DIRITTO PRIVATO
Capitolo 2 - IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI
§ 13. a) La Costituzione e le leggi di rango costituzionale
La Costituzione è fondamentale nel sistema delle fonti del diritto. Disciplina la
produzione giuridica
, imponendo che leggi e atti aventi forza di legge siano regolati
da leggi costituzionali. Stabilisce regole e principi che limitano l’attività del
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)
legislatore. Il e le norme sui diritti e doveri
fondamentali dei cittadini sono limiti invalicabili: una legge ordinaria che li viola è
costituzionalmente illegittima. Anche il legislatore costituzionale è vincolato da
questi principi supremi, che non possono essere revisionati, come il divieto di
.
art. 139 Cost
revisione della “forma repubblicana” dello Stato ( ).
leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali
Le hanno lo stesso
Carta
valore della e sono quindi superiori alle altre fonti; richiedono un’approvazione
. 138 Cost.
più complessa rispetto alle leggi ordinarie, come previsto dall’art
La Costituzione italiana è rigida, a di erenza dello Statuto Albertino del 1848, che
Corte costituzionale
era essibile. La giudica la legittimità delle leggi ordinarie
art. 134 Cost. “incidentale”
rispetto alla Costituzione ( ). Questo controllo, detto ,
avviene quando un giudice (giudice a quo), in una controversia, sospetta
l’incostituzionalità di una norma. Il processo si ferma e gli atti vanno alla Corte
giudizio di
costituzionale per il pronunciamento. Il Governo può promuovere un
costituzionalità in via “principale
” contro leggi regionali che eccedano la loro
competenza (e viceversa da una Regione contro lo Stato o un’altra Regione). Non è
invece consentito ai singoli cittadini rivolgersi direttamente alla Corte per denunciare
l'illegittimità di una legge. Se la Corte ritiene illegittima la norma esaminata, ne
dichiara l'incostituzionalità e la disposizione cessa di avere e cacia dal giorno
art. 136 Cost.
successivo alla pubblicazione della sentenza ( ).
norme del diritto internazionale consuetudinario fonti di rango
Le sono
costituzionale . 10 Cost.
, come stabilito dall’art , che prevede che l’ordinamento
giuridico italiano si conformi alle norme internazionali generalmente riconosciute, a
diritto
meno che non contrastino con i principi supremi della Costituzione. Il
internazionale convenzionale (i trattati), invece, ha una posizione gerarchica
. 117 Cost.
diversa. La sua rati ca è autorizzata da una legge ordinaria, ma l’art vincola
la potestà legislativa al rispetto degli obblighi internazionali. Pertanto, ai trattati sui
diritti umani (come la CEDU) si attribuisce un valore superiore alle leggi ordinarie. 1
fl fi ff ffi
§ 16. d) Le fonti dell'Unione europea
normativa comunitaria
La prevale sulle leggi ordinarie statali. L’Italia ha aderito
all’Unione Europea tramite trattati internazionali.
Fonte Descrizione Efficacia
Trattati fondamentali dell’UE,
TRATTATI (TUE E Direttamente applicabili,
modi cati dal Trattato di
TFUE) prevalgono sul diritto interno
Lisbona Direttamente applicabili,
Carta dei diritti fondamentali
CARTA DI NIZZA dell’Unione europea prevalgono sul diritto interno
Atti Direttamente applicabili,
che contengono norme
REGOLAMENTI direttamente applicabili dai nessun bisogno di una legge
giudici dei singoli Stati membri nazionale di recepimento
Atti organi
che indirizzano gli
legislativi degli Stati membri, Non immediatamente efficaci,
DIRETTIVE ssando un obiettivo ma d e v o n o e s s e r e r e c e p i t i
lasciando liberi di scegliere i attraverso leggi nazionali
mezzi per raggiungerlo
At t i v i n c o l a n t i r i v o l t i a
DECISIONI 1) Vincolanti
destinatari specifici
Corte di giustizia dell'Unione europea
La (con sede a Lussemburgo) può
pronunciarsi sulla validità e sull'interpretazione dei trattati e degli atti comunitari. Se
un giudice nazionale ha un dubbio sull'interpretazione di una norma europea, può
Corte in via pregiudiziale
(e in certi casi deve) sospendere il giudizio e rivolgersi alla
art. 267 TFUE
( ). Le sentenze interpretative della Corte di giustizia sono vincolanti per
tutti i giudici nazionali e prevalgono sulle norme interne incompatibili, che
andranno disapplicate. Per garantire un'attuazione più rapida e organica delle
Legge n. 234/2012
direttive, la ha previsto due strumenti legislativi approvati
annualmente:
"legge di delegazione europea"
1. La , con cui il Parlamento delega il Governo ad
emanare decreti legislativi per attuare le direttive.
