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Diritto privato: prevenire e comporre liti

La funzione del diritto privato serve a prevenire e comporre, cioè risolvere, le liti tra due soggetti[1] [2] (persone).

Diritto = insieme di norme, in senso oggettivo, che regolano nello specifico i rapporti tra i privati[1], soggettivo della persona (soggetti, persone). Diritto in senso come diritto, es. diritto di proprietà.

Se una persona vivesse da sola senza relazioni con altri soggetti il diritto non servirebbe nemmeno, inizia nel momento di rapporto con altri soggetti. Se ci sono più soggetti in relazione ci sono più possibilità di controversie: è qui che entra il diritto stabilendo delle regole per decidere chi abbia ragione o torto.

Diritto privato e diritto pubblico

Diritto privato = distinto dal diritto pubblico, istituzionale. A livello privato il diritto regola le relazioni[2] tra persone, privati, cittadini; il diritto pubblico regola i rapporti tra l’individuo, il pubblico, e lo Stato, apparato pubblico.

Es. il diritto penale entra in gioco quando un individuo tiene un comportamento che rientra in una di quelle fattispecie previste della legge di reato, con conseguenze di restrizioni. Es. la prospettiva della punizione al soggetto viene fatta allo Stato: pagamento di una multa allo Stato nei confronti dell’individuo.

Il momento di contatto col diritto privato si ha in alcuni comportamenti che possono costituire allo stesso tempo sia un reato, sia un atto rilevante per il diritto privato: es. sottrazione di una cosa a un legittimo proprietario senza la sua autorizzazione. Nel diritto penale è un furto; nel diritto privato quell’atto viene affrontato e disciplinato nella prospettiva dei rapporti tra colui che ha sottratto e colui che ha subito, soggetto da proteggere.

Il diritto privato non ha una funzione punitiva ma si occupa di tutelare la vittima lesionata, es. risarcimento danni. Attraverso altri rimedi si dice che ha una funzione compensativa, non punitiva: vuole reintegrare la sfera patrimoniale personale della vittima, danno civilistico.

Il codice civile e il diritto romano

Il codice civile è un regio decreto, legge, del 16 marzo 1942, firmato da re Vittorio Emanuele III, d’Italia, nel pieno del regime fascista. Stato scritto da professori universitari e non politici, che si sono basati su alcuni modelli di riferimento; il diritto romano è uno dei modelli di riferimento del diritto privato, diritto sostanziale.

Il diritto romano ha potuto trasmettersi grazie alla scrittura. Nel VI sec. d. C., nell’impero romano d’Oriente, l’imperatore Giustiniano decise di far scrivere un testo giuridico, opera monumentale, il “Corpus iurius civilis”, con lo scopo di raccogliere in modo ordinato l’insieme delle leggi civili applicate ma in modo confuso, opera di riorganizzazione, data a giuristi.

Testo scritto in latino, che ebbe la possibilità di rimanere, furono fatte tante copie, rimase e si tramandò. Rimase soprattutto nel periodo dell’alto Medioevo, in cui l’Europa era costellata da numerosi stati sotto diversi signori e con le proprie leggi, da 500 a 1200, leggi non scritte e sentenze decise sul momento nella base di principi, con la mancanza di certezza e prevedibilità, a danno dell’individuo, in modo da non sapere di essere in torto o in ragione.

Fino alle codificazioni del XVIII-XIX sec. ci fu un miglioramento nei secoli successivi, la nascita delle università, vennero ripresi gli studi giuridici.

Cosa insegnare nel 1100? Riprendere il Corpus iuris, cominciando a leggerlo, studiarlo, tradurlo e commentarlo in modo da rielaborarlo. Ha iniziato a penetrare nell’Europa e a rifiorire, a volte anche applicato se non ancora legge. Usato per la sua autorevolezza, diventa una fonte per risolvere le controversie.

Verso il XVIII-XIX sec. arriva, con i grandi Stati, il bisogno di scrivere questo diritto, adottando questi codici civili, leggi con la pretesa, l’ambizione, di disciplinare tutta la materia privatistica e non i singoli settori.

