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Diritto del Lavoro

Le Tre Branche del Diritto del Lavoro

Il diritto del lavoro si articola in tre grandi branche:

• Diritto sindacale (organizzazione sindacale, contratto collettivo,

sciopero)

• Diritto del rapporto individuale di lavoro

• Diritto della previdenza sociale (tutela di chi è impossibilitato a

lavorare)

Evoluzione Storica

XVIII–XIX Secolo: Rivoluzione Industriale e prime organizzazioni

Con la Rivoluzione Industriale e il modello capitalistico si crea una strutturale disparità di

forza economica e contrattuale tra datori di lavoro e lavoratori, aggravata dall'eccesso di

offerta di lavoro rispetto alla domanda.

Le organizzazioni sindacali nacquero come risposta spontanea ed informale allo

sfruttamento.

In Italia, in assenza di un divieto di coalizione, operavano in un contesto di indifferenza

legislativa.

I due strumenti principali

• Sciopero

→ Considerato reato fino al Codice Penale Zanardelli (1890).

La giurisprudenza lo riteneva lecito sul piano penale (come libertà), ma

inadempimento contrattuale dell’obbligazione di lavorare sul piano civile.

• Contratto collettivo(= definisce le condizioni spettanti ai

lavoratori facenti parte del gruppo organizzato)

→ La sua applicazione era limitata dal diritto comune dei contratti: aveva efficacia

solo tra chi lo aveva stipulato.

Ex: se un lavoratore stipulava un contratto di lavoro che violava delle condizioni del

contratto collettivo, era inadempiente agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione

al sindacato ma valido sul piano del rapporto individuale di lavoro

→ ciò non eliminava la concorrenza tra lavoratori, che pur di lavorare accettavano

qualsiasi condizione

Soluzione adottata negli anni '50: estensione ai contratti collettivi dell'art. 2077 c.c., che

prevede che il contratto collettivo non possa essere derogato dal contratto individuale se

non in senso più favorevole al lavoratore.

→ da questo momento avrà efficacia an che nei confronti di chi, non iscritto ad alcun

sindacato, abbia aderito comunque al contratto collettivo

Il problema sta nel fatto che il contratto collettivo opera dal momento in cui entrambe le

parti(lavoratore e datore di lavoro) abbiano accettato che il proprio rapporto sia sottoposto

alla disciplina del contratto collettivo, non avendo sempre, il sindacato, la forza necessaria

per imporre l’applicazione del contratto(almeno fino alla l. 300 del 1970).

XIX Secolo: Prime organizzazioni e leggi sociali

Le associazioni principali

• Leghe di resistenza – i lavoratori versavano parte del salario per

sostenere lo sciopero (non ancora diritto, ma libertà ex art. 40 Cost.)

→ il che vuol dire che si poteva scioperare, ma il datore di lavoro poteva decidere di

non retribuire lo scioperante, che quindi rischiava di mettere alla fame sé stesso e

la sua famiglia

• Società del pronto soccorso – i lavoratori si auto-tassavano per

eventi improvvisi (infortuni, malattie)

→ va a toccare la seconda branca del diritto del lavoro, diritto del rapporto individuale del

lavoro

Nel 1891 papa Leone XIII pubblica la Rerum Novarum, fondamento della dottrina sociale

della Chiesa: cooperazione tra datore di lavoro e lavoratore al posto del conflitto.

Prime leggi fondamentali

• L. 1893 – Collegi dei Probiviri: organi aziendali con presidente

esterno e pari rappresentanza del lavoratori e datori di lavoro

• → emettevano pareri vincolanti e applicavano i contratti collettivi come

parametro decisionale

• L. n. 80/1898 – Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a carico

del datore di lavoro

• L. n. 350/1898 – Previdenza per la vecchiaia (volontaria)

Inizio '900: Sviluppo del diritto del lavoro e periodo corporativo

All'inizio del '900 nasce il Partito Comunista Italiano.

Dal 1919 si hanno le prime leggi sull'impiego privato (in particolare per gli impiegati, distinti

dagli operai fino al 1980).

Nel 1919 la previdenza per vecchiaia(l. 350) diviene obbligatoria, oltre che per gli

operai, anche per gli impiegati.

Nasce inoltre la tutela previdenziale per disoccupazione involontaria.

