Diritto internazionale
- Non esiste un codice di diritto internazionale propriamente inteso.
- Manca di quei caratteri di organicità e sistematicità propri dell’ordinamento giuridico statale.
- Non esiste una struttura gerarchica.
- Manca un apparato accentrato sia di produzione di norme, sia di accertamento del contenuto del diritto.
Laddove previsti, questi apparati hanno fonte pattizia: cioè istituiti per mezzi di accordi internazionali che vincolano solo gli Stati aderenti.
Principali testi normativi di rilievo
Si possono individuare i principali testi normativi di rilievo per la materia:
- La Costituzione della Repubblica italiana: gli articoli che vengono in rilievo sono quelli che contengono le disposizioni di interesse internazionalistico: articoli 10, 11, 80, 87, 89, 117.
- Lo Statuto dell’ONU: considerato dalla dottrina alla stregua di una costituzione materiale.
- Lo Statuto della Corte internazionale di giustizia: ha come scopo quello di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della Corte stessa.
- La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: è un’opera di codificazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario in materia.
- Il progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati: che costituisce, sempre limitatamente alle norme di diritto internazionale, un l’errore tentativo di codificazione.
Carattere generale
I soggetti del diritto internazionale
Per soggettività giuridica si intende l’astratta attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale. Vi sono diverse categorie di soggetti.
- Gli Stati: si fa risalire la genesi del diritto internazionale alla pace di Westphalia nel 1648. Idea di diritto internazionale come coesistenza degli Stati nell’ordinamento giuridico internazionale, diritto promanante dalla prassi e dagli accordi che gli Stati medesimi concludono fra di loro. Agli Stati poi via via si sono affiancati altri soggetti.
- Le organizzazioni internazionali: che hanno una soggettività derivata.
- Gli individui: hanno una soggettività derivata e limitata a quei diritti e a quegli obblighi che gli Stati hanno espressamente previsto a mezzo di norme di diritto internazionale; deriva essenzialmente dalla prassi dei trattati internazionali sulla tutela dei diritti dell’uomo. Gli individui non sono parte di questi trattati, ma piuttosto sono i beneficiari della situazione di vantaggio che si viene a creare, col potere, si ricorrere ai mezzi di tutela nei confronti degli Stati.
- La Santa Sede: è considerato sempre un soggetto originario del diritto internazionale, ma non presenta tutte le caratteristiche proprie di uno Stato.
- L’Ordine Militare di Malta: la sua indipendenza come soggetto di diritto si mette in discussione, essendo un ordine religioso soggetto al controllo della Santa Sede.
- Il Comitato Internazionale della Croce Rossa: la sua soggettività è controversa.
Schema sui soggetti
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Le fonti del diritto internazionale
Un elenco delle fonti che la Corte deve conoscere nel giudicare è contenuto nell’art. 38 dello Statuto della Corte di Giustizia: Conslendini7 internazionale generale diritdi - treincolano se permevant per e inte al generali principii dauericonosciut diritto le nazoni civici fonti trattam > internationle paricolare dirino di - > accordi vincolano raggett solo hannoche, loro mucrlaterali adozione alla partecipato 7 - concenzoni s bilateral.
Ci sono infine le fonti c.d. sussidiarie o complementari: l’art. 59 dello stesso statuto della Corte internazionale di giustizia è una norma che limita l’efficacia soggettiva delle decisioni della Corte; l’effetto delle pronunce della Corte è limitati alle parti in lite e alla controversi decisa, possono però costituire, per la particolare considerazione dell’organo da cui promanano come fonti di accertamento del contenuto delle norme internazionali.
- Rilevano infine le decisioni giudiziarie dei tribunali statali nella misura in cui esse riguardino questioni rette dal diritto internazionale.
- La norma infine fa riferimento alla dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni.
