RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO I
CAPITOLO 2: IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE
FONTI
IL SISTEMA DELLE FONTI
Le fonti si dividono in due grandi macro-categorie:
- Fonti di produzione: atti (esplicazione dell’attività di un organo che ha
potere di produrre norme) e fatti (consuetudini affermatesi nel tempo,
ripetute costantemente e ritenute necessarie) idonei a creare, modificare o
estinguere una norma giuridica (produrre diritto).
- Fonti di cognizione: le pubblicazioni ufficiali da cui si può venire a
conoscenza del testo di un atto normativo (es: Gazzetta Ufficiale).
È necessario quindi organizzare le fonti secondo un criterio gerarchico, in
modo da definire quale fonte debba prevalere sull’altra in caso di contrasto.
Nel corso del 900 la gerarchia delle fonti è stata interessata da un profondo
mutamento: inizialmente (1942), le preleggi ordinavano le fonti mettendo al
primo posto la legge, poi i regolamenti, le norme corporative e gli usi -> le
norme corporative hanno perso valore nel dopoguerra, e successivamente si
sono aggiunti altri fonti importanti, come la Costituzione.
Oggi la gerarchia delle fonti è così delineata:
1. Costituzione e norme di rango costituzionale: la Costituzione non
è solo una norma sulla produzione giuridica, ma anche un insieme di
principi costituzionali che non sono soggetti a revisione costituzionale da
parte della Corte Costituzionale (in via incidentale e in via
principale), come per esempio la forma di stato repubblicana -> il
controllo di costituzionalità è accentrato in quanto è affidato ad un organo
ad hoc. Alle fonti di rango costituzionale appartengono anche le norme del
diritto internazionale consuetudinario, che entrano a far parte
dell’ordinamento senza la necessità di una legge di ratifica da parte del
parlamento, ma che hanno forza minore dei principi dell’ordinamento
costituzionale italiano in caso di contrasto. Inoltre troviamo anche le leggi
costituzionali e le sentenze di accoglimento della corte costituzionale.
Quando entrò in vigore la Costituzione vi fu un tentativo di svilirla,
asserendo che contenesse norme meramente programmatiche. In realtà la
dottrina più attenta segnalò che la Costituzione conteneva canoni
fondamentali attraverso i quali valutare ogni manifestazione dell’ordine
giuridico.
2. Le fonti comunitarie: con l’ingresso dell’Italia nell’UE, essa ha dovuto
aderire ad alcuni trattati, il TUE, TFUE e la carta dei diritti fondamentali
dell’UE (è fonte del diritto e ai sensi dell’art. 6 comma 1 TUE ha lo stesso
valore giuridico dei trattati). Questi trattati, nonostante fossero stati
introdotti nel nostro ordinamento tramite delle leggi ordinarie trovano
fondamento nella costituzione, precisamente nell’articolo 11 (e art. 117),
che dice che sono ammissibili limitazioni della sovranità nazionale per
fare in modo che il paese possa partecipare alle organizzazioni
internazionali -> il legislatore deve quindi rispettare i vincoli che derivano
dalla matrice comunitaria. L’art. 6 comma 3 TUE stabilisce che i diritti
fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali (questo articolo serve per
rafforzare la cultura giuridica euro-unitaria).
Le fonti derivate di matrice comunitaria presenti nel nostro ordinamento
sono:
• I regolamenti -> contengono norme applicabili dai giudici degli stati
membri senza bisogno di recepimento. In caso di conflitto con una
norma interna questa verrà disapplicata a favore del regolamento
comunitario.
• Le direttive -> sono rivolte agli organi legislativi degli stati membri e
hanno il compito di unificare le legislazioni interne dei singoli paesi,
anche se, al contrario dei regolamenti, non possono essere applicate
senza che vi sia stato un recepimento delle direttive da parte del
parlamento dello stato. Uno stato che non adempie l’obbligo può essere
sanzionato dagli organi comunitari.
• Le decisioni -> esse disciplinano situazioni ben definite e sono
vincolanti solo per i destinatari individuati. In caso le decisioni siano
dubbie il giudice del paese, prima di applicarla, ha la facoltà di
rivolgersi alla Corte di Giustizia europea, che emana una sentenza
interpretativa vincolante.
