Appunti lezioni diritto privato – Prof. Maffeis - Unibs
Lezione 1 – 17/02/2022
Il diritto è la disciplina che si occupa dello studio degli aspetti della realtà che il legislatore regola e il giudice applica a casi concreti. Capire cosa c’è di concreto aiuta anche a comprendere e soprattutto a ricordare la regola.
Le fonti del diritto
Parliamo dell’origine del diritto privato: dove si trovano queste regole? Il diritto è appunto un insieme di regole che disciplinano i fatti e quindi si può dire che nasce dai fatti. Ha però due significati:
- Diritto come insieme di regole (ordinamento giuridico, deriva da ius ovvero diritto);
- Diritto come situazione giuridica soggettiva (io ho il diritto di …).
In questo corso parliamo specialmente del diritto privato, ovvero il diritto fra privati. L'alternativa sarebbe il diritto pubblico, cioè il diritto in cui lo Stato e la Pubblica Amministrazione nelle loro articolazioni si rapportano alla popolazione (disciplina i doveri e i diritti pubblici). Il diritto privato invece si occupa dei rapporti tra cittadini, anche se prescinde dalla cittadinanza ma riguarda la territorialità.
Principi del diritto privato
Colui che esercita i diritti del diritto privato è il suo titolare. Ciò è espresso in una regola del diritto romano, riassunta in queste parole “le leggi servono a chi sta sveglio, non a chi dorme”. Inoltre, vige il divieto di autotutela, significa che l’esercizio del diritto avviene esercitando il diritto stesso, e non esercitando il fatto. Ci sono 2 modi per esercitare i diritti:
- Esercizio stragiudiziale del diritto;
- Esercizio giudiziale del diritto (ovvero davanti ad un giudice).
C'è una grande differenza tra diritto pubblico e diritto privato, ovvero che nel diritto privato ciascuna persona esercita i propri diritti, fermo il divieto si farsi ragione da sé (sarebbe la negazione del diritto) mentre nel diritto pubblico è lo Stato oppure la PA ad attuare le regole giuridiche. Per scoprire quali aspetti di rapporti tra civili regola il diritto privato, analizziamo il Codice Civile.
Il Codice Civile
Il cc è diviso in 6 parti, chiamate libri.
- Primo libro: è dedicato alle persone e alla famiglia. Chi è la persona? Il diritto privato studia la persona come protagonista del diritto, studia quando c’è, quando ha diritti, quando può agire (non studieremo il diritto di famiglia);
- Secondo libro: è dedicato alle successioni, ovvero come il patrimonio si trasferisce in caso di morte (non studieremo le successioni);
- Terzo libro: disciplina la proprietà, quindi i diritti reali e i diritti reali minori. Si parla qui della relazione di esclusività che le persone hanno con le cose (ius excludendi), ovvero la pretesa che altri non interferiscano in questa relazione;
- Quarto libro: disciplina le obbligazioni. Le persone tendono spontaneamente ad assumere impegni giuridici reciproci. Parleremo quindi di obbligazioni derivanti dai contratti, ma anche di quelle derivanti da fatto illecito (che prescindono dalla volontà) e di quelle nate da relazioni personali (sono le 3 fonti delle obbligazioni). Inoltre stabiliremo la differenza tra obbligazioni (a contenuto patrimoniale) e gli obblighi (a contenuto non patrimoniale). Un esempio: gli obblighi di mantenimento derivanti dalla filiazione dipendono dai fatti e non nascono per la volontà degli effetti. (Ricorda poi che gli obblighi dei singoli verso il pubblico trovano la loro fonte nell’esercizio delle prerogative dello Stato e della PA).
- Quinto libro: tratta dell’impresa e della società (studieremo a diritto commerc.);
- Sesto libro: è incentrato sulla tutela dei diritti. Chi esercita i diritti del privato? Il diritto conserva il comportamento delle persone che, spontaneamente, adempiono ai loro obblighi o alle loro obbligazioni. Spesso però accade che non si adempia agli obblighi, infatti in questi casi l’attuazione delle regole del diritto non è spontanea e quindi lì arriva il diritto. Spesso pensiamo di aver adempiuto correttamente ai nostri obblighi ma potremmo sbagliarci. È possibile perché il diritto spesso non coincide con la morale, con la natura delle cose, l’etica, la religione e cambia da Paese a Paese. Infatti la non osservanza di una norma giuridica può essere data anche dal fatto che la persona si appelli ad un’altra norma non giuridica, non contenuta quindi nell’ordinamento giuridico.
