Le obbligazioni
Situzioni reali e di credito
Le situazioni reali e di credito si distinguono per alcune caratteristiche: le situazioni reali sono caratterizzate da assolutezza e immediatezza, mentre quelle di credito da relatività e mediatezza. Le situazioni reali avrebbero la caratteristica dell’immediatezza, intesa quale potere del titolare di ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità desiderate, in base ad una relazione diretta ed immediata con la stessa.
Nelle situazioni di credito, al contrario, il titolare del diritto non potrebbe realizzare il suo interesse se non attraverso l’intermediazione dell’altrui prestazione (mediatezza). Le situazioni reali sono assolute, in quanto il titolare del diritto può farlo valere erga omnes, cioè verso la generalità dei consociati; le situazioni di credito sono relative, perché esercitabili soltanto nei confronti di una persona ben determinata: il debitore.
Le situazioni reali sono immediate perché è il proprietario che esercita il potere di ricavare utilità dalla cosa; le situazioni di credito sono mediate, cioè hanno bisogno di un intermediario affinché il proprietario consegua i propri interessi. Le situazioni reali presentano l'inerenza, ossia lo stretto legame della situazione soggettiva con il bene che ne costituisce l’oggetto.
Questi criteri, oramai, sono superati. Infatti, le situazioni reali possono anche non essere assolute; è il caso del diritto di proprietà: il primo acquirente, anche se ha acquistato il bene per primo, non può avvalersi del diritto di proprietà sul bene per opporlo a colui che ha acquistato lo stesso bene successivamente, ma lo ha trascritto per primo (art. 2644 c.c.).
Situazioni di credito
Le situazioni di credito possono essere assolute; è l’esempio di una casa in locazione, la quale è venduta ad un altro soggetto, il contratto di locazione, anche se è cambiato il proprietario, si conserva; altro esempio riguarda la lesione delle situazioni di credito, la quale può essere provocata non solo dal debitore, ma anche da terzi. È stata superata anche la mediatezza, cioè le situazioni di credito possono essere immediate; è il caso del proprietario il quale, da solo, dà in locazione la casa o l’appartamento.
Preferenza e situazioni di credito
Superata è anche l’immediatezza delle situazioni reali, le quali, per essere esercitate, hanno bisogno di un intermediario. Neppure la preferenza riguarda soltanto le situazioni reali (es: garanzia), ma anche quelle di credito (es: crediti di lavoro, crediti alimentari). La preferenza, a riguardo delle situazioni di credito, è il potere del creditore ipotecario o pignoratizio di soddisfarsi mediante la vendita forzata dei beni del debitore, con priorità e prevalenza rispetto ai cosiddetti creditori chirografi (cioè non muniti di garanzie reali).
Definizioni delle obbligazioni
In materia di obbligazione esistono moltissime definizioni, le quali però sono incomplete; è il caso delle definizioni unilaterali. Infatti, le obbligazioni sono viste da una parte, come diritto o pretesa del creditore verso il debitore, designando l’obbligazione quasi come un’esecuzione forzata; dall’altra parte, l’obbligazione è vista come il dovere del debitore di eseguire la prestazione.
La giusta interpretazione, comunque, afferma che entrambe le parti (creditore e debitore) sono attivamente coinvolte nella vicenda attuativa dell’obbligazione, se pur in maniera diversa per realizzare gli interessi sottesi al rapporto (art. 1175 c.c.). Tale cooperazione tra creditore e debitore si fonda anche sul principio della solidarietà (art. 2 cost.).
Interpretazioni di Perlingieri
Perlingieri ha una visione diversa: definisce questo rapporto obbligatorio come relazione tra due situazioni soggettive correlate e complesse. Questo perché Perlingieri ritiene che il debitore e il creditore siano correlati, non contrapposti ma che si inter scambiano; il creditore deve mettere in condizione il creditore di poter adempiere, non c’è solo una pretesa ma deve fare anche qualcosa in più per far sì che il creditore riesca ad adempiere.
