Diritto del Lavoro
Le Tre Branche del Diritto del Lavoro
Il diritto del lavoro si articola in tre grandi branche:
• Diritto sindacale (organizzazione sindacale, contratto collettivo,
sciopero)
• Diritto del rapporto individuale di lavoro
• Diritto della previdenza sociale (tutela di chi è impossibilitato a
lavorare)
Evoluzione Storica
XVIII–XIX Secolo: Rivoluzione Industriale e prime organizzazioni
Con la Rivoluzione Industriale e il modello capitalistico si crea una strutturale disparità di
forza economica e contrattuale tra datori di lavoro e lavoratori, aggravata dall'eccesso di
offerta di lavoro rispetto alla domanda.
Le organizzazioni sindacali nacquero come risposta spontanea ed informale allo
sfruttamento.
In Italia, in assenza di un divieto di coalizione, operavano in un contesto di indifferenza
legislativa.
I due strumenti principali
• Sciopero
→ Considerato reato fino al Codice Penale Zanardelli (1890).
La giurisprudenza lo riteneva lecito sul piano penale (come libertà), ma
inadempimento contrattuale dell’obbligazione di lavorare sul piano civile.
• Contratto collettivo(= definisce le condizioni spettanti ai
lavoratori facenti parte del gruppo organizzato)
→ La sua applicazione era limitata dal diritto comune dei contratti: aveva efficacia
solo tra chi lo aveva stipulato.
Ex: se un lavoratore stipulava un contratto di lavoro che violava delle condizioni del
contratto collettivo, era inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione
al sindacato ma valido sul piano del rapporto individuale di lavoro
→ ciò non eliminava la concorrenza tra lavoratori, che pur di lavorare accettavano
qualsiasi condizione
Soluzione adottata negli anni '50: estensione ai contratti collettivi dell'art. 2077 c.c., che
prevede che il contratto collettivo non possa essere derogato dal contratto individuale se
non in senso più favorevole al lavoratore.
→ da questo momento avrà efficacia an che nei confronti di chi, non iscritto ad alcun
sindacato, abbia aderito comunque al contratto collettivo
Il problema sta nel fatto che il contratto collettivo opera dal momento in cui entrambe le
parti(lavoratore e datore di lavoro) abbiano accettato che il proprio rapporto sia sottoposto
alla disciplina del contratto collettivo, non avendo sempre, il sindacato, la forza necessaria
per imporre l’applicazione del contratto(almeno fino alla l. 300 del 1970).
XIX Secolo: Prime organizzazioni e leggi sociali
Le associazioni principali
• Leghe di resistenza – i lavoratori versavano parte del salario per
sostenere lo sciopero (non ancora diritto, ma libertà ex art. 40 Cost.)
→ il che vuol dire che si poteva scioperare, ma il datore di lavoro poteva decidere di
non retribuire lo scioperante, che quindi rischiava di mettere alla fame sé stesso e
la sua famiglia
• Società del pronto soccorso – i lavoratori si auto-tassavano per
eventi improvvisi (infortuni, malattie)
→ va a toccare la seconda branca del diritto del lavoro, diritto del rapporto individuale del
lavoro
Nel 1891 papa Leone XIII pubblica la Rerum Novarum, fondamento della dottrina sociale
della Chiesa: cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore al posto del conflitto.
Prime leggi fondamentali
• L. 1893 – Collegi dei Probiviri: organi aziendali con presidente
esterno e pari rappresentanza del lavoratori e datori di lavoro
• → emettevano pareri vincolanti e applicavano i contratti collettivi come
parametro decisionale
• L. n. 80/1898 – Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a carico
del datore di lavoro
• L. n. 350/1898 – Previdenza per la vecchiaia (volontaria)
Inizio '900: Sviluppo del diritto del lavoro e periodo corporativo
All'inizio del '900 nasce il Partito Comunista Italiano.
Dal 1919 si hanno le prime leggi sull'impiego privato (in particolare per gli impiegati, distinti
dagli operai fino al 1980).
Nel 1919 la previdenza per vecchiaia(l. 350) diviene obbligatoria, oltre che per gli
operai, anche per gli impiegati.
Nasce inoltre la tutela previdenziale per disoccupazione involontaria.
