Diritto del lavoro
Dai diritti nazionali del lavoro al diritto del lavoro nell'economia globalizzata
Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che vanno a tutelare oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore. Chiaramente il diritto del lavoro è stato oggetto di grandi trasformazioni, infatti, nel XVIII-XIX secolo, con la prima rivoluzione industriale e con l’avvento del modello capitalistico della produzione di massa, si è dato vita a un nuovo rapporto economico-sociale, caratterizzato da una disparità di forza tra le parti (queste sono rappresentate da una classe di persone che era obbligata a mettere le proprie energie a disposizione di altri e dai capitalisti, detentori dei mezzi di produzione), aggravata dal fatto che l’offerta di lavoro (da parte dei lavoratori) eccedeva la domanda, quindi i lavoratori erano costretti ad accettare le più difficili condizioni di lavoro.
Per questo motivo nacquero le prime forme di organizzazione sindacale, coalizioni spontanee tra lavoratori che perseguivano lo stesso fine, ossia l’autotutela per ottenere delle migliori condizioni di lavoro. I Parlamenti nazionali addirittura, ispirati dalla dominante ideologia liberale, guardavano con diffidenza o addirittura vietavano il fenomeno sindacale. Il codice del 1865 non nominava il contratto di lavoro, era solo prevista una disciplina della “locazione delle opere e dei servizi”.
I primi interventi normativi furono rivolti soltanto a tutelare le forme più gravi di sfruttamento (fanciulli e donne in primis) o ad alleviarne le conseguenze introducendo un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro obbligatoria nel 1898. Si trattava quindi di interventi ispirati da ragioni di ordine pubblico.
Nel XX secolo si vide la crescita del movimento sindacale dei lavoratori che ha fatto sì che si venne ad integrare una graduale intensificazione delle misure legislative a tutela del lavoro in tutti i paesi sviluppati, dando, per altro, vita nel 1919 all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Nel sistema italiano le tutele per la parte debole proseguirono anche con l’avvento del regime corporativo, dunque in un diverso sistema istituzionale.
Il contratto di lavoro subordinato venne finalmente regolato nel 1942, con la codificazione del diritto privato, e venne dettata una “disciplina particolare” inserita nel libro V, del lavoro (art. 1322), sottraendola così alla disciplina generale del contratto (libro IV, delle obbligazioni). Il lavoro ha poi ricevuto un fondamento nella Costituzione repubblicana, in particolare affiancando al principio di eguaglianza formale quello dell’eguaglianza sostanziale, ponendo a carico della Repubblica l’obiettivo di promuovere “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2).
Il periodo inaugurato dalla costituzione ha rappresentato un univoco, costante e ininterrotto processo di incremento delle tutele. I meriti del modello perseguito sono stati la diffusione di benessere e la decisa riduzione del conflitto sociale. Questo periodo ha il suo momento di massima espressione con l’emanazione dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), che detta norme non solo a tutela della libertà e della dignità della persona del lavoratore, ma anche per garantire e sostenere la libertà e l’attività sindacale nei luoghi di lavoro, così da rafforzare il sindacato nella sua funzione di “contropotere” nei confronti dell’imprenditore.
Quindi la ragione della nascita del diritto del lavoro è la necessità di apprestare un’adeguata protezione al lavoratore in quanto egli è parte debole in un rapporto nel quale è coinvolto anche il suo stesso essere.
La globalizzazione economica e la crisi dello stato sociale
Ciò che caratterizza la fase successiva all’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori è il mutamento della situazione socio-economica, in particolare a causa della globalizzazione, che ha determinato: da un lato, una spinta inarrestabile dei paesi più poveri a realizzare una diversa redistribuzione; dall’altro lato, una pressione della ricchezza planetaria sempre più forte della concorrenza internazionale.
