I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/costituzione/costituzione.htm
https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/05/Amato_Nomos1-2016.pdf
https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
- La Costituzione:
La Costituzione italiana si de nisce rigida e non essibile, a differenza dello Statuto Albertino, poiché non
può essere modi cata con una legge ordinaria, ma solo attraverso una procedura speciale prevista
dall’articolo 138. Tale procedura richiede una doppia approvazione da parte di ciascuna Camera, a distanza
di almeno tre mesi, e nella seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In
alcuni casi, è previsto anche un referendum confermativo. Questo sistema serve a evitare che una
maggioranza politica momentanea possa modi care facilmente i principi fondamentali dello Stato.
La Costituzione è anche elastica, nel senso che, pur essendo rigida nella forma, riesce ad adattarsi ai
cambiamenti della società grazie all’interpretazione del legislatore, dei giudici e della Corte
costituzionale (questo signi ca che, pur non modi cando il testo della Costituzione, il Parlamento, i giudici e
la Corte costituzionale ne aggiornano nel tempo il signi cato attraverso le leggi, le decisioni giudiziarie e le
sentenze, adattandola così ai cambiamenti della società e ai nuovi bisogni dei cittadini). In questo modo, nel
tempo può legittimare nuovi orientamenti politici, sociali e culturali senza dover essere continuamente
modi cata.
È considerata longeva, poiché dal 1948 accompagna la crescita della società italiana, rappresentando un
punto di riferimento per le trasformazioni politiche, economiche e sociali. Con l’istituzione della Corte
costituzionale nel 1956, è stato possibile dare piena attuazione ai principi di uguaglianza sostanziale
previsti dall’articolo 3, secondo cui la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. In questo modo, si promuove non solo un’uguaglianza
formale davanti alla legge, ma anche un’uguaglianza reale, favorendo pari opportunità e maggiore giustizia
sociale attraverso l’istruzione, la sanità e il lavoro.
La Costituzione si de nisce anche programmatica, perché, oltre a contenere norme immediatamente
applicabili, stabilisce valori e obiettivi da realizzare nel tempo tramite l’azione politica e legislativa. In questo
contesto, i sindacati si pongono l’obiettivo di contribuire all’attuazione concreta dei principi costituzionali
legati alla giustizia ed equità sociale.
In ne, viene de nita lunga, poiché contiene un ampio catalogo di diritti civili, politici e sociali, oltre alla
disciplina dell’organizzazione dei poteri dello Stato (articoli 55–139).
I diritti civili garantiscono le libertà individuali, come la libertà personale (art. 13), la libertà di
• domicilio (art. 14), la libertà di pensiero (art. 21), la libertà religiosa (art. 19) e il diritto alla proprietà
privata (art. 42).
I diritti politici consentono ai cittadini di partecipare alla vita democratica, come il diritto di voto (art.
• 48), il diritto di associarsi in partiti politici (art. 49), di proporre leggi di iniziativa popolare (art. 71) e di
partecipare ai referendum (art. 75).
I diritti sociali mirano a garantire condizioni di vita dignitose, come il diritto al lavoro (art. 4), alla
• salute (art. 32), alla previdenza e assistenza sociale (art. 38), e all’uguaglianza sostanziale (art. 3,
comma 2).
Grazie a queste caratteristiche — rigidità, elasticità, longevità, programmaticità e lunghezza — la
Costituzione italiana rappresenta un testo vivo, capace di adattarsi ai cambiamenti della società,
mantenendo sempre saldo il suo ruolo di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali.
Struttura: una parte della nostra costituzione è dedicata ai principi fondamentali (art. 1 -12), espressi in
questi primi dodici articoli e costituiscono il fondamento su cui si poggiano tutti gli altri articoli della
Costituzione e sono intangibili ovvero non si possono modi care. Si suddivide in due parti, dove la parte 1 è
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dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini inclusi nell art. 13-54 e a sua volta è suddivisa in diversi Titoli (Rapporti
civili, etico sociali, economici e politici), la 2 parte è dedicata all’Orientamento della Repubblica dall’art.
55-139 ed è a sua volta suddivisa in diversi Titoli (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo,
Magistratura, Regioni, Provincie, Comuni, Garanzie Costituzionali) ed in ne abbiamo le Disposizioni
transitorie e nali:
I principi fondamentali:
1. Principio Democratico art. 1 Cost.= “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.”
La sovranità appartiene quindi al popolo e non allo Stato. Ciò signi ca che l’autorità che esercita il potere
trae la propria legittimazione “dal basso”, cioè dal popolo stesso. I tre poteri fondamentali dello Stato
(legislativo, esecutivo e giudiziario) sono dunque legittimati attraverso l’elezione popolare o comunque
riconducibili alla volontà del popolo.
L’esercizio del potere politico è attribuito al popolo sia direttamente che indirettamente, secondo i principi
della democrazia diretta e rappresentativa.
Democrazia rappresentativa: i cittadini eleggono dei rappresentanti (come il Parlamento, i consigli
• comunali e regionali) che prendono decisioni politiche al loro posto, ad esempio nella formazione del
Governo.
I vantaggi di questo sistema sono:
◦ maggiore ef cienza, perché un numero più ristretto di persone può prendere decisioni più
rapidamente;
◦ maggiore competenza, in quanto i rappresentanti dovrebbero avere le capacità necessarie
per governare.
Democrazia diretta: i cittadini partecipano in prima persona alle decisioni politiche, senza
• intermediari.
Esempi:
◦ Referendum abrogativo (art. 75): il popolo può decidere se abrogare (cioè cancellare) una
legge.
◦ Iniziativa legislativa popolare (art. 71): i cittadini possono proporre una legge raccogliendo
almeno 50.000 rme.
I vantaggi di questo sistema sono:
◦ maggiore partecipazione popolare;
◦ decisioni più vicine alle esigenze dei cittadini.
Il principio democratico si ri ette anche nella separazione dei poteri:
Potere giudiziario: i giudici sono soggetti soltanto alla legge, che rappresenta la volontà popolare;
• la giustizia è amministrata “in nome del popolo”.
Potere esecutivo: il Governo è politicamente responsabile davanti al Parlamento, che rappresenta
• la volontà popolare.
2. Principio personalista e solidaristico art.2 Cost=
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.”
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L’articolo 2 della Costituzione contiene due principi fondamentali:
il principio personalista e il principio solidaristico.
Principio personalista:
• Riconosce che la persona è al centro dello Stato.
Lo Stato non “concede” i diritti, ma li riconosce e li garantisce, perché appartengono all’uomo
per il solo fatto di essere persona.
Questi diritti sono chiamati “diritti inviolabili”, come il diritto alla vita, alla libertà e alla dignità
(artt. 13 e 32 Cost.).
Lo Stato ha quindi il dovere di proteggere la persona da ogni lesione o ingiustizia e di creare le
condizioni af nché ciascuno possa sviluppare la propria personalità.
Principio solidaristico:
• Ogni persona, oltre a godere di diritti, ha anche doveri