Diritto del lavoro – Ghera
Capitolo 1: Le fonti – profili storici e politica legislativa
Le fonti del diritto del lavoro in generale
Per ciò che concerne il sistema delle fonti si opta per un comune rinvio, così come succede per gli altri rami del diritto: l’articolo 1 disposizioni preleggi codice civile elenca le fonti del diritto oggettivo (leggi – regolamenti – usi) rinviando al diritto costituzionale per la struttura gerarchica del relativo sistema e per la competenza, efficacia e validità degli atti che la compongono. Per il diritto del lavoro -successivamente all’abrogazione dell’ordinamento corporativo- l’unica peculiarità rilevante è offerta dall’articolo 2078 comma I codice civile il quale sancisce che gli usi prevalgono sulle norme dispositive di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro: siamo in presenza non di una modificazione del normale regime di forza e valore delle fonti normative, bensì di una diversa e rafforzata efficacia della fonte consuetudinaria rispetto a quella legale al solo fine dell’integrazione degli effetti del contratto; sulla base di ciò l’efficacia degli usi resta derogabile -in ogni caso- dall’autonomia privata individuale o collettiva.
Bisogna precisare che la storia del diritto del lavoro si identifica con quella delle sue fonti, nel senso che il suo contenuto non deriva soltanto dalla volontà politica sovrana del legislatore ma anche dalla volontà politica dei soggetti dell’autonomia collettiva: l’autonomia collettiva (caratteristica delle fonti del diritto del lavoro) cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professionali, è produttiva non soltanto degli effetti diretti e perciò rilevanti sul piano dell’autonomia negoziale o dell’ordinamento inter-sindacale ma anche di effetti indiretti sul piano della formazione dell’ordinamento, nella misura in cui i contenuti della contrattazione collettiva sono destinati ad influenzare la fonte di produzione legislativa.
Il rapporto tra legislazione e contrattazione collettiva si può intendere anche secondo il modello della cosiddetta “legislazione di sostegno dell’attività sindacale e dell’autonomia collettiva” nel quale viceversa è lo sviluppo della seconda ad essere promosso per mezzo dell’intervento della prima: cioè la contrattazione collettiva si sviluppa grazie all’intervento della legislazione ed infatti in tale sistema la legislazione del lavoro ha una funzione promozionale -non semplicemente ausiliaria- della contrattazione collettiva.
L’evoluzione storica del diritto del lavoro
Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano si possono distinguere tre fasi storiche, che si intrecciano sovrapponendosi nel corso dei medesimi periodi di tempo:
- Fase della prima legislazione sociale = in cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune.
- Fase della incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato = caratterizzata dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nella codificazione civile.
- Fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro = i cui principi vengono garantiti dalla carta costituzionale.
Fase della legislazione sociale
Già in epoca precedente al codice civile vigente, sull’impiego privato è possibile riscontrare richiami specifici più che ad un sistema di diritto del lavoro, ad una legislazione del lavoro ed infatti da un lato si collocava il diritto civile contenuto essenzialmente nel codice civile 1865 e dall’altro lato si ponevano le diverse leggi di tutela del lavoratore che in sostanza si identificano con la legislazione sociale. Sul piano formale la si presentava in posizione meramente eccezionale rispetto al sistema del diritto comune, vista come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta per effetto del processo di industrializzazione (rivoluzione industriale) ed ingigantita ulteriormente dalle sue conseguenze.
La rivoluzione industriale che ha investito la società occidentale dal 1750 in poi, si caratterizza per il crescente sviluppo capitalistico della produzione basato sull’organizzazione collettiva e sulla divisione del lavoro che conduce all’aggregazione nello stesso luogo (fabbrica) di masse di lavoratori i cui interessi specifici di classe trovano nel tradizionale diritto civile borghese una tutela solo riflessa. Il codice civile 1865 non prevedeva una disciplina del contratto di lavoro ma soltanto quella della “locazione delle opere e dei servizi”, mentre alcuni articoli del codice si limitavano a regolare la durata del contratto in questione: infatti un primo articolo disponeva che la locazione delle opere e dei servizi potesse avvenire solo a tempo determinato direttamente od indirettamente, mentre un’altra norma sanciva esplicitamente il divieto di stipulare contratti di lavoro a vita per evitare la ricostituzione di rapporti simili alla servitù della gleba o peggio alla schiavitù; la regolamentazione del lavoro industriale non era invece prevista dalla legge, in quanto si riteneva che in questo campo l’autonomia privata dovesse essere e restare sovrana.
Quanto appena detto era la conseguenza di una ideologia liberale ispirata al principio fondamentale della libertà di concorrenza, secondo cui doveva essere il mercato a fissare i salari ed in generale le condizioni di lavoro; dopo tutto già nel diciannovesimo secolo in seguito all’estendersi del processo industriale ed in corrispondenza all’aggravarsi della questione sociale, lo stato cominciò ad intervenire ovunque in Europa introducendo una speciale legislazione che inizialmente si limitò a disciplinare alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro attraverso norme di ordine pubblico: in concomitanza con questi cambiamenti cadevano i divieti di organizzazione sindacale (Gran Bretagna ha la prima legge sindacale) mentre il sindacato scopriva la sua funzione di resistenza economica attraverso l’azione tendente a determinare più eque condizioni salariali per mezzo di concordati di tariffa ed inoltre scopriva la sua funzione di promozione politica attraverso l’azione tendente a rivendicare leggi a favore dei lavoratori.
