Sezione seconda: il principio di tassatività o di sufficiente determinatezza della fattispecie penale
1. Ratio del principio di tassatività e le sue articolazioni
Il principio di tassatività o sufficiente determinatezza nasce principalmente per limitare, contenere e neutralizzare eventuali abusi del potere giudiziario, ma anche per fornire al legislatore i criteri tecnici indefettibili della norma penale.
La definizione della fattispecie incriminatrice deve essere il più possibile chiara per garantire al primo impatto un’idea inequivocabile dei contenuti primi e ultimi dell’illecito che non può superare il limite del significato letterale della disposizione.
I riferimenti normativi in materia sono rappresentati dall’articolo 25, comma due, della Costituzione e dell’articolo uno del codice penale, alla cui stregua: nessuno può essere punito per un fatto che non si è espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite.
Il principio in esame è definito lessicalmente in tre diversi modi che sono concettualmente sovrapponibili, ma scolpiscono aspetti diversi dello stesso principio:
- La tassatività attiene al principio di contestazione dell’accusa: quando l’individuo è sotto processo, l’accusa deve essere definita in modo dettagliato e specifico per consentire la difesa dell’imputato.
- La sufficiente determinatezza della fattispecie attiene invece all’istanza di chiarezza: ogni elemento della fattispecie incriminatrice deve essere sufficientemente determinato, deve cioè avere un’area semantica di cui il giudice possa cogliere tutte le eccezioni e le sfumature senza margini di ambiguità.
- La precisione attiene infine al grado di tassatività sotteso alle tecniche di normazione in materia penale.
Il principio di tassatività o sufficiente determinatezza copre tanto la descrizione della norma incriminatrice che quella delle conseguenze sanzionatorie: sarebbe incostituzionale per contrasto con l’articolo 25, comma due, della Costituzione una norma incriminatrice che, pur definendo puntualmente il precetto, fosse imprecisa nella definizione della pena entro un minimo e un massimo edittale o lasciasse al giudice la scelta di definire il tipo e la gravità della sanzione in base alla sua sensibilità personale.
Tassatività e tecniche di normazione della fattispecie penale
2. La normazione casistica
Il grado di tassatività di una fattispecie muta in rapporto alla tecnica normativa adottata dal legislatore storico.
Il legislatore può avvalersi di un metodo di tipizzazione casistica o, per contro, di una normazione per clausole generali.
Possiamo appunto affermare che la tecnica di normazione casistica sia in astratto la più coerente con le istanze di precisione del diritto criminale.
Essa si caratterizza per la descrizione puntuale e analitica di tutte le fattispecie a cui si applichi la norma incriminatrice e il relativo trattamento sanzionatorio.
Avvalendosi della normazione casistica, il legislatore rinuncia a una costruzione unitaria e generalizzante del tipo di reato a vantaggio di una serie di situazioni di fatto descritte in maniera dettagliata.
La tecnica normativa in esame è stata sottoposta a una serie di obiezioni.
L’obiezione più consistente riguarda senz’altro il pericolo della precoce obsolescenza di una fattispecie incriminatrice, così inadatta a cogliere la naturale evoluzione dei fenomeni criminosi.
Pensiamo al concetto di malattia che rappresenta il nucleo della disposizione sulle lesioni personali in rapporto a fenomeni problematici, come la sieropositività.
Per molto tempo la giurisprudenza ha escluso che la sieropositività rientrasse nella nozione medico-legale di malattia come alterazione patologica dell’organismo umano, rendendo ardua l’affermazione di una responsabilità penale.
Priva di fondamento è invece l’obiezione secondo la quale l’eccessiva tipizzazione dei casi determinerebbe in capo al giudice la tentazione di ricorrere all’analogia per ovviare a esigenze politico-criminali successive alla creazione della norma incriminatrice strutturata in forma casistica.
3. La normazione per clausole generali
La normazione per clausole generali si sviluppa attraverso formule in grado di estendere la tipicità di una determinata fattispecie base a condotte originariamente atipiche, che vengono punite con la stessa pena prevista per la condotta dell’autore del fatto di reato.
L’esempio paradigmatico è rappresentato dalla clausola generale di incriminazione suppletiva di cui all’articolo 110 del codice penale che punisce il concorso eventuale di più persone nel medesimo reato.
Il legislatore del 1930 ha utilizzato il metodo di tipizzazione unitaria su base causale incriminando chiunque concorre nel medesimo reato.
Tale tecnica si pone in grave tensione con il principio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie.
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4. La normazione sintetica
Essa rappresenta il giusto equilibrio tra normazione casistica e per clausole generali.
Essa si avvale di elementi di sintesi descrittivi, come nel caso della minaccia, o normativi come nel caso dell’altruità della cosa.
La sufficiente determinatezza è salva nel caso in cui il legislatore si rifaccia a un concetto di genere adeguatamente univoco.
La normazione sintetica non corrisponde del tutto all’uso di soli elementi normativi di fattispecie, ma ha una portata più ampia.
È semplicemente un’alternativa alla normazione casistica; essa si avvale di concetti normativi, ma può anche riguardare i concetti descrittivi, ammesso e non concesso che la linea discretiva tra concetti descrittivi e normativi di fattispecie sia così netta come spesso la si tratteggia.
Tassatività ed elementi strutturali della norma incriminatrice
5. Elementi descrittivi e normativi della fattispecie
Gli elementi costitutivi della norma penale si distinguono in descrittivi e normativi in base al diverso meccanismo di ricognizione delle note costitutive del fatto tipico.
Descrittivi = sarebbero gli elementi che fanno sempre riferimento a dati della realtà empirico-naturalistica, come tali percepibili con i sensi e non bisognosi di particolari mediazioni o filtri interpretativi.
Normativi = secondo la definizione della categoria sarebbero quegli elementi comprensibili solo sul presupposto logico di una norma giuridica o etico-sociale diversa da quella in cui sono contenuti.
La distinzione tra concetti descrittivi e normativi tocca punti cruciali della teoria generale del reato: si pensi all’oggetto della rappresentazione nei delitti dolosi.
Sul piano del principio di sufficiente determinatezza, occorre invece sfatare il mito della minor tassatività dei concetti normativi a dispetto della specifica precisione dei concetti descrittivi.
Si pensi al concetto di morte, che ben si presta a riassumere il rilievo fondamentale della problematica discussa: quello che nell’ottica del legislatore 1930 appariva come il prototipo degli elementi descrittivi del fatto tipico di omicidio, ha subito nel corso del tempo un processo graduale di normativizzazione, che ne ha modificato la struttura e la portata incidendo di conseguenza in misura sensibile su un’individuazione nel momento consumativo delle fattispecie che lo contengono.
La legge numero 578 del 1993 ha fissato all’articolo uno la determinazione giuridica del momento della morte nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
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Inevitabile appare per queste ragioni il richiamo alla tesi di ERIK WOLF sulla generale normativa di tutt
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