa ancora e sorgono nuove fonti: senatoconsulti (emanati dal Senato) e costituzioni imperiali (emanati dal principe).

Si estingue l’attività legislativa del popolo e il pretore perde il ruolo di innovare il diritto.

La giurisprudenza

Si tratta di giurisprudenza classica purché caratterizzata da giuristi classici:

  • Per la purezza di forme.
  • Per la perfezione tecnica.
  • Per il metodo che viene utilizzato come modello universale.

I primi tempi dell’età classica furono caratterizzati dall’antagonismo tra due ‘scholae’ di giuristi: i sabiniani e i proculiani, questa divisione durò per tutto il primo secolo d.C. e ancora per buona parte del secondo, a sanare il dissidio fu Salvio Giuliano, un sabiniano e autore di ‘Digesta’ in 90 libri.

Nel secondo secolo vissero due dei giuristi più conosciuti: Gaio (autore di ‘Istitutiones’) e Pomponio (autore di ‘liber singularis enchiridii’).

A cavallo tra il primo e il secondo secolo visse Papiniano (autore di ‘libri quaestionum e responsorum’).

Sul finire dell’età d’oro della giurisprudenza romana troviamo Paolo e Ulpiano (autori di ‘ad Sabinum’ e ‘ad edictum’).

L’età postclassica

Con riferimento al tempo successivo a Diocleziano e quindi con l’ascesa al trono di Costantino agli inizi del IV secolo si parla di età postclassica del diritto romano.

Il principato è ormai un ricordo lontano e si consolida un governo assoluto e dispotico con a capo l’imperatore, con l’impero diviso in due parti: la pars Occidentis con capitale Roma e la pars Orientis con capitale Bisanzio (Costantinopoli).

L’impero che sopravvive è quello di Oriente con imperatore Giustiniano che conquisterà l’Italia e altre regioni dell’Occidente.

Per il diritto privato questa è un’età di decadenza e l’imperatore rimane l’unica fonte viva del diritto, ci fu infatti un vero imbarbarimento tecnico, stilistico e linguistico delle costituzioni ora denominate leges, per questo non vi saranno per un lungo periodo giuristi degni di questo nome.

Un carattere ufficiale ebbe il Codice Teodosiano e il Corpus iuris civilis (formato da giurisprudenza classica + costituzioni imperiali).

Si può dire inoltre che la contrapposizione e distinzione tra diritto civile e onorario risulta nel diritto giustinianeo e ancor di più in quello postclassico.

Le fonti di produzione

Ogni atto o fatto da cui scaturisce il diritto oggettivo che produce appunto il diritto è fonte di produzione.

Le fonti di produzione a Roma furono soprattutto giurisprudenza e editti del pretore tra cui i mores e le leges equiparate poi ai plebisciti, senatoconsulti e costituzioni imperiali, rimaste poi unica fonte viva di produzione del diritto in età postclassica.

Alle leges i classici equipararono anche le consuetudini, le cosiddette ‘consuetudo’, intese come osservanza generale e costante da tempo ricordata di un comportamento da parte di una collettività con la convinzione della sua necessità quindi di obbedire a una norma giuridica.

Le consuetudini sono state le tradizioni giuridiche delle popolazioni provinciali.

Le fonti di cognizione

Ogni materiale che consente di conoscere forme e contenuti del diritto è fonte di cognizione.

La fonte di cognizione principale è il Corpus iuris civilis: compilazione di ‘iura’ (giurisprudenza classica) e ‘leges’ (costituzioni imperiali) compiuta da Giustiniano e senza questa iniziativa il patrimonio giuridico romano sarebbe nato in massima parte perduto. Questa fonte è formata da 4 parti:

  • ‘Istitutiones’, parte più semplice formata da 4 libri, pubblicata nel 533 e scritte sotto forma di discorso diretto tra imperatore e studenti della giurisprudenza, hanno inoltre funzione didattica.
  • ‘Digesta’, grande antologia giuridica che raccoglie brani tratti da opere di giuristi classici organizzati per materia in 50 libri nel 533 e ai quali fu data anche forza giuridica.
  • ‘Codex’, comprende le costituzioni imperiali in ordine cronologico divise in 12 libri a loro volta suddivisi in titoli.
  • ‘Novellae’, sono le costituzioni di Giustiniano emanate successivamente al Codex repetitae praelectionis e furono raccolte dopo la morte dell’imperatore.

Ci sono anche altre fonti di cognizioni postgiustinianee molto importanti tra cui: le Istituzioni di Gaio, opera dedicata alle persone, alle cose e alle azioni e il Codice Teodosiano che raccoglieva le costituzioni imperiali da Costantino e Teodosio II.

Il processo

Il processo che ci riguarda è il processo privato, si intende il complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive. L’iniziativa vi è da parte di un soggetto privato e deve intervenire un organo pubblico giudiziario.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliettaM07 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Scarpa Raffaella.
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