Il periodo corporativo (dal 1919)
Il diritto corporativo inserisce i sindacati nell'organo statale, vietando lo sciopero (reato fino
al codice penale Zanardelli).
Caratteristiche principali:
• Un unico sindacato per categoria (soppressione della libertà
sindacale)
• Il contratto collettivo corporativo diviene fonte del diritto
• Nasce la Magistratura del lavoro, le cui sentenze avevano efficacia
di legge
Il Codice Civile del 1942 codifica le norme fondamentali:
• Art. 2094 c.c. – lavoratore subordinato
• Art. 2222 c.c. – lavoratore autonomo
• Art. 2115 c.c. – principi di obbligo contributivo
• Art. 2116 c.c. – se il datore non paga l'assicurazione infortuni,
provvede comunque l'ente assicurativo
In questo periodo si afferma il sistema bismarckiano: assicurazioni obbligatorie gestite da
enti pubblici (INAIL e INPS, creati nel 1933) → prima si faceva riferimento alle
assicurazioni private
La Costituzione Repubblicana (1948)
Dopo la caduta del regime, si ripristina la democrazia.
I contratti corporativi vengono mantenuti in vita in via transitoria.
I sindacati firmano il Patto di Roma per costituire un'unica confederazione (CGIL unitaria)
→ l'art. 39 Cost. viene scritto per disciplinare questa realtà.
Articoli chiave
• Art. 4 – Il lavoro è diritto e dovere del cittadino
• Art. 35 – Il lavoro è tutelato in ogni sua manifestazione(non solo
lavoro subordinato)
• Art. 3 – La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona, anche attraverso il lavoro
• Art. 36 – La retribuzione deve essere proporzionata alla qualità/
quantità del lavoro e sufficiente a garantire una vita dignitosa al lavoratore e alla sua
famiglia
→ su questo articolo si basa l’istituto della retribuzione minima(tutelata solo in presenza di
azione giudiziale)
• Art. 38 – Assistenza sociale (comma 1), per i lavoratori inabili al
lavoro, e previdenza sociale per tutti i lavoratori (comma 2)
→ i contributi di previdenza e assistenza sociale devono essere calcolati e versati sulla base
della retribuzione minima
• Art. 40 – Diritto di sciopero (rinviato alla legge per la disciplina)
• Art. 41 – Libertà di iniziativa economica privata
• Art. 46 – Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa
(rimasto inattuato fino al 2025)
L’obiettivo del costituente era di creare un ordinamento in cui i cittadini si auto-realizzino,
divenendo liberi(art. 3), attraverso lo svolgimento di un lavoro.
Art. 39 – Libertà di organizzazione sindacale
A livello internazionale vi sono state due convenzioni molto importanti dell’OIL,
organizzazione nata in occasione della convenzione di Versailles, in cui si stabilì che per
avere pace nel mondo servisse anche stabilizzare il settore del lavoro.
1) convenzione del ‘48, in cui si stabilisce la libertà sindacale(o meglio di organizzarsi) nei
confronti dello Stato, che non può impedire la formazione delle organizzazioni sindacali
2) convenzione del ‘49, in cui si afferma la libertà di non ingerenza del datore di lavoro
→ riconosciuta anche nell’art. 12 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europea
Il comma 1 è una norma di principio: sancisce la libertà di organizzazione sindacale,
intesa come qualsiasi organizzazione per la tutela di interessi collettivi di lavoro.
È sia libertà positiva (aderire) che negativa (non aderire), cui la titolarità è sia individuale
che collettiva(combinato disposto con l’art. 2).
→ tale libertà sindacale si poteva identificare come autonomia e quindi farla rientrare nell’art.
18 Cost., invece la si vuole identificare come diritto privato e quindi espressione di libertà
- il bilanciamento viene delegato ai sindacati, attraverso il contratto collettivo
- forma di pluralismo(i sindacati sono tanti quanti sono gli interessi dei singoli) vs sistema
corporativo
I commi 2-4 attribuiscono “efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie quali il contratto si riferisce” e che abbiano acquisito personalità giuridica.
→ è una norma programmatica, ovvero necessita di una legge ordinaria per la sua
attuazione
Questi commi non sono mai stati attuati per opposizione dei sindacati stessi (che
avrebbero dovuto sottoporsi a un conteggio degli iscritti): hanno preferito un sistema di
reciproca autolegittimazione, ovvero riconoscimento di pari dignità tra i sindacati.
