Lezione N°2 23/09/2022
Diritto penale
Diritto penale è il diritto della spada. Diritto = garanzia, intesa come studio per l'utilizzo della spada. Penale = spada, intesa come sanzione.
Funzione del diritto penale
- Prevenire un comportamento
- Individuare la fattispecie meritevole di sanzione
- Commisurare una adeguata sanzione in base all’illecito compiuto
Diritto penale = ramo dell’ordinamento giuridico dello Stato. Penale = conseguenza inflitta a chi viola una disposizione tipizzata all’interno del codice. Il diritto penale va a disciplinare quel complesso di norme giuridiche che vedono come conseguenza di tale comportamento una pena. Il nostro ordinamento va a tipizzare tutti quei comportamenti ritenuti meritevoli di una sanzione penale, che vengono definiti reati.
Reato = insieme di comportamenti umani che costituiscono una fattispecie tipica che si suddividono in comportamenti attivi e omissivi. La sanzione è ciò che deriva dall'inosservanza del precetto. La norma penale, disposizione che contiene una fattispecie catalogata come reato, si compone di due elementi: il precetto e la sanzione. Il precetto è la descrizione della fattispecie che comporta la sanzione.
Perché esiste il diritto penale?
Per regolamentare il vivere comune, per porre un limite ai comportamenti umani volto a una pacifica convivenza. Il diritto penale nasce per porre determinati divieti (no uccidere, no rubare, ecc.). Il diritto penale è in grado di orientare un comportamento di un consociato, al fine di far comprendere al destinatario di una norma cosa è giusto e cosa è sbagliato, e a cosa va incontro in caso ciò venga eseguito.
Prima funzione del diritto penale: funzione di indirizzo
Chi è il destinatario della norma?
Parentesi
- Reati comuni: rivolti a tutti.
- Reati propri: per la cui configurazione la legge richiede il possesso di una determinata qualifica (es. infanticidio = necessaria qualifica di madre).
Altro destinatario: i giudici, che devono recepire ed applicare la norma. È necessario, di conseguenza, che la norma sia comprensibile, chiara e determinata, sia per il consociato sia per il giudice, in quanto ciò permette a quest’ultimo di capire quando tale fattispecie sia determinata.
Altro elemento: imperatività, è quel carattere che conferisce alla norma penale obbligatorietà, in quanto ordine per il consociato.
Reato
Si fonda su 3 elementi fondamentali, 3 principi cardine.
- Principio di materialità, non vi potrà essere reato se non in caso di concretizzazione di una condotta umana.
- Principio di offensività, affinché possa esservi un reato è necessario che ci sia una lesione in concreto del bene giuridico tutelato dalla norma (es, 624 furto al fruttivendolo).
- Principio di colpevolezza, in quanto un reato è tale se possa essere attribuito al soggetto che ha compiuto tale condotta x, a condizione che si possa muovere un rimprovero (ciò può avvenire se il soggetto domina il compimento di tale azione, es. tick nervoso, non sanzionabile).
Il diritto penale si divide in una parte generale e una parte speciale. Il diritto penale parte generale contiene tutta la regolamentazione dei reati contenuti nella parte speciale. I reati di parte speciale sono stati introdotti per tutelare dei beni giuridici.
Bene giuridicamente rilevante
Per bene si intende non solo la cosa, ma un interesse soggettivo (es. reati che ledono l’onore, es, diffamazione). Bene giuridico: bene socialmente rilevante considerato meritevole di tutela giuridica in ragione della sua importanza.
Teorie del bene giuridico
- Bene giuridico come diritto soggettivo
- Bene giuridico come bene già esistente, “il diritto penale non crea bene giuridico, lo trova e attorno crea la norma”
- Bene giuridico costituzionalmente orientato, meritevoli di garanzie costituzionali, ciò lo dice Bricola
Va detto che per l’intervento del diritto penale è necessario un ulteriore requisito, in quanto il diritto penale ha un carattere sussidiario, inteso come strumento da utilizzare quale estrema ratio (ultimo strumento), per far fronte a determinate situazioni, in quanto diritto più invasivo della sfera giuridica del soggetto data la natura delle sanzioni. Il diritto penale interviene, secondo tale visione, nel momento in cui nessun ramo dell’ordinamento italiano può far fronte all’illecito verificatosi (sussidiarietà in senso stretto). Altra teoria, sussidiarietà in senso ampio, la sanzione penale è la sanzione più adeguata all’illecito compiuto.