Espressione del principio della solidarietà, cooperazione tra creditore e debitore. Il debitore e il creditore devono cooperare per poter realizzare la prestazione. Rapporto obbligatorio, ad esempio, ad eseguire una prestazione di carattere patrimoniale per soddisfare anche un interesse non patrimoniale del creditore e questo va fatto cooperando con il debitore. (Definizione che ricaviamo dal Codice, art. 1173/74/75)
Situazione creditore e debitoria
La situazione creditore è solitamente qualificata attiva, mentre quella debitoria è qualificata passiva. Situazione attiva in quanto costituita da obblighi, doveri, oneri e soggezioni. Queste definizioni dottrinali sono superate perché limitative.
Dovere di correttezza e buona fede
Altra critica che viene fatta riguarda il dovere di correttezza e il dovere di buona fede (art.1175 e 1375 c.c). Il dovere di correttezza riguarda la correttezza che il creditore deve avere nei confronti del debitore; il dovere di buona fede si configura non solo nell’eseguire la prestazione, ma anche una onestà e correttezza da parte del debitore.
Questi due doveri in realtà, concettualmente, sono la stessa cosa e non è possibile scinderli perché, in un rapporto obbligatorio è richiesta non solo la correttezza del creditore, ma anche la buona fede del debitore. Quindi, entrambe le parti devono funzionare per raggiungere gli obiettivi stabili attuando il principio di solidarietà.
Il legislatore per tutelare i suddetti principi da coloro che non li rispettano, impone alle parti gli obblighi di avviso e i doveri di protezione: gli obblighi d’avviso s’identificano nel dovere reciproco in una formazione tempestiva circa vicende o accadimenti la cui ignoranza possa pregiudicare l’esito del rapporto; i doveri di protezione tendono a preservare la sfera giuridica delle parti da fatti lesivi connessi all’esecuzione delle prestazioni. Le situazioni creditorie e debitorie, quindi, sono state non solo aggiornate, ma anche integrate.
Oggetto del rapporto obbligatorio
La prestazione è l’oggetto dell’obbligazione (art. 1174 c.c.) e in relazione ad esse esistono due contrapposti orientamenti: uno patrimoniale e uno personalistico. La teoria patrimoniale si basa sulla mera considerazione del ruolo marginale del debitore; infatti, il creditore al fine di raggiungere il suo scopo può ricorrere o ad un processo esecutivo o ad una vendita forzata dei beni ricavandone denaro.
(Critica: Il debitore è visto come uno fra i possibili strumenti mediante i quali, il creditore potrebbe conseguire il medesimo risultato: infatti al creditore basta anche l’adempimento da parte di terzi).
La teoria personalistica afferma che, a differenza di quella patrimoniale, la prestazione può essere richiesta dal creditore, non dalla generalità dei terzi ma, solo dal soggetto obbligato. (Critica: Questa teoria pone la figura del debitore, a volte come marginale rispetto al bene, ossia come comportamento accessorio, e a volte, il debitore assume un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’interesse del creditore).
I caratteri del rapporto obbligatorio
Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico in virtù del quale, il debitore è tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale o non per l’interesse del creditore, che ha il potere di pretendere l’esecuzione di tale prestazione e può essere chiamato a cooperare con il debitore per consentirgli di adempiere esattamente (art. 1174 e 1175 c.c.).
Il rapporto obbligatorio ha alcune caratteristiche: dualità delle situazioni soggettive, interesse del creditore e patrimonialità della prestazione.
Dualità delle situazioni soggettive
Per quanto riguarda la dualità, il rapporto obbligatorio è una relazione tra situazioni giuridiche soggettive complesse che esistono anche senza l’attuale presenza o individuazione del soggetto titolare. Sufficiente ed essenziale, ai fini dell’esistenza del rapporto, è la presenza di due situazioni soggettive contrapposte o correlate, che si ascrivano a due centri di interessi distinti. Dualità intesa come centro di interessi. La dualità va, dunque, riferita alle situazioni soggettive ed ai corrispondenti patrimoni di riferimento.
Interesse del creditore
L’interesse del creditore è un principio fondamentale sul quale nasce e vive il rapporto obbligatorio; esso è necessario e deve permanere per tutta la durata del rapporto fino all’estinzione, altrimenti non si giustificherebbe l’imposizione al debitore di un vincolo. Se l’interesse del creditore viene meno prima dell’adempimento, si realizza una vicenda estintiva dell’obbligazione per conseguimento dello scopo e ciò determina la liberazione del debitore, in quanto, l’esecuzione della prestazione non è più d’alcun interesse per il creditore (es: la pioggia che soddisfa l’interesse del creditore all’irrigazione, anziché ricorrere a quell’artificiale).