"legge europea"
2. La , utilizzata per dare diretta attuazione agli atti europei,
modi care leggi nazionali in contrasto con obblighi UE ed esercitare il potere
sostitutivo dello Stato. 2
fi fi fi
Capitolo 3 - L’EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI
§ 19. Entrata in vigore della legge approvazione
A nché una legge entri in vigore non è su ciente la sua da parte
delle due Camere, ma sono richiesti ulteriori e speci ci passaggi:
promulgazione Presidente della Repubblica;
1) La a opera del
pubblicazione
2) la nella Gazzetta U ciale.
“vacatio legis”,
C. La un periodo di quindici giorni, a meno che la legge non ne
stabilisca uno diverso.
4) La legge si reputa conosciuta e diviene obbligatoria per tutti.
iuris non excusat:
Vige infatti il principio dell'ignorantia nessuno può invocare a
propria giusti cazione di non conoscere la norma per sottrarsi ai suoi e etti o
evitare una sanzione. La Corte Costituzionale ha stabilito che l’ignoranza è
scusabile solo se l’errore sulla conoscenza di una legge penale è “inevitabile”. Nel
diritto privato, invece, la mancata conoscenza o l’incomprensione delle leggi non
esime mai.
§ 20. Abrogazione della legge
cessazione di efficacia di una legge
L'abrogazione comporta la e può avvenire
nuova disposizione di pari grado gerarchico,
soltanto attraverso una come ad
esempio una legge posteriore.
Questo fenomeno può essere di due tipi:
ABROGAZIONE ESPRESSA dichiara in modo esplicito l'abrogazione
1) : la legge posteriore
di una legge anteriore o di suoi speci ci articoli.
abrogazione tacita
2) : norme successive contraddicono o sostituiscono
integralmente quelle precedenti, senza una dichiarazione esplicita.
- deroga
La prevede una disciplina diversa per casi speci ci, lasciando la norma
precedente valida per gli altri casi.
- L’abrogazione, invece, elimina una legge, anche tramite referendum popolare, con
cinquecentomila firme cinque Consigli regionali, maggioranza dei
o e se raggiunge la 3
ffi fi ffi fi ffi fi fi ff
voti quorum. ex nunc,
e il L’abrogazione opera mentre l’incostituzionalità annulla la
norma ex tunc, rendendola inapplicabile anche ai fatti passati, salvo i rapporti
esauriti con sentenza de nitiva. Se una norma abrogata aveva abrogato una legge
più antica, quest’ultima non torna in vigore automaticamente, a meno di una
norma ripristinatoria.
§ 21. Irretroattività della legge
non retroattiva,
La legge è generalmente cioè non si applica a fatti avvenuti prima
divieto di retroattività norme penali
della sua entrata in vigore. Il è assoluto per le e
sanzioni amministrative. ambito privatistico,
le In invece, è ammesso se rispetta
ragionevolezza, uguaglianza affidamento legittimo.
e Le leggi interpretative, che
chiariscono norme precedenti, si applicano retroattivamente a tutti i fatti regolati
dalla norma originaria, anche alle controversie pendenti, ma non alle sentenze già
passate in giudicato.
§ 22. Successione di leggi
L’avvicendamento tra leggi crea problemi quando fatti avvenuti sotto la vecchia
normativa producono e etti anche dopo l’introduzione della nuova. Il legislatore
disposizioni transitorie.
regola questo passaggio con Senza tali regole, sorgono
questioni interpretative di diritto transitorio.
Per risolvere questi problemi, la dottrina ha elaborato due teorie:
Teoria del diritto quesito La legge nuova non colpisce i diritti quesiti,
1. : cioè quelli
già acquisiti. Questa teoria è criticata per la di coltà di distinguere tra un
diritto acquisito e una semplice aspettativa.
teoria del fatto compiuto La legge nuova
2. : (salvo che non ne sia disposta la
non si applica alle fattispecie realizzatesi prima della sua entrata in
retroattività)
vigore, né ai rapporti ormai "esauriti". Questa teoria ha dei limiti: non fornisce
criteri certi per risolvere i rapporti “pendenti”, cioè quelli nati sotto la legge
vecchia ma non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore della nuova
legge. Per risolvere i con itti, bisogna capire se il legislatore ha voluto applicare
la nuova legge ai fatti avvenuti prima (ma non conclusi) o solo a quelli successivi.