Ultimo criterio: meritevolezza della pena, secondo la quale sanzione penale è accettata solo se sussiste la meritevolezza della pena, in parallelo alla condotta umana compiuta. Tutto ciò si racchiude nel principio di frammentarietà, in quanto il diritto penale è un diritto frammentato, (mano del legislatore = rastrello, quando va ad agire porta con sé i materiali più grossi, tralasciando il materiale più piccolo) poiché “porta con sé” tutti quegli elementi realmente meritevoli di tutela, e di conseguenza meritevolmente sanzionabili le azioni a omissione di esse (es. violazione contrattuale, fuori dal diritto penale). Il diritto penale è frammentato perché NON tutte le condotte illecite sono illeciti penali. Non ogni condotta contro la morale è rilevante da un punto di vista penalistico. Art. 1 = principio di legalità – NULLUN CRIMEN NULLUN PENA SINE LEGEM – art. 25 cost.
Tale principio si ramifica in 4 sotto principi:
- Principio di riserva di legge
- Principio di tassatività e determinatezza
- Principio di irretroattività
- Divieto di analogia
Lezione N°3 29/09/2022
Perché punire è necessario?
Il diritto penale (parte generale) è volto a limitare l’espansione di determinate fattispecie, che devono essere regolamentate per un quieto vivere.
Punto 1: non si può indiscriminatamente creare reati. Il vero dilemma del diritto penale è il seguente: “è necessario il diritto penale?” Sì, perché serve a stringere i fatti fenomenologici, che necessitano di essere puniti e meritano la sanzione.
Tipicità + Antigiuridicità + Colpevolezza = Fattispecie punibile
Quali sono le fattispecie che devono essere tutelate per l’antonomasia? Quelle fattispecie intrinseche di un interesse comune da salvaguardare per la collettività (es. omicidio). “Punire è necessario per tutelare interessi condivisi in un determinato contesto sociale e storico. Attraverso la sanzione penale, la più rigorosa e grave risposta dell’ordinamento per la violazione di una regola comportamentale.”
“Il diritto penale è volto a proteggere questi interessi condivisi chiamati beni giuridici”. Ma quali sono questi interessi condivisi? Per antonomasia tali principi li riscontriamo nella costituzione (lavoro, famiglia, ecc.), tali interessi hanno rilevanza tale da prevedere una sanzione penale se violati. Con la sanzione penale però si va a limitare la libertà personale di un soggetto, anch’esso garantito dalla costituzione (art. 13), per tale motivo non è possibile sanzionare tutte le fattispecie, ma solo le fattispecie di estrema ratio, quali non tutelabili altrimenti (es. attraverso sanzione amministrativa). Sulla funzione che deve svolgere la pena ad oggi si hanno dibattiti.
Ricapitolando
La sanzione penale è legittimata a proteggere i beni giuridici presenti nella costituzione
Concetto latino Nemo prudens punit quia peccatu est set ne precetur
- Nemo prudens punit, nessuna persona dotata di senno punisce
- quia peccatu est, nessuna persona punisce ciò che è reato.
- Set Ne pecetur, nessuna persona dotata di senno punisce perché è stato commesso un reato.
E allora perché si punisce?
Per tutelare gli interessi collettivi, garantendo questi ultimi. In quanto ogni agente è autoresponsabile dei propri comportamenti. Il reato è volto a compensare il male recato con altro male.
La vera funzione della pena è la prevenzione per i reati, a prevenire la lesione o il pericolo dei beni giuridici attraverso la minaccia della sanzione.
E come lo fa? 3 strategie
- Ottica retributiva dice che lo fa in misura paritaria (es. all’omicidio si risponde con la morte). Questa necessità di prevenire ha fatto abbandonare l’idea retributiva. L’obiettivo è far sì che quel soggetto non ricommetta il reato.
