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Capitolo primo – Il d.lgs. n. 81/2008: evoluzione e caratteristiche della disciplina

3 agosto 2007 – 3 agosto 2009: la sicurezza sul lavoro a cavallo di due legislature

Il d.lgs. n. 81/2008 è stato emanato in un periodo caratterizzato da un tormentato clima politico. Tuttavia, nonostante questo clima, la legislatura (la XV) ha mostrato in alcuni campi – in particolare quello della sicurezza sul lavoro – capacità di agire e dinamismo. Ciò è stato determinato soprattutto da due fattori:

  • La presa d’atto collettiva della improrogabile necessità di intervenire a rimediare ad una situazione giunta ormai oltre ogni limite di tollerabilità, con riferimento sia agli infortuni sul lavoro sia alle malattie professionali.
  • L’attenzione dedicata al tema della sicurezza sul lavoro dal Presidente della Repubblica (Giorgio Napolitano), che fin dall’inizio del proprio mandato, ha evidenziato l’inaccettabilità di una situazione ulteriormente deteriorata a causa di vicende la cui tragicità ha suscitato spesso l’interesse dell’opinione pubblica (vedi “caso Thissengroup”), mantenendo alta la soglia di interesse sulle azioni intraprese dalle istituzioni.

La particolare attenzione al tema della salute e sicurezza dei lavoratori è giunta, in un primo momento, nel conferimento al Governo della per il e la della delega riassetto riforma materia ( ) e, successivamente, nell’attuazione di tale delega con l’approvazione del art. 1 l. n. 123/2007 d.lgs. n.. Il percorso avviato nel 2007 è stato poi completato due anni dopo con la definitiva approvazione del 81/2008, con il quale sono state apportate le ed al d.lgs. n. 106/2009 correzioni integrazioni testo del . La l. n. 123/2007 unifica le tante norme accumulate negli anni in materia originario d.lgs. n. 81/2008 di sicurezza sul lavoro.

Il labirinto delle fonti

Da quando il Titolo V Cost. è stato riformato in materia di disciplina e sicurezza dei lavoratori si è registrato un intreccio competenze legislative esclusive stato tra dello (art. 117, co. 2, Cost.) e delle (art. 117, co. 3, Cost.). Alla competenza legislativa esclusiva stato si debbono innanzitutto ricondurre gli aspetti della salute e sicurezza dei lavoratori che si riconnettono:

  • Al rapporto individuale di lavoro, la cui disciplina rientra nell’ordinamento civile.
  • La rappresentanza e la tutela collettiva della sicurezza dei lavoratori.
  • La disciplina dell’apparato sanzionatorio (anche sanzioni amministrative).
  • La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Quanto alla delle competenza concorrente regioni, deve ritenersi che la legislazione regionale interviene in funzione di completamento della normativa statale. Così il legislatore regionale può svolgere un ruolo importante: può integrare le normative tecniche statali là dove non siano totalmente specifiche; per promuovere la diffusione sul territorio della “cultura” della prevenzione ed incentivare la corretta applicazione degli standard di prevenzione; per dare sostegno all’attività di rappresentanza a tutela collettiva della sicurezza; per rafforzare le attività di vigilanza.

L’articolo 2087 c.c. Obbligo di sicurezza del datore di lavoro

L’ è riconosciuto ancora oggi tra le norme fondamentali in materia. Tale articolo fa obbligo al art. 2087 c.c. datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Si fa riferimento a tre parametri essenziali:

  • La particolarità del lavoro: si impone di tenere conto di tutti i rischi e i pericoli che caratterizzano una specifica attività lavorativa.
  • L’ esperienza: va intesa come conoscenza delle possibili situazioni di pericolo della specifica realtà aziendale, anche in base agli eventi già verificatisi.
  • La tecnica: si fa riferimento alle misure di prevenzione e protezione per una determinata attività lavorativa.

La dottrina e la giurisprudenza hanno posto tale norma a fondamento dell’ di del obbligo sicurezza. Il di del datore di lavoro deriva dalla struttura stessa del rapporto di lavoro lavoro debito sicurezza subordinato, che comporta, per il datore di lavoro, non soltanto l’esercizio dei poteri ma anche l’adempimento di dovere cui corrispondono paralleli diritti dei lavoratori. Così che il lavoratore può considerarsi nei confronti del datore di lavoro, non solo della ma anche della creditore retribuzione. L’ ha il valore di e di della legislazione in sicurezza articolo 2087 c.c. norma aperta chiusura materia di sicurezza del lavoro, avente la funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla sottostante realtà socio-economica. In base a tale articolo il datore di lavoro deve attuare tutti gli interventi concretamente necessari per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. La natura di norma aperta dell’articolo 2087 c.c. permette di supplire alle possibili lacune della legislazione prevenzionistica che non può prevedere ogni fattore di rischio. Per effetto dell’obbligo derivante da tale articolo il datore di lavoro deve provvedere a garantire la sicurezza dei lavoratori attuando gli interventi più adeguati di tipo tecnico e organizzativo, anche in base all’esperienza ed ai criteri generali di prudenza e diligenza.

