Diritto internazionale
Il diritto internazionale denota un sistema di regole e principi atti a disciplinare la vita della comunità internazionale (= relazioni tra enti che ne fanno parte). Gli stati, essendo soggetti del diritto internazionale, sono titolari di situazioni giuridiche soggettive; tuttavia, nell’ordinamento internazionale manca una norma attributiva della personalità giuridica.
Diritto internazionale pubblico e privato
Si distingue diritto internazionale pubblico e privato: quello pubblico è quell’impianto normativo (= insieme di norme, principi ecc…) che regolava solo i rapporti tra stati perché non vi erano altri soggetti a livello internazionale oltre a loro, quindi, il diritto regolava solo i rapporti tra essi.
Andando avanti nel tempo, il diritto internazionale si modifica perché le fonti normative proprie di esso sono cambiate: in passato c’erano solo gli stati, mentre dagli anni ’90 nascono altri soggetti a livello internazionale. Ora il diritto internazionale pubblico, oggi, studia i rapporti tra stati e questi altri soggetti:
- Personalità pacifica -> organizzazioni internazionali
- Rapporti stati-individui -> dubbia soggettività internazionale
Oggi, il diritto internazionale pubblico delinea anche i rapporti tra gli altri soggetti internazionali tra loro (popolazioni indigene ad esempio) -> diritto internazionale umanitario: regola rapporti non statali -> prima grande evoluzione del diritto internazionale -> non più solo stati, ma società composite -> evolve società internazionale = evolve diritto internazionale.
Il diritto internazionale privato e processuale, invece, regola rapporti di natura privatistica (carattere commerciale) tra persone fisiche e giuridiche laddove ci sia un “elemento di estraneità” rispetto ad un singolo ordinamento, ad esempio quello nazionale.
Eguaglianza sovrana degli stati
Il diritto internazionale è basato sull’eguaglianza sovrana degli stati: dal punto di vista formale, tutti gli stati sono uguali -> principio base del diritto internazionale. Una comunità di stati uguali (= comunità internazionale paritaria) nasce alla fine della Seconda guerra mondiale, quando si crea una rete di principi e valori che sono espressione del principio dell’eguaglianza degli stati: questi principi si trovano nella Carta delle Nazioni Unite.
Pace di Vestfalia = indebolimento degli imperi -> entità che pensavano di poter redigere il mondo -> si inizia a pensare ad una visione paritaria della società e del diritto internazionale.
Molti stati, prima del Secondo dopoguerra, esistevano, ma venivano identificati nei monarchi assoluti che li governavano -> effetto di immunità dello stato straniero dalla giurisdizione: lo stato straniero era espressione del suo monarca assoluto, dunque, era impensabile giudicare quel monarca -> in passato vi erano gli stati, ma molto diversi da quelli che nasceranno dopo che iniziano ad essere meno identificati nelle persone che governano il paese.
Poteri degli stati
- Produzione di norme di diritto cogente (ius cogens) -> sono norme imperative, costituzionali. La funzione normativa è relegata ai soggetti del diritto internazionale: non c’è un’entità superiore, dunque, la produzione normativa è decentrata (= gli stati FANNO le norme). Le norme costituzionali vengono dal basso: gli stati e i membri della comunità internazionale le formano.
- Funzione giudiziaria -> se tutti gli stati sono uguali, la funzione giudiziaria è esercitata da giudici precostituiti (Corte penale internazionale ad esempio), cioè costituiti prima della controversia. L’accettazione della competenza della Corte può essere fatta dagli stati molto tempo prima dell’insorgenza della controversia.
- Funzione repressiva-coercitiva: in caso di violazione delle regole di ordinamento, predispone strumenti coercitivi per obbligare gli stati a rispettarli. Anche qui, non vi sono autorità superiori ma organi che possono adottare sanzioni su base fattizia per il principio di eguaglianza sovrana degli stati. In casi di violazione di regole internazionali, vi sono clausole internazionali (caso Ucraina -> si attiva la legittima difesa collettiva).
La giuridicità dell’ordinamento si fonda su meccanismi sanzionatori e su clausole di solidarietà (quando uno stato non riesce a difendersi, chiede aiuto agli altri -> legittima difesa collettiva).
