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Parte prima: Nozioni introduttive e principi fondamentali

Parte B: Le fonti del diritto

La gerarchia delle fonti implica il concetto di norma come principio generico e sancisce che una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore.

  • Costituzione + sentenze della corte costituzionale
  • Ordinamento giuridico europeo (fonte primaria rinforzata)
  • Fonti primarie
  • Fonti secondarie
  • Consuetudini

Criteri: competenza (nel conflitto tra le regole poste da due fonti prevale la regola posta dalla fonte competente), cronologico (in caso di contrasto tra due norme si dovrà preferire quella più recente) e specialità (in caso di contrasto tra due norme bisognerà preferire quella speciale a quella generale).

Fonti del diritto UE

Parte C: Principi

Diritto privato: regole e principi relativi alla disciplina dei comportamenti individuali riconducibili al principio di eguaglianza.

Diritto pubblico: norme che istituiscono una differenza tra soggetti comuni (privati) ed altri soggetti (enti) investiti di autorità e la giustificazione costituzionale della disparità.

Diritto civile: branca che raccoglie ed evidenzia gli istituti della struttura della società, del vivere dei cittadini: la materia dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte, della responsabilità civile.

Principio di democraticità: la democrazia è inseparabile dall'eguaglianza e persona, si attua con il rispetto reciproco, eguaglianza morale e giuridica.

Principio di eguaglianza: eguaglianza riconosciuta come divieto di discriminazione sia come impegno dello stato e rimuovono il condizioni di fatto che ostacolano lo sviluppo della persona (art 3 costituzione).

Parte D: Fatto ed effetto giuridico

Le norme giuridiche sono strumenti di valutazione del comportamento.

  • Il fatto è l’evento o lo stato valutato dalla norma mentre l’effetto (modificativo/costitutivo/estintivo) è la conseguenza giuridica che si collega al fatto, premesso per giustificare una conseguenza, valutato come applicazione del diritto.
  • La situazione soggettiva è ciò che si costituisce, modifica o estingue.
  • Il rapporto è un legame tra due situazioni soggettive collegate.

Fatti giuridici

  • Naturali: non descrivibili alla volontà consapevole dell’uomo (morte, nascita).
  • Umani: atti giuridici che si verificano a seguito del comportamento.

Si dividono in:

  • Negozi giuridici: la volontà dell’uomo è indirizzata non soltanto alla realizzazione del negozio in sé, ma anche e soprattutto all’ottenimento dei suoi effetti pratico-giuridici. (esempio il matrimonio, atto costitutivo di una società, testamento, contratto).
  • Meri atti (atti giuridici in senso stretto): la volontà dell’uomo è indirizzata al compimento dell’atto in se stesso mentre i suoi effetti scaturiranno direttamente dalla legge. (Esempio la richiesta scritta di mora, rimborsi, risarcimento danni, revoca del testamento per distruzione).

Effetti giuridici

Tre tipi di effetti: costitutivi, modificativi e estintivi.

  • Regolamentari (modificativi): mutano la disciplina di situazioni costituite.
  • Normativi: determinazione del regolamento di un rapporto futuro.
  • Eliminativi: è estintivo retroattivo (revoca della stipulazione a favore di terzi).
  • Impeditivi: impedisce a priori l’effetto prima che si verifichi.

Parte seconda: Persone fisiche e persone giuridiche

Parte A: Le persone fisiche

Il libro primo del CC ha inizio con la definizione di capacità giuridica e le capacità della persona fisica. Chi è la persona fisica? L’uomo considerato dal diritto nell’individualità e nei rapporti con gli altri individui, nell’attuale contesto normativo è ogni essere umano vivente e dunque soggetto di diritto.

