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Diritto di famiglia

Considerato settore del diritto privato, contiene la disciplina dei rapporti giuridici fra le persone appartenenti alla stessa famiglia. Secondo la tradizione plurisecolare alla base del gruppo sociale vi erano due eventi che ricoprivano un ruolo centrale: matrimonio e nascita. Oggi questo legame si è allentato.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Il termine famiglia

Il termine famiglia è riferito ad una pluralità di relazioni.

  • 1970: Introduzione divorzio
  • 1975: Riforma di famiglia
  • 2012: Riforma della filiazione (scomparse le distinzioni tra figli naturali e figli legittimi. Introdotto lo stato di figlio. Cancellata la potestà dei genitori, ora si parla di responsabilità genitoriale).
  • Legge 40/2004: Normativa che acconsente la procreazione artificiale
  • Legge 184/83: Modifica dell’adozione
  • Legge 86/2016: Unione civile, convivenza di fatto

La persona fisica

L’idoneità ad essere soggetti di diritti (e obblighi) significa avere la capacità giuridica (potenziale e astratta). La capacità giuridica configura la titolarità di poteri e doveri giuridici, cioè l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche. La capacità giuridica naturale è riconosciuta a tutte le persone fisiche.

Articolo 1 cc

Capacità giuridica:

  • Si acquisisce al momento della nascita (inizio respirazione polmonare)
  • I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita
  • Viene a meno con la morte (cessazione definitiva delle funzioni dell’encefalo)
  • Con la morte si apre la successione relativa ai diritti e obblighi trasmissibili agli eredi

Articolo 2 cc

Capacità di agire:

  • Con la maggiore età si acquisisce la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita diversa età
  • Solo salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia a prestare lavoro

Capacità di agire: idoneità a porre in essere atti negoziali destinati ad avere effetto nella propria sfera giuridica. Presuppone la capacità giuridica. Capacità di intendere e volere: dato naturale, è la concreta capacità di avere la coscienza dei propri pensieri e delle proprie azioni.

Incapacità di agire

  • Il minore di età (tutelato da genitore/tutore legale), considerato come bisognoso di protezione
  • L’interdetto giudiziale (affiancato da tutore), non autonomo e necessita di strumenti di protezione
  • L’inabilitato (affiancato da curatore)
  • Amministrazione di sostegno (affiancato da amministratore)

Il minore d'età

È legalmente incapace. Non può concludere atti negoziali (es. contratti). Il contratto posto in essere dal minore è annullabile. Gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana si ritiene siano validi. La gestione del patrimonio del minore compete ai genitori, disgiuntamente per atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per atti di straordinaria amministrazione. (Per alcuni atti serve l’autorizzazione del giudice tutelare, esempio intestare un immobile al minore, il giudice valuta se tale atto è vantaggioso al minore).

Articolo 250

Il minore ultrasedicenne può riconoscere un figlio fuori dal matrimonio.

Articolo 84

Il minore ultrasedicenne può essere autorizzato a contrarre il matrimonio (emancipato). Il minore ultraquattordicenne può esprimere il consenso ai dati personali.

Trattamenti sanitari

Se i genitori si oppongono al trattamento sanitario necessario per il minore ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria per gli opportuni provvedimenti. Su richiesta del minore si può procedere all’atto giudiziario anche in assenza di consenso del genitore o alla sua insaputa:

  • Accertamenti diagnostici delle cure trasmesse sessualmente
  • Trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza
  • Interruzione delle gravidanze o scelte in ordine alla procreazione responsabile

Il concepito

Nel nostro ordinamento assume rilevanza anche il concepito. Legge 19/2004: vengono assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Il codice civile consente al concepito di succedere per causa di morte e di ricevere donazioni. Es: donna incinta, durante la gravidanza muore il padre. Se non ci fosse questa deroga il concepito non avrebbe diritti successori. In giurisprudenza si afferma che il concepito abbia diritto al risarcimento per il danno alla salute e all’integrità fisica cagionato prima e durante il parto. Il concepito ha diritto al risarcimento per il danno sofferto per la morte del padre ad opera di un terzo.