Soggettività del diritto internazionale
La personalità/soggettività internazionale comporta divenire destinatari di diritti e obblighi ma anche di avere il potere di creare diritto.
Cosa rende lo stato un soggetto del diritto internazionale?
- Effettività: esistenza di un territorio entro il quale lo Stato esercita effettivamente il potere di governo -> caso Kosovo 2008: dichiarazione unilaterale di indipendenza adottata dal Kosovo -> non gli vale l’acquisizione dello status di persona giuridica per l’assenza del requisito dell’effettività.
- Indipendenza: presenza di un ordinamento originario che non dipenda da quello di un altro stato.
Esiste anche una teoria di soggettività internazionale relativa: situazione in cui lo stato di nuova formazione viene riconosciuto solo da una parte degli stati, dunque, lo stato in questione diventerebbe destinatario di diritti e obblighi esclusivamente nei rapporti con i paesi riconoscenti.
1948 -> le Nazioni Unite inviano funzionari per mediare la Prima guerra di aggressione dei Paesi Arabi verso Israele. Queste persone hanno una cittadinanza, dunque, lo stato nazionale può proteggerli. La risposta della Corte è che la soggettività delle Nazioni Unite è diversa da quella degli stati membri: i soggetti dell’ordinamento giuridico sono diversi, quindi, il procedimento di ottenimento della soggettività è diverso per gli stati e per le organizzazioni internazionali, a seconda del soggetto.
Quando posso vantare una personalità giuridica internazionale? Se sono un soggetto di diritto internazionale, a livello internazionale devo dimostrare di essere titolare di diritti e di obblighi internazionali -> così sono soggetto del diritto internazionale (titolare di diritti e assunzione di obblighi).
Convenzione di Montevideo
Secondo l’articolo 1 della convenzione di Montevideo, lo stato può vantare soggettività internazionale se ha:
- Popolazione permanente
- Territorio definito
- Governo
- Capacità di entrare in relazione con altri stati
Questi requisiti cumulativi valgono ancora oggi ma con qualche modifica:
- Popolazione permanente (= popolazione stabile su un territorio su cui vanto superiorità statale e poteri statali). Inoltre, la popolazione deve essere organizzata sotto il profilo culturale, politico. Se non vi è una popolazione e vi è un’occupazione militare del territorio, vale comunque il principio di autodeterminazione dei popoli -> l’occupazione bellica non è mai possibile come titolo di sovranità. La Corte dice che il Sahara occidentale è una terra abitata da persone nomadi (no popolazione permanente), ma comunque la abitavano nonostante: pur essendo popolazione nomade, era comunque organizzata, quindi, l’elemento dell’organizzazione deve essere inteso oggi in modo flessibile: bisogna considerare le abitudini della popolazione.
- Territorio definito (= confini internazionalmente riconosciuti, non tracciati in maniera unilaterale, in accordo con paesi limitrofi e paesi terzi). L’esistenza di questo criterio non è ostacolata dal fatto che una parte del mio territorio è contesa: una piccola parte può essere contestata in materia di sovranità (ad esempio Taiwan, secondo la Cina è cinese mentre secondo la comunità internazionale è ambigua) -> lo stato esiste anche se una parte del territorio è contesa. In questo caso, se uno stato preesistente riconosce un altro stato quale soggetto dell’ordinamento internazionale -> caso USA con Governo della Repubblica popolare cinese come unico governo legittimo della Cina e Taiwan parte integrante del suo territorio -> atto di riconoscimento degli USA non ha efficacia costitutiva ai fini della personalità (mancanza dei due requisiti necessari di effettività e indipendenza), rivelando invece la disponibilità di uno stato (quello autore del riconoscimento) a instaurare relazioni internazionali con un altro stato (colui che è destinatario del riconoscimento).
