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Diritto privato romano

Che cos’è il diritto?

La concezione della parola “diritto” non presenta un’unica risposta. Secondo una definizione più diffusa, all’interno del mondo occidentale, si intende diritto come “regola o norma dell’agire umano”, “norma agendi”.

Esistono altri tre tipi di concezione del diritto:

  • Concezione normativa: secondo una concezione del pensiero canonico, risale a Tommaso d’Aquino, nella sua opera “De Magistro”; il diritto può essere definito come insieme di regole giuridiche che vigono all’interno di una società.
  • Concezione istituzionale: essa viene raffigurata sulla base della coincidenza tra norme giuridiche e norme di sussistenza della società. Un insieme di regole giuridiche è vero, infatti, che se esiste una società esiste anche un diritto, un insieme di norme che regolano la società. È presente una stretta relazione tra diritto e corpo sociale, “ubi ius cibi societas”. Nella concezione normativa si guarda al contenuto, nella concezione istituzionale si guarda al diritto come un fenomeno presente laddove è presente una società, quindi in prospettiva esterna. Questa prima concezione ci consente di individuare un momento nel quale non è presente il diritto, pre-civico, prima di Roma, e un momento nel quale il diritto è presente, civico, dopo la creazione della città. I romani avevano una concezione del diritto diversa, come lo era il loro lessico: i romani indicavano il diritto con il termine “IUS” (iubeo = comando), questa parola ci dà l’idea di una regola imposta da qualcuno, il precetto.
  • Concezione romana: per i romani il diritto è un “ars”, come affermato da Giovenzio Censo “ius est ars boni et aequi”, che si fa attraverso l’applicazione dei criteri dell’uguaglianza e della ragionevolezza.

Nella concezione romana si fa, solo implicitamente, riferimento al concetto di regola; ai romani interessava sapere non tanto cosa fosse il diritto, ma piuttosto come si facesse. Il giurista romano non ci dice che cos’è una norma, ma come si fa, in quanto definire il diritto come norma agendi è solo “tempo perso”.

Come si fa il diritto?

Se il diritto è una regola dell’agire umano, insieme di regole scritte, allora il diritto è un fatto da rispettare dal genere umano e dalla società. Il diritto, tuttavia, non è una scienza esatta, in quanto è stata emanata in un contesto in cui vigevano schiavitù e disuguaglianza tra sessi e tra razze. Definizione vista più come un principio che solo con un lunghissimo cammino di tredici secoli, in cui sono successe guerre sanguinose, es. patrizi e plebei, si è riusciti a concretizzare, fino ad arrivare alla società contemporanea, nella quale viene utilizzato.

Cos’è la norma giuridica?

La norma giuridica ha delle precise caratteristiche che la distinguono da qualsiasi altra regola. La norma, infatti, è detta “giuridica” se presenta tre caratteristiche fondamentali:

  • Generale.
  • Astratta.
  • Coercitiva.

Queste caratteristiche devono fare i conti con chi pone la norma giuridica, il quale deve attenersi, il più delle volte, al volere sovrumano. Pertanto, le norme sono tali e sono giuste se conformi al volere delle divinità, “ratio naturalis”, rilevato nel mondo concreto.

La norma è generale se essa è destinata ad essere applicata a tutta la società, è astratta se è slegata da un fatto concreto e prevede, di conseguenza, un singolo fatto o una serie di fatti astrattamente, fatti specie = immagine astratta del fatto, è coercitiva se ha la capacità di essere attuata anche mediante l’uso della forza, contro la volontà dei suoi destinatari, es. norme del diritto penale; non tutte le norme giuridiche hanno questa caratteristica.

La norma giuridica è tale se posta da un organo riconosciuto, cioè da un soggetto a cui l’ordinamento riconosca il potere di emanare diritto.

La norma morale è una regola che non è posta da un soggetto la cui collettività riconosca il potere di emanare una norma del diritto, perché manca della caratteristica della coercitività, ma presenta generalità perché si occupa di una serie di fatti e delle caratteristiche della astrattezza.

Cosa sono il diritto soggettivo e il diritto oggettivo?

Il termine ius non vuol dire soltanto “diritto” inteso come regola dell’agire umano, ma anche:

  • Diritto soggettivo: indica la pretesa di un soggetto, riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, al quale è affidato il compito di soddisfarla da parte di altro/altri soggetti. Un potere riconosciuto a un soggetto di esigere un determinato comportamento, positivo/negativo, un fare o un non fare, da parte di altri soggetti.
  • Diritto oggettivo: indica il fondamento dei diritti soggettivi, che non potrebbero, quindi, esistere senza di esso.

Che cos’è il diritto privato?

