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Il Codice civile e la sua suddivisione

Il primo Codice civile italiano, risalente al 1865, riprendeva in buona parte i contenuti del Napoléon.

L’attuale Codice civile, entrato in vigore nel 1942, è un volume unico suddiviso in sei parti, chiamate libri; oltre alle norme contenute nei sei libri del Codice, vi sono altri due gruppi di norme che, pur non essendo contenute all’interno dei sei libri, fanno parte del Codice civile:

  • Un primo gruppo di norme, le cosiddette preleggi, lo troviamo prima del primo libro del Codice civile: si tratta di pochi articoli aventi una numerazione sganciata, cioè autonoma, rispetto al resto del Codice civile;
  • Il secondo gruppo, anch’egli avente numerazione autonoma e costituito dalle norme transitorie di attuazione al Codice civile, lo troviamo dopo il sesto libro del Codice.

Pur essendo rimasto invariato nel suo contenuto fondamentale, nel corso degli anni il Codice civile è stato protagonista di integrazioni e abrogazioni; prima di confluire all’interno del Codice del consumo, le norme relative ai diritti del consumatore facevano parte del Codice civile. Ad oggi, tutte le norme precedentemente contenute nel Codice del commercio, abrogato nel 1942, si trovano all’interno del Codice civile.

Primo libro

  • È intitolato Delle persone e della famiglia;
  • Detta tutte le disposizioni relative alla persona, sia fisica che giuridica (società, associazione, etc.);
  • Contiene la disciplina di tutti gli istituti volti a tutelare le persone vulnerabili (minori, minori emancipati, interdetti, inabilitati e beneficiari dell’amministrazione di sostegno);
  • Si occupa della famiglia, mediante norme dedicate al matrimonio, ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e al trattamento dei figli; a partire dal 2012, lo status di figlio è stato parificato: tutti i figli dispongono degli stessi diritti e doveri, anche se adottivi o nati fuori dal matrimonio.

Secondo libro

  • È intitolato Delle successioni;
  • Contiene le norme che stabiliscono cosa succede dopo la morte di una persona, in particolare come i diritti e i doveri facenti capo al soggetto deceduto (de cuius) debbano essere regolati;
  • Include la regolamentazione di un contratto, chiamato donazione:
    • Si ha quando un soggetto, detto donante, per spirito di liberalità ne arricchisce un altro, detto donatario;
    • Salvo per quanto riguarda le donazioni di modico valore, è uno dei contratti facenti parte dell’ordinamento italiano a richiedere la forma più solenne: affinché la donazione sia valida, è necessario sia un atto redatto da un pubblico ufficiale (notaio), sia la presenza di due testimoni.
  • Dato che le donazioni fatte in vita dal de cuius incidono nell’ambito successorio, è l’unico contratto disciplinato nel secondo libro del Codice civile: vi è un rapporto molto stretto tra quello che succede ai rapporti giuridici di un soggetto quando muore e le eventuali donazioni che ha fatto in vita;

Terzo libro

  • È intitolato Della proprietà;
  • Disciplina la regolamentazione dei beni e il diritto di proprietà, il quale contiene le norme che stabiliscono cosa il proprietario può fare quando è leso nel suo diritto di proprietà; disciplina, inoltre, norme in materia di possesso, detenzione e le azioni a tutela del possesso;
  • Contiene tutta una serie di norme riguardanti i diritti reali minori (usufrutto), i quali attribuiscono al loro titolare dei poteri limitati rispetto a quelli del proprietario, il quale resta ha il potere di disporre della in maniera piena ed esclusiva.

Quarto libro

  • È intitolato Delle obbligazioni;
  • Contiene la disciplina dell’obbligazione, del contratto in generale, di alcuni contratti tipici e delle norme in materia di responsabilità extracontrattuale (da art. 2043 ad art. 2059).

Quinto libro

  • È intitolato Del lavoro;
  • Contiene norme in materia di lavoro, impresa e società.

Sesto libro

  • È intitolato Della tutela dei diritti;
  • Contiene norme molto eterogenee tra loro: disciplina istituti che, pur molto diversi, hanno tutti attinenza alla tutela dei diritti; contiene norme in materia di prove, trascrizione, prescrizione, etc.

Norma vs disposizione

Disposizione -> si tratta dell’insieme di parole che compongono il testo scritto di una determinata norma.