Ciò è dovuto a un effettivo mercato globale che, grazie alla libertà di circolazione assicurata alle merci, ai servizi e ai capitali, sfugge ai diritti nazionali del lavoro. Ciò costituisce, dopo la nascita dell’Organizzazione mondiale del commercio, oggetto di veri e propri obblighi giuridici. Con la reciproca dipendenza delle economie dei diversi paesi, che era diventata sempre più intensa, le iniziative volte a dare un ordine sociale alle forze invisibili del mercato risultano largamente inadeguate e perdenti. La globalizzazione economica compromette dunque l’efficacia regolatoria dei diritti nazionali del lavoro, sia perché le imprese estere possono sottrarre fette di mercato, sia per il fenomeno della delocalizzazione, sia per la fuga di capitali.
Le conseguenze di questi fenomeni sono state avvertite in particolar modo dai paesi meno ricchi di risorse naturali o che non avevano saputo accompagnare gli anni del benessere e della crescita a un adeguamento strutturale del proprio sistema produttivo. I sistemi nazionali di protezione del lavoro, soprattutto quelli più evoluti, sono dunque entrati in profonda crisi, mettendo in discussione l’ampiezza del campo di azione dello stato sociale e delle sue forme di intervento. Ove ecceda una certa misura, questo può, infatti, causare problemi: sia sul piano economico, poiché, a causa di sprechi ed inefficienze, può costituire un peso insostenibile in un’economia di libero mercato, sia sul piano esistenziale, generando la perdita del senso della responsabilità e della legalità a causa di interventi di mero assistenzialismo.
I legislatori nazionali hanno dunque dovuto provare a ricercare nuove forme e nuove strade per realizzare gli obiettivi di protezione del lavoro.
Il diritto del lavoro nazionale nel mercato globale
In Italia i cambiamenti indotti dalla nuova fase sono dapprima stati affrontati quali problemi congiunturali, dunque tramite interventi specifici e mai di portata organica. Solo in un secondo momento si è invertita questa tendenza tramite interventi di sempre più ampia portata, fino al discusso jobs act del 2014. La ratio di questi interventi appare differente da quella della legislazione precedente in materia: non si tratta più di un’ottica tesa a tutelare gli interessi individuali, bensì a garantire la competitività del sistema paese in un mercato sempre più concorrenziale, pur senza rinunziare al ruolo centrale dei diritti che vanno in ogni caso assicurati al lavoratore.
Per quanto riguarda la previdenza sociale, infine, le riforme mirano a realizzare l’obiettivo della sostenibilità della spesa pubblica, in un quadro aggravato dai cambiamenti demografici e da quelli occupazionali.
L'azione dell'organizzazione internazionale del lavoro
Nel 1919 è stata costituita l’OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla quale parteciparono componenti di ciascuno stato membro: organizzazioni sindacali, dei governi, degli lavoratori e degli imprenditori. Lo scopo perseguito era quello di realizzare un programma di giustizia sociale, sviluppando un corpus di norme internazionali del lavoro volte a promuovere le opportunità per donne e uomini di ottenere un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità.
Nel tempo l’azione dell’OIL si è sviluppata principalmente attraverso l’elaborazione di “convenzioni” e “raccomandazioni” dirette a individuare “standard internazionali di lavoro” e a promuoverne la diffusione e il rispetto. L’OIL ha adottato nel 1998 la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che era costituita da delle convenzioni che avevano come oggetto 4 core labour standard (norme fondamentali del lavoro), che riguardavano:
- Libertà di associazione e riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva
- Eliminazione del lavoro forzato e obbligatorio
- Abolizione del lavoro infantile
- Eliminazione delle discriminazioni in materia di lavoro
Le Convenzioni dell’OIL sono dei trattati internazionali sottoposti alla ratifica degli Stati membri e, una volta ratificate, devono essere trasposte nella legislazione nazionale. Le raccomandazioni sono strumenti non vincolanti che definiscono le direttive per orientare le politiche e le attività nazionali e sono destinate ad esercitare un'influenza concreta sulle condizioni di lavoro. Le norme internazionali del lavoro tracciano il percorso verso il lavoro dignitoso e garantiscono uno sviluppo economico e sociale, queste norme rappresentano una componente essenziale per assicurare che la crescita economica vada di pari passo con il benessere sociale. Resta purtroppo l’assenza di uno specifico apparato sanzionatorio, con il risultato che la ratifica di quanto stabilito nelle convenzioni avviene solo ad opera di una stretta minoranza dei paesi membri. Molti stati membri sono infatti reticenti ad assicurare condizioni minime ai propri lavoratori, avendo come unica leva di competizione del mercato globalizzato un irrisorio costo del lavoro.