NB: il diritto deve sostanzialmente tipizzare, infatti gli sforzi di fantasia che possiamo fare saranno sempre infinitesimamente più piccoli rispetto alle possibilità verificabili nella realtà. Il CC è quindi una fonte del diritto privato e al suo interno, prima dell’art.1 sono presenti le cosiddette disposizioni preliminare al cc, al cui articolo 1 sono indicate le fonti del diritto. Il codice civile è una legge, ovvero una fonte scritta in parole che bisogna interpretare. Nel nostro ordinamento della Repubblica Italiana, le fonti sono principalmente scritte e sono indicate nell’art.1 delle disposizioni preliminari al cc. Si tratta di fonti ordinate gerarchicamente, infatti si dice che esista una certa gerarchia tra le fonti in base alla quale alcune stanno sopra e quelle che stanno sotto devono conformarsi a quelle di livello superiore.
La gerarchia delle fonti
All'interno del nostro ordinamento giuridico, la fonte sovraordinata è la Costituzione della Repubblica italiana (1948). Al di sotto si colloca la normativa europea, mentre al livello ancora inferiore troviamo le leggi ordinarie, che comprendono anche il codice civile. Infine ci sono i regolamenti (che sono fonti scritte) e alla base della piramide gerarchica troviamo gli usi, che sono invece l’unica fonte non scritta dell’ordinamento.
Il CC è stato creato con il regio decreto n. 262 del 1942 (è nato quindi prima della Costituzione), ma essendo la Costituzione sovraordinata esso deve comunque conformarsi ad essa (prima del cc attuale esistevano il codice civile del 1865 e il codice del commercio del 1882, che sono poi stati uniti e incorporati entrambi nel cc attuale). Un esempio di interrelazione tra Costituzione e Codice Civile è il seguente: entrambi fanno riferimento all’iniziativa economica privata in base ai contratti, disciplinati nel cc secondo i principi della Costituzione in base all’utilità sociale.
La normativa comunitaria
Si compone di regolamenti e direttive. I regolamenti sono direttamente applicabili negli stati membri mentre le direttive necessitano di leggi di recepimento. Il legislatore ha via via modificato alcuni articoli del cc recependo le normative comunitarie, aggiornando e novellando così il Codice.
Regolamenti e usi
Fonte sotto ordinata al CC e alle leggi speciali sono i regolamenti e gli usi. I regolamenti sono emanati da atti amministrativi e contengono le regole applicative del CC e delle leggi speciali; devono essere interpretati secondo le leggi. Gli usi invece oggi hanno un’importanza relativa essendo l’unica fonte non scritta. Si tratta di comportamenti che le persone adottano spontaneamente e sono ritenute vincolanti, perciò diventano leciti. Hanno 2 caratteri:
- Elemento oggettivo: comportamento (la gente spontaneamente fa così);
- Elemento soggettivo: si è convinti che sia giusto e doveroso fare così (giuridico).
Ovviamente essendo alla base della piramide possono essere fonti solo se conformi a tutte le norme che stanno ad un livello superiore. Nel nostro sistema di diritto scritto sono poco applicati, tranne negli ambiti non regolati dal diritto (ovviamente se una cosa è vietata dall’ordinamento scritto, l’uso non vale).
Quindi: chi attua il diritto se l’esercizio non è spontaneo? Il titolare. Se lo fa in modo stragiudiziale sta chiedendo al soggetto di fare qualcosa, se ciò non basta lo fa allora in modo giudiziale rivolgendosi al giudice (non studieremo come rivolgersi al giudice per ottenere giustizia civile). Chi dice il diritto? Il legislatore che detta le regole. Ma lui non decide il caso concreto: colui che decide è il giudice (è la differenza tra il potere legislativo e il potere giudiziario. Il giudice applica le leggi emanate dal legislatore).
Lezione 2 – 18/02/2022
Le preleggi
Riguardano l’applicazione della legge per mano del giudice e dettata dal legislatore.
Le leggi
Hanno efficacia nel tempo e nello spazio. Efficacia nello spazio: il cc e le leggi disciplinano i rapporti privatistici nella Repubblica italiana, con oggetto cose, leggi o interessi situati nel territorio italiano. Se esistono degli elementi di estraneità, il fatto non risulta più essere disciplinato da leggi italiane, bensì dal diritto internazionale privato.
