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Diritto ecclesiastico

Materiale utilizzato-> “ La libertà religiosa in Italia” (Ferrari) + “Diritto e religione” (Consorti)

“ La libertà religiosa in Italia”

Nel XIX secolo, l’Italia visse un periodo di grande fermento politico-ideologico-> il processo di

uni cazione statuale si rivelò incompatibile con la sopravvivenza del potere temporale del Papa.

L’unità d’Italia è storicamente datata 1861 ma rappresenta un processo storico che dura un

decennio-> antecedentemente vi era assenza di unità monetaria/giuridica/amministrativa e vari

Stati pre-unitari erano controllati, direttamente o indirettamente, da potenze estere, con

particolare riferimento all’Austria.

* Regno di Sardegna/Regno Sabaudo: Sardegna, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta.

* Regno lombardo-veneto.

* Regno delle due Sicilie: Sicilia + Italia meridionale.

* Regno/Stato Ponti cio: Marche, Lazio, Umbria, Romagna.

* Granducato di Toscana.

* Ducato di Modena e Reggio.

* Ducato di Parma e Piacenza.

La questione della libertà religiosa, intesa come questione cattolica, divenne centrale nel dibattito

pubblico, considerata la specialità della Chiesa Cattolica in Italia; la cittadinanza sosteneva ormai

valori liberali e altre comunità religiose chiedevano il riconoscimento dei propri diritti.

Età liberale (1848-‘22): uni cazione della nazione in Stato-> assenza di scontri con la Chiesa: le

autorità statali riescono ad a rontare un potere forte e non democratico, indisponibile al

riconoscimento di ogni autorità laica; la Repubblica non promosse mai la di usione di sentimenti

anti-cattolici, la Chiesa Cattolica non di use anti-italianità.

1861: Camille Benso conte di Cavour, allora Capo del Governo, annunciò piemontizzazione delle

relazioni ecclesiastiche-> Regno Sabaudo e Chiesa avevano sempre mantenuto ottimi rapporti,

nello statuto del 1848, riconosceva la religione cattolica come unica religione dello Stato

(=attribuzione di privilegi), riservando ad altri culti mera tolleranza e attribuendo ai vescovi potere

censorio sulla stampa.

Prioritariamente era necessario certi care la piena sovranità del potere civile e la sua autonomia

rispetto al potere religioso-> AFFERMAZIONE DELLA LAICITÀ, intesa, nell’Europa di matrice

cattolica, come separazione fra istituzioni civili ed ecclesiastiche (=secolarizzazione).

La politica ecclesiastica liberale promuove la libertà dei singoli, indipendentemente dal loro credo

ma è sospettosa nei confronti dell’associazionismo religioso-> Stato liberale vuole primeggiare su

ogni altra compagine sociale.

* L.735/1848 (L.Sineo, rappresenta una delle prime norme liberali del Regno di Sardegna): la

di erenza di culto non può incidere sul godimento di diritti civili e sull’ammissione a cariche civili

e militari-> concetto già sancito dall’art.24 dello Statuto del Regno Sabaudo, salvo eccezioni

stabile con legge (nella prassi venivano tollerate discriminazioni basate sul credo religioso al ne

di difendere la religione di Stato); impedita la censura ecclesiastica preventiva poichè

antecedentemente nessun libro/giornale poteva essere pubblicato senza l’imprimatur

(=autorizzazione ecclesiastica) e testi contrari alla dottrina cattolica erano inseriti nell’indice dei

libri proibiti.

!!! Nel 1848, era stata concessa piena garanzia di diritti civili e politici ad ebrei (destinatari di

trattamenti di erenziati negli Stati preunitari) e valdesi.

* L.1013/1850 (L.Siccardi): de nitiva separazione fra Stato e Chiesa cattolica, basandosi su valori

liberali-> abolizione dei privilegi giurisdizionali del clero in ambito civile e penale (=privilegium

fori=clero sottoposto alla sola giurisdizione ecclesiastica) + limitazione del diritto di asilo nei

luoghi di culto cattolici (->possibile o rire protezione a perseguitati= diritto d’asilo ecclesiastico)

+ abolizione dell’esenzione dei beni ecclesiastici dalle imposte.

* L.1037/1850 (L.Siccardi): l’eccessiva crescita patrimoniale delle persone giuridiche era ritenuta

incompatibile con l’economia capitalistica di mercato-> vietato agli enti morali, ecclesiastici o

laici, acquistare beni immobili a titolo oneroso e beni mobili, a titolo oneroso o gratuito, in

assenza di autorizzazione dell’autorità civile; le controversie aventi ad oggetto beni ecclesiastici

erano sottoposte alla giurisdizione statale.