La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e delle situazioni giuridiche soggettive. Questa condizione:

  • Si ottiene alla nascita e dunque non è rinunciabile né suscettibile di atti di disposizione, inoltre non si perde con la malattia (ad eccezione della condizione di perdita di senno o coma) - cessa solamente con la morte (cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (encefalogramma piatto)).
  • È generale ed estesa a tutti gli uomini.
  • È speciale in quanto attribuzione alla persona umana di singoli diritti e doveri in presenza di qualità aggiuntive o assenza di condizioni specifiche -> incapacità giuridica speciale.

La personalità giuridica è la rilevanza giuridica dalla nascita ed è un valore che l’ordinamento attribuisce, riconosce e tutela anche prima della nascita (nascituro-status personae).

Secondo l’articolo 1 un soggetto acquista i diritti nel momento della nascita, ovvero quando avviene la separazione dal grembo materno. Notiamo che c’è un rinvio all’articolo 22 della costituzione (nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome). Inoltre viene richiamato l’articolo 462 CC (Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti).

Il secondo comma dell’articolo 1, invece, si concentra sul fatto che “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”.

RICORDA art 4 (commorienza)

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. (Due coniugi morti in un incidente).

Dall’articolo 48 in poi, il legislatore si concentra sulla scomparsa e sulla presunzione di morte (che diventa una vera e propria prova). Ma cosa si intende per presunzione? La presunzioni (art 2727 cc) sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Sono di tre tipi: assolute (non ammettono prove contrarie), relative (ammettono prove contrarie) e semplici (valutate liberamente dal giudice).

L’art 48 cc regola la figura del curatore dello scomparso, ovvero colui che rappresenta la persona scomparsa su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero. Se vi è un legale rappresentate non viene nominato il curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede solo per gli atti che il medesimo può fare.

Cosa succede se sono trascorsi 2+ anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia? Secondo l’art 49 cc i presunti successori legittimi possono domandare al tribunale competente che la persona sia dichiarata assente.

L’art 50 afferma che “Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434. Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.”

Art 58: nel momento in cui passano 10 anni dal giorno della scomparsa, il tribunale competente può dichiarare presunta la morte dell’assente: non può essere pronunciata se non sono passati 9 anni dal raggiungimento della maggiore età.

Art 63: dopo la dichiarazione di morte presunta si apre la successione e coloro che ottengono l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Cosa succede dopo la dichiarazione di morte presunta?

  • Se il soggetto non ritorna e si ritrova il corpo—> si certifica la morte.
  • Se il soggetto ritorna (art 66/67/68) recupera i beni in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati. Se la persona sposata con l’individuo ritornato si era sposata nuovamente, quel matrimonio è dichiarato nullo e il primo matrimonio diventa nuovamente valido (sono dichiarati salvi gli effetti civili del matrimonio). Colui che ritorna riacquista tutti i suoi diritti, precedentemente ottenuti con il compimento della maggiore età.

Art 320 cc—> No alla maggiore età i genitori o chi ne esercita in via esclusiva la responsabilità, rappresentano i figli in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Art 324 cc—> I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione.

Tuttavia bisogna sottolineare che il matrimonio nonostante non possa essere contratto dai minori di età, secondo l’articolo 84 il tribunale può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuti 16 anni (dopo aver accertato sia la maturità psicofisica che la fondatezza delle ragioni). Per gravi motivi si fa riferimento allo stato di gravidanza della donna.

Secondo l’articolo 390, il minore è emancipato di diritto col matrimonio quindi acquisisce il diritto di compiere determinati atti. C’è dunque un cambiamento di posizione: l’individuo ha la capacità di compiere tutti gli atti che non eccedono dall’ordinaria amministrazione (quindi niente straordinaria amministrazione).

L’articolo 394 introduce una figura fondamentale, ovvero quella del curatore. È un soggetto nominato dal giudice che assiste il minore emancipato nel compiere atti che eccedono dall’ordinaria amministrazione. È dunque una figura complementare e mai sostitutiva; inoltre, oltre al consenso del curatore, è necessario il consenso del giudice che vigila e sorveglia costantemente la situazione. In caso di conflitto tra il curatore e il minore, viene nominato un curatore speciale.