Le codificazioni europee hanno preso tanto di modello il diritto romano, così come indicato nel Corpus iuris e così tramandato dai glossari.

Le codificazioni europee

Le codificazioni europee sono:

  • Code civil des Francais del 1804, codice napoleonico, dal 1807. Esso è suddiviso in tre libri dedicati: alle persone, ai beni, alle “differenti modificazioni della proprietà” e ai “differenti modi di acquisto della proprietà”. Il Code civil viene tradotto in italiano nel 1806, duraturo anche oltre la caduta di Napoleone.
  • ABGB del 1811, Austria, riferimento storico, impero austro-ungarico, Trentino e Veneto. Alcune regole austriache sono rimaste, es. proprietà collettiva che riguarda l’azienda agricola, con particolare disciplina per quanto riguarda la successione. Tradotto in italiano nel 1816, è un codice che si occupa esclusivamente di diritto civile.
  • BGB del 1900, Germania, modello più concettuale del codice napoleonico, sopravvissuto al regime nazista e all’avvento di un regime collettivistico. Gli sono state affiancate alcune leggi speciali sul lavoro, sulla famiglia e sulla contrattazione delle imprese appartenenti all’economia nazionalistica.

Ancora tutti vigenti nei rispettivi paesi.

Il codice civile italiano

Codice civile del 1865: il primo codice civile dell’Italia unita è stato del 1865; parallelamente fu promulgato il codice di commercio del 1882. Il codice civile del 1865 era un codice che si occupava primariamente della proprietà privata, era il codice dei grandi proprietari.

Diviso in tre parti, libri:

  • Persone e famiglia.
  • Proprietà.
  • Modi di acquisto della proprietà.

Codice di commercio 1882: codice dell’imprenditoria, iniziativa economica, disciplina dei contratti di commercio, l’impresa e le società.

Quando nel 1942 si decise di riscrivere il codice civile si decise di unificare in un testo unico sia la materia civilistica che imprenditoriale. Oggi l’istituto più importante del diritto privato non è la proprietà ma il contratto.

Il codice civile ha alcuni articoli iniziali sotto la denominazione di: disposizioni della legge in generale. Il vero codice civile si compone di sei libri:

  • Persone e famiglia.
  • Successioni a causa di morte.
  • Beni e proprietà.
  • Obbligazioni.
  • Contratto, più importante.
  • Tutela dei diritti, disciplina diversi istituti che servono per dare attuazione ai diritti precedenti.

Il codice civile del 1942 ha subito diverse modifiche in maniera varia. Il legislatore può decidere di intervenire nel codice civile modificando alcuni articoli, abrogandone altri, così come può aggiungerne di nuovi, modalità utilizzate in modo ampio nel corso degli anni.

In presenza di parti eliminate si trovano tra due parentesi quadre [ ]; gli articoli aggiunti hanno una numerazione con dei bis, ter, quater… Un’altra modalità di modifica è l’introduzione di leggi speciali, introducendo una legge diversa all’interno del codice, che vengono chiamate leggi separate, es. divorzio dal diritto di famiglia, nelle grandi case editrici pubblicate all’interno del codice civile.

Trattate allo stesso modo sotto il profilo dei criteri e promulgazioni o abrogazioni. Il codice civile, essendo una legge, non ha importanza maggiore rispetto a un’altra legge ordinaria. Il diritto di famiglia è stato quello più inciso.

Costituzione e diritto privato

La Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La legge ordinaria deve rispettare i principi costituzionali. I valori che vengono più in considerazione nel diritto privato sono i diritti fondamentali della persona, primi 12 articoli.

Laddove una regola del codice civile sia contrastante con un articolo della costituzione, deve intervenire la corte costituzionale, che ha come compito valutare la compatibilità tra legge ordinaria e costituzione. Viene emessa una sentenza che può essere una sentenza di abrogazione, eliminando dall’ordinamento quell’articolo che non ha più efficacia.

Queste abrogazioni ci sono state proprio nei primi anni di lavoro della corte costituzionale, inizio anni 50. L’operato della corte costituzionale è più articolato, le sentenze non sono solo abrogazione o dichiarazione di infondatezza, ma la possibilità di intervento della corte costituzionale è più sovente.