Quest’interesse per essere vincolante deve essere meritevole di tutela (art. 1322, 1411 e 1379 c.c.). La natura necessariamente patrimoniale della prestazione aveva indotto parte della dottrina a reputare che anche l’interesse del creditore dovesse avere la medesima natura. L’articolo 1174 ha chiarito che l’interesse del creditore può essere non patrimoniale.
Patrimonialità della prestazione
Altro è la patrimonialità della prestazione, altro è la natura dell’interesse che quella tende a realizzare. Vi sono prestazioni patrimoniali che attuano interessi morali, artistici e culturali. Ad esempio, chi ascolta un concerto o chi si sottopone ad un intervento chirurgico. La prestazione artistica e la prestazione medica non soddisfano interessi patrimoniali o comunque non determinano un incremento del patrimonio dei rispettivi creditori, bensì un arricchimento culturale e un miglioramento dell’aspetto estetico.
L’interesse che va a soddisfare la prestazione non deve essere necessariamente patrimoniale, se prendiamo un taxi per andare a trovare un amico, noi soddisfacciamo un interesse non patrimoniale ma la prestazione è patrimoniale perché il taxi lo paghiamo, ugualmente chi compra il biglietto per un concerto, la prestazione ha carattere patrimoniale perché il biglietto l’hai pagato, ma soddisfi un interesse non patrimoniale.
Il creditore può richiedere che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore. (c.d. rapporto intuitus personae) = rapporti caratterizzati dall’infungibilità, significa che non è modificabile, il debitore non lo possiamo cambiare. Ciò si configura quando il creditore, nella fase costitutiva del rapporto, abbia tenuto particolarmente in considerazione le qualità personali del debitore, sì che l’adempimento ad opera di un collaboratore del debitore o di un terzo estraneo al rapporto non soddisfarebbe il suo interesse (si pensi, ad esempio, all’obbligazione assunta da un noto chirurgo, che contattato dal paziente proprio per la sua fama, intenda poi farsi sostituire, nell’esecuzione dell’intervento, da un giovanissimo pur bravo assistente). In questa ipotesi è espressamente previsto che il creditore possa rifiutare l’adempimento che gli venga offerto da soggetti diversi dal debitore (1180 Codice civile).
L’attuazione del rapporto obbligatorio, oltre all’interesse del creditore, può realizzare anche interessi giuridicamente rilevanti del debitore (es. istituto mora del creditore), ovvero adempiere la prestazione per svincolarsi da essa. In questa logica si collocano il potere del debitore di rifiutare la remissione del debito che gli venga proposta dal creditore e il potere di manifestare la propria opposizione all’adempimento del terzo, che ne legittima il rifiuto da parte del creditore.
Poi, l’interesse del creditore può anche coesistere con l’interesse del debitore, il debitore ha come interesse quello di liberarsi dal vincolo, ma non solo per Perlingieri l’interesse del debitore ha anche qualcosa di più, non solo liberarsi dalla prestazione, magari anche il debitore ha interesse a adempiere per soddisfare sé stesso. Nell’ottica Perlingeriana oltre che l’interesse del creditore, si rileva l’interesse del debitore.
Classificazione in base alla prestazione
I rapporti obbligatori sono classificati in base alla tipologia delle prestazioni che ne costituiscono l’oggetto. Si individuano così in obbligazioni di fare, di dare e di non fare.
- Obbligazioni di dare: le sono le prestazioni di consegna di una cosa certa e determinata (1476 Codice civile) oppure generica (1178 e 1277 Codice civile) e le prestazioni nel far acquistare ad altri il diritto di proprietà (1476 e 1478 Codice civile). All’interno di questa categoria è molto importante le obbligazioni pecuniarie, quelle che hanno ad oggetto il denaro.
- Obbligazioni di fare: nelle sono richiesti comportamenti attivi del debitore, ossia le prestazioni che producono beni materiali (esempio: dipingere un quadro; costruire un edificio;) e immateriali (esempio: impartire una lezione; eseguire un concerto;). Importante il comportamento attivo del debitore diversa dalla consegna.