- Governo -> il governo ci deve essere ma per essere esistente dal profilo internazionale e pretende di avere soggettività deve essere effettivo e stabile su un territorio. Israele ha dato una maggiore autonomia al governo palestinese in alcune parti di territorio. Uno stato è sovrano se controlla i suoi confini: la Palestina deve avere, invece, il consenso di Israele. È stato eletto un muro tra Palestina ed Israele -> violazione del principio di autodeterminazione dei popoli. La sovranità statale si proietta nel diritto penale -> ciò che succede sul territorio proprio ha valenza penale e si applica il diritto penale proprio di quel paese ma per il caso Palestina è diverso: accordi di Oslo (Israele ha giurisdizione penale esclusiva in Palestina -> comprime la sovranità dello stato palestinese). La comunità internazionale cerca comunque di tenere a galla la sovranità internazionale della Palestina, tramite ad esempio l’ingresso di essa in organizzazioni internazionali (UNESCO e Corte penale internazionale -> chiede alla Corte che indaghi su crimini antecedenti all’entrata -> retroattività -> crimini commessi da Israele in Palestina dal 2014). La Corte penale internazionale (sezione che si occupa di verificare se si possa indagare sui crimini commessi in uno stato-parte -> la Palestina va trattata come una qualsiasi altra parte contraente dello statuto). Durante la Seconda guerra mondiale, molti governi europei (“governi in esilio”) si trasferiscono perché il loro territorio era militarmente occupato dai nazisti o per ragioni di guerra civile -> il governo in esilio ha problemi di effettività perché non ha controllo del territorio e della popolazione, dunque, se l’esilio dura poco si può superare la situazione di contrasto ma se dura molto si perde totalmente il contatto con popolo e territorio -> soggettività internazionale cade. Nella Seconda guerra mondiale era diverso, ora abbiamo il divieto dell’uso della forza che aiutano la sopravvivenza del governo in esilio. Nel caso in cui vi sia occupazione militare straniera, l’effettività del governo in esilio è protetta dal divieto di uso della forza. Nel 1990, dopo l’invasione del Kuwait e l’approvazione della carta delle nazioni unite, il Consiglio di sicurezza protegge il governo in esilio che non è effettivo ma lo protegge a livello internazionale perché una potenza straniera ha occupato militarmente il suo territorio. Inoltre, vi è il “governo fantoccio” (= governo non indipendente, soggetto ad un altro governo -> difetto di indipendenza) -> ad esempio Repubblica nord di Cipro (1982), dal punto di vista politico, economico e militare è completamente assoggettato alla Turchia. La dipendenza/indipendenza di un governo dall’esterno: governo fantoccio, governo collaborazionista. Sono governi a sovranità limitata. Quando abbiamo un dubbio sull’indipendenza (= capacità di entrare a contatto con altri stati, significa porsi ad un livello di parità con altri stati, per stipulare accordi ad esempio) bisogna verificare qual è il livello di dipendenza/indipendenza da poteri esterni, se la dipendenza è forte, possiamo essere davanti ad un governo fantoccio. Sotto il profilo internazionale, i per i governi fantoccio ne risponde lo stato parte della Convenzione europea che controlla militarmente ed economicamente.
Una parte degli stati, afferma che oltre i requisiti di Monte Video, sarebbe nato un requisito ulteriore per la formazione di nuovi stati:
Lo stato di nuova formazione, per essere considerato soggetto di diritto internazionale, deve voler rispettare i principi base del diritto internazionale (diritti umani, autodeterminazione dei popoli): non posso diventare soggetto se non si accettano questi principi.
Ciò è stato messo per iscritto da diverse organizzazioni regionali, come la Comunità Europea: un documento del 1991 è una dichiarazione sul riconoscimento di stati come l’URSS, perché si stava smembrando. La Comunità europea attua della guide-lines, ovvero rispettare i principi base della carta della comunità. Tuttavia, per far sì che nasca un nuovo soggetto del diritto internazionale, bastano i 4 criteri di Monte Video, prescindendo da quest’ultimo requisito.
Anche la Corte internazionale di giustizia, sull’indipendenza del Kosovo, afferma che i requisiti per la sovranità statale ci sono ma questo no.
Riconoscimento
Il riconoscimento della soggettività di uno stato, una volta effettuato, non può essere contestato in un secondo momento dallo stato che lo compie.
Può essere:
- Esplicito (de iure): riconoscimento integrale della sovranità dello stato che si è appena formato, senza riserve sulla statualità del soggetto, oppure riconoscimento fatto in forma espressa, con una dichiarazione ad hoc in cui si dice di riconoscere il nuovo stato di nuova formazione.