Norma -> è l’interpretazione, mutabile nel tempo e da soggetto a soggetto, data dagli interpreti a una determinata disposizione.

Norma

Nel corso del tempo, le comunità si sono rese conto del fatto che la presenza di regole era fondamentale al fine di garantire la pace sociale. Nel ‘600, le regole dettate dal sovrano venivano rispettate dai sudditi onde evitare di vivere in una collettività in cui vigevano i principi della violenza generalizzata e della confusione. Ad oggi il compito di dettare le regole spetta al legislatore, il quale viene eletto dai cittadini a suffragio universale.

Norma -> enunciato scritto dal legislatore e rivolto ai consociati, in modo da:

  • Orientare il comportamento dei cittadini con l’obiettivo di garantire la pace sociale;
  • Far sì che i cittadini siano a conoscenza dei comportamenti da attuare per uniformarsi al diritto, cioè per comportarsi in maniera legale.

I cittadini appaiono più predisposti a rispettare le regole se date da un legislatore da loro scelto; al di là delle maggioranze politiche, le leggi sono fatte democraticamente dal Parlamento nel suo complesso.

I caratteri e gli elementi della norma giuridica

A seguire, i caratteri di cui, di regola, si caratterizza la norma giuridica:

  • Generalità -> una norma giuridica è rivolta a una moltitudine indeterminata di destinatari;
  • Astrattezza -> una norma giuridica è destinata a regolare un numero indeterminato di situazioni.

A seguire, i tre elementi che permettono il corretto funzionamento della norma giuridica:

  • Regola -> è la regola di condotta dettata dalla norma stessa per orientare il comportamento dei consociati, facendo sì che quest’ultimi siano consapevoli dei comportamenti che è consentito tenere nel rispetto del diritto;
  • Sanzione -> è la conseguenza della violazione della regola; oltre a sanzionare coloro i quali violano le regole, la sanzione ha anche una funzione preventiva: molti cittadini non violano le regole proprio grazie all’esistenza di sanzioni;
  • Apparato -> ci si riferisce agli apparati pubblici dello Stato, i quali sono addetti ad applicare le sanzioni derivanti dalla violazione delle regole secondo procedure stabilite dal diritto.

Esistono norme giuridiche che, invece di contenere regole di condotta destinate a orientare il comportamento dei consociati, stabiliscono gli effetti giuridici che conseguono dal verificarsi di determinate situazioni. Ad esempio, nel Codice civile italiano vi è una norma che stabilisce quanto segue: il figlio nato in costanza di matrimonio si presume figlio del marito della donna che lo ha partorito.

Fattispecie

Il termine fattispecie ha due accezioni:

  • Fattispecie astratta -> regola di condotta contenuta nella norma giuridica e caratterizzata da generalità e astrattezza;
  • Fattispecie concreta -> situazione realmente accaduta nella realtà sociale e necessitante di essere disciplinata dalle norme di diritto.

Al fine di risolvere una controversia, occorre applicare la fattispecie astratta alla corrispondente fattispecie concreta.

Il diritto

Diritto oggettivo: è formato dall’insieme delle disposizioni dettate dal legislatore e dirette ai consociati al fine di far sì che quest’ultimi abbiano la possibilità di vivere in una società pacifica; a tal proposito, le funzioni primarie del diritto sono:

  • Dirimere le controversie che possono sorgere tra i consociati, ciascuno dei quali ambisce ai beni presenti nella società. Quando due cittadini entrano in conflitto perché interessati allo stesso bene, sorge la controversia: se non vi fosse il diritto oggettivo con le sue norme, il conflitto verrebbe risolto con la violenza. Ad oggi, sono le norme giuridiche a stabilire chi tra i due consociati ha diritto al bene giuridico;
  • Prevenire i conflitti tra i consociati.

Occorre non fare confusione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo, vale a dire una situazione giuridica attiva di cui può essere titolare ciascun soggetto del diritto.

Le fonti del diritto

L’art. 1 delle preleggi elenca le fonti del diritto: leggi, regolamenti, leggi corporative (abrogate seguitamente alla caduta del regime fascista) e gli usi. Non citando la Costituzione, pur essendo ancora in vigore, ad oggi non è da considerarsi esaustivo.

Le fonti del diritto comprendono sia le fonti di produzione, sia le fonti di cognizione.

