Diritto dei beni culturali
Dispositivo dell'art. 9 Costituzione
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Patrimonio e beni: la nozione di “bene culturale” nel tempo
Art. 1 della legge 1º giugno 1939, n 1089
La condizione essenziale e sufficiente, alla quale sono sottoposti ex lege i beni al regime di tutela, è la presenza dell’interesse riguardo tali beni; ne segue poi un’elencazione di alcune categorie protette – e.g. i beni preistorici o numismatici. L’interesse artistico, storico, archeologico dalla legge citato, presuppone un’antichità delle belle arti, concetto ad oggi superato o quantomeno archiviato.
Art. 2 comma 2 e artt. 10 e 11 del d.lgs 22 gennaio 2004
La odierna terminologia di bene culturale è disciplinata dal D.P.R. 30 settembre 1964 n. 1049. Essa sostituisce le vecchie categorie giuridiche comprendendo delle utilitates non risolvibili od ascrivibili in termini oggettuali. Essa, cioè, abbandona la mera concezione estetizzante che è alla base delle leggi del 1939. La legislazione del 1939 era infatti intrinsecamente condizionata dalla cultura del tempo, dalla estetica crociana, e fondata sulla distinzione primaria fra bello d’arte e bello di natura.
Seguono al 1964 (Convenzione Franceschini) diverse disposizioni italiane ed europee (Parigi-UNESCO 1970) volte a regolare il traffico di ogni illecita importazione. Il bene culturale inizia ad assumere, da questo momento, valenza di testimonianza del passato, secondo un’operazione di giudizio necessariamente storicizzata.
La nozione attuale di bene culturale risulta ascrivibile all’art. 2 comma 2 che recita “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.”, a cui soccorre nel comma 4 un’argomentazione sulla nozione di patrimonio, considerando beni culturali le categorie di cose, mobili e immobili avente valore di civiltà. Patrimonio è infatti una aggregazione prodotta nel suo tempo, idonea a perdurare e convalidarsi come elemento di legittimazione storica.
Il principio di categorizzazione oggi adottato si discosta dal precedente ideale estetico conforme ad uno specifico range di valori, per far spazio al valore sulla base dell’ipseità.
Tratti peculiari della nozione di bene culturale
Sottintendendo la relatività di taluni beni possiamo desumere dal Codice dei tratti distintivo disciplinari:
- Tipicità: la generale definizione di bene culturale richiede la qualificazione della fattispecie operata dal legislatore sulla base del typikos, modello a cui fare riferimento.
- Pluralità: dalla prima constatazione ne deriva la necessità di individuare una serie di tipi di beni culturali, sulla base della loro peculiarità.
- Materialità: ai sensi del Codice, le entità stabilite dal legislatore quae tangi possunt, dispongono necessariamente di un substrato materiale.
È oltremodo significativo ricordare la vastità di gamma del concetto in sé di bene culturale, il quale non essendo volontariamente esplicitato in ogni sua sfumatura, è spesso indice di fraintendimento poiché capace di “inghiottire tutto”, proprio come un buco nero. Risulta perciò necessario specificare di volta in volta le finalità a carattere di tutela del bene, conservazione o fruizione nella vasta gamma della molteplicità patrimoniale.
Vi sono inoltre una serie di beni culturali definiti “extra Codice” a causa della loro natura non circoscrivibile in una res, i quali non sono per ovvie ragioni oggetto di misure di carattere ablatorio. Tra questi possiamo citare:
- Beni immateriali o volatili: spesso facenti parte della traditio collettivamente affermata, i quali si prestano spesso come forme di promozione finanziaria o salvaguardia della memoria. Appartengono a questa categoria ad es. gli esercizi commerciali o artigianali o le attività dell’ingegno umano e le invenzioni industriali.
- Attività culturali: riguardano quella serie di attività “riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura”, la cui proiezione è indirizzata al futuro, tra cui la diffusione di un’arte ed i mezzi ad essa necessari.
- Spettacolo: il Codice fa dello spettacolo, del cinema e della musica, beni non ascrivibili al Codice.
Beni paesaggistici, paesaggio, ambiente
Art. 2 comma 4 recita “Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.”
I citati beni paesaggistici sono tenuti distinti dalla legge sul piano nominalistico e giuridico e questa giustapposizione trova origine nelle leggi del 1939, allora definiti “bello di natura”, analogamente al “bello d’arte”. Secondo la valutazione tipologica, i beni paesaggistici sono inclusi nei beni culturali poiché richiedono giudizio esclusivo da parte dell’uomo, essendo il paesaggio stesso forma imprescindibile del concetto di identità nazionale. Essi sono però soggetti a tecniche di protezione giuridica differenti imposte dalla singolarità dell’aspetto urbanistico, geologico o florifaunistico del suddetto bene.
Tipologia dei beni culturali
Artt. 10 e 11 del Cod. specificano le categorie di beni alle quali si applicano le norme giuridico normative sulla base delle disposizioni del legislatore. Le sottocategorie si distinguono in base alla condizione intracodicistica (appartenente al nostro sistema legislativo) ed extracodicistica (beni che non rientrano al sistema interno, tra le quali associazioni la cui fondamentale UNESCO).
Nello specifico, l’articolo 10 annovera le categorie generali alle quali si applica l’intero corpo disciplinare:
- Le cose mobili o immobili di interesse artistico, storico, archeologico o demoetnoantropologico che rispondano alla esigenza di vetustà (almeno 50 anni di corso storico).
- Beni universali, il cui valore aggiunto è dato dall’insieme dei singoli elementi che ne formano sostanza (pinacoteche, biblioteche, musei, archivi, raccolte librarie); essi presuppongono l’unità giuridica che si impone di per sé.