Il periodo corporativo (dal 1919)

Il diritto corporativo inserisce i sindacati nell'organo statale, vietando lo sciopero (reato fino

al codice penale Zanardelli).

Caratteristiche principali:

• Un unico sindacato per categoria (soppressione della libertà

sindacale)

• Il contratto collettivo corporativo diviene fonte del diritto

• Nasce la Magistratura del lavoro, le cui sentenze avevano efficacia

di legge

Il Codice Civile del 1942 codifica le norme fondamentali:

• Art. 2094 c.c. – lavoratore subordinato

• Art. 2222 c.c. – lavoratore autonomo

• Art. 2115 c.c. – principi di obbligo contributivo

• Art. 2116 c.c. – se il datore non paga l'assicurazione infortuni,

provvede comunque l'ente assicurativo

In questo periodo si afferma il sistema bismarckiano: assicurazioni obbligatorie gestite da

enti pubblici (INAIL e INPS, creati nel 1933) → prima si faceva riferimento alle

assicurazioni private

La Costituzione Repubblicana (1948)

Dopo la caduta del regime, si ripristina la democrazia.

I contratti corporativi vengono mantenuti in vita in via transitoria.

I sindacati firmano il Patto di Roma per costituire un'unica confederazione (CGIL unitaria)

→ l'art. 39 Cost. viene scritto per disciplinare questa realtà.

Articoli chiave

• Art. 4 – Il lavoro è diritto e dovere del cittadino

• Art. 35 – Il lavoro è tutelato in ogni sua manifestazione(non solo

lavoro subordinato)

• Art. 3 – La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono il pieno

sviluppo della persona, anche attraverso il lavoro

• Art. 36 – La retribuzione deve essere proporzionata alla qualità/

quantità del lavoro e sufficiente a garantire una vita dignitosa al lavoratore e alla sua

famiglia

→ su questo articolo si basa l’istituto della retribuzione minima(tutelata solo in presenza di

azione giudiziale)

• Art. 38 – Assistenza sociale (comma 1), per i lavoratori inabili al

lavoro, e previdenza sociale per tutti i lavoratori (comma 2)

→ i contributi di previdenza e assistenza sociale devono essere calcolati e versati sulla base

della retribuzione minima

• Art. 40 – Diritto di sciopero (rinviato alla legge per la disciplina)

• Art. 41 – Libertà di iniziativa economica privata

• Art. 46 – Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa

(rimasto inattuato fino al 2025)

L’obiettivo del costituente era di creare un ordinamento in cui i cittadini si auto-realizzino,

divenendo liberi(art. 3), attraverso lo svolgimento di un lavoro.

Art. 39 – Libertà di organizzazione sindacale

A livello internazionale vi sono state due convenzioni molto importanti dell’OIL,

organizzazione nata in occasione della convenzione di Versailles, in cui si stabilì che per

avere pace nel mondo servisse anche stabilizzare il settore del lavoro.

1) convenzione del ‘48, in cui si stabilisce la libertà sindacale(o meglio di organizzarsi) nei

confronti dello Stato, che non può impedire la formazione delle organizzazioni sindacali

2) convenzione del ‘49, in cui si afferma la libertà di non ingerenza del datore di lavoro

→ riconosciuta anche nell’art. 12 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europea

Il comma 1 è una norma di principio: sancisce la libertà di organizzazione sindacale,

intesa come qualsiasi organizzazione per la tutela di interessi collettivi di lavoro.

È sia libertà positiva (aderire) che negativa (non aderire), cui la titolarità è sia individuale

che collettiva(combinato disposto con l’art. 2).

→ tale libertà sindacale si poteva identificare come autonomia e quindi farla rientrare nell’art.

18 Cost., invece la si vuole identificare come diritto privato e quindi espressione di libertà

- il bilanciamento viene delegato ai sindacati, attraverso il contratto collettivo

- forma di pluralismo(i sindacati sono tanti quanti sono gli interessi dei singoli) vs sistema

corporativo

I commi 2-4 attribuiscono “efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle

categorie quali il contratto si riferisce” e che abbiano acquisito personalità giuridica.

→ è una norma programmatica, ovvero necessita di una legge ordinaria per la sua

attuazione

Questi commi non sono mai stati attuati per opposizione dei sindacati stessi (che

avrebbero dovuto sottoporsi a un conteggio degli iscritti): hanno preferito un sistema di

reciproca autolegittimazione, ovvero riconoscimento di pari dignità tra i sindacati.