3. Le leggi dello Stato e le leggi regionali (fonti primarie): seguono
poi le leggi statali prodotte dal parlamento, che sono equiparate ai decreti
legislativi delegati e ai decreti legge di urgenza. Di pari gerarchia sono
anche le leggi regionali, che fino a pochi decenni fa erano subordinate a
quelle stati, mentre ora la distinzione si basa sulla competenza della
normazione, affidata allo Stato, alle Regioni o a entrambe (materie di
legislazione concorrente).
4. I regolamenti (fonti secondarie): sono fonti secondarie emanate dal
governo, dai ministri e da altre autorità amministrative, anche non statali,
che hanno contenuto normativo in quanto pongono norme generali ed
astratte, ma regolano specifiche materie. Quando un regolamento è in
contrasto con una fonte di rango superiore il giudice civile è tenuto a
disapplicare la norma, mentre solo un giudice amministrativo può
procedere all’annullamento.
5. La consuetudine (le fonti terziarie): il diritto consuetudinario,
soprattutto nella contemporaneità riceve poca importanza, soprattutto
perché non scritto, cosa che potrebbe andare a ledere la certezza del
diritto, motivo per il quale si preferisce quello scritto. Nonostante ciò
anche negli ordinamenti contemporanei in alcune branche ha ancora un
discreto valore. La consuetudine sussiste quando si tratta di un evento
ripetuto continuativamente nel tempo, che deve però essere anche
ritenuto doveroso dalla società, ed è considerata fonte del diritto perché
citata dall’articolo 1 delle preleggi. La consuetudine deve però agire in
accordo con la legge, ovvero secundum legem, e non contra legem. Le
materie per le quali il diritto scritto è totalmente lacunoso, possono essere
colmate dalle consuetudini (consuetudini praeter legem).
Sorge però il problema della conoscenza delle consuetudini siccome non
sono scritte, ma in realtà non sarà la parte che avanza l’esistenza della
consuetudine a doverla dimostrare, in quanto si suppone che il giudice
sia a conoscenza dell’ordinamento giuridico, e che quindi applicherà le
consuetudini a lui note. Nel caso in cui la consuetudine non sia sta al
giudice spetterà alla parte in causa dimostrala.
6. Il codice civile: di grande rilievo fra le leggi ordinarie vi sono i codici, i
quali hanno iniziato ad ad avere importanza a partire dal diciottesimo
secolo. Il medioevo aveva lasciato una molteplicità di fonti normative
dando così origine a una disordinata pluralità di giurisdizioni, motivo per
cui era necessario un rinnovamento in favore di uniformità e certezza. Il
primo grande codice di diritto privato fu quello Napoleonico, del 1804,
il quale iniziava a costruire le fondamenta per la diffusione dei principi di
uguaglianza, di diritto alla proprietà privata, dei liberi commerci e delle
attività economiche fra privati, oltre al divorzio e all’adozione. In Italia
invece la vita dei codici fu piuttosto travagliata: inizialmente venne creato
un codice civile e un altro codice di commercio, che vennero poi unificati e
ripubblicati unitamente nel 1942. Nel dopoguerra, però, molte nuove leggi
furono emanate e lo spirito originale del codice si perse, nonostante esso
venne redatto da giuristi formatisi in un clima libera-borghese, motivo per
cui, per lo meno, non subì contaminazioni fasciste. Il codice civile,
sebbene negli ultimi decenni abbia perso il suo valore ideologico, rimane,
per i paesi di diritto scritto, una fonte essenziale per il diritto privato,
erogando i soggetti (persone fisiche e giuridiche), i beni e i diritti sulle
cose (in particolare la proprietà), l’attività (in particolare il contratto) e i
principi della responsabilità civile.
STRUTTURA DEL CODICE CIVILE
Il Codice civile attualmente vigente nel nostro paese è entrato in vigore il 21
aprile del 1942.
Esso si compone di 2969 articoli. Tali articoli sono preceduti da 31 articoli,
di cui molti ormai abrogati, detti Disposizioni sulla legge in generale
(Preleggi).
L'attuale codice civile disciplina sia la materia del diritto privato che quella
del diritto commerciale: quest'ultimo, in passato, era contenuto nel codice del
commercio emanato nel 1865.