ULTRATTIVITÀ DELLA LEGGE
• “tempus
: quando una norma, derogando al principio
regit actum”, stabilisce che atti o rapporti avvenuti sotto una nuova legge
continuino a essere regolati dalla precedente. 4
ff fl
fi ffi
Capitolo 4 - L’APPLICAZIONE E L’INTERPRETAZIONE
DELLA LEGGE
§ 23. L'applicazione della legge
della legge
L’applicazione è la sua realizzazione pratica. Per le norme di
organizzazione, signi ca creare e far funzionare gli organi. Per le norme di condotta,
signi ca evitare il proibito e fare il dovuto.
Nei rapporti di diritto privato, rispettare le regole spontaneamente (es. pagare un
debito) è il modo principale di applicarle. Se c’è una lesione del diritto, il giudice
applica la legge con provvedimenti (sentenza, ordinanza) per tutelare il diritto
giudiziale).
sostanziale (applicazione
§ 24. L'interpretazione della legge. Il precedente giurisprudenziale
Il giurista interpreta il testo normativo per comprenderne la regola concreta.
L’interpretazione attribuisce un senso al testo, scegliendo tra le letture possibili e
risolvendo i con itti applicativi.
Non si limita all’esame delle parole:
Elementi extra-testuali
1. : Non tutti i vocaboli sono de niti dalla legge. Bisogna
del legislatore.
tenere conto dell'intenzione
Sussunzione del caso concreto astratti;
2. : Gli enunciati normativi sono spetta
all'interprete decidere se il singolo caso concreto sia inquadrabile (sussumibile) in
quella norma.
Risoluzione delle antinomie criteri
3. : I con itti tra leggi si superano ricorrendo a
gerarchici, cronologici criterio di specialità.
e al
Interpretazione sistematica
4. : La disciplina di un caso concreto richiede spesso
combinazione di più norme,
la lette sulla base dell'intero sistema dell'ordinamento.
costituzionalmente orientata:
Assume oggi immensa importanza l'interpretazione tra i
alla
signi cati possibili di una norma, si deve sempre scegliere quello conforme
Costituzione alla normativa europea alla CEDU
, e .
A) interpretazione letterale o dichiarativa quando ci si attiene al senso più
—>
immediato del testo.
B) interpretazione correttiva Quando si attribuisce alla legge una portata
—>
diversa (più ampia o più ristretta) da quella suggerita dal suo tenore letterale. 5
fi fi fl fi fl fi
Dal punto di vista dei soggetti che la compiono, l'interpretazione si distingue in:
Interpretazione giudiziale
• provvedimenti
: È compiuta dai giudici e si traduce in
dotati di efficacia vincolante. Ha ruolo autoritativo solo per le parti del giudizio
precedente
speci co, ma può essere per casi simili. La giurisprudenza, ovvero
diritto vivente
l’orientamento costante dei giudici, forma il . A di erenza del
common law, dove le sentenze vincolano i giudici successivi, nel nostro
ordinamento il precedente è solo persuasivo: un giudice può decidere contro la
certezza del diritto
Suprema Corte. Per la , recenti riforme hanno ra orzato il
precedente: 360-bis c.p.c.
- l’art. dichiara inammissibile il ricorso in Cassazione se
conforme all’orientamento consolidato della Suprema Corte;
374 c.p.c.
- l’art. vieta alle sezioni semplici della Cassazione di discostarsi dai
principi delle Sezioni Unite, che decidono in caso di disaccordo.
Interpretazione dottrinale
• apporti di studio dei giuristi e
: È costituita dagli
degli accademici. Non ha forza vincolante, ma o re un supporto logico e
pratico essenziale.
L’interpretazione autentica
• legislatore,
: emanata dallo stesso chiarisce norme
efficacia retroattiva,
preesistenti ambigue. Ha a di erenza della norma
novativa, che modi ca la legge e vale solo per il futuro.
§ 25. Le regole e gli strumenti dell'interpretazione
clausole generali
L’interprete si trova di fronte a una s da complessa con le (buona
fede, equità, giusta causa), espressioni elastiche che richiedono una valutazione
concreta del caso.