Afferma che: “Questo articolo è incostituzionale nella parte in cui..” Non riguarda l’intero articolo, non viene abrogato, perché riguarda un inciso, una parola. L’articolo continua a esistere ma corretto, diverso da prima. La corte costituzionale corregge, modifica la norma.

Questa portata manipolatoria sta in quelle sentenze in cui la corte costituzionale dice: “Questo articolo è incostituzionale nella parte in cui non dice..” Aggiungendo una parte nuova. Nel momento in cui c’è questa aggiunta la modifica non ha bisogno di alcun processo parlamentare.

Oggi è principio abbastanza condiviso che la Costituzione deve guidare tutti gli interpreti, giudici, giuristi, non solo la corte costituzionale. La Costituzione deve essere una guida anche nell’attività di interpretazione della legge.

Nell’opera di interpretazione l’interprete si deve far guidare dai valori costituzionali, interpretazione costituzionalmente orientata. Questa attività viene svolta sempre più spesso dai giudici, tribunali, corte di appello, cassazione. Abbiamo spesso letture e interpretazioni delle norme di legge piuttosto creative, giustificate dall’esigenza di preferire soluzioni conformi alla costituzione.

Se possibile dare un’interpretazione costituzionalmente orientata si evita il processo.

I soggetti e le persone

Il diritto privato tratta di diritti soggettivi, in gran parte. I diritti soggettivi sono diritti riconosciuti dalla legge ai soggetti. Diritti della persona, es. diritto alla vita, alla salute, o i diritti di credito, diritto a pretendere qualcosa da qualcun altro, es. diritto allo studio. Nei nostri confronti quest’altra persona ha un obbligo.

Soggetto titolare di diritto: chi è considerato soggetto? Nel nostro ordinamento il soggetto è tale in quanto:

  • Sono soggetti le persone fisiche, tutte le persone fisiche, ma non solo.
  • Esistono altri soggetti per l’ordinamento: le persone giuridiche, sono gli enti, strutture organizzate composte da persone fisiche che si riuniscono e costituiscono un ente, il quale acquista soggettività giuridica, per legge è considerato un soggetto di diritto, solo quelli previsti dalla legge.

Le persone giuridiche si distinguono in due categorie:

  • Persone giuridiche lucrative, lo scopo perseguito è un guadagno: le società, scopo di lucro. Questo argomento lo tratta il diritto commerciale.
  • Persone giuridiche non lucrative, lo scopo non è lucrativo ma finalità altruistiche e benefiche: associazioni, fondazioni, comitati. Questo argomento lo tratta il diritto privato.

Queste persone giuridiche possono essere proprietari di diritto.

Capacità giuridica e capacità di agire

Art. 1 del codice civile recita: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”. La capacità giuridica è l’idoneità di essere titolari di diritto. I diritti della personalità, riconosciuti dalla costituzioni, sono riconosciuti dalla nascita. Come fare a gestirli questi diritti?

Non basta più la capacità giuridica, serve la capacità di agire, si acquista al 18esimo anno di vita, atti di negoziazione. Coloro che non hanno la capacità di agire dispongono, per legge, di tutori legali.

Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non incidono sul patrimonio, possono essere compiuti senza autorizzazione; per gli atti di straordinaria amministrazione, vendita di immobili, eredità, patrimoni, occorre autorizzazione del giudice, il quale valuta se l’atto è utile, necessario e vantaggioso; in caso di dubbio nega l’autorizzazione.

Se il tutore si trova in conflitto col minore, quell’atto svantaggia il genitore e avvantaggia il minore, e viceversa, non solo occorre l’autorizzazione del giudice ma il tutore non può fare quell’atto e deve essere nominato dal giudice, fare il ricorso, altrimenti quell’atto sarebbe annullabile.

Il primo articolo del codice civile ha un secondo comma: “I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Riconosce diritti al concepito, ancora non nato; questi diritti sono condizionati all’evento della nascita, se non nasce non ha alcun diritto.