Non essendoci una gerarchia, può avvenire che le norme di diritto particolare deroghino alle norme generali, con la sola eccezione di norme di ius cogens = norme che strutturalmente sono norme di diritto internazionale generale, di natura consuetudinaria, ma che presentano carattere inderogabile: comprendono norme dirette alla tutela di valori indisponibili, che non sono alla libera disponibilità degli Stati.
Accertamento e funzione giudiziaria internazionale
Non esiste nel diritto internazionale una autorità istituzionale deputata all’accertamento obbligatorio del contenuto del diritto e alla risoluzione delle controversie.
La funzione giudiziaria internazionale è di carattere arbitrale: occorre il consenso degli Stati ad assoggettarsi alla giurisdizione di un organo internazionale.
Il consenso può essere prestato in vari modi:
- Ad hoc: cioè con riferimento a quella specifica controversia una volta che essa sia insorta.
- Ex ante: in due modi.
- Tramite un’apposita clausola compromissoria inserita nel contesto di un trattato, dove le parti si vincolano a deferire le eventuali controversie che scaturiscono dall’applicazione o dall’interpretazione di quel trattato alla Corte Internazionale di giustizia piuttosto che ad altro giudice internazionale.
- In un trattato di arbitrio: in cui due o più Stati si accordano per devolvere eventuali controversie future che dovessero insorgere tra di oro ad un dato giudice internazionale.
L’articolo 36 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia prevede che possa essere fatta una dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione della Corte Internazionale di giustizia: la quale produrrà l’effetto per tutte le controversie che insorgano con altro Stato che abbia fatto una analoga dichiarazione.
L’Italia ha adottato siffatta dichiarazione solo nel 2014. Questo ritardo è dovuto alla riluttanza nel volersi > sottoporre alla giurisdizione della Corte, è stata accettata con la limitazione di divieto di efficacia retroattiva con riferimento alle controversie relative a fatti anteriori alla dichiarazione stessa.
Se manca però il consenso di uno Stato, e con lui si vengono a determinare delle controversie, scendo che uno di essi ha adottato tale convenzione e l’altro no, è difficile individuare un giudice internazionale al quale rivolgersi:
- Caso emblematico è quello di “Enrica Lexie” relativo alla controversia tra Italia e India in merito all’esercizio della giurisdizione sui marò italiani.
Accertamento = si compie attraverso un provvedimento giurisdizionale, che consiste nello stabilire se un determinato obbligo, derivante da una norma di diritto internazionale, esista o meno e se, posto che esista e che sia applicabile nei confronti della controparte, esso sia stato rispettato o violato.
Attuazione = è il meccanismo di sanzione dell’inadempimento; cioè quali sono i mezzi a disposizione dello Stato danneggiato dall’inadempimento per far cessare l’inadempimento ed ottenere ristoro dei pregiudizi causati dall’inadempimento stesso? Materia della responsabilità internazionale degli Stati: non esiste un meccanismo accentrato di attuazione coattiva del diritto. In questi casi soccombe un meccanismo dell’auto-tutela in virtù del quale: è lo Stato pregiudicato dalla violazione che deve innanzitutto accertare l’esistenza della violazione stessa e reagire ad essa. Si è cercato di disciplinare tale autotutela attraverso il progetto di articoli sulla Responsabilità Internazionale degli Stati adottato nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite. In particolar modo per la questione rileva l’articolo 42 della Parte III del progetto e anche l’articolo 48 del progetto. walediritto internazio disoggettii.
Concezioni del diritto internazionale
2 concezioni del diritto internazionale:
- Concezione statocentrica - sentenza 7 settembre 1927 della Corte Permanente di giustizia: Caso Lotus (Francia c. Turchia).
- Concezione più ampia - parere 11 aprile 1949 della Corte di giustizia internazionale sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite.
I 3 presupposti della statualità
Il territorio
- Sentenza del 3 maggio 1978 del Tribunale amministrativo di Colonia (Germania) relativa al caso del “Ducato di Seeland”.