→ Il sistema sindacale italiano è rimasto a lungo un 'diritto senza norme', un sistema

di fatto

→ In base agli artt. 36 ss. c.c., il sindacato ha soggettività distinta dai lavoratori: può

stare in giudizio e ha autonomia patrimoniale imperfetta

Art. 40 – Diritto di sciopero

Lo sciopero è un diritto potestativo individuale dei lavoratori (non del sindacato), che

comporta la sospensione dell'obbligo retributivo del datore di lavoro.

→ classificato tra i diritti assoluti della persona

Secondo la dottrina prevalente deve essere ritenuto escluso ai sindacati poiché:

- può essere attuato da gruppi di lavoratori non organizzati in sindacati

- anche lavoratori non iscritti ad alcun sindacato vi possono partecipare

- può essere attuato anche senza preavviso

→ in realtà queste argomentazioni non sono sufficienti per escluderlo

Definizione: astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il

raggiungimento di un fine comune.

Con la L. n. 146/1990 il legislatore ha regolato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali,

bilanciandolo con altri diritti costituzionali (vita, salute, libertà, sicurezza, circolazione,

assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazione), tra cui il diritto di iniziativa

economica privata(art. 41 Cost.): bisogna distinguere tra ‘danno alla produzione’ che può

essere sospesa dallo sciopero, e ‘danno alla produttività’, ovvero la possibilità

dell’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica.

Obblighi principali:

• Preavviso con comunicazione scritta di almeno 10 giorni

→ L’unica eccezione si ha nel caso in cui si tratti di uno sciopero a difesa dell’ordine

costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o della sicurezza dei

lavoratori. • Indicazione preventiva della durata

• Deve essere esercitato “nel rispetto di misure dirette a consentire

l’erogazione delle prestazioni indispensabili” (definite dai contratti collettivi o, per i

lavoratori autonomi, dai codici di autoregolamentazione)

• Valutazione da parte della ‘Commissione di garanzia dell’attuazione

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali’(autorità amministrativa

indipendente)

→ in caso di valutazione negativa, la Commissione formula una proposta alle parti,

se non viene accettata individua una ‘regolamentazione provvisoria’, che rimarrà

efficace fino a che le parti non raggiungano un accordo

→ può erogare anche delle sanzioni(per i lavoratori con esclusione del

licenziamento, per i sindacati la sospensione dei permessi sindacali), anche

pecuniarie

→ In caso di fondato pericolo grave e imminente per i diritti della persona

costituzionalmente tutelati, è previsto l’intervento del potere esecutivo, anche

attraverso l’istituto della precettazione

Il Dopoguerra e gli Anni '50–'60

Crisi economica e limiti dell'art. 39

Negli anni '50 si registra una forte svalutazione della lira e una crisi che mette in difficoltà il

sistema previdenziale bismarckiano.

Nel 1952 (L. n. 218) nasce il metodo a ripartizione per le pensioni: i contributi dei lavoratori

attivi finanziano le pensioni dei lavoratori già pensionati, senza accantonamento individuale.

→ i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro nell’anno X non vengono messi in un

fondo riservato al singolo lavoratore, ma servono immediatamente a pagare le pensioni del

lavoratori già pensionati nell’anno X e ogni lavoratore accumula ‘punti’ o crediti virtuali che

serviranno per la sua pensione futura

Nel 1948 la CGIL unitaria si divide in CGIL, CISL e UIL.

Il problema dell'attuazione dell'art. 39 (comma 2-4) si acuisce: la CGIL, avendo più iscritti,

avrebbe ottenuto più peso, quindi si opta per un sistema autoregolato basato su

autolegittimazione reciproca, che comunque risulta problematico.

Legge Vigorelli (L. n. 741/1959)

Per contrastare i contratti corporativi ancora vigenti, il legislatore delega transitoriamente il

Governo a recepire i contratti collettivi in decreti legislativi con forza di legge.

→ la legge riserva per sé solamente una funzione sussidiaria o suppletiva, attribuendo

alla contrattazione collettiva il ruolo di fonte principale

La Corte Costituzionale la salva solo come misura transitoria e blocca il tentativo di

reiterarla.