→ Il sistema sindacale italiano è rimasto a lungo un 'diritto senza norme', un sistema
di fatto
→ In base agli artt. 36 ss. c.c., il sindacato ha soggettività distinta dai lavoratori: può
stare in giudizio e ha autonomia patrimoniale imperfetta
Art. 40 – Diritto di sciopero
Lo sciopero è un diritto potestativo individuale dei lavoratori (non del sindacato), che
comporta la sospensione dell'obbligo retributivo del datore di lavoro.
→ classificato tra i diritti assoluti della persona
Secondo la dottrina prevalente deve essere ritenuto escluso ai sindacati poiché:
- può essere attuato da gruppi di lavoratori non organizzati in sindacati
- anche lavoratori non iscritti ad alcun sindacato vi possono partecipare
- può essere attuato anche senza preavviso
→ in realtà queste argomentazioni non sono sufficienti per escluderlo
Definizione: astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il
raggiungimento di un fine comune.
Con la L. n. 146/1990 il legislatore ha regolato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
bilanciandolo con altri diritti costituzionali (vita, salute, libertà, sicurezza, circolazione,
assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazione), tra cui il diritto di iniziativa
economica privata(art. 41 Cost.): bisogna distinguere tra ‘danno alla produzione’ che può
essere sospesa dallo sciopero, e ‘danno alla produttività’, ovvero la possibilità
dell’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica.
Obblighi principali:
• Preavviso con comunicazione scritta di almeno 10 giorni
→ L’unica eccezione si ha nel caso in cui si tratti di uno sciopero a difesa dell’ordine
costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o della sicurezza dei
lavoratori. • Indicazione preventiva della durata
• Deve essere esercitato “nel rispetto di misure dirette a consentire
l’erogazione delle prestazioni indispensabili” (definite dai contratti collettivi o, per i
lavoratori autonomi, dai codici di autoregolamentazione)
• Valutazione da parte della ‘Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali’(autorità amministrativa
indipendente)
→ in caso di valutazione negativa, la Commissione formula una proposta alle parti,
se non viene accettata individua una ‘regolamentazione provvisoria’, che rimarrà
efficace fino a che le parti non raggiungano un accordo
→ può erogare anche delle sanzioni(per i lavoratori con esclusione del
licenziamento, per i sindacati la sospensione dei permessi sindacali), anche
pecuniarie
→ In caso di fondato pericolo grave e imminente per i diritti della persona
costituzionalmente tutelati, è previsto l’intervento del potere esecutivo, anche
attraverso l’istituto della precettazione
Il Dopoguerra e gli Anni '50–'60
Crisi economica e limiti dell'art. 39
Negli anni '50 si registra una forte svalutazione della lira e una crisi che mette in difficoltà il
sistema previdenziale bismarckiano.
Nel 1952 (L. n. 218) nasce il metodo a ripartizione per le pensioni: i contributi dei lavoratori
attivi finanziano le pensioni dei lavoratori già pensionati, senza accantonamento individuale.
→ i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro nell’anno X non vengono messi in un
fondo riservato al singolo lavoratore, ma servono immediatamente a pagare le pensioni del
lavoratori già pensionati nell’anno X e ogni lavoratore accumula ‘punti’ o crediti virtuali che
serviranno per la sua pensione futura
Nel 1948 la CGIL unitaria si divide in CGIL, CISL e UIL.
Il problema dell'attuazione dell'art. 39 (comma 2-4) si acuisce: la CGIL, avendo più iscritti,
avrebbe ottenuto più peso, quindi si opta per un sistema autoregolato basato su
autolegittimazione reciproca, che comunque risulta problematico.
Legge Vigorelli (L. n. 741/1959)
Per contrastare i contratti corporativi ancora vigenti, il legislatore delega transitoriamente il
Governo a recepire i contratti collettivi in decreti legislativi con forza di legge.
→ la legge riserva per sé solamente una funzione sussidiaria o suppletiva, attribuendo
alla contrattazione collettiva il ruolo di fonte principale
La Corte Costituzionale la salva solo come misura transitoria e blocca il tentativo di
reiterarla.