L’articolo 2087 c.c. svolge una funzione preventiva. L’ordinamento infatti prevede per la maggior parte delle violazioni in materia applicabili al datore di lavoro inadempiente per il solo fatto di aver omesso misure di sanzioni sicurezza, indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo in danno al lavoratore.

L’esonero della responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia professionale

Su ogni datore di lavoro che svolge determinate lavorazioni a rischio incombe l’obbligo di i propri assicurare gli sul e le . L’assicurazione è gestita dipendenti contro infortuni lavoro malattie professionali da un apposito ente pubblico ovvero l’ ed è regolata dal . INAIL d.p.r. 1124/1965

La sussistenza dell’assicurazione ha come conseguenza immediata l’ di esonero responsabilità civile del datore di lavoro, per cui le prestazioni a ristoro del danno subito devono essere sempre e comunque erogate al lavoratore dall’assicurazione. Ciò significa che è sempre l’assicurazione a rispondere in sede risarcitoria dell’infortunio o della malattia professionale, erogando determinati indennizzi a lavoratore, sia o meno l’evento imputabile al datore di lavoro. La responsabilità civile del datore di lavoro permane esclusivamente nei casi in cui questi abbia subito una condanna penale che stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto costituente perseguibile d’ufficio, imputabile al datore di lavoro o ad un suo reato dipendente. La responsabilità penale del datore di lavoro fa si che il lavoratore possa fare civilmente contro di lui per ottenere il risarcimento del danno.

Capitolo secondo – Il campo di applicazione

Il campo di applicazione soggettivo / La nozione di lavoratore

Per misurare il campo di applicazione del decreto occorre prendere in considerazione l’ del art. 3 d. combinandone però la lettura con parte dell’art. 2 e con l’art. 4. La lettera a, primo legislativo 81/2008 periodo, dell’art. 2 definisce ai fini del decreto, il come la persona che, indipendentemente lavoratore dalla tipologia contrattuale, svolge, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, un’ nell’ dell’ di un di attività lavorativa ambito organizzazione datore (con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari). Il lavoratore non lavoro pubblico o privato rappresenta soltanto il soggetto della , ma nel contempo è pure un soggetto sul quale destinatario tutela gravano presidiate da sanzioni, anche penali. Questa del responsabilità dimensione complessa fa sì che nella nozione di “lavoratore” debbano necessariamente ricondursi tutti i soggetti che lavoratore il datore di lavoro coinvolge nel proprio ambito organizzativo, utilizzandone le prestazioni lavorative per il perseguimento dei propri scopi, qualunque essi siano: economici, istituzionali, non lucrativi ecc.

Perciò, fatta eccezione per il lavoro domestico, devono essere considerati destinatari della disciplina non solo i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori che, pur non essendo dipendenti del datore di lavoro, sono tuttavia assoggettati al suo potere direttivo (lavoratori somministrati), nonché i lavoratori che hanno stipulato con il datore di lavoro un contratto di lavoro autonomo purché, ovviamente, la prestazione lavorativa prevista in tale contratto, in quanto inserita nell’organizzazione datoriale, li esponga potenzialmente ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’attività svolta dal datore di lavoro.

Quest’ultima precisazione è molto importante perché ha una duplice finalità:

  • Da un lato, vale ad escludere che nella nozione di “lavoratore” rientrino quei lavoratori autonomi che, pur prestando un’attività lavorativa a favore del datore di lavoro, tuttavia non si inseriscono minimamente nell’organizzazione di quest’ultimo (ad esempio un’opera di consulenza una tantum).
  • Dall’altro, vale invece a ricomprendere nell’ambito della nozione quelle prestazioni lavorative che, pur non essendo materialmente o fisicamente svolte nel luogo in cui si realizza l’attività del datore di lavoro, sono lo stesso inserite nell’organizzazione dello stesso datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo il perseguimento degli scopi per i quali svolge la propria attività (es. telelavoro).

Gli equiparati al lavoratore

L’ , , secondo periodo, del al lavoratore taluni soggetti: art. 2 lettera a d. legislativo 81/2008 equipara

  • Il di o di , il quale presta la propria attività per conto delle socio lavoratore cooperativa società società e dell’ente stesso.
  • L’ associato partecipazione.
  • Il soggetto beneficiario di e di tirocini formativi orientamento.
  • Gli in di , ai quali deve essere assicurata studenti coinvolti percorsi alternanza scuola-lavoro un’attività formativa in materia di salute e sicurezza svolta dalle stesse scuole secondarie di secondo grado.

In tal modo l’obbligo formativo che normalmente graverebbe sul datore di lavoro dell’organizzazione che ospita l’esperienza, viene traslato sul soggetto promotore (la scuola) almeno per quanto concerne la formazione generale, mentre la formazione connessa a specifici rischi presenti nell’organizzazione ospitante potrebbe continuare a gravare sul datore di lavoro di quest’ultima;

  • L’ degli di ed allievo istituti istruzione universitari.
  • Il ai di nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature partecipante corsi formazione professionale di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
  • I lavoratori socialmente utili.
  • I del dei del e della volontari corpo nazionale vigili fuoco protezione civile.