Le Preleggi rappresentano una premessa al Codice civile. Ciò nonostante
non si applicano solamente al diritto civile, ma sono valide anche negli altri
rami del diritto privato e nel diritto pubblico. Esse contengono norme in
merito alle fonti del diritto e all’applicazione della legge in generale
(abrogazione, interpretazione, entrata in vigore delle norme..).
Il codice civile è diviso in libri (a loro volta divisi in titoli) e sono 6:
1. Primo libro -> delle persone e della famiglia.
2. Secondo libro -> delle successioni.
3. Terzo libro -> delle proprietà.
4. Quarto libro -> delle obbligazioni.
5. Quinto libro -> del lavoro.
6. Sesto libro -> della tutela dei diritti.
CAPITOLO 3: L’EFFICACIA TEMPORALE
DELLE LEGGI
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Per l’entrata in vigore di un provvedimento legislativo è necessario, oltre
all’approvazione delle camere anche:
1. Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.
2. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3. Il decorso di un periodo di tempo (solitamente 15 giorni), definito
vacatio legis, in cui la legge non viene ancora applicata per favore in
modo che le persone ne vengano a conoscenza.
Una volta che la legge viene pubblicato e diventa effettiva, viene reputata
conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi non ne sia venuto a
conoscenza, in modo che le persone non possano giustificare le proprie azioni
invocando la mancata conoscenza della legge (ignorantia legis non
excusat). L’ignoranza della legge può essere scusata solamente in ambito
penale quando si ritenga che questa sia inevitabile.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE
L’abrogazione può essere:
- Espressa, quando una legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata
quella precedente.
- Tacita, quando una norma posteriore sia incompatibile con quella
precedente, o nel caso cui venga introdotta una nuova regolamentazione
dell’intera materia.
Una legge può essere abrogata tramite referendum (con efficacia ex nunc,
per l’avvenire) oppure può essere dichiarata incostituzionale da parte della
Corte Costituzionale, con efficacia ex tunc, con effetto quindi retroattivo,
tranne per i casi ormai passati in giudicato, per i cosiddetti rapporti esauriti.
L’abrogazione di una norma che ne aveva abrogata un’altra non fa ritornare in
vigore quest’ultima, ma solo se espressamente disposto (norma
ripristinatoria).
IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Una norma giuridica si ricollega al verificarsi di una determinata fattispecie
(fatto o insieme di fatti), che viene descritta in astratto nella norma, ma che
deve essere compiuta nella realtà per derivarne una conseguenza giuridica. La
legge infatti tratta dell’avvenire e l’irretroattività della legge va considerato un
principio di civiltà giuridica, nonostante solamente la norma penale non può
in alcun caso essere retroattiva.
Per quanto riguarda l’ambito privatistico, l’efficacia retroattiva è possibile
solo se serve a tutelare diritti e beni di rilievo costituzionale e se non procuri
alcun tipo di danno.
Hanno efficacia retroattiva le leggi interpretative, quelle emanate per
chiarire il significato di alcune disposizioni antecedenti.
CAPITOLO 4: L’APPLICAZIONE E
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Per applicazione si intende la concreta realizzazione nella vita della collettività
di norme di organizzazione e struttura, che troveranno la loro
applicazione effettiva con la creazione di organi previsti, e di norme di
condotta, che troveranno invece la loro applicazione nel non fare ciò che è
proibito o nel fare ciò che è doveroso.
Qualora la tutela di un diritto necessiti dell’intervento di un giudice, sarà
quest’ultimo ad applicare la legge, pronunciando dei provvedimenti
(ordinanze, sentenze, decreti).
IL CONFLITTO FRA LEGGI
Quando debbano applicarsi più leggi al caso concreto, queste siano in
conflitto fra di loro, vi sono dei criteri per risolverlo:
1) Gerarchico -> la norma superiore prevale su quella inferiore.
2) Cronologico -> quando due norme hanno los tesso rango la norma
posteriore prevale su quella precedente.