Il diritto privato è quell’insieme di norme giuridiche che regolano gli interessi dei privati, sia nelle loro relazioni, sia nelle relazioni tra gli ordinamenti. Esso risolve i conflitti tra gli individui, questa risoluzione è il presupposto affinché possa realizzarsi lo Stato. In contrapposizione al diritto privato esiste il diritto pubblico, il quale regola l’organizzazione ed il funzionamento della collettività.

I romani stessi parlarono di queste due tipologie di diritto; Ulpiano stesso, un famoso giurista romano vissuto all’epoca dei Severi, nella sua opera “Istitutiones”, affermò che lo ius privatum era quell’insieme di norme giuridiche che riguardavano l’interesse dei singoli, e lo ius publicum era quell’insieme di norme giuridiche che riguardavano la collettività, il populus.

Che cos’è il diritto privato romano?

Il diritto privato romano è la scienza giuridica che si occupa dell’ordinamento giuridico romano; è stata costruita attorno al diritto privato, in quanto esso descrive il ruolo del giurista. Questa scienza, inoltre, è una branca del sapere che necessita di essere messa a punto, organizzata, in quanto scienza segue un ordine meccanicistico e cronologico.

L’aggettivo “romano” può essere ambiguo, perché potrebbe indicare sia un riferimento geografico sia storico. Tanto più si va indietro nella storia, tanto più si connota un insieme di norme giuridiche che vigevano in un determinato territorio, Roma. La Roma delle origini traeva il suo sostenimento dall’interno, quindi, dalla terraferma. Il diritto privato romano vigeva durante lo sviluppo territoriale di Roma, ma è anche quello che è stato applicato nello sviluppo culturale della città fino alla sua scomparsa nel mondo occidentale.

Questo diritto si svolse per tredici secoli dal 754 a. C. alla morte di Giustiniano nel 565 a. C. Roma è nata da un’origine povera, come disse Tito Livio, “res magna parva origine orta”. L’inizio della storia di Roma si colloca attorno alla leggenda di Romolo e Remo. Gli archeologi attuarono che un certo Romolo vi fu veramente, però, tuttavia, si è soliti dire che Roma esiste nel momento in cui esiste una città organizzata. Prima dell’organizzazione di una società primitiva, la città non esisteva e non esisteva, di conseguenza, il diritto, “pre-civico”. Nel corso della storia Roma ha conosciuto diversi ordinamenti giuridici che corrispondo ad una determinata distribuzione dei poteri, ma non è detto che al mutare dell’ordinamento giuridico mutino anche le norme.

Il periodo monarchico e repubblicano

Dal 754 al 509 a. C. Roma è stata governata da un assetto anarchico, sebbene il potere pubblico trovare un’applicazione attraverso le assemblee, tutto l’ordinamento giuridico era verticalizzato intorno alla figura del Rex, re/monarca.

Dal 509 al 27 a. C. convenzionalmente si individua il successivo periodo repubblicano, in cui Roma ha espresso le sue caratteristiche. In questo periodo lo Stato viene organizzato sulla base di assemblee popolari dal comizio centuriato, che ha il potere di approvare le leggi, e di una coppia consolare “magistrus” posta al vertice. Nel mondo romano il termine magistrato indicava il pretore, che non è il titolare del potere giudicato, ma il soggetto titolare di un potere maggiore rispetto a quello di tutti gli altri individui. Il periodo repubblicano era connotato da quelle caratteristiche proprie di uno Stato democratico, in quanto vi era una forte potenza dell’efficienza normativa sul popolo attraverso le assemblee e i comizi. Inoltre i magistrati e i consoli, facenti parte del cursus honorem, erano strettamente legati al popolo, in quanto eletti da esso all’interno delle assemblee.

L’età repubblicana si conclude con un dis-equilibrio tra i poteri che originariamente rappresentarono il panorama di fondo di quel periodo. La concretizzazione di quei poteri si verticalizzava con i magistrati e si instaurò il potere del senato come organo di politica estera ed interna; ebbe origine in età monarchica, ed era un gruppo di consiglieri del re. Venuto meno il Rex, il senato diventò l’organo politico che effettuava ed elaborava l’indirizzo dello Stato e, come tale, aveva a che vedere con il diritto internazionale, pubblico e privato, nell’esplicazione di una politica che in età repubblicana si effettuò. Vi furono i senatoconsulti volti a reprimere i baccanali, contrari ai buoni mores, tradizioni del mondo rurale della città; essi volevano riportare alle origini un sistema che stava entrando in contatto con mondi diversi.

L’età repubblicana cessa, convenzionalmente, nel periodo tra il 27 e il 23 a. C.; questo segna il consolidamento del principato di Augusto come reazione ai disordini sociali seguiti dalla morte di Cesare e quella parte che fonda le basi del principato e dello stato imperiale.