- Obbligazioni di non fare (o negative): le sono quelle prestazioni che si attuano mediante una astensione (esempio: obblighi di non svolgere concorrenza o di non alienare;).
Non è possibile, in ogni modo, classificare in modo rigido le prestazioni perché, nella maggior parte dei casi, esse interagiscono tra loro. Pertanto non esiste uno statuto delle obbligazioni, ma una pluralità di statuti giustificati dalle tipologie delle funzioni in concreto perseguite.
La prestazione: oggetto del rapporto obbligatorio
La prestazione è l’oggetto del rapporto obbligatorio. Deve essere sempre suscettibile di valutazione economica, ma inoltre altre 3 caratteristiche. La prestazione che forma l’oggetto del rapporto obbligatorio deve essere:
- Possibile
- Lecita: il nostro ordinamento non tutelerebbe mai una prestazione in contrasto con l’ordinamento.
- Determinata o determinabile: deve essere conoscibile l’oggetto della prestazione.
La natura patrimoniale della prestazione
La prestazione, per essere oggetto del rapporto obbligatorio, deve necessariamente essere suscettibile di valutazione economica. La patrimonialità della prestazione qualifica e contraddistingue il rapporto obbligatorio. La prestazione affinché possa costituire un rapporto obbligatorio, deve avere il carattere patrimoniale. Esistono degli obblighi privi di questo carattere, obblighi non patrimoniali? Ad esempio, l’obbligo di fedeltà, di convivenza, non sono rapporti obbligatori perché manca il requisito della patrimonialità.
La sanzione prevista per l’inadempimento (1218 Codice civile) non potrebbe operare se la prestazione non fosse economicamente valutabile. A volte però l’inadempimento della prestazione sicuramente patrimoniale, non può essere risarcita con un’entità pecuniaria perché è difficile dimostrare l’esistenza di danni patrimoniali. Problematica è la qualificazione quando si tratti di verificare la patrimonialità di prestazioni che non incidano su beni materiali economicamente valutabili, né siano idonee di per sé a produrre nuovi beni. Si pensi alle prestazioni di puro fare.
La prestazione, che non avesse in sé una propria intrinseca patrimonialità, potrebbe acquisirla in seguito alla valutazione compiuta dalle parti (le quali abbiano, ad esempio, pattuito un corrispettivo in denaro o previsto, per l’ipotesi di un suo inadempimento, una clausola penale, 1382 Codice civile). Il concetto di patrimonialità ha natura oggettiva e va determinato nell’ambito di un contesto giuridico-sociale.
Per stabilire se un comportamento è patrimonialmente apprezzabile, ha valore decisivo il diffuso apprezzamento in termini economici di quello stesso comportamento, riscontrabile nella realtà sociale. La nascita di nuove categorie di prestazioni o di beni, che non contrastino con i valori fondamentali del sistema, determina un ampliamento oggettivo della patrimonialità, basti pensare alla prestazione del chirurgo estetico o quella della quale si può beneficiare frequentando una palestra. I vantaggi estetici che si conseguono sono diffusamente apprezzati nella società odierna e si è disposti a pagare per conseguirli. Dunque le corrispondenti prestazioni sono sicuramente ed oggettivamente patrimoniali.
Obbligazioni naturali
La distinzione tra l’ordinamento giuridico e gli altri sistemi di regole è che il primo è caratterizzato dalla coercitività, ossia dall’esistenza di un insieme di sanzioni che ne assicura l’osservanza. Per qualificare se una situazione è coercibile o no, esistono tre criteri di qualificazione:
- Criterio soggettivo: consiste nel verificare se le parti abbiano assoggettato il rapporto alle regole del diritto, o se, al contrario, abbiano voluto mantenere il suddetto rapporto su un piano di amicizia o di mero rilievo sociale. Un indice di giuridicità è offerto dalla previsione di una clausola penale o di un corrispettivo.
Un esempio è il pittore che promette un quadro all’amico; se la promessa è stipulata in un contratto assoggettato alle regole del diritto, il pittore chiederà un compenso monetario all’amico, oppure l’amico, in mancanza del quadro, può avvalersi di un risarcimento.
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