L’articolo 396 afferma che se gli atti sono stati compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo precedentemente trattato (394), il minore/i suoi eredi/aventi causa possono chiedere l’annullamento degli atti in questione.

CASO ECCEZIONALE (art 397)

Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale (senza assistenza del curatore) se autorizzato dal tribunale previo parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato; quest’ultimo può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione (anche estranei impresa).

LEZIONE 28/02/2022 FORME DI INCAPACITÀ

Il legislatore regola e delinea 4 forme di incapacità:

  • Interdizione
  • Inabilitazione
  • Incapacità naturale
  • Amministrazione di sostegno

Quando una persona si trova in condizione di incapacità, il legislatore prevede una serie di istituti di protezione che hanno come finalità la tutela della persona.

L’articolo 414 afferma che il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. L’infermità mentale può essere sia di nascita, sia sopravvenuta (ad esempio per incidente/per anzianità). Il soggetto interdetto viene affiancato da un tutore (art 419) che lo aiuterà sia nelle operazioni di ordinaria amministrazione che nelle operazioni di straordinaria amministrazione.

Cosa succede se la condizione non è grave da far luogo all’interdizione? Il soggetto può essere inabilitato. L’art 415 afferma che possono essere inabilitati:

  • Soggetti infermi di mente non talmente gravi da far luogo all’interdizione.
  • Chi abusa abitualmente di bevande alcooliche o di stupefacenti o eccede di prodigalità e espone sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
  • Il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

L’inabilitato non può compiere atti di straordinaria amministrazione e viene affiancato da un curatore che lo aiuta in questi atti.

L’art 416 afferma che il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età, ma con effetto solo al compimento della maggiore età.

Art 417: chi può chiedere il processo; ricorda inoltre che l’interdicendo e l’inabilitando devono essere sottoposti ad esami per accertarne la condizione (419).

La figura del tutore/curatore è provvisoria e mai definitiva e può essere revocata come descritto all’articolo 429, inoltre il giudice tutelare deve costantemente vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione e l’inabilitazione persista. In caso non persista deve tempestivamente riferirlo al PM (pubblico ministero).

Secondo l’articolo 427 gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Allo stesso modo, possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato. Non si valutano le capacità residue del soggetto.

Nel 2004 venne pronunciata una legge (la numero 6) che introduce un nuovo istituto: l’amministrazione di sostegno, la quale gradua le incapacità che il soggetto si trova ad affrontare e funge da aiuto per le capacità effettive residue della persona (a differenza dei casi precedenti). L'articolo 404 la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare. Anche un soggetto interdetto/inabilitato può essere affiancato con un amministratore di sostegno. Questo aiuto è graduato rispetto alle esigenze del soggetto assistito che devono essere rilevate ai sensi del terzo comma dell’articolo 407.

La scelta dell’amministrazione di sostegno è disciplinata dall’articolo 408 e avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona assistita. L’amministratore può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità (atto revocabile).

Art 409 afferma che il beneficiario dell’amministrazione conserva le capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentazione esclusiva o l’assistenza necessaria, inoltre gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana possono essere sempre compiuti dal beneficiario.

Art 410 sottolinea i caratteri dell’amministratore di sostegno che deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; quest’ultimo deve essere tempestivamente informato circa gli atti da compiere: in caso di dissenso si può ricorrere al giudice tutelare che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Inoltre, secondo l’articolo 412, gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

INTERDIZIONE LEGALE

Unico istituto con fini punitivi, pena 5+ anni.

Un altro articolo fondamentale è il 428, il quale regola l’incapacità temporale di intendere e volere. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. Solo se risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Devono verificarsi 3 condizioni:

  • Temporanea incapacità di intendere e volere
  • Grave pregiudizio all’autore
  • Malafede dell’altro contraente
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lillolullo09 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Mezzasoma Lorenzo.
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