* L.3725/1859 (L.Casati): sottrae alla Chiesa il compito di provvedere all’istruzione-> nascita

istruzione pubblica + obbligo scolastico per le scuole elementari.

ff fi ff fi fi fi ff fi ff ff ff fi

* L.753/1862 (L.Rattazzi): soppressione di vari ordini e congregazioni religiose, sopratutto aventi

carattere contemplativo (=non impegnati in attività socialmente utili come educazione o

assistenza agli infermi), perdendo contestualmente a proprietà dei propri beni+ personalità

giuridica riservata unicamente a enti ecclesiastici le cui attività fossero ritenute utili dallo Stato

(=valutazione discrezionale delle autorità civili) + pubblicizzazione dell’assistenza sociale,

precedentemente esercitata solo dalle Opere Pie.

Lo Stato, al ne di evitare un incameramento diretto dei beni ecclesiastici, li trasferì a una Cassa

ecclesiastica, distinta dalle nanze statali e esclusivamente diretta a nalità religiosa (es:

mantenimento di religiosi appartenenti a ordini soppressi-> NO aiuto dal bilancio pubblico).

!!! Norme criticate da Papa Pio IX, ritenendole violazione del diritto canonico e ingerenza statale

negli a ari religiosi-> nel 1864, pubblica il Sillabo (=elenco degli errori della modernità), atto molto

discusso; il Concilio Vaticano II (1869-1870) canonizza il dogma dell’infallibilità ponti cia.

* D.lgs. 3096/1866 (velocemente emanato dopo la disfatta di Custoza): privazione della

riconoscibilità per gli enti ecclesiastici che prevedevano la vita in comune dei membri,

indipendentemente dalle attività esercitate; disposta la devoluzione dei loro beni al demanio che

li avrebbe convertiti in rendita a favore del Fondo per il Culto (ente sostitutivo della Cassa

ecclesiastica, dipendente dal Ministero della giustizia, incaricato di provvedere agli oneri per il

culto e al mantenimento parroci bisognosi-> clero nanziariamente dipendete dal potere civile).

I beni appartenenti agli enti soppressi potevano essere destinati ad attività sociali svolte da Stato

e Comuni; molti religiosi si ri utarono di abbandonare i conventi, causando scontri e sequestri

forzati.

* L.3848/1867: con riferimento ad enti ecclesiastici che non prevedono vita in comune, mantenuta

personalità giuridica solo se ritenuti utili ai bisogni religiosi della popolazione (enti dotati di

potestà di governo= esercitano autorità spirituale/disciplinare sui fedeli, appartengono alla

gerarchia ecclesiastica; es: Diocesi + enti dediti alla cura d’anime= si occupano della cura

spirituale dei fedeli, esercitando attività religiose o di culto; es: parrocchie).

Per la prima volta, sull’intero patrimonio ecclesiastico (escluse parrocchie), prevista un’imposta

straordinaria del 30% a bene cio delle casse statali.

Norme successive impongono anche ai chierici l’obbligo di leva ed eliminano dal calendario delle

festività civili varie ricorrenze religiose; col favore della classe ecclesiastica che desiderava pieno

controllo sulla formazione del clero, le facoltà di teologia presso le università statali sono

soppresse.

Il cod. civile del 1865 simboleggia l’assoluto primato della giurisdizione statale: privati di e cacia

civilistica il matrimonio religioso e la giurisdizione ecclesiastica in materia + istituzione del

matrimonio civile-> atti di nascita, matrimonio e morte devono essere formati nel comune in cui i

fatti accadono= trasferimento dalle parrocchie ai Comuni della tenuta dei registri dello stato civile.

I governi della destra storica (primo governo Cavour, 1852 - ultimo governo Minghetti, 1876)

cercano di dare attuazione al principio “libera Chiesa in libero Stato”-> la cessione di Roma allo

Stato sabaudo sarebbe stata ricompensata col riconoscimento di piena libertà a favore della

Chiesa Cattolica, superando il giurisdizionalismo (=politica statuale che vuole estendere il suo

controllo e giurisdizione sulla Chiesa).

1864: Regno d’Italia garantiva alla Francia l’integrità dello Stato ponti cio (convenzione del 15

settembre)-> trasferimento della capitale da Torino a Firenze.

Nel 1871, anche in assenza di consenso del Ponte ce, Roma diviene capitale del Regno d’Italia->

iniziano gli anni del NON EXPEDIT= divieto rivolto ai cattolici, come elettori ed eletti, di partecipare

alla politica italiana.

L.214/1871 (L. delle guarentigie): lodata da Ru ni ma disprezzata da altri per l’eccessiva

autonomia attribuita alla Chiesa Cattolica, ritenuta principale avversario delle nuove istituzioni

civili; ha assicurato all’Italia un lungo periodo di pace religiosa, anche nel corso della prima guerra

mondiale.