3) Specialità -> quando due norme hanno lo stesso rango, la legge speciale,
in quanto tale deroga alla legge generale perché la legge generale dà una
cornice, se poi il legislatore interviene specificamente su un ambito con
una norma, si usa quest’ultima perché più precisa (esempio di legge
speciale è l’art. 1469-bis c.c., che stabilisce che le disposizioni del titolo II
si applicano ai contratti del consumatore, quando non derogate dal codice
del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore).
CONTRASTO DELLE NORMATIVE UE E LA LORO
INTERPRETAZIONE
- Contrasto fra una norma UE e una norma interna: quando si
verifica un tale contrasto, il giudice italiano ha il dovere di disapplicare la
norma nazionale e di applicare quella dell’Unione. Non occorre che il
giudice sollevi la questione di legittimità costituzionale della norma
interna, potendo egli decidere direttamente applicando la norma dell’UE.
- Dubbio sull’interpretazione delle norme dell’UE: se il giudice
italiano davanti a cui pende un giudizio ha un dubbio su come debba
interpretarsi una norma dell’UE, se non vi sono mezzi di impugnazione, è
tenuto a rivolgersi al Corte di giustizia dell’UE, la quale è competente a
pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione
o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni.
- Contrasto fra forma interna e CEDU: non si disapplica la norma
interna, ma il giudice a quo deve sollevare la questione di legittimità
costituzionale alla Corte Costituzionale.
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
l’interpretazione è attività tipica del giurista, il quale deve comprendere la
regola affermata nella legge, attribuendo un senso al testo e decidendo ciò che
esso effettivamente significhi.
L’attività interpretativa non può mai esaurirsi con la mera lettura superficiale
della norma, in quanto va tenuto conto anche dell’intenzione del legislatore e
dei cambiamenti socio-culturali ed economici del mondo.
Oltretutto, le norme, si riferiscono a situazioni ipotetiche (fattispecie
astratta), definite in via generale, e sarà quindi compito dell’interprete capire
se i singoli casi concreti siano inclusi all’interno della specifica norma o meno.
Inoltre, di fronte a un caso concreto è difficile che venga applicata una sola
norma, ma solamente occorre utilizzare un’ampia combinazione di
disposizioni, che consentono insieme di pervenire alla regola del caso
concreto (interpretazione sistematica).
L’interpretazione poi può essere:
- Restrittiva -> quando bisogna dare un’interpretazione che sia più ristretta
rispetto al tenore letterale della disposizione.
- Estensiva -> quando bisogna dare un’interpretazione che sia più estesa
rispetto al tenore letterale della disposizione (es: genitore non è solo quello
biologico ma anche di fatto).
La corte costituzionale ha chiarito che è sempre preferibile scegliere
un’interpretazione costituzionalmente orientata, che sia in accordo
con i principi della costituzione -> una norma può essere definita
incostituzionale solo se non è in alcun modo possibile un’interpretazione che
sia conforme a costituzione. Ma se il testo è così rigido da non permettere
alcun tipo di interpretazione, allora potrà essere definito incostituzionale.
I SOGGETTI DELL’INTERPRETAZIONE
- La giurisprudenza (interpretazione giudiziale) -> l’attività interpretativa
si traduce in vincolante (per le parti in giudizio) quando compiuta da
giudici nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Una sentenza, essendo
il nostro un sistema di civil law, non ha un valore vincolante, al contrario
dei sistemi di common law: per questo il giudice può adottare
l’interpretazione che ritiene preferibile anche in contrasto con le pronunce
della Corte di Cassazione, in quanto il giudice è soggetto solamente alla
legge. Ciò nonostante l’interpretazione giudiziale ha di fatto una notevole
autorità, soprattutto se proviene dalla Cassazione, i cui orientamenti
influenzano certamente i giudici di merito. Il nostro sistema si sta però
avvicinando al sistema di common law, fatto rilevato in due articoli del
Codice di Procedura Civile:
• Art 360-bis c.p.c. = stabilisce che il ricorso in Cassazione è inammissibile
quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni in modo
conforme alla Cassazione stessa, senza motivi che muterebbero il suo
orientamento.
• Art 374 comma 3 c.p.c. = la Cassazione a sezione semplice non può decidere
discostandosi da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Essa, qualora intendesse discostarsi, dovrà rimettere la questione alle
Sezioni Unit
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