Per fonti di produzione (Costituzione, leggi ordinarie, leggi regionali, etc.) si intende ogni atto o fatto capace di produrre norme giuridiche. Nel nostro ordinamento, le fonti di produzione sono regolate in primis dal principio gerarchico:

  • La fonte di grado superiore prevale su quelle di rango inferiore;
  • La fonte di rango inferiore non può prevedere norme contrarie alla fonte di grado superiore.

Per fonti di cognizione (Gazzetta Ufficiale) si intendono quei documenti all’interno dei quali sono scritte le fonti di produzione, ossia le norme giuridiche emanate dal Parlamento; il fine ultimo dei suddetti documenti è far sì che i consociati conoscano le regole di condotta che sono tenuti a seguire.

Costituzione (leggi costituzionali e di revisione costituzionale)

La Costituzione, nata il 27 dicembre 1947, è entrata in vigore il primo gennaio 1948.

All’interno della Costituzione, composta da 139 articoli, troviamo diverse norme, tra cui l’elencazione delle libertà e dei principi fondamentali del nostro ordinamento; a tal proposito, è doveroso citare l’art. 3, riguardante il principio di uguaglianza formale e sostanziale: principio a cui tutti ci uniformiamo, legislatore compreso.

La Costituzione, pur non facendo parte del Codice, è inserita al suo interno in quanto fonte più importante del diritto.

Dato che la nostra è una Costituzione rigida, le leggi di revisione costituzionale, al fine di essere emanate, necessitano di un iter più complicato rispetto a quello necessitante dalle norme ordinarie.

Norme comunitarie

L’Italia aderisce ai trattati comunitari nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

A seguire, le tre fonti a cui facciamo riferimento quando parliamo di norme comunitarie:

  • Direttive -> si tratta di norme dell’UE indirizzate direttamente agli Stati membri; non sono immediatamente applicabili: occorre che gli Stati membri, seguendo i principi e i dettami della direttiva, la recepiscano mediante legge nazionale entro un certo periodo di tempo (dato che non producono immediatamente effetti nello Stato, i cittadini non sono tenuti a rispettarle da subito);
  • Regolamenti -> in quanto norme comunitarie indirizzate direttamente ai cittadini degli Stati membri, producono immediatamente effetti giuridici: lo Stato membro non deve fare nulla, i regolamenti diventano subito parte integrante delle norme giuridiche del suddetto Stato membro;
  • Decisioni (della commissione europea) -> riguardando singoli casi particolari, producono immediatamente effetti giuridici soltanto nei confronti dei soggetti a cui sono destinate e non necessitano di recepimento.

Norme primarie

Le leggi ordinarie, tra le quali figura anche il Codice civile, sono emanate dal Parlamento attraverso il percorso legislativo che si attua con i passaggi del testo legislativo dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica:

  • L’iter legislativo di un disegno di legge può partire da entrambe le camere che compongono il Parlamento, vale a dire Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
  • Prima di arrivare in aula, il testo legislativo viene studiato nelle commissioni parlamentari istituite all’interno della camera da cui parte l’iter;
  • Successivamente all’arrivo in aula del disegno di legge e seguentemente alla discussione tra i vari gruppi parlamentari, si arriva alla votazione;
  • Una volta approvato successivamente al raggiungimento della maggioranza, il disegno di legge viene inviato alla seconda camera, dove viene nuovamente studiato: dopo il passaggio nelle commissioni parlamentari istituite presso la seconda camera, arriva di nuovo in aula, dov’è approvato a maggioranza;
  • Occorre che il testo approvato da Camera e Senato sia il medesimo. Nel caso in cui un testo di legge venga modificato in seconda battuta, è necessario che venga nuovamente inviato alla prima camera, alla quale spetta nuovamente il compito di approvarlo: a patto che non risulti approvato da entrambe le camere nella medesima versione, il testo di legge non può arrivare alla firma del Presidente della Repubblica;
  • Seguitamente all’approvazione definitiva del medesimo disegno di legge da parte di entrambe le camere, occorre che il testo legislativo venga inviato al Capo dello Stato, il quale deve firmarlo a garanzia del rispetto dei principi costituzionali;
  • A questo punto, il testo firmato dal Presidente della Repubblica viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: di regola, decorsi 15 giorni di tempo (vacatio legis) la legge diviene fonte di produzione del diritto e produce effetti giuridici nei confronti dei cittadini.