La popolazione
- Sentenza 6 aprile 1955 della Corte internazionale di giustizia relativa al caso Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala).
- Sentenza 19 ottobre 2004 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in causa Zhu e Chen c. Secretary of State for the home department.
La potestà d’imperio
La potestà d’imperio deve presentare i connotati di:
I) Indipendenza:
- Essa deve essere sul piano strettamente giuridico: parere della Corte permanente di Giustizia Internazionale del 5 settembre 193, sul regime doganale tra Austria e Germania.
- Essa si deve concretizzare nella gestione autonoma delle relazioni esterne dello Stato: risoluzione dell’assemblea generale ONU, del 26 ottobre 1976, concernente il Transkey.
- Sentenza 25 giugno 1985 della Corte di Cassazione, caso Arafat.
- Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata il 29 novembre 2021 sullo status della Palestina nelle Nazioni Unite.
- Sentenza 28 dicembre 2004 della Corte di Cassazione, caso Djukanovic.
- Sentenza 23 febbraio 1996 (eccezioni preliminari) della Corte Europea dei diritti umani, caso Loizidou c. Turchia.
- Sentenza 21 maggio 1971 del Tribunale di Bolzano, Kweton c. Ullmann.
- Parere consultivo 22 luglio 2010 della Corte internazionale di giustizia, concernente la conformità al diritto internazionale della dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
- Dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza delle nazioni unite del 19 settembre 2014 sulla situazione concernente l’Iraq.
- Risoluzione dei Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite del 23 dicembre 2015, sulla situazione in Libia.
II) Effettività:
- Casi in cui essa è stata riconosciuta: >cori di conflito negarvo - sentenza arbitrale 4 aprile 1928, arbitro unico Huber, relativa all’isola di Palmas.
- Sentenza arbitrale 18 ottobre 1923, arbitro unico Taft, relativa alle concessioni Tinoco (Regno Unito c. Costa Rica).
- Casi in cui essa è stata contestata: cor di negarvoconflitto> - sentenza 6 febbraio 1998 della High Court, Queen’s Bench Division, Sierra Leone Telecomunications CO. LTD c. Barclays Bank PLC.
- Sentenza 13 marzo 1992 della High Court, Queen’s Bench Division, Rep. di Somalia c. WoodHouse Drake Et al.
- Casi di conflitto positivo in cui ci sono più governi che pretendono di avere il controllo di un Paese: sentenza 24 gennaio 1992 della United States Court of Appeals for the 2nd Circuit: caso delle 2 Cine (Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Taiwan).
La soggettività degli altri soggetti di diritto internazionale
La soggettività degli altri soggetti di diritto internazionale al pari degli Stati, ma che non presentano i connotati propri della statualità:
- Questione relativa alla Santa sede: sentenza 17 luglio 1987 della Corte di Cassazione relativa a Maecinkus Et al.
- Sentenza 17 novembre 1989 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, relativa al capitolo della Basilica di S. Giovanni in Laterano C. Zammerini.
- Sentenza 21 maggio 2003 della Corte di Cassazione relativa a Tucci Et al. (Radio vaticana).
- Questione relativa all’Ordine di Malta: sentenza 18 marzo 1992 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, caso Acismom c. Alba Et al.
- Sentenza 24 gennaio 1953 del Tribunale cardinalizio della santa Sede concernente L’ordine di Malta.
Le organizzazioni internazionali
È già stato accennato il Progetto di articoli sulla Responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali, redatto dalla commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite.
Si evidenzia poi come vi siano delle differenze di applicabilità tra:
- L’UE.
- Le altre organizzazioni internazionali.
Infatti solo l’UE è in grado di emanare atti che possano direttamente essere efficaci, non soltanto nei confronti degli Stati membri, ma anche nei confronti dei loro cittadini; quindi regolamenti direttamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri, senza richiede, salvo eccezioni, norme di attuazione.