Istituti di protezione

A protezione delle persone prive in tutto o un parte di autonomia il codice civile prevede gli istituti:

  • Della minore età
  • Dell’interdizione giudiziale
  • Dell’inabilitazione
  • Dell’amministrazione di sostegno

L’interdizione giudiziale

Disciplinata dall’art.414 e seguenti. Art 414: prevede un maggiore di età affetto da infermità mentale non transitoria.

Presupposti:

  • Infermità mentale
  • Abitualità (non transitoria)
  • Incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi
  • Necessità di garantire al soggetto protezione

Il procedimento può venire promosso dall’interessato, dal coniuge, dal partner, da parenti entro il quarto grado e da affini entro il secondo. L’interdetto può compiere gli atti necessari di vita quotidiana. Non può sposarsi né unirsi civilmente, non può depositare testamento, non può riconoscere un figlio, non può concludere contratti. È affiancato da un tutore. Deve essere data pubblicità, viene registrato nel registro delle tutele accanto all’atto di nascita (diverso da interdizione legale: è una pena accessoria, il soggetto è capace di intendere e di volere. Condanna definitiva di ergastolo o reclusione per reati non colposi).

L’inabilitazione

L’inabilitato è un soggetto che ha uno stato di non piena autonomia, ma non così grave da dar luogo all’interdizione. Art.415:

  • Prodigo (es: ludopatico)
  • Consumatore abituale di alcool o stupefacenti
  • Cieco o sordo dalla nascita privo di adeguata educazione
  • Infermità mentale non troppo grave

L’inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere affiancato dal curatore.

L’amministrazione di sostegno

Art.404: la persona che, per un’infermità fisica o psichica, si trova nell’impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare. Misura recente (2004). Il soggetto si chiama beneficiario di amministrazione di sostegno.

Novità: non prevede un elenco di cose che non si possono fare, il giudice valuta la situazione nel singolo e prevede nel decreto cosa può fare in modo autonomo e per cosa necessita di essere assistito (art.409). L’amministrazione di sostegno può essere designata dallo stesso interessato in previsione di una futura infermità mediante un atto pubblico o una scrittura privata. Registro a margine dell’atto di nascita.

Incapacità naturale

Soggetto legalmente capace di compiere un atto nel momento in cui lo pone in essere. È incapace di intendere e di volere per una causa.

Permanente: malattia, demenza senile…

Transitoria: alcool, stato di shock…

Si può chiedere l’annullamento dell’atto stipulato dall’incapace. In caso di contratti è necessario oltre alla dimostrazione dell’incapacità dimostrare la malafede dell’altro contraente (art 428).

Parentela

È un concetto artificiale. Con il matrimonio si instaura in coniugio. La parentela è il vincolo tra persone discendenti da uno stesso stipite, indipendentemente dal fatto che la discendenza dipenda da filiazione avvenuta nel matrimonio, fuori, o in ragione dell’adozione di un minore. La parentela sussiste sia se la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio che fuori e anche in caso di adozione (no per persone adottate in maggiore età).

Linea retta

Si ha discendenza di una persona all’altra. Es: nonno - genitore - figlio - nipote (4o grado). Si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni escluso lo stipite.

Linea collaterale

Si ha comunanza di stipite. I gradi si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti fanno allo stipite comune e da questo discendono dall’altro parente, restando escluso lo stipite. Es: due fratelli sono parenti in linea collaterale di 2o grado, due cugini sono parenti di 4o grado. Oltre il 6o grado la parentela non ha rilevanza.

Dal matrimonio e dalla filiazione nascono vincoli familiari:

  • Coniugio: legame tra coniugi (due persone unite in matrimonio)
  • Parentela: discendenza per generazioni da una stessa persona
  • Affinità: rapporto tra una persona e i parenti del suo coniuge

Affinità

È un effetto legale del matrimonio. Gli affini entro il secondo grado possono partecipare all’impresa familiare. Generi, nuore e suoceri hanno obbligo alimentare (la legge non si esprime in merito a se con il divorzio cessi il vincolo). Si calcola nello stesso grado della parentela rispetto al coniuge:

Pietro (nonno) Alba (figlia) Paolo Elisabetta Marco Lucia

Es: Paolo e Marco sono affini in linea collaterale di 2o grado (questo perché Marco e Elisabetta sono fratello e sorella quindi lo sono anche loro di 2o grado). Gli affini non sono successibili, né necessari, né legittimi (non chiamati all’eredità).