La costruzione di uno spazio sociale europeo
L’Unione Europea è nata come una Comunità Economica e solo successivamente si è evoluta assumendo connotati “sociali”, sia sul piano dei principi e delle competenze, sia sul piano dei diritti. Già l’Atto Unico Europeo (1986) prevede l’impegno degli Stati membri a promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Con il Trattato di Maastricht (1992) è stato inserito tra gli obiettivi quello di un elevato livello di occupazione e di protezione. Tutti gli stati membri, con eccezione del Regno Unito, raggiunsero un Accordo sulla politica sociale, successivamente incorporato nel Trattato di Amsterdam (1997), divenendo così, a tutti gli effetti, diritto primario della Comunità.
Nel 2000 a Nizza è stata poi elaborata la nuova Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, contenente un moderno e aggiornato catalogo dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei, che ha assunto forza normativa con l’approvazione del Trattato di Lisbona (2007) che le ha riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati. Proprio questo processo normativo ha consentito di realizzare un bilanciamento alle regole della pura logica economica. Il nuovo Trattato richiama infatti una “economia sociale di mercato fortemente competitiva” (e non più una “economia di mercato ed in libera concorrenza, come era in precedenza”).
L’esame del diritto primario dell’Unione Europea consente, dunque, di affermare come detto in apertura che essa ha assunto una dimensione non soltanto economica, ma anche sociale. Questa dimensione, tuttavia, ha una consistenza limitata e circoscritta, perché opera proprio sul presupposto che i singoli Stati membri conservino un ruolo da protagonista nella definizione degli assetti dei sistemi nazionali di welfare (spesso a causa della mancanza di competenza dell’Unione su alcuni temi oppure della necessità dell’unanimità su altri).
Gli effetti dell'integrazione europea sul diritto del lavoro nazionale
Nella seconda metà degli anni '90, si è affermata una nuova tecnica di intervento sulle politiche sociali che è stata inaugurata con la “strategia europea per l’occupazione”, ed estesa poi anche ad altre aree tematiche come:
- Sicurezza sociale
- Esclusione sociale
- Povertà sociale
Questa tecnica di intervento si realizza mediante un “metodo aperto di coordinamento”, che è fondato sulla cooperazione tra istituzioni europee e stati membri. Le direttive, nel frattempo, hanno assunto contenuti più “leggeri”, cioè hanno lasciato maggiori spazi di adattamento da parte degli stati membri.
La Corte di Giustizia afferma che sciopero e contrattazione collettiva, dovendo essere esercitati “conformemente al diritto dell’Unione”, sono necessariamente sottoposti a un bilanciamento con le libertà economiche fondamentali, e in particolare con la libertà della prestazione di servizi e la libertà di stabilimento.
La direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, individua le condizioni minime “di lavoro e occupazione” che devono essere applicate ai lavoratori distaccati da uno Stato membro ad un altro; allo stesso tempo consente che i legislatori nazionali prevedano l’applicazione di ulteriori condizioni previste dal diritto interno.
Sul piano delle politiche, a partire dalla metà degli anni '90, quelle sociali si sono concentrate in prevalenza sulla promozione dell’occupazione più che sulla regolamentazione del rapporto di lavoro. Per contro, un’incidenza sui diritti nazionali del lavoro è esercitata dalle politiche economiche di rigore.