- Di fatto/implicito (de facto): il riconoscimento ha perplessità sulla statualità o sulla sovranità in alcune porzioni di territorio, ad esempio la sovranità non è integrale. Questo riconoscimento significa che l’atto del riconoscimento non è esplicito ma si inizia a lavorare con il nuovo stato nascente, senza dichiarazione ma viene accettato implicitamente nella comunità internazionale.
Che valore giuridico ha il riconoscimento? 3 teorie:
- Riconoscimento non ha valore giuridico, ma solo politico dichiarativo della personalità -> la soggettività giuridica dello stato non dipende dal riconoscimento fatto da altri stati: caso tipico del valore dichiarativo.
- Riconoscimento non è dichiarativo ma costitutivo della personalità giuridica -> senza riconoscimento da tutti gli stati, collettivo, lo stato non esiste.
- Riconoscimento come atto libero, spontaneo, politico ma anche in assenza di riconoscimento lo stato esiste, non è costitutivo MA quando lo stato viene riconosciuto, non si può più tornare indietro -> no revoca del riconoscimento a meno che le condizioni della statualità mutino.
Nel caso del Kosovo, è riconosciuto da una buona parte, ma per pressione di Serbia e pressione della Federazione Russia tra 2016 e 19 hanno revocato il riconoscimento del Kosovo senza alcuna giustificazione -> Prevale la terza dottrina, che pone un freno a queste azioni.
Inoltre, l’atto libero del riconoscimento riconosce la formazione di un nuovo stato ma vi è l’obbligo di verificare la statualità, dunque, il riconoscimento non può essere prematuro (= il soggetto non ha i requisiti) si sta facendo qualcosa di contrario al diritto internazionale (violazione del principio di non-ingerenza). Il riconoscimento prematuro crea problemi allo stato unitario che soffre di un fenomeno che può portare allo sgretolamento di quello stato (ad esempio URSS), dunque, bisogna aspettare tempo debito, che la situazione prima si stabilizzi.
L’ex Iugoslavia, ad esempio, il problema era che all’indomani della dissoluzione, a condizione non stabilizzata, la Serbia aggredisce gli altri stati (Croazia e Slovenia) mentre in Libia e Siria vi erano governi dittatoriali che violavano i diritti della popolazione: la comunità internazionale per rafforzare da un lato statualità di Croazia e Slovenia, si riconosce prematuramente la statualità di questi paesi per bloccare la Serbia. Libia e Siria, invece, riconoscono prematuramente una guerra civile che lottava contro i regimi dittatoriali: la comunità internazionale, pur sapendo di riconoscimento prematuro, cerca comunque di rafforzare i movimenti insurrezionali. Questo riconoscimento prematuro di uno stato aggredito da altri stati o di guerra civile va messo fuori gioco: si disapplica il principio perché il riconoscimento è a protezione di principi del diritto internazionale (protezione diritti umani o sovranità dei popoli).
Questo riconoscimento prematuro può essere avventato: guerra civile in Venezuela, ad esempio, vi era un regime dittatoriale e la comunità internazionale reagisce cominciando a riconoscere prematuramente il governo di opposizione che sembrava espressione di un movimento insurrezionale ma il ministro inglese si impone chiedendo elezioni entro 8 giorni al governo insurrezionale, che non arrivarono. Nel 2021, sia il governo insurrezionale che quello dittatoriale del Venezuela rivendicano le proprietà auree in Inghilterra: si decide la validità della rivendicazione al governo dittatoriale e ciò crea scompiglio con il governo dittatoriale, non riuscendo a trovare una soluzione. Il riconoscimento prematuro può aiutare il movimento insurrezionale ma se sul campo il regime dittatoriale vince, alcuni stati sono costretti a fare la giravolta: gli USA sono tornati indietro dopo aver riconosciuto il governo insurrezionale.
Movimenti insurrezionali
Per gli attori non statali (= movimenti insurrezionali) possiamo usare i criteri di Monte Video. I movimenti insurrezionali sono entità, sono gruppi organizzati di individui che operano in guerre civili, lottando contro il governo di uno stato al fine di raggiungere determinati obiettivi politici, anzitutt...
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