- Ottica general preventiva, volta a prevenire un reato da tutti i soggetti della collettività. La general prevenzione si esplica nel momento della minaccia, attraverso l’erogazione di un minimo e massimo edittale, cd prevenzione negativa. In quest’ottica si necessita di una controspinta psicologica dinanzi alla spinta del compiere il reato. La general prevenzione agisce anche attraverso uno statuto promozionale positivo, tramite “vantaggi” per i soggetti che sono allineati all’ordinamento. La general prevenzione ha però un difetto, ovvero il non tener conto dei reati commessi in uno stato di irrazionalità (es. fasce sociali che hanno scelto di vivere in contesti di criminalità).
- Ottica special preventiva, volta a prevenire un reato da soggetti che l’hanno già commesso. Possiamo definirla come una prevenzione di secondo livello, rivolta all’autore del reato, dimenticandosi dei consociati e del fatto di reato commesso, in quanto si interessa solo che tale persona non commetta più quel reato. Ciò comporterebbe delle distorsioni
- In natura al mezzo, utilizzare qualsiasi mezzo per raggiungere il risultato (es. tortura).
- Il rischio di erogare una sanzione eccessiva, volta a evitare nella sua totalità di ripetersi di tal fenomeno.
Ma nel nostro sistema costituzionale quale è la finalità della pena? Art. 27 comma 3 cost. le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. L’ottica è volta alla rieducazione del condannato, ma non potendo erogargli un trattamento inumano, volto alla reintegrazione nella società. Per realizzare quella rieducazione bisogna utilizzare tutta una serie di corollari, volte a far comprendere ed accettare la pena al condannato.
Quali sono questi corollari?
- Io condannato devo essere in grado di conoscere a cosa vado incontro compiendo quel comportamento.
- La pena deve essere giusta (art. 27 con art. 3) in proporzione al fatto compiuto, che ecceda i limiti della responsabilità penale e personale dell’autore.
La pena nell’ottica preventiva agisce sotto forma di general prevenzione nel momento della minaccia, non nella special prevenzione in quanto daremmo una sanzione sproporzionata (per minaccia verso gli altri), ma appunto la sanzione deve essere proporzionata (tratto dell’ottica retributiva).
Lezione N°4 30/09/2022
Reato
Illecito penale (è un sinonimo), comportamenti vietati dall’ordinamento che vengono sanzionati dal diritto penale (es. omicidio). Il codice penale viene introdotto nel 1930, è una raccolta di norme penali, suddivisa in una prima parte ove abbiamo le norme principali, e una seconda parte ove abbiamo la definizione dei reati. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nel codice penale abbiamo solo una parte di reati previsti dall’ordinamento (prof dice 50-60%), i restanti reati vengono individuati in ulteriori normative (es. codice civile) che completano questo quadro.
Art.1 cp: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Tale articolo è rubricato: (Reati e pene: disposizione espressa di legge).
Possiamo riassumerlo con il brocardo: NULLUN CRIMEN NULLUM PENA SINE LEGEM. Tale concetto lo possiamo riscontrare in una fonte superiore del Codice penale, ovvero nella costituzione, all’art. 25 cost che recita: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Questo principio cd principio di legalità, lo individuiamo quindi nell’art. 1 cp e nell’art. 25 comma 2 cost. Gerarchicamente parlando prevale le disposizioni della costituzione, ma il codice penale rafforza il concetto espresso nella costituzione, in quanto viene ulteriormente espresso il principio di legalità tramite l’avverbio espressamente.
Art. 25 comma 1 principio di irretroattività. Norma sull’omicidio: art. 575 cp + chiara. Norma sulla truffa: art. 640 cp - chiara ma + ampia in quanto abbiamo più modalità comportamentali riconducibili alla truffa. Ciò comporta il dover verificare se tutti gli elementi della norma sussistano per individuare la fattispecie, a differenza del 575 che è più facile da individuare come fattispecie. Gli elementi di cui stiamo parlando sono:
- La presenza di artifizi o raggiri
- L’induzione in errore
- Un ingiusto profitto di se o altrui e il danno cagionato ad altri
Art. 646 cp appropriazione indebita. Siamo in una fattispecie simile al 640 ove però manca l’elemento dell’artifizio o raggiro. Art. 641 cp insolvenza fraudolenta. Questi elementi vengono definite MODALITÀ DECETTIVE. Possiamo individuare delle domande basi per individuare i reati:
- Chi? Lo definiamo come soggetto attivo o reo o autore
- Cosa? Lo definiamo come comportamento o condotta (che può essere anche una condotta omissiva, non solo “attiva”).
