USA versus Paesi Bassi, dal tribunale arbitrale nel 1928. Secondo quest’ultima “Sovranità
nelle relazioni tra Stati significa indipendenza. L’indipendenza corrisponde al diritto di
esercitare in via esclusiva ed originaria, entro una data porzione del globo, le funzioni dello
Stato. Qual è il contenuto della sovranità?
1. Potere d’imperio sugli individui e i beni situati sul territorio dello Stato
(giurisdizione).
Giurisdizione di prescrivere: imposizione di regole vincolanti;
➔ Giurisdizione di giudicare: potere di risolvere le controversie in maniera vincolante;
➔ Giurisdizione di rafforzare: potere di garantire l’esecuzione coercitiva del diritto
➔
2. Potere di utilizzare e disporre liberamente del proprio territorio. L’unico limite è non
consentire l’utilizzazione del proprio territorio per attività che violino i diritti degli
altri Stati.
3. Diritto di stabilire la propria organizzazione interna e la propria forma di governo.
L’unico limite è il principio di autodeterminazione dei popoli.
Tra gli Stati vige un principio di uguaglianza giuridica. L’articolo 2.1 della Carta delle
Nazioni Unite, infatti, afferma che: “l’organizzazione è fondata sul principio dell’eguaglianza
sovrana di tutti i suoi membri”. Tale concetto viene poi ripreso dalla Dichiarazione sulle
Relazioni Amichevoli fra gli Stati.
Ogni Stato ha il diritto di escludere altri Stati dall’esercizio di sovranità sul proprio territorio.
Si parla di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti come ente
sovrano e dell'immunità dalla giurisdizione esecutiva per beni e proprietà destinati
all’esercizio di pubbliche funzioni. Infine troviamo l’immunità degli organi di uno Stato dalla
giurisdizione civile e penale di uno Stato estero per atti compiuti nell’esercizio delle proprie
funzioni. L’unica eccezione è rappresentata dai cosiddetti crimini internazionali, che
implicano sempre la responsabilità penale individuale.
Il principio di non ingerenza rappresenta il divieto di ingerirsi negli affari interni o esterni di
un altro Stato: sussiste il divieto di assistenza ai ribelli, ma non ai movimenti di liberazione
nazionale.
I movimenti insurrezionali sono gruppi organizzati di ribelli che combattono contro il
governo di uno Stato per raggiungere determinati fini politici (conquista del potere,
secessione di una parte del territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi a un altro Stato)
e riescono ad ottenere il controllo effettivo su una porzione di territorio. C’è una tradizionale
ostilità al riconoscimento della loro soggettività internazionale siccome arrecano un vulnus
alla comunità statale e sussiste il divieto di assistenza militare da parte di Stati terzi (norma
spesso violata). I requisiti per la soggettività internazionale degli insorti sono:
- Il controllo effettivo su una porzione di territorio;
- Un apparato organizzativo responsabile delle attività dei membri del gruppo;
- Il conflitto deve essere di sufficiente intensità e durata;
Le caratteristiche della soggettività internazionale degli insorti sono la transitorietà, la
limitatezza e il cruciale riconoscimento da parte di Stati terzi. Il riconoscimento degli insorti
deve essere fatto da parte di Stati terzi e/o dello Stato in cui ha luogo il conflitto armato
interno. Indica la volontà di riconoscere la soggettività degli insorti, e di intrattenere relazioni
con essi, confermando anche l’esistenza dei requisiti necessari per la soggettività
internazionale.
N.B. = La dottrina recente riconosce agli insorti una personalità internazionale piena, nel
momento in cui esercitano il potere in modo effettivo, anche se tale personalità ha carattere
temporaneo. La dottrina tradizionale tendeva a circoscrivendola alle sole norme del diritto
bellico.
Quali sono le norme applicabili agli insorti? Quest’ultimi sono destinatari delle norme del
diritto internazionale umanitario, applicabile ai conflitti non internazionali. Si prevede
l’obbligo di accordare ai cittadini di Stati terzi il trattamento previsto dal diritto
internazionale e l’obbligo di rispettare le immunità e di proteggere gli organi di Stati esteri.
Nel diritto dei conflitti armati e degli insorti ci sono alcune regole consuetudinarie applicabili
e alcune fonti convenzionali. Per quanto riguarda le prime:
- Articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra;
- La protezione dei civili e, in generale, di coloro i quali non prendono parte alle
ostilità;
- Mezzi e metodi di pagamento;
- Responsabilità penale individuale per le violazioni gravi del diritto di conflitti armati;
Per quanto riguarda le fonti convenzionali si parla della Convenzione dell’Aia del 1954 sulla
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e relativi Protocolli e del Secondo
Protocollo Addizionale del 1977. Sono convenzioni applicabili a patto che:
1. Le norme siano suscettibili di indirizzarsi agli insorti;
2. Gli insorti abbiano manifestato la volontà di partecipare al trattato, anche mediante
comportamenti concludenti;
I Movimenti di Liberazione Nazionale sono gruppi organizzati che rappresentano popoli in
lotta per realizzare il proprio diritto all’autodeterminazione esterna: si tratta di una lotta di
liberazione legittimata dal diritto internazionale e contro il dominio coloniale, il regime
razzista e l’occupazione straniera. In particolare, il principio di autodeterminazione dei
popoli:
● Capovolge l’ottica tradizionale basata sulla sovranità degli Stati;
● Si divide in autodeterminazione interna ed esterna: l’ultima è consolidata nel caso di
dominio coloniale, occupazione straniera e regime razzista;
● Costituisce un nuovo parametro per valutare la legittimità del potere;
Quali sono, invece, i tre aspetti normativi del principio di autodeterminazione dei popoli:
1. Il postulato coloniale (autodeterminazione esterna);
2. Il divieto all’instaurazione e al mantenimento di regimi di occupazione straniera
(autodeterminazione esterna);
3. La liberazione da un regime che pratica la segregazione razziale (autodeterminazione
esterna e interna);
Il principio non si applica alle minoranze nazionali, religiose e culturali. Allo stesso modo,
non implica di per sé autodeterminazione esterna (indipendenza, associazione con altro Stato,
eccetera). I diritti e gli obblighi discendenti dal principio di autodeterminazione sono:
- Per lo Stato oppressore:
Divieto di impedire l’esercizio del diritto di autodeterminazione.