Rappresenta una conseguenza della Pace di Westafalia= serie di trattati del 1648 che terminano

le guerre religiose fra cattolici e protestanti che avevano interessato l’intera Europa-> dichiarano la

ne dell’omogeneità religiosa del continente, l’inevitabile pluralismo confessionale all’interno dei

singoli Stati e la supremazia statale su ogni altro ordinamento.

Lo Stato westafaliano diviene l’archetipo dello Stato moderno, regolatore di ogni rapporto sociale

svolto nel proprio territorio.

fi ff fi fi fi fi ffi fi

fi fi fi fi ffi

* Titolo I (prerogative del Ponte ce e della Santa Sede): mancato riconoscimento della piena

sovranità della Santa sede= Stato liberale non disposto a una condivisione di sovranità sul

medesimo territorio-> non riconosciuta extra-territorialità ai palazzi di residenza del Ponte ce

ma attribuito pieno godimento dei Palazzi Vaticani, Palazzo del laterano e Casto Gandolfo->

dichiarati inalienabili + esenzione da imposte/espropriazioni per pubblica utilità.

Ponte ce considerato sacro e inviolabile, dotato di piena libertà nel governo della Chiesa

Cattolica (-> NO placet regio= approvazione statale necessaria per rendere esecutivi atti

ecclesiastici) e del diritto di legazione attivo e passivo (-> capacità di un soggetto di diritto

internazionale di inviare e ricevere argani diplomatici, mantenendo continui contatti diplomatici);

garantita libertà di corrispondenza fra Santa Sede ed Episcopato mondiale. Concessa una rendita

annua di 3milioni di lire alla Santa Sede-> ri utata dal Ponte ce, venne riscossa con gli interessi

nel ‘29; riconosciuta l’immunità a luoghi dove fosse radunato un concilio ecumenico/conclave +

divieto di perquisizioni/sequestri di documenti, libri o registi aventi solo valore spirituale.

* Titolo II (relazioni Stato - Chiesa Cattolica): abolita ogni restrizione al diritto di riunione del clero,

non occorrendo più l’assenza preventivo del governo per la convocazione di sinodi/concili +

vescovi non tenuti a prestare giuramento al re, venendo meno ogni diritto di nomina o proposta

governativa + abolizione dell’appello per abuso (=inammissibili i ricorsi alle autorità statali per

invalidare o riformare atti ecclesiastici-> dovevano rispettare leggi statali vigenti e ordine

pubblico, in caso contrario erano dichiarati privi di e etto).

Il riordino delle proprietà ecclesiastiche è a dato a legge unilaterale dello Stato.

Si comprende l’impossibilità pratica di separazione assoluta fra Stato e Chiesa Cattolica-> i

governi liberali si a dano al giurisdizionalismo separatistico (=separazione fra poteri, permettendo

a ognuno di operare nel proprio ambito), ritenendo utile il riconoscimento della posizione pubblica

della Chiesa.

La legge della guarentigie, fortemente indebolita dal suo carattere unilaterale, non riesce a

giungere alla conciliazione con la Santa Sede, nonostante l’autolimitazione e ettuata dallo Stato.

Si comprende che è impossibile considerare la Chiesa Cattolica al pari degli altri culti e

considerarla una mera associazione privata, come auspicata da alcuni esponenti liberali; la piena

libertà religiosa poteva essere garantita anche in presenza di un trattamento speciale a favore

della Chiesa Cattolica.

Basandosi sulla supremazia della coscienza individuale, viene superato il precedente regime di

TOLLERANZA a favore dei non cattolici, riconoscendo loro libertà religiosa e ettiva.

I governi della sinistra storica (primo governo Depretis, 1876- ultimo Governo Crispi, 1894):

emanazione di ulteriore misure laiche, nettamente anticlericali.

La questione romana iniziava a perdere interesse nell’opinione pubblica; Ponte ce nota l’aumento

del suo prestigio, sgravato dal potere temporale.

* L.3184/1876: laicizzazione dell’istituto del giuramento, prevedendo ammonizioni in ipotesi di

false dichiarazioni solo per i credenti.

* L.3961/1877 (L.Coppino): sostituzione dell’insegnamento della religione cattolica (materia

obbligatoria nelle scuole elementari comunali) con “doveri dell’uomo e del cittadino”.

* TULPS (TU delle leggi di pubblica sicurezza, l.6144/1889): superata la distinzione fra confessioni

religiose= medesime procedure/limitazioni per le cerimonie religiose svolte esternamente ai

luoghi di culto.