Le libertà politiche ed economiche
Una rilevante influenza sul diritto del lavoro l'hanno avuta le norme relative ai trattati in materia economica, in base all’interpretazione che ne dà la corte di giustizia. Con riferimento all’attività interpretativa della corte di giustizia, sta ad indicare un equilibrio tra libertà economiche e libertà sindacali. L’obiettivo della regolazione della concorrenza è connaturato all’attività del sindacato che va ad agire attraverso strumenti che incidono sulle libertà economiche dell’imprenditore:
- Il contratto collettivo mira ad imporre condizioni minime applicabili a tutti i lavoratori.
- Lo sciopero mira a piegare le resistenze dell’imprenditore e per definizione mira a creare un danno alla produzione dell’impresa.
La corte di giustizia ha stabilito che il contratto collettivo e lo sciopero sono diritti fondamentali (art. 28 carta di Nizza) ma devono essere bilanciati con le libertà economiche fondamentali, dovendo essere conformi al diritto dell’Unione Europea.
L’oggetto del diritto del lavoro è la disciplina dei rapporti di lavoro e della relazione giuridica tra il datore di lavoro e il lavoratore. Questa relazione è caratterizzata da una peculiarità rispetto alla generalità dei rapporti giuridici: infatti, se dal punto di vista giuridico le parti operano formalmente su un piano di parità, dal punto di vista economico il prestatore di lavoro viene a trovarsi in una posizione di inferiorità che fa sì che esso assuma una posizione di contraente più debole. Il diritto del lavoro è quindi caratterizzato da una funzione di garanzia nei confronti del lavoratore attraverso delle norme imperative, cioè inderogabili dalle parti del rapporto e tramite soggetti che hanno funzione di rappresentanza delle categorie professionali.
Tradizionalmente il diritto del lavoro è ripartito in:
- Diritto del lavoro in senso stretto: comprende la materia oggetto di contratto e del rapporto di lavoro
- Diritto sindacale: concernente la disciplina dei rapporti sindacali, contrattazione collettiva, autotutela sindacale
- Legislazione sociale: comprende le norme che regolano i rapporti tra lo stato, i datori e i prestatori di lavoro e le norme in materia di previdenza e assistenza sociale
Fonti del diritto del lavoro
Le fonti del diritto del lavoro possono essere riassunte in:
- Fonti statuali o legislative (la costituzione, legge ordinaria e atti aventi forza di legge, regolamenti di attuazione o di esecuzione degli atti aventi forza di legge)
- Fonti internazionali o sopranazionali (trattati internazionali, convenzioni dell’OIL, regolamenti e decisioni della CE e della CECA)
- Fonti contrattuali e sindacali (contratto individuale di lavoro, i contratti collettivi di lavoro)
Fonti sovranazionali
Le fonti del diritto internazionale sono di origine:
- Consuetudinaria: ossia le fonti dirette del diritto del lavoro, ex art 10 cost. Secondo cui l'ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute
- Di natura pattizia (cioè i trattati): considerate fonti indirette in quanto devono essere ratificate con legge dello Stato per entrare a far parte dell'ordinamento giuridico e sono soggette ad esecuzione affinché diventino applicabili e vincolanti per i singoli individui.
Le più importanti fonti indirette sono:
- La carta internazionale del lavoro (Versailles 1919) aggiornata dalla dichiarazione di Philadelphia del 1944
- La convenzione dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro)
- Regolamenti e decisioni della CE e della CECA
L'attività legislativa dell'Unione Europea si traduce in atti che costituiscono le fonti del diritto europeo derivato che si distinguono in due gruppi principali:
Fonti vincolanti
All'interno di questo ambito rientrano il regolamento, la direttiva e la decisione. Il regolamento ha portata generale ed efficacia vincolante per gli Stati membri. La direttiva è un atto vincolante per gli Stati membri, i quali però sono liberi di scegliere in ordine al concreto modo di attuazione. La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile per i destinatari da essa designati.
Fonti non vincolanti
All'interno di questo ambito rientrano le raccomandazioni e i pareri che non hanno forza vincolante ma orientano le politiche e le attività nazionali.
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