Efficacia nel tempo: una legge diventa efficace nel 15esimo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale italiana. Quando entra in vigore, disciplina esclusivamente per l’avvenire e non ha effetto retroattivo: disciplina quindi i fatti avvenuti successivamente rispetto alla sua entrata in vigore (successivi quindi al 15esimo giorno dopo la pubblicazione). Per decidere sui casi concreti quindi il giudice è tenuto a valutare se una specifica clausola è stata sottoscritta prima o dopo l’entrata in vigore della norma. La legge non ha efficacia retroattiva: non disciplina il passato.
Sappiamo bene che non è possibile che ci siano trattamenti diversi di fronte alla legge di situazioni uguali, ma nella dimensione intertemporale ciò può accadere. Però bisogna evidenziare che il legislatore, con espressa disposizione nella legge, può far sì che la legge stessa sia retroattiva. Artt. 10-11 delle disposizioni preliminari: se non si dice nulla in merito, la legge è irretroattiva. Il legislatore può disporre però che la legge entri in vigore in tempi diversi rispetto al 15esimo giorno, oppure può anche disporre che la legge sia retroattiva. Ciò è possibile perché le due fonti (CC e legge ordinaria) hanno pari gerarchia, sono pari ordinate, e quindi una può derogare all’altra. Quindi la regola è l’irretroattività della legge, ma ci possono essere deroghe (tranne nel penale).
Principio generale: la legge speciale deroga/può derogare ad una legge generale.
L'interpretazione delle norme
Interpretare significa attribuire un certo significato alle parole. Il diritto usa parole e per questo occorre utilizzare dei criteri di interpretazione al fine di applicare le leggi. Ne esistono di vario tipo:
- Primo criterio: significato proprio delle parole secondo la connessione di esse;
- Secondo criterio: significato derivante dalla volontà delle parti.
Comma 12: se le parole non sono sufficientemente chiare si tiene conto dell’intenzione del legislatore (ma questo viene dopo aver cercato di applicare il significato letterale). NB: l’intenzione del legislatore è collocata storicamente nel tempo e deve essere considerata in senso evolutivo.
Applicare una legge ad un caso concreto si fa quando qualcosa ha dato luogo ad un conflitto fra pretese (definito controversia) e lo si vuole risolvere. Alcune controversie vengono decise con precise disposizioni mentre altre soltanto riferendosi a diversi criteri.
NB: di fronte ad una controversia civile, il giudice non può non decidere. Il fatto che non esista una legge ad hoc non significa che il caso non sarà risolto. Come si decide allora?
Tramite l’applicazione analogica della legge. Esistono 2 modi:
- Si applicano disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (nel cc o nelle leggi speciali). Si tratta di un caso di analogia legis: per esempio quando si applicano le regole sui vizi della vendita alla donazione;
- Se mancano, si applicheranno i principi generali dell’ordinamento giuridico che vengono ricavati dall’insieme delle norme del cc o dalle fonti sovraordinate come la Costituzione o le disposizioni sovra ordinarie (analogia iuris).
Regola speciale per le leggi penali: se un fatto è previsto dalla norma penale come reato è reato, se non lo è non può essere reato (a garanzia della persona). La nostra società tecnologica pone delicate questioni al diritto, creando fatti nuovi. Ovviamente quando si emanò la legge sulla comunicazione privata non si pensava alle tecnologie di oggi: la tecnica crea fatti.
NB: le leggi penali e eccezionali non si applicano analogicamente (per esempio le regole pandemiche sono eccezionali, quindi sono regole vincolanti tenuto conto del momento particolare). Art. 14 cc: il giudice non può applicare leggi eccezionali se non in senso restrittivo.
Abrogazione della legge
Le leggi cessano di avere efficacia per via di:
- Nuove disposizioni incompatibili con le precedenti (abrogazione tacita);
- Nuove leggi che disciplinano interamente la materia (abrogazione tacita);
- Nuova legge emanata dal legislatore per dichiarare l’abrogazione dell’altra (abrogazione esplicita oppure espressa).