Fratelli germani: si condividono entrambi i genitori. Fratelli unilaterali: si condivide un solo genitore.

Lo stato civile

Gli atti dello stato civile sono documenti pubblici informatizzati conservati negli archivi dello stato civile tenuto presso ogni comune a cura dell’ufficiale di stato civile. È una funzione pubblica svolta dal sindaco.

Registro dello stato civile

  • Nascita
  • Morte
  • Matrimonio
  • Unione civile
  • Cittadinanza

Il matrimonio

Famiglia fondata sul matrimonio:

  • Famiglia nucleare
  • Famiglia allargata

Famiglia non fondata sul matrimonio:

  • Unione civile
  • Convivenza
  • Famiglia senza legame di coppia
  • Famiglia monoparentale / famiglia ricomposta

Quando si parla di matrimonio lo si intende sia come atto sia come rapporto:

Atto: l’atto che lo fa venire ad esistenza (ufficiato dall’ufficiale dello stato civile o ministro di culto cattolico o di culto ammesso dallo stato)

Rapporto: rapporto giuridico che a seguito della costituzione si instaura tra i due sposi. Il matrimonio è considerato un negozio giuridico bilaterale familiare. Non è un contratto, nel matrimonio sono rilevanti altri aspetti. Matrimonio valido solo tra uomo e donna. Due persone dello stesso sesso si sposano in un altro paese e chiedono il riconoscimento in Italia. I due soggetti vengono considerati uniti civilmente. Il matrimonio è un negozio puro: non possono esser apposti termini o condizioni.

Articolo 120

Un soggetto se al momento del matrimonio non aveva capacità di intendere e di volere può chiedere che venga privato di effetti. (Se vengono riprese le capacità e si convive per un anno il matrimonio resta valido)

Articoli 79/81

Promessa di matrimonio: nessuno può essere obbligato a sposarsi. Per disciplinare le conseguenze della rottura della promessa nel caso non si giunga alla celebrazione. Se c’è una promessa, il promettente che si rifiuta di seguirla potrà essere tenuto a risarcire il danno per le spese e le obbligazioni contratte a causa della promessa (perché possa essere chiesto il risarcimento del danno la promessa deve essere vicendevole e risultare come prova scritta, fatto pubblico o scrittura privata).

Effetti risarcimento danni

  • Spese fatte e obbligazioni assunte in vista del matrimonio
  • Corrispondenti alle condizioni economiche e sociali dei fidanzati (salvo giusti motivi)

I doni che devono essere restituiti sono quelli ricevuti a causa della promessa di matrimonio. Non devono essere restituiti i regali che ci si scambia per affetto (piccoli regali, Natale, compleanno…)

Donazioni

Il donante deve volersi privare di un suo bene per arricchire il ricevente (deve essere pubblica, con due testimoni). Donazione di beni immobili: deve esserci il passaggio fisico della consegna.

Requisiti per contrarre il matrimonio

  • Elementi necessari per l’esistenza dell’atto
  • Elementi prescritti come condizionando validità del matrimonio (impedimenti dirompenti, invalidità)
  • Elementi che ne condizionano la semplice regolarità (impedimenti impedienti)
  • Dispensabili e non dispensabili (possono essere rimossi con l’autorizzazione giudiziale, es: parentela di 3o)
  • Impedimenti assoluti (la persona non può sposare nessuno)
  • Impedimenti relativi (la persona non può sposare qualcuno)

Condizioni per contrarre il matrimonio

  • Diversità di sesso
  • Età
  • Interdizione per infermità mentale
  • Libertà di stato (principio monogamo)
  • Parentela affinità adozione
  • Il delitto
  • Divieto temporaneo di nuove nozze