Art. 22 della Costituzione recita: “Nessuno[3] può essere privato per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome”. Un legislatore che vorrebbe privare della capacità giuridica una categoria di persone opererebbe in contrasto alla Costituzione, in antichità gli schiavi erano “res”, cose, e non avevano capacità di diritto.

Potrebbe un legislatore privare una persona della capacità giuridica? Un intervento legislativo si porrebbe in contrasto con altri principi costituzionali.

La capacità di agire non è presente in tutti, i minorenni non ce l’hanno. La privazione della capacità di agire è decisa a tutela della persona, perché non in grado di compiere atti giuridici.

[3] Motivi politici = motivi di ordine pubblico, valutazioni di tutela della polis, della sicurezza.

Capacità di succedere

Art. 462 del codice civile recita: “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione”. Riconoscimento di capacità giuridica: capacità di succedere, essere eredi. Non si diventa eredi automaticamente, solo a seguito di accettazione dell’eredità.

Quando una persona muore non abbiamo ancora eredi, abbiamo i “chiamati all’eredità”; nel linguaggio giuridico è più corretto chiamarli così fino all’accettazione. Il chiamato all’eredità è colui che la legge individua come successore, se c’è e non testamento, e che diventerà erede con l’accettazione.

Prima dell’accettazione il chiamato all’eredità è semplicemente titolare di un diritto, il diritto di accettare l’eredità. Al momento della morte la legge, col testamento, individua alcuni soggetti titolari del diritto di accettare; quando accetteranno diventeranno eredi.

Chi sono questi chiamati all’eredità? Sono i parenti più prossimi, quelli in vita al momento della morte.

L’articolo ci dice che basta essere concepiti: si può essere titolari del diritto anche se si è solo concepiti, ancora non nati. Quando si nascerà questo diritto potrà essere esercitato; per esercitare questo diritto occorre la capacità di agire, intervento dei rappresentanti legali se minorenne.

Una coppia di coniugi:

  • 1) Moglie incinta, il marito muore. Non c’è testamento: chi è chiamato all’eredità? La moglie e il figlio concepito, purché nasca vivo. In quel momento c’è solo la moglie come soggetto di diritto.

Coppia senza il matrimonio:

  • 2) Il figlio concepito nasce, il convivente non è chiamato all’eredità, l’unico è il figlio: eredita tutto, se nasce; se non nasce si cercherà qualcun altro. Questo neonato muore, nasce vivo e muore subito. Questo diritto passa agli eredi, si apre alla sua successione e alla sua eredità viene chiamata la madre, che acquista di accettare l’eredità del compagno morto e del figlio. Se il figlio non fosse nato nulla sarebbe arrivato alla madre.

La persona che muore nel diritto privato si chiama “de cuius”, colui di cui la successione si tratta. La madre del de cuius incinta: il figlio di questa madre verrà chiamato all’eredità. A distanza di anni la madre è di nuovo incinta, l’ultimo concepito non eredita nulla perché non era presente al momento dell’eredità.

La capacità di agire

La capacità di agire è attitudine della persona a compiere validamente atti giuridici, persone adulte, capaci di agire, stipulare contratti e disporre di diritti. Ma per un’infermità di mente non sono in grado di disporre il loro patrimonio, o di intendere e di volere.

Interviene l’interdizione, che consiste nella privazione totale o parziale della capacità di agire: un soggetto interdetto o inabilitato non può disporre dei suoi diritti, continua ad esserne titolare, ma non può vendere questa proprietà, non può accettare questa eredità […]

[4] Interdizione/inabilitazione = strutture che agevolano il soggetto malato di mente. Chi è completamente incapace di prevedere i propri interessi viene interdetto, non ha capacità di agire. Non può dal punto di vista giuridico, in quanto un atto annullabile, potrebbe essere annullato.

Il giudice nomina un tutore per l’interdetto; l’interdizione può essere revocata nel momento in cui vengono a meno i presupposti stabiliti. L’inabilitato è un soggetto in una situazione di parziale capacità di intendere e

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.pascarella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Riva Ilaria.
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