→ Sul fronte del diritto individuale, il contratto individuale può derogare il collettivo
solo in melius (art. 2077 c.c.); opera anche per i non iscritti, purché entrambe le parti
abbiano aderito al contratto collettivo(si può desumere anche da comportamenti
concludenti del datore di lavoro)
Anni '60: Sviluppo delle tutele individuali
• Divieto di interposizione di manodopera (anni '60)
→ non si possono creare imprese con l’unico scopo di fornire manodopera alle altre aziende
• L. n. 230 – Contratto a tempo indeterminato come regola, è possibile
apporre un termine solo in ipotesi tassative
• L. n. 604 – Giustificazione necessaria del licenziamento:
→ Motivo soggettivo (inadempimento del lavoratore)
→ Motivo oggettivo (ragioni organizzative, da dimostrare)
→ Giusta causa (rottura del vincolo di fiducia, causa più grave)
Lo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970)
Frutto dell''autunno caldo' (fine anni '60), lo Statuto rappresenta il punto di svolta del diritto
del lavoro italiano. L'obiettivo era ricostituire la base sociale attraverso il riconoscimento dei
sindacati maggiormente rappresentativi(CGL, CISL, UIL).
Articoli principali
Art. 14 – Divieto di discriminazione sindacale
Il datore di lavoro non può discriminare il lavoratore iscritto al sindacato rispetto a quello
non iscritto.
Art. 17 – Divieto di sindacati di comodo
Vietata la sovvenzione di organizzazioni sindacali che bypassino gli interessi dei lavoratori.
Art. 18 – Sanzioni per licenziamento illegittimo
Sanzioni molto rigide in caso di mancato rispetto dei presupposti del licenziamento.
Ex: la più forte • Reintegrazione nel posto di lavoro(come se non fosse mai stato
licenziato)
• Indennità pari a tutte le retribuzioni mancate
• Versamento di tutti i contributi previdenziali arretrati
Art. 19 – Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
Prima della l.300 del 1970, il rapporto tra lo Stato e i sindacati era di mera neutralità, a
seguito dell’autunno caldo erano nate numerose forme spontanee di aggregazione e quindi
si era resa necessaria una regolazione da parte dello Stato.
Crea il concetto di 'maggior rappresentatività' e istituisce le RSA nelle aziende con più di
15 dipendenti. La ratio è garantire la presenza sindacale e i diritti sindacali anche in azienda.
Evoluzione dei criteri di rappresentatività:
• Criteri originari: si favoriva il sindacato di struttura confederale o che
fossero firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali
→ in base al criterio della rappresentatività(numero degli iscritti e che operasse in molti
settori produttivi)
Tale sistema fu criticato da numerosi sindacati autonomi: in un primo momento venne
confermato dalla Corte costituzionale in quanto fosse ‘razionale’.
Appena due anni dopo affermò che era “andata progressivamente attenuandosi l’idoneità
del modello disegnato dall’art. 19” e invitò il legislatore ad istituire delle nuove regole, cosa
che non fece mai e tutt’oggi è così.
L’art. 19 venne sottoposto ad un referendum di iniziativa popolare, di cui venne approvato il
secondo quesito che proponeva l’eliminazione dal testo del riferimento sia alle “associazioni
sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” sia
il riferimento ai contratti collettivi “nazionali o provinciali”.
2. Dopo il referendum abrogativo: criterio della 'firma'
→ viene considerato firmatario del contratto collettivo il sindacato che abbia partecipato
attivamente alla negoziazione(criterio di rappresentatività effettiva)
3. Sent. Corte Cost. n. 231/2013(di natura additiva): ammesse anche le associazioni
'comparativamente più rappresentative sul piano nazionale'
→ la Corte dovette individuare un criterio selettivo a precisare quali siano i sindacati che, pur
non avendo firmato il contratto collettivo né partecipato alle trattative negoziali, abbiano
comunque il diritto di costituire proprie rappresentanze sindacali
I criteri vigenti per la costituzione di RSA sono:
• Aver stipulato il contratto collettivo applicato in azienda
• Aver partecipato alle trattative per la sua stipulazione(anche se non
firmatari)
• Essere 'comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale'
Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
Nasce per tutelare temporaneamente le aziende in crisi (cassa ordinaria) o per crisi più
lunghe fino a due ann
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