Se x ha un diritto, significa che y ha un obbligo (diritti relativi, che valgono per un soggetto determinato e nascono da obbligazioni contrattuali ad esempio), ma ci sono anche casi in cui x vanta questo diritto nei confronti di chiunque (sono i diritti assoluti, come la proprietà). In quest’ultimo caso, c’è un obbligo di astensione da parte di tutti dall’interferire con la cosa.
Entrambi sono diritti a contenuto patrimoniale, cioè riguardano rapporti patrimoniali, ma esistono anche diritti assoluti e relativi non patrimoniali: per esempio il diritto di un bambino all’educazione, di un coniuge alla fedeltà, alla convivenza, alla comunione dei beni sono tutti diritti relativi, mentre il diritto all’integrità, all’onore, alla privacy e al nome sono diritti assoluti.
Capacità giuridica e capacità d’agire
I protagonisti del diritto privato sono persone fisiche, che chiameremo i soggetti del diritto privato, mentre invece l’oggetto è la relazione tra soggetti e oggetti che costituisce un interesse. Art. 1 cc: tratta della capacità giuridica, ovvero la capacità di essere titolari di diritti e di obblighi. Una persona lo è dal preciso momento in cui nasce (un animale invece non è un soggetto di diritto però ha diritto alla tutela giuridica).
In casi specificamente previsti, questi diritti e obblighi possono spettare anche al concepito. In base a successione oppure donazione per causa di morte è possibile istituirlo a erede oppure donargli qualcosa (ricorda la differenza tra esercizio e titolarità del diritto). La capacità giuridica si differenzia inoltre dalla capacità d’agire, ovvero la capacità di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi.
Esiste la capacità d’agire generale, ovvero la capacità di compiere validamente atti giuridici che si acquisisce ai 18 anni (concludere contratti, contrarre matrimonio, scrivere testamento), e la capacità d’agire speciale, quella che spetta ad esempio al minore emancipato. NB: in base all’art.2 la maggior età è fissata al compimento del diciottesimo anno d’età.
Come possono i minorenni esercitare i propri diritti? L'istituto della rappresentanza
I genitori che hanno la responsabilità genitoriale compiono gli atti giuridici al posto dei minori, si dice che i genitori agiscono in nome e per conto dei minori. Il legislatore ha dettato una regola generale facendo coincidere i 18 anni con un normale acquisto della capacità di intendere e di volere e con la capacità di compiere validamente atti giuridici. È una regola che certamente dipende da una valutazione astratta (varia l’età in cui ciascuno è maturo).
La capacità di intendere si traduce in una capacità di distinguere le cose in base a delle categorie (bene-male / giusto-sbagliato), cioè la capacità di comprendere e collocare le cose che accadono all’esterno. La capacità di volere si traduce invece nella capacità di determinarsi conseguentemente alla comprensione delle cose. L'unione tra capacità di intendere e capacità di volere corrisponde alla capacità naturale, che si distingue però dalla capacità legale. Si può essere, ferma la capacità giuridica, legalmente incapaci d’agire (minore), legalmente capaci d’agire (maggiorenne), naturalmente incapace d’agire e legalmente incapace d’agire, legalmente capace ma incapace naturalmente (se non è in grado di intendere e/o di volere). Ad esempio un 20enne incosciente è legalmente capace ma naturalmente incapace (sufficientemente che sia incapace di intendere o di volere).
Se una persona è maggiorenne e l’incapacità non è stabile e duratura non c’è alcun problema (può essercinella stipula di contratti (atti). Se invece la persona è stabilmente incapace di intendere e/o di volere, occorre prevedere alla tutela dei suoi diritti.
- Incapacità stabile poco grave: deve essere soggetta a curatela, cioè la persona deve essere affidata a un curatore e viene inabilitata; si tratta di un’incapacità parziale e il soggetto inabilitato compirà da solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre sarà affiancato dal curatore negli atti di straordinaria amministrazione.
- Incapacità stabile più grave: la persona è dichiarata totalmente incapace e quindi interdetta, perciò viene affidata ad un tutore. Nella totale incapacità il tutore compie tutti gli atti in nome del beneficiario perché incapace di autodeterminarsi nelle relazioni sociali;
- Stato di debolezza: viene nominato un amministratore di sostegno (è meno grave e più blanda) il quale affiancherà il beneficiario nel compimento di atti giuridici.
Tutte queste figure operano mediante istituti di rappresentanza.
Lezione 3 – 24/02/2022
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