12 disposizioni preliminari
L’art. delle impone di considerare non solo il signi cato
intenzione del legislatore, ovvero la ratio legis
letterale, ma anche l’ , non la
teleologica
volontà dei politici. L’interpretazione cerca di individuare questo scopo,
lavori preparatori
utilizzando i (discussioni parlamentari, relazioni) come indicazioni
utili, ma non vincolanti. 6
fi fi fi ff ff ff ff fi
Oltre allo scopo della norma, vi sono altri criteri a cui l'interprete ricorre:
criterio logico:
• che si avvale di vari argomenti:
Argumentum a contrario
1. : se la legge ha voluto una cosa, l'ha detta; se non
l'ha detta, vuol dire che ha inteso escluderla.
Argumentum a simili (analogia)
2. : estende la norma a fenomeni simili se
la somiglianza giusti ca un'identità di disciplina.
Argumentum a fortiori (a maggior ragione)
3. : estende la norma a
fenomeni che meritano ancor di più quel trattamento.
Argumentum ad absurdum
4. : impone di scartare l'interpretazione che
conduce a un risultato irragionevole o assurdo.
criterio storico:
• che consiste nell'analizzare l'evoluzione storica di un istituto
(dal diritto romano ad oggi) per comprenderne l'attuale assetto.
criterio sistematico:
• collocare la norma nel quadro dell’ordinamento è
fondamentale. Come diceva Celso, giudicare una singola parte di legge senza
l’intero testo è “incivile”. Questo evita contraddizioni, vuoti normativi e coordina le
norme.
criterio sociologico:
• conoscere gli aspetti economico-sociali dei rapporti regolati
è spesso illuminante per pervenire a un'interpretazione che sia congruente con la
realtà pratica.
criterio equitativo:
• è volto a evitare interpretazioni che contrastino con il senso
di giustizia di uso nella comunità, favorendo soluzioni equilibrate nel
bilanciamento degli interessi con iggenti.
La giurisprudenza considera la “rubrica” (il “titoletto”) un elemento imprescindibile per
l’interprete nei casi dubbi.
§ 26. L'analogia
Il legislatore non può disciplinare ogni aspetto dell’esperienza umana, creando
“lacune” nell’ordinamento. Il giudice non può ri utarsi di giudicare queste lacune, pena
la negazione della giustizia. L’evoluzione scienti ca, tecnica ed economica genera nuove
situazioni, rendendo impossibile la previsione casistica. 7
ff fi fl fi fi
12, comma 2, delle disposizioni preliminari
L’art. impone al giudice di risolvere i casi
analogica di norme
con norme speci che, interpretazione estensiva o applicazione .
Il procedimento analogico applica una regola a un caso simile, purché la giusti cazione
fondamentale sia la stessa. Ad esempio, se una norma tutela i lavoratori dipendenti in
base al contratto d’opera, e questa tutela è necessaria anche per alcuni autonomi, si
può applicare analogicamente.
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
L' autorizza due forme di analogia:
L'analogia "legis" in via analogica
1. : L'applicazione di speci che disposizioni scritte
ritenute adatte a regolare fattispecie simili.
L'analogia "iuris"
2. : Se manca una norma applicabile per analogia legis, si ricorre ai
principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. La regola per risolvere il
caso deriva dai generali orientamenti del sistema legislativo, non da un’altra
norma scritta.
I divieti di analogia 'art. 14 disp. prel. c.c.
limiti rigidissimi.
Il ricorso all'analogia incontra però dei L vieta
categoricamente l'applicazione analogica per due categorie di norme:
Le norme penali
• principio di stretta legalità 25 Cost.):
: il divieto si basa sul (art.
nessuno è punibile per un fatto non previsto come reato. Si applica alle norme
incriminatrici e a quelle che prevedono un trattamento più severo per il reo.
Le norme eccezionali
• norme eccezionali che derogano ai precetti generali.
: sono
Il divieto evita l’eccessivo ampliamento delle deroghe, applicando la disciplina
generale ai casi non previsti.
Attenzione : L’interpretazione estensiva, che adatta la portata letterale della norma
alla volontà legislativa, è consentita per le leggi penali ed eccezionali, a di erenza
dell’applicazione analogica, vietata. Tuttavia, in pratica, distinguere tra le due è
spesso di cile. 8
ffi fi fi fi ff
Capitolo 5 - I CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO
§ 27. Il diritto internazional
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Valerio Pescatore, Libro Consigliato: Manuale di diritto privato di Andrea T…
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Valerio Pescatore, Libro Consigliato Manuale di diritto privato di Andrea To…
-
Riassunto esame Diritto Privato, Prof. Valerio Pescatore, Libro Consigliato Manuale di diritto privato di Andrea To…
-
Riassunto esame Diritto privato I, prof. Sartori, libro consigliato Manuale di diritto privato, Torrente, Schlesing…