Dove il volontario svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornire al volontario le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione. Tutti questi soggetti devono essere tutelati al pari del lavoratore classico (subordinato o autonomo) per il fatto di prestare un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro. Non sono considerati equiparati al lavoratore, invece, i volontari di cui si parla alla legge 266/1991 ed i volontari che effettuano il servizio civile, per i quali è stata introdotta una disciplina ad hoc. Inoltre sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Le nozioni di datore di lavoro privato e pubblico

L’ , del fornisce una definizione di datore di lavoro art. 1, lett. b d. legislativo 81/2008 per la “ diversa a seconda che ci si riferisca al settore privato o a quello pubblico. Nell’ambito privato la sicurezza norma da una nozione ampia della figura di datore di lavoro da intendersi sia in un’accezione formale che richiama ai criteri di tipo giuridico (il titolare del rapporto di lavoro), sia sostanziale (il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell’organizzazione o dell’unità produttiva). Il principale soggetto responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori è il di . Il T.U. detta appositi per individuare il datore lavoro criteri soggetto (persona fisica) che nelle varie realtà lavorative, ricopre questo ruolo. È infatti necessario individuare una poiché gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro presuppongono una persona fisica responsabilità soggettivamente individuata in quanto la violazione delle norme è sanzionata penalmente (e ricordiamo che la responsabilità penale è personale). Secondo l’ il di per la art. 1 datore lavoro privato è il del di il o il che sicurezza soggetto titolare rapporto lavoro con lavoratore soggetto la dell’ o dell’ in quanto i ha responsabilità organizzazione stessa unità produttiva esercita e di . Per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla poteri decisionali spesa produzione di beni o all’erogazione di servizi. Con il termine “ ” si fa riferimento non solo organizzazione all’impresa ma anche a qualsiasi altra entità, anche se non imprenditoriale, nella quale il lavoratore operi ed alla quale il soggetto qualificato come datore di lavoro abbia la responsabilità, palesata dall’ dei esercizio e di . Vi è una notevole accentuazione del profilo sostanziale su quello formale poteri decisionali spesa in quanto il criterio fondamentale per l’identificazione del datore del lavoro in ambito privato è la concreta gestione dell’organizzazione produttiva e tale gestione è resa palese dal principio di effettività che si evidenzia dall’esercizio dei poteri decisionali e di spesa che qualificano la responsabilità del datore di lavoro. Quindi nelle imprese e nelle organizzazioni, l’individuazione del soggetto che assume su di sé le responsabilità del datore di lavoro deve comunque rispondere al dell’ . In pratica è principio effettività necessario che la persona individuata come soggetto su cui ricadono gli obblighi previsti dal T.U. per il datore di lavoro sia quella che effettivamente eserciti nell’azienda, compiti e funzioni decisionali gestionali organizzative.

L’art. 1 lettera B del decreto legislativo 81/2008 dispone che nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri (dirigenza con poteri di gestione e dotazione di autonomi poteri decisionali e di spesa), il datore di lavoro coincide con lo stesso organo di vertice.

L’applicabilità della tutela a particolari tipologie di lavoro

Attraverso l’ampia nozione di lavoratore e tramite la tecnica delle equiparazioni, si ricomprendono nell’ambito di applicazione del decreto tutte le o , anche tipologie contrattuali autonome subordinate, nonché del “ ”. Per quanto riguarda la tutela delle flessibili lavoro fuori mercato tipologie assume rilievo l’art. 28, co. 1, nel cui elenco dei rischi da valutare è stato inserito contrattuali flessibili quello dei rischi “ alla attraverso cui viene resa la connessi specifica tipologia contrattuale prestazione di lavoro” (c.d. obbligo di VDR da flessibilità tipologica). Dunque oltre il tradizionale contratto di a e la tutela in materia di sicurezza sul lavoro si lavoro subordinato tempo pieno indeterminato applica anche a coloro che sono stati assunti con , alcune oggi differenti tipologie contrattuali diffuse al pari del modello contrattuale tradizionale. In particolare sono tutelati:

  • I lavoratori assunti con a , tipologia non soggetta più a limitazioni di contratto tempo determinato carattere causale, lavoratori in regime di ad orario ridotto, in regime di part-time lavoratori. apprendistato
  • I lavoratori in somministrazione

Nel contratto di somministrazione troviamo tre soggetti: lavoratore, utilizzatore (azienda pubblica o privata) e somministratore (agenzia di somministrazione che stipula il contratto con il lavoratore). Per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, il comma 4 dell’Art. 35 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che l’ osserva nei confronti dei gli di e utilizzatore lavoratori somministrati obblighi prevenzione cui è tenuto nei confronti dei propri . Il ha l’ di protezione dipendenti somministratore obbligo rischi per la e la salute connessi alle attività produttive in generale, nonché informazione sui sicurezza quello di formazione e addestramento.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Gnes Matteo.
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