Inoltre, è possibile sia previsto un tempo di vacatio superiore o inferiore ai 15 giorni. Per quanto concerne i provvedimenti urgenti, ad esempio, la vacatio legis non c’è: la legge produce i propri effetti giuridici a partire dal giorno della pubblicazione in Gazzetta.

In quanto fonti primarie del diritto, gli atti aventi forza di legge hanno lo stesso potere della legge; comprendono:

  • Decreti-legge -> provvedimenti adottati su iniziativa del governo in situazioni di necessità e urgenza: producono effetti giuridici immediatamente dopo l’emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; nel rispetto del principio di separazione dei poteri, i provvedimenti adottati dal detentore del potere esecutivo (governo) necessitano di essere convertiti in legge dal detentore del potere legislativo tramite lo stesso iter di sempre (Parlamento), entro 60 giorni: se ciò non avviene il decreto-legge perde i suoi effetti;
  • Decreti legislativi -> atti adottati dal governo su delega del Parlamento: il Parlamento, consapevole dei propri limiti riguardo la regolamentazione di materie particolarmente tecniche, esprime mediante l’emanazione di una legge delega i principi che è necessario che il governo segua al fine di disciplinare quella determinata materia; al governo spetta il compito di emanare decreti legislativi contenenti le norme di dettaglio, necessarie per regolamentare con precisione quella data materia;

Le leggi regionali (pubblicate nel BUR -> Bollettino Ufficiale Regionale) nascono come leggi di grado secondario rispetto alle leggi emanate dallo Stato; con la modifica del Titolo V della Costituzione, verificatasi nel 2001, cambia sia il ruolo della legge regionale, sia il rapporto di competenza legislativa tra Stato e regione. A partire dal 2001, si stabilisce che:

  • Vi è una serie di argomenti, indicati nell’articolo 117 della Costituzione, in riferimento ai quali le leggi possono essere emanate solo dallo Stato (ordinamento civile e penale);
  • Vi è una serie di materie (materie di legislazione concorrente), tra cui la salute, su cui possono legiferare sia lo Stato che le regioni;
  • Tutte le altre materie sono di competenza esclusiva delle regioni.

Fonti di grado secondario o secondarie

Tra le fonti secondarie troviamo i regolamenti del governo, i regolamenti emanati dalle autorità indipendenti presenti nell’ordinamento italiano, etc. L’ambito applicativo dei regolamenti, i quali possono normare soltanto nel rispetto delle fonti superiori, è abbastanza ristretto.

Usi o consuetudini

La consuetudine:

  • In quanto fonte di minor potere e importanza del diritto, è situata alla base della piramide ed è tenuta a rispettare tutte le fonti gerarchicamente superiori;
  • In quanto consiste in un comportamento e non in un atto giuridico, si caratterizza per essere l’unica fonte di produzione del diritto a non essere scritta;
  • Consta di due elementi:
    • L’elemento oggettivo della consuetudine consiste nel fatto che la maggior parte dei consociati tiene ripetutamente un determinato comportamento;
    • L’elemento soggettivo della consuetudine consiste nel fatto che i consociati tengono ripetutamente un determinato comportamento perché convinti di essere obbligati a farlo per legge.

Esistono tre tipi di consuetudine:

  • Consuetudine contra legem -> si tratta di una consuetudine che detta una regola di condotta contraria a una legge; non essendo un tipo di consuetudine ammessa all’interno dell’ordinamento italiano in virtù del principio gerarchico delle fonti, non produce effetti giuridici;
  • Si parla di consuetudine secundum legem quando una consuetudine disciplina una materia già disciplinata da una legge; l’ordinamento italiano ammette che una consuetudine possa regolare una materia già disciplinata da una legge a patto che quest’ultima richiami la consuetudine in questione;
  • Consuetudine praeter legem (al di là della legge) -> è la consuetudine che disciplina una materia non regolamentata dalla legge.

L’efficacia della legge

L’art. 11 co. 1 delle preleggi si occupa dell’efficacia temporale delle leggi e stabilisce che, di norma, una nuova legge (fattispecie astratta) è applicabile soltanto alle fattispecie concrete, cioè ai comportamenti, che si verificano successivamente alla sua entrata in vigore: è così che l’ordinamento italiano consacra il principio dell’irretroattività della legge.

Le fattispecie concrete ver

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angesara1999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Bonini Roberta Serafina.
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