* Cod.penale Zanardelli (1889): superamento delle discriminazioni per motivi religiosi; oggetto di

tutela rimane il gruppo religioso di appartenenza (NON il sentimento religioso del singolo) ma

attribuito rilievo libertà religiosa, bene giuridico individuale (=riconosciuto a ogni persona sica).

I reati contro i culti religiosi erano puniti con la medesima pena.

La società avvertì l’avvicinarsi di un pericolo socialista-> i liberali valutarono positivamente il

sostegno cattolico all’ordine costituito; con l’introduzione del su ragio universale maschile del

‘12, le forze cattoliche abbandonano il principio del NON EXPEDIT, rimosso u ciosamente nel ‘13

mediante il Patto Gentiloni (-> accordo politico segreto fra Gentiloni, presidente dell’unione

elettorale cattolica e Giolitti; vari candidati liberali conservatori ottennero in cambio

dell’opposizione all’introduzione del divorzio e alla tutela dell’insegnamento della religione

cattolica nelle scuole pubbliche).

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ff ffi fi fi fi

La prima guerra mondiale (‘14-‘18) rivelò alcune problematiche della Legge delle guarentigie, con

particolare riferimento al diritto di legazione passiva riconosciuto al Ponte ce; nella pratica, mai

sospeso dall’Italia ma di di cile attuazione in assenza di un’e ettiva sovranità territoriale della

Santa Sede che mantenne sempre neutralità durante il con itto.

La prima guerra mondiale causa la nascita di nuovi partiti: Partito socialista, Partito Comunista

d’Italia, PNF, Partito popolare italiano (‘19, guidato da Don Luigi Sturzo, parroco siciliano e

rappresentante del cattolicesimo liberale sociale-> non caratterizzato da programmi rigidamente

confessionali, voleva rivolgersi all’intera cittadinanza mediante temi classici del cattolicesimo

sociale: sussidiarietà, decentramento e valorizzazione dei corpi intermedi).

Il divieto di non expedit fu u cialmente rimosso alle elezioni del ‘19 (attenuata la divisione con lo

Stato poichè anche i cattolici risposero alla chiamata alle armi) dove l’anti-socialismo non riuscì a

concretizzare un’alleanza fra liberali e popolari, causando l’ascesa del PNF (proprietari agrari e

borghesia produttiva terrorizzati dalla rivoluzione); Chiesa Cattolica scelse di sacri care il Partito

popolare, costringendo il suo leader all’esilio-> PNF, inizialmente anti-clericale, integrò il

cattolicesimo romano nel proprio programma al ne di ottenere consenso e legittimazione

internazionale, nonostante alcuni gerarchi ritenessero su ciente l’esaltazione della religione

cattolica a livello politico-simbolico.

Nel ‘29, presso il Palazzo del Laterano, avviene la stipula dei Patti Lateranensi (=un trattato + 4

allegati, compresivi di convenzione nanziaria, e un concordato), sottoscritti da Mussolini, allora

capo del Governo italiano, e cardinale Gasparri, allora segretario di Stato vaticano.

Alcuni liberali si oppongono alla rati ca (es: Ru ni + Benedetto Croce); il dibattito parlamentare si

chiuse con l’approvazione unanime alla Camera e 6 voti contrari al Senato.

!!! Molti cattolici non avvertirono il fascismo come ideologia contraria alla propria fede.

Il rapporto con la Chiesa Cattolica, precedentemente fondato su legge ordinaria unilaterale, viene

disciplinato con trattato internazionale; alla Chiesa Cattolica viene riconosciuta sovranità

territoriale sulla Città del Vaticano e attribuita natura pubblicistica degli enti ecclesiastici

(=attribuzione automatica di personalità giuridica civile agli enti ecclesiastici italiani, se già dotati

di personalità giuridica canonica)-> governi liberali ne avevano sempre auspicato la

privatizzazione.

Confermata l’inviolabilità della persona del Ponte ce e il suo diritto di legazione attiva e passiva,

con conseguenti immunità per il personale diplomatico accreditato; sancita la totale libertà degli

immobili da espropriazioni per pubblica utilità (salvo accordo con Santa Sede) e tributi.

Si parla di LIBERTAS ECCLESIAE= libertà riconosciuta a una singola istituzione il cui ordinamento

è paritario rispetto a quello statuale (=regime di privilegio); il diritto di libertà religiosa era utile al

solo ne di proteggere la religione cattolica, divenuta religione di Stato (art.1 Trattato= ri-

confessionalizzazione dell’ordinamento giuridico statuale)-> le esigenze dei cittadini italiani non

cattolici erano rimesse alla discrezionalità amministrativa.

Attribuita nuovamente rilevanza alla giurisdizione canonica-> divieto di assunzione o

conservazione del posto di lavoro a contatto col pubblico per sacerdoti censu

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuseppe324 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Croce Marco.

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