Articolo 84: età

Bisogna essere maggiorenni. 16 anni: tribunale per i minori su istanza personale dell’interessato può emettere decreto in camera di consiglio (parere dei genitori non vincolante). Accertamento gravi motivi: maturità psicofisica del minore, fondatezza delle ragione, valutazione della situazione (familiare, conflitti…). Emancipazione: minore autorizzato alla celebrazione del matrimonio, compie in modo autonomo gli atti di ordinaria amministrazione, compie con il curatore gli atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 85: interdizione per infermità

Protezione dell’incapace, non può contrarre il matrimonio a causa dell’infermità.

Articolo 86: libertà di stato

Non può contrarre il matrimonio chi è già vincolato da precedente vincolo matrimoniale (o da un’unione civile).

Articolo 87: parentela affinità adozione

Non possono contrarre matrimonio soggetti che hanno ascendenti o discendenti in linea retta (fratello e sorella, zio e nipote, anche adottivi). Su alcune delle ipotesi si ammette dispensa.

Articolo 88: delitto

Non possono contrarre matrimonio soggetti dei quali l’una è stata condannata per omicidio o tentato omicidio sul coniuge dell’altro (applicazione solo il caso di omicidio non colposo).

Articolo 89: divieto temporaneo di nozze

La donna può sposarsi 300 giorni dopo l’annullamento del matrimonio precedente (durata massima della gravidanza per non avere dubbi sulla paternità).

Celebrazione (articoli 106 e 107)

Nel giorno indicato, alla presenza di due testimoni, l’ufficiale di stato civile provvede alla lettura agli sposi degli articoli 142, 144 e 147. Segue dichiarazione personale degli sposi di volersi prendere rispettivamente marito e moglie. La celebrazione si conclude con la formazione di un documento scritto (atto matrimoniale). Si è poi iscritti nei registri di matrimonio del comune in cui è avvenuto.

Articolo 82: matrimonio concordatario

Per molto tempo è stato regolato dal diritto canonico. 1929: concordato Stato-Chiesa. Il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto cattolico può produrre anche effetti civili (è regolato dal diritto canonico). Gli effetti civili si producono dal giorno della celebrazione (efficacia retroattiva).

Matrimonio di culto acattolico

È interamente regolato dal codice civile. La particolarità consiste nella forma della celebrazione. Coniugi di diversa nazionalità. Legge nazionale comune: vige la legge in cui la vita dei coniugi è prevalentemente localizzata.

Articolo 116: matrimonio straniero in Italia

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dal quale risulta che nulla osta al matrimonio. Non è più richiesto il permesso di soggiorno dal 2011.

Effetti del matrimonio

  1. Effetti personali tra coniugi
  2. Effetti attinenti al rapporto dei coniugi e altri componenti della famiglia (figli)
  3. Effetti di natura patrimoniale

Diritti e doveri tra coniugi (art.143)

  • Obbligo reciproco alla fedeltà
  • Assistenza morale e materiale: dovere dei coniugi di proteggersi e sostenersi nell’attività di lavoro e studio. Riguarda anche l’ambito affettivo.
  • Coabitazione e collaborazione nella famiglia: entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia (in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità). Dovere a contenuto non patrimoniale. I coniugi devono vivere insieme e devono fissare la residenza della famiglia dove sono tenuti a convivere. (È possibile avere la residenza diversa per i coniugi)
  • Fedeltà: dovere che incombe tra i coniugi di rispetto e di divieto di trattenere rapporti intimi con diversi (la giurisprudenza prevede la cessazione dell’obbligo con avvio della procedura di separazione)

Indirizzo di vita familiare (art.144)

Deve essere concordato dai coniugi e fissato secondo le esigenze di entrambi e quelle della famiglia stessa. In caso di disaccordo i coniugi possono rivolgersi al giudice in un intento riconciliato. Coabitazione nella lettura della Corte d’Europa: elemento essenziale del matrimonio che si manifesta in una consuetudine di vita coniugale stabile e continua nel tempo.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescapr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e delle persone e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Acocella Alessandra.
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