Il principato e l’età imperiale

Con il principato di Augusto si assiste al consolidamento di poteri di natura differente: il principe si poneva nei confronti dello Stato repubblicano come un organo esteriore, che aveva come funzione il mantenimento in vita delle istituzioni repubblicane, anche se la politica si mostrava interessata ad esautorare i poteri degli organi repubblicani a vantaggio del principe, poi denominata età imperiale, terminata nel 476 a. C. Successivamente il regno venne diviso in una parte Occidentale, che terminerà col crollo dell’Impero romano d’Occidente, e una parte Orientale, terminata nel 1512.

La prima parte dell’epoca imperiale coincide con la dinastia giulio-claudia, si rivela come il periodo in cui l’imperatore si pone garante dell’ordine esistente; è una fase in cui gli organi repubblicani cessano la loro attività e nel 98 a. C. si terrà l’ultimo comizio centuriato, assemblea che approvava le leggi pubbliche che costituivano una delle fonti del diritto romano. Alla fine di questa dinastia, con gli Antonini, si assistette al consolidamento della figura dell’imperatore, con conseguente accentramento del potere nelle sue mani. Questo periodo venne definito “dominato”, l’imperatore veniva paragonato a un “dominus”, un “padrone”, a causa dei suoi atteggiamenti dispotici. Nel III sec. d. C. alcune istanze cercarono di sollevare l’imperatore al di sopra dei sudditi, presentando così una sorta di divinizzazione dell’imperatore.

Dal IV al VI sec. d. C. si assiste alla verticalizzazione dello Stato, e alle prime crisi che poi avrebbero portato alla caduta dell’Impero romano d’Occidente. Gli storici individuarono una molteplicità di cause che portarono alla caduta dell’impero: crisi dell’entrata nell’esercito di popolazioni straniere, al concentramento nelle città che causò l’indebolimento delle campagne e dell’economia. Nel 476 i barbari di Odoacre inaugurarono il Medioevo.

Nella parte orientale dell’impero, Teodorico, per farsi riconoscere come sovrano, si fece inviare da Zenone le insegne dell’impero; ciò fece notare il rispetto delle normative del tempo e fece sì che i sovrani barbarici si ponessero come rappresentanti dell’imperatore d’Oriente. Nel 395 il regno venne diviso in due parti: sia perché non riuscirono a superare i conflitti dell’impero tra fratelli alla morte di Teodosio, e da quel momento non vi fu più un momento d’unione.

La parte orientale superò le invasioni barbariche ed a metà del VI sec. a. C. vi fu il regno di Giustiniano, imperatore che tentò una politica di riunificazione territoriale dell’impero. Egli per trent’anni, fino al 752, ha riunificato anche la parte occidentale. Il regno di Giustiniano si estendeva dall’Andalusia fino all’Anatolia. Questa unificazione risultò effimera, in quanto non riuscì a recuperare l’eredità quasi perduta del diritto romano, però entrò in sofferenza a causa dell’impossibilità di raggiungere l’adeguata conoscenza delle fonti. In tale periodo si decise di porre un ordine, cercando di recuperare e rifondare lo Stato sulla base del diritto romano dell’età imperiale. In seguito l’impero d’Oriente sopravvisse fino al 1512 e Roma condizionò il Medioevo dell’Occidente europeo ma anche la storia del vicino Oriente.

Cosa sono gli istituti?

Gli istituti sono complessi di norme giuridiche che regolano determinati settori del regolamento, es. la proprietà, è un istituto di diritto privato. Quando giuridicamente si pensa alla proprietà si pensa al complesso di norme giuridiche che danno luogo ad un istituto, es. il contratto è un insieme di norme giuridiche che disciplinano un accordo tra due parti.

All’inizio, nella fase arcaica, l’ordinamento è povero di istituti, si parla di “strutture sociali del periodo”, perché in tale periodo si trova il Rex, l’universo è visto come un universo bambino: in questo universo non si possono vedere in maniera definita le galassie, ma solo la nebulosa iniziale, in cui tutti gli elementi sono, per così dire, “confusi insieme”. Vi sono organi consultivi messi in atto dal Rex e assemblee riservate ai senes.

Nel periodo monarchico vi furono delle assemblee popolari come i “comizi curiati”, riflettevano l’ordinaria revisione del popolo in curie. La povertà di strutture e istituti, per il diritto pubblico, è vista come il “riflesso della povertà di strutture”, mentre, per il diritto privato indica che la loro primitività si rispecchia nel fatto che in alcuni settori del privato trovano una compiuta regolamentazione ed i concetti giuridici.

Ciò era appena intuito nella fase arcaica del diritto romano, l’ordinamento riconosceva in certi casi che un soggetto pretendesse da altri un certo comportamento nemmeno a

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.pascarella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Masuelli Saverio.
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