- Conseguenza?
Art. 314 cp peculato = in questo caso l’autore è il pubblico ufficiale, il comportamento da non fare (condotta omissiva da compiere, attiva da evitare) in questo caso è l’appropriazione di cosa altrui. All’interno del 640, l’evento occorre che produca un risultato per rientrare nella fattispecie, a differenza del 314, ove non abbiamo il discorso del profitto o del danno. Abbiamo quindi dei comportamenti che non sono eseguibili in nessun caso, e abbiamo altri comportamenti eseguibili se non cagionano danno ad altrui soggetto.
Lezione N°5 05/10/2022
Principio di sussidiarietà
È una articolazione del principio di legalità. Tale principio si basa sull’utilizzo della sanzione penale laddove altre forme di sanzione non siano adeguate (es. omicidio punito con sanzione pecuniaria). Ritorna la massima secondo la quale “la sanzione deve essere proporzionata ed adeguata alla violazione commessa”. Determinati comportamenti non raggiungono quella soglia secondo la quale necessitano di una sanzione penale.
Quando viene utilizzata la sanzione penale?
Secondo il principio di sussidiarietà, anche detta clausola di estrema ratio, in quanto si utilizzerà la sanzione penale solo dove tutte le restanti sanzioni (civile e amministrativa) non risultino sufficienti. Possiamo quindi dare una formula: reato = pena proporzionata al reato.
Nel diritto penale sono di due tipi:
- Sanzioni detentive, con una limitazione della libertà personale
- Sanzioni pecuniarie, con una limitazione del patrimonio pecuniario
Esistono poi delle tipologie di sanzioni che hanno la funzione di inabilitare o interdire, a determinate sfere, ad esempio dai pubblici uffici. Tali sanzioni sono finalizzate ad impedire al soggetto di compiere determinati atti con quella determinata carica. Abbiamo poi altre tipologie di sanzioni che non intaccano le due sfere principali, come i lavori sociali, finalizzati a dare servizi alla comunità, tramite una stipulazione di patto che permette al condannato di scontare la sua colpa tramite tali lavori. Altro esempio è la pubblicazione di condanna, volto a rendere noto all’opinione pubblica lo status del condannato. Abbiamo qui un duplice profilo: la conoscenza dello status del condannato, e dall’altra si ha una sorta di sanzione mediatica nei confronti del condannato. (es. ipotesi di contraffazione del marchio, tale pena accessoria è volta a far sì che i soggetti siano a conoscenza dello status, e quindi che quel prodotto è un prodotto contraffatto) Tutte queste sanzioni sono cd pene accessorie, in quanto non sostituiscono ma si aggiungono alle pene principali.
Tornando sul principio di sussidiarietà quale è la linea di confine che ci permette di catalogare quella fattispecie come una fattispecie di estrema ratio?
Ciò lo deduciamo dalle linee di politica criminale, delineate dal legislatore, è il legislatore che detta lo spartiacque. Tali linee di politica ci permettono di inserire quel comportamento nel penale o nell’extrapenale. Una prima linea di politica è dettata dall’art. 1 cp NULLUN CRIMEN NULLUN PENA SINE LEGEM, secondo un principio di irretroattività delle pene. È importante sottolineare che con il continuo mutamento degli orientamenti sociali e culturali (es. periodo lockdown) tale linea si sposta, e quindi alcuni comportamenti possono entrare (cd, penalizzazione) (prima linea) dalla sfera del penale come altri comportamenti possono uscire (cd. Depenalizzazione) (seconda linea).
Abbiamo poi un’altra linea di politica criminale, in quanto il legislatore può variarli nell’ambito penale, ovvero punirli più o meno gravemente. Ipotesi di linea spostata aggravando le conseguenze: ciò è avvenuto ad esempio in tema di violenza di genere (es, femminicidio o molestie sessuali). Abbiamo poi sempre in questo tema lo stalking, comportamento che ha avuto una penalizzazione.
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