- Le cose mobili e immobili la cui funzione non è legata a valori intrinseci, ma assumono importanza in quanto testimonianza storica, politica e militare di un suddetto ambiente, a fini istituzionali e collettivi nella creazione di una comune identità. Non vi rientrano a tal proposito i beni culturali di interesse religioso essendo essi sottoposti all’ordinamento giuridico di enti ecclesiastici, appartenenti quindi a persone giuridiche private senza scopo di lucro.
L’art. 11 tutela i beni sottoposti a categorie speciali, ai quali non viene applicato l’intero apparato formativo, ma condizioni a parte sulla base dell’adeguatezza degli strumenti rispetto alla necessità. È bene ricordare che le due categorie, generale e speciale di beni, possono talvolta combaciare (procedimento giuridico a carattere ridondante). Si può dire, quindi, che la parte dei beni speciali fornisce una più adeguata conservazione particolaristica, altrimenti impossibile se venissero applicate le sopracitate regole generali. Nella fattispecie si tratta di:
- Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le iscrizioni, le lapidi, i tabernacoli ed altri elementi decorativi;
- Gli studi d’artista;
- Le opere pubbliche di valore artistico, archeologico, storico e ambientale;
- Le fotografie ed opere sonore e cinematografiche la cui produzione risalga a oltre venticinque anni;
- I mezzi di trasporto aventi più di cinquant’anni;
- Le vestigia risalenti alla Prima guerra mondiale;
- Le opere dell’architettura contemporanea;
- Le opere artistiche contemporanee la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni.
A tal proposito è bene specificare che il corpo giuridico non tutela le opere d’arte contemporanee sotto la soglia temporale dei cinquant’anni, la cui tutela è però prevista riguardo all’artista in merito all’estrinsecazione della facoltà ideatrice. Egli fa perciò appello alle norme concernenti il diritto d’autore, contraffazione e in tema di uscita dal territorio nazionale.
Tutela - individuazione dei beni culturali
L’articolazione della categoria generale di beni culturali del D.P.R 22 gennaio 2004 comma 2 non è univoca e unidirezionale, ma ha una specifica valutazione della sottospecie in base agli artt. 10 e 11 del Codice. In base alla rilevanza della res mobile od immobile da identificare, si ricorre cioè a processi procedimentali differenti, sulla base della categoria cui la res fa riferimento.
Il caso più semplice è sicuramente quello posto dall’art. 11, riferito a quei beni a carattere speciale, i quali richiedono un procedimento volto ad individuare:
- Verifica della fattispecie astratta in quella concreta;
- Applicazione della norma su base astratta e non discrezionale.
In questo caso la valutazione richiede la mera identificazione della fattispecie nella disposizione normativa; irrilevante è il contesto in cui essa è inserita e le modalità di analisi richiesta alla individuazione.
Per quanto riguarda l’art. 10, il quale annovera su elencazione le categorie di beni generali, il processo di categorizzazione si complica poiché la procedura semantica è discrezionale, basata cioè sulla sostanza della res ai fini della contestualizzazione storica:
- Verifica della norma su base concreta e discrezionale;
- Applicazione speciale legislativa, generale e generalizzante.
Sebbene la ratio dei diversi artt. sia tenuamente tenuta in considerazione, i processi formativi e giuridici sono ampiamente diversi, a causa della tipicità che i beni richiedono, ergo non suscettibili di unità formale. A tal proposito risulta evidente che non è possibile parlare di bene al singolare, ma che bisogna necessariamente prendere in considerazione diversificati parametri di giudizio, annoverando tra essi la necessità di distinguere il soggetto giuridico, pubblico o privato che sia.
La individuazione del bene, l’accertamento cioè del valore in quanto testimonianza del passato, può avvenire solo sulla base di atti amministrativi discrezionali sulla base del soggetto proprietario di taluni beni.
Sistema pubblicistico e privatistico
Sistema pubblicistico: Stato, enti pubblico amministrativi, territoriali e persone giuridiche non volte a fini di lucro (organizzazioni ecclesiastiche). Il sistema di individuazione di un patrimonio culturale è caratterizzato da forte inclusività. Essendo di fatto lo Stato rappresentante di un ideale conservatore ed unificatore che rappresenti al meglio la Nazione, è interesse del suddetto possedere di un ampio bagaglio culturale.
Sistema privatistico: organizzazioni a fini di lucro o persone fisiche; in questo caso la identificazione di beni culturali ha carattere poco inclusivo, per ragioni storiche ed amministrative. Siamo infatti figli dell’estetica crociana, momento storico in cui sono andati formandosi linee di pensiero a carattere conservativo-unitari, in cui l’idea del bello era finalizzata a creare un’identità territoriale e nazionale riconoscibile sotto il nome di Italia. È evidente che, a tal proposito, è meno importante conservare e tutelare beni non rappresentativi dello Stato in quanto tale, ma piuttosto oggetto di privato che come tale risulta indipendente ed autonomo.
È importante ricordare anche che la qualificazione di una res come bene da tutelare, richiede sacrifici oltre che vantaggi, tra i quali possiamo citare le difficoltà alla manutenzione e al mantenimento di tale bene, oggetto di specifiche predisposizioni non note, solitamente, a privati poco qualificati. Analogamente è compito della sovrintendenza curarsi della corretta conservazione, motivo per il quale i beni sottoposti a soggetto privato devono possedere una forte ragione per farli rientrare nella categoria “bene culturale”, previo riconoscimento dell’autorità ministeriale.
Dichiarazione
Verifica dell’interesse culturale Il procedimento di verifica di un bene culturale da parte del Mibact, volto ad accertare la sussistenza o meno di uno specifico interesse, per organizzazioni pubblicistiche o senza scopo di lucro (ecclesiastiche) è annoverato da:
- Art 27, comma 1
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