La definizione di organizzazione internazionale è contenuta nell’art. 2, lettera a) di questo progetto di articoli.
- Inizialmente nel modello primigenio le organizzazioni internazionali non esano dotate di soggettività giuridica distinta da quella dei suoi Stati, ma ne facevano parte organicomuni degli Stati membri, e non dell’organizzazione come distinto soggetto.
A questo riguardo, sulla soggettività internazionale dell’Organizzazione, rileva:
- Parere 11 aprile 1949 della Corte Internazionale di giustizia sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, caso Bernadotte.
Il processo della personalità giuridica internazionale
Rileva parlando di Stato Ospite: cioè ospite della sede dell’organizzazione internazionale:
- Il parere del 20 dicembre 1980 della Corte Internazionale di giustizia, sull’interpretazione dell’accordo del 25 marzo 1951 tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Egitto.
L’immunità giurisdizionale dell’organizzazione internazionale
Si fa riferimento ad un corollario che discende dal fatto che alle organizzazioni internazionali sia riconosciuta la soggettività. Si tratta di un divieto da parte di altri soggetti di diritto internazionale di ingerirsi nella sfera interna del soggetto di diritto internazionale.
A questo riguardo, rileva:
- Sentenza 26 febbraio 1931 della Corte di Cassazione, Sezione Unite, sull’Istituto di agricoltura c. Profili.
Ciò detto, la Corte afferma che le “Organizzazioni Internazionali Amministrative”, sono di 2 tipi:
- Per talune la organizzazione è affidata ad uno degli Stati che son concorsi a costituirla.
- Per altre la organizzazione rimane autonoma e chiusa alla ingerenza di qualsiasi Stato della Unione; in questo secondo caso occorre che tali organizzazioni si dotino di un proprio apparato di tutela giurisdizionale interno = i tribunali amministrativi delle Organizzazioni Internazionali. A tale riguarda è importate: sentenza 8 giugno 1994 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Nacci c. Centro Agronomico di Bari.
Il problema dei rapporti tra personalità giuridica
Diritto internazionale e diritto interno
Il problema dei rapporti tra personalità giuridica di diritto internazionale e personalità giuridica di diritto interno.
Che cosa avviene nelle controversie che organi dinnanzi ad un giudice di uno Stato terzo, che non è membro dell’organizzazione, e come tale non ha sottoscritto il trattato di quella determinata organizzazione? Che trattamento sono tenuti a dare i giudici di altri Stati all’organizzazione in questione?
In materia rilevano due sentenze bizzarre della House of Lords inglese, che ritengono in sintesi: per gli Stati terzi non membri dell’organizzazione non vige l’obbligo di riconoscere a distinta ed autonoma soggettività di diritto internazionale dell’organizzazione, salvo che questa sia generalmente riconosciuta, nel qual caso l’obbligo di riconoscerla deriva da uno stato di effettività e/o da una norma consuetudinaria.
Nondimeno, però, nel momento in cui l’organizzazione in questione è considerata soggetto da parte di altri Stati con i quali lo Stato in questione intrattiene rapporti internazionali, essa è tenuta in qualche modo a fare salvo il riconoscimento che questi Stati facciano della personalità dell’organizzazione:
- Sentenza 26 ottobre 1989 della House of Lords, sul Consiglio internazionale dello Stagno.
- Sentenza 21 febbraio 1991 dell’House of Lords, sul Fondo Monetario Arabo.
La soggettività internazionale degli individui
1) Il primo campo di emersione della problematica è la questione dei diritti che sono riconosciuti ai cittadini all’estero e che siano sottoposti a un procedimento penale; questo è sancito dalla Convenzione di Vienna del 24 Aprile del 1963 sulle relazioni consolari, all’art. 36, par. 1.
Importante è una sentenza che come sua conclusione riconosce che l’art. 36, par. 1 della Convenzione di Vien
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