➔
- Per i MLN
Diritto di liberarsi dal dominio dello Stato oppressore.
➔ Diritto che gli Stati terzi non aiutino lo Stato oppressore.
➔
- Per gli Stati terzi:
Divieto di assistenza allo Stato oppressore.
➔ Obbligo assistenza ai MLN (non militare).
➔
I requisiti per la soggettività internazionale dei MLN sono la legittimazione politica della
lotta e un apparato istituzionale che possa gestire le relazioni internazionali. Non sono
necessari il controllo effettivo del territorio e il riconoscimento da parte di Stati terzi. Le
norme applicabili ai MLN sono: il diritto all’autodeterminazione dei popoli, il diritto dei
conflitti armati internazionali, il diritto dei trattati, e le norme sulle immunità e sulla
protezione dei rappresentanti del MLN da parte di Stati esteri. I conflitti armati nei quali i
popoli lottano contro la dominazione coloniale, contro l’occupazione straniera e contro i
regimi razzisti, nell’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione, sono assimilati ai
conflitti armati internazionali. Le principali norme che si applicano ai conflitti armati
internazionali sono le seguenti:
- Diritto dell’Aja;
- Le 4 Convenzioni di Ginevra e il I protocollo Addizionale del 1977, se diritto
consuetudinario o se l’autorità MLN si impegnano ad applicarle;
Le organizzazioni internazionali
Sono un’associazione volontaria di Stati, costituita mediante atti internazionali e disciplinata
dal diritto internazionale, che cis concreta in un ente a carattere stabile e autonomo dotato di
un ordinamento giurdico proprio e di un apparato permanente di organi destinati al
perseguimento e alla realizzazione di obbiettivi e interessi comuni attraverso la cooperazione
tra gli Stati membri. Si parla, quindi, di un raggruppamento di Stati volontario, fondato
tramite atti internazionali e disciplinato dal diritto internazionale (l’atto istitutivo è,
tendenzialmente, un trattato). È autonomo rispetto ai suoi membri (ha una personalità
giuridica distinta) ed è dotato di un proprio ordinamento giuridico e di organi permanenti e
stabili. Mira ad assicurare la cooperazione tra gli Stati membri, parlando di cooperazione
giuridica internazionale istituzionalizzata. Gli Stati, tuttavia, possono cooperare anche al di
fuori del diritto internazionale e possono concludere contratti.
Nella OI, essi cooperano, appunto, tramite una condotta comune oppure creano appositi
apparati cui viene demandata la condotta comune. Tali apparati possono essere degli organi
comuni degli Stati stessi che agiscono per ciascuno Stato individualmente, uti singuli, oppure
forme istituzionalizzate di cooperazione come OI, che agiscono collettivamente
rappresentando gli Stati uti universi.
Le OI, quindi, sono enti creati su base volontaria mediante appositi trattati, definitivi
istitutivi. Hanno un apparato organico stabile, che persegue le finalità indicate nel trattato
istitutivo, solitamente istituito da:
- Un segretariato permanente;
- un organo assembleare;
- un organo esecutivo;
Ci sono anche soggetti derivati, le cui funzioni si informano al principio di specialità. Le OI
non sono come le ONG, le cui attività sono disciplinate dal diritto interno. Quando si tratta di
OI, infatti, si parla di organizzazioni intergovernative, mentre le ONG sono create alla stregua
di un diritto nazionale. Non sono rette assolutamente dal diritto internazionale, tanto che
all’interno di una ONG l’elemento privato è predominante.
Quinta lezione: 29/01/2024
La creazione di Organizzazioni internazionali è parte del più ampio fenomeno di
multilateralismo. A partire dal XIX secolo la disciplina giuridica internazionale cessa di far
leva sull’atto bilaterale per avvalersi sempre più spesso dell’atto collettivo. Il Congresso di
Vienna ne è il primo esempio, attraverso il quale hanno preso vita le prime forme
istituzionalizzate di cooperazione interstatale. Si ha un movimento sempre più rilevante che si
manifesta nella creazione di OI e nell’azione stessa di esse, come principale fondamento
dell’elaborazione di trattati multilaterali: in pratica, il rapido sviluppo dell&rsqu
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