→ Sul fronte del diritto individuale, il contratto individuale può derogare il collettivo

solo in melius (art. 2077 c.c.); opera anche per i non iscritti, purché entrambe le parti

abbiano aderito al contratto collettivo(si può desumere anche da comportamenti

concludenti del datore di lavoro)

Anni '60: Sviluppo delle tutele individuali

• Divieto di interposizione di manodopera (anni '60)

→ non si possono creare imprese con l’unico scopo di fornire manodopera alle altre aziende

• L. n. 230 – Contratto a tempo indeterminato come regola, è possibile

apporre un termine solo in ipotesi tassative

• L. n. 604 – Giustificazione necessaria del licenziamento:

→ Motivo soggettivo (inadempimento del lavoratore)

→ Motivo oggettivo (ragioni organizzative, da dimostrare)

→ Giusta causa (rottura del vincolo di fiducia, causa più grave)

Lo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970)

Frutto dell''autunno caldo' (fine anni '60), lo Statuto rappresenta il punto di svolta del diritto

del lavoro italiano. L'obiettivo era ricostituire la base sociale attraverso il riconoscimento dei

sindacati maggiormente rappresentativi(CGL, CISL, UIL).

Articoli principali

Art. 14 – Divieto di discriminazione sindacale

Il datore di lavoro non può discriminare il lavoratore iscritto al sindacato rispetto a quello

non iscritto.

Art. 17 – Divieto di sindacati di comodo

Vietata la sovvenzione di organizzazioni sindacali che bypassino gli interessi dei lavoratori.

Art. 18 – Sanzioni per licenziamento illegittimo

Sanzioni molto rigide in caso di mancato rispetto dei presupposti del licenziamento.

Ex: la più forte • Reintegrazione nel posto di lavoro(come se non fosse mai stato

licenziato)

• Indennità pari a tutte le retribuzioni mancate

• Versamento di tutti i contributi previdenziali arretrati

Art. 19 – Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)

Prima della l.300 del 1970, il rapporto tra lo Stato e i sindacati era di mera neutralità, a

seguito dell’autunno caldo erano nate numerose forme spontanee di aggregazione e quindi

si era resa necessaria una regolazione da parte dello Stato.

Crea il concetto di 'maggior rappresentatività' e istituisce le RSA nelle aziende con più di

15 dipendenti. La ratio è garantire la presenza sindacale e i diritti sindacali anche in azienda.

Evoluzione dei criteri di rappresentatività:

• Criteri originari: si favoriva il sindacato di struttura confederale o che

fossero firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali

→ in base al criterio della rappresentatività(numero degli iscritti e che operasse in molti

settori produttivi)

Tale sistema fu criticato da numerosi sindacati autonomi: in un primo momento venne

confermato dalla Corte costituzionale in quanto fosse ‘razionale’.

Appena due anni dopo affermò che era “andata progressivamente attenuandosi l’idoneità

del modello disegnato dall’art. 19” e invitò il legislatore ad istituire delle nuove regole, cosa

che non fece mai e tutt’oggi è così.

L’art. 19 venne sottoposto ad un referendum di iniziativa popolare, di cui venne approvato il

secondo quesito che proponeva l’eliminazione dal testo del riferimento sia alle “associazioni

sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” sia

il riferimento ai contratti collettivi “nazionali o provinciali”.

2. Dopo il referendum abrogativo: criterio della 'firma'

→ viene considerato firmatario del contratto collettivo il sindacato che abbia partecipato

attivamente alla negoziazione(criterio di rappresentatività effettiva)

3. Sent. Corte Cost. n. 231/2013(di natura additiva): ammesse anche le associazioni

'comparativamente più rappresentative sul piano nazionale'

→ la Corte dovette individuare un criterio selettivo a precisare quali siano i sindacati che, pur

non avendo firmato il contratto collettivo né partecipato alle trattative negoziali, abbiano

comunque il diritto di costituire proprie rappresentanze sindacali

I criteri vigenti per la costituzione di RSA sono:

• Aver stipulato il contratto collettivo applicato in azienda

• Aver partecipato alle trattative per la sua stipulazione(anche se non

firmatari)

• Essere 'comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale'

Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

Nasce per tutelare temporaneamente le aziende in crisi (cassa ordinaria) o per crisi più

lunghe fino a due ann

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cami.sirianni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Sciortino Giampiero.

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