In tal modo alla fine del diciannovesimo secolo si iniziò a sviluppare tutta una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del codice civile per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole del rapporto di lavoro: nel caso specifico dell’Italia si ha l’inserimento normativo per la tutela del lavoro dei fanciulli, di donne e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema di diritto privato
Grazie all’intervento del legislatore si passa alla seconda fase del diritto del lavoro, caratterizzata da una accresciuta rilevanza giuridica del fenomeno sociale del lavoro dipendente inteso come “impiego della manodopera all’altrui servizio” e della progressiva incorporazione dei principi della sua disciplina nel sistema del diritto privato, in posizione di diritto speciale. Dal punto di vista formale questo processo si è realizzato attraverso il ridimensionamento dello strumento della legge speciale, a cui viene assegnato un ruolo integrativo (non più esclusivo) e col passaggio all’inserzione del diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato: infatti il codice civile 1942 non soltanto ha unificato nel proprio ambito sistematico il diritto civile ed il diritto commerciale, ma ha inserito nel proprio corpo anche il diritto del lavoro.
L’unificazione di cui si parla attiene solamente all’aspetto della tecnica legislativa, poiché rimangono molte differenze nella disciplina normativa in diretto rapporto con l’oggettiva peculiarità materiale dei rapporti regolati; questo giustifica l’autonomia non soltanto didattica ma anche scientifica del diritto civile, del diritto commerciale e di quello del lavoro nella loro qualità di rami del diritto positivo distinti per quello che concerne la disciplina delle rispettive materie: infatti si tratta di discipline distinte tra loro da un punto di vista tanto normativo quanto culturale. Mentre per il diritto commerciale si può parlare di unificazione almeno “testuale” con il diritto civile, per il diritto del lavoro si può parlare soltanto di incorporazione nel diritto privato: infatti questa incorporazione non ha fatto venire meno l’autonomia dei principi fondamentali propri del diritto del lavoro ed in particolare il principio della tutela del lavoratore come contraente debole viene generalizzato nonché rafforzato sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e garanzia di inderogabilità-indisponibilità delle stesse; mentre la tradizionale riduzione del contratto di lavoro a puro rapporto di scambio viene riaffermata ed accentuata dalla subordinazione del lavoratore all’interesse dell’impresa e alla autorità dell’imprenditore.
Il codice civile 1942 segna il punto di arrivo di una lunga evoluzione di cui un momento fondamentale è rappresentato dalla emanazione della “prima legge sull’impiego privato” sostituita poi dalla minuta redazione di cui al regio decreto legge 1942: questa legge -pur muovendo dal presupposto della separazione tra mercato del lavoro manuale ed intellettuale- ha segnato una tappa essenziale nel cammino dell’inclusione della disciplina del contratto di lavoro nell’area legislativa ed in particolare la legge sull’impiego privato è stata la premessa organica della disciplina dell’intero contratto di lavoro. L’emanazione di una speciale normativa sul contratto di impiego trovava la sua ragione d’essere in ambito di opportunità politica e sociale: gli impiegati (scarsamente sindacalizzati) non disponevano della tutela di una rete diffusa di contratti collettivi, ma avevano solo dei giudici di equità ed in particolare si parla di due contratti distinti:
- Quello di lavoro operaio = la dottrina lo distingueva all’interno della categoria della locatio operarum
- Quello di impiego privato = nella cui area si registrava una prevalenza delle condizioni di contratto dettate dalla autonomia individuale o dalle pratiche d’uso
Un altro fenomeno riconducibile alla vicenda dell’incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato è stato quello della giuridificazione del contratto collettivo: dapprima tale fenomeno si è presentato nella forma privatistica del concordato di tariffa fondato sulla adesione volontaria dei singoli imprenditori e lavoratori; successivamente si è presentato nella forma pubblicistica della contrattazione collettiva corporativa, la quale aveva dignità formale di fonte di diritto positivo.
Il contratto collettivo corporativo era espressione non della autonomia collettiva, ma della competenza attribuita dalla legislazione alla potestà normativa dei sindacati nell’ambito della categoria professionale: il contratto collettivo corporativo era dotato di una efficacia generale ed inderogabile dall’autonomia privata individuale, alla quale imponeva la disciplina del rapporto di lavoro dando luogo ad un fenomeno di decentramento delle competenze della legge ai contratti collettivi, il cui svolgimento per gradi ha condotto all’unificazione della disciplina del lavoro con quella degli altri rapporti economici nel quadro del codice.
Il “corporativismo” era una componente del regime costituzionale fascista, nel quale il contratto collettivo era un semplice contratto di diritto comune: il legislatore corporativo con una legge 1926 aveva messo fine alla libertà sindacale ed aveva trasformato il contratto collettivo in un atto normativo di stampo eteronomo dotato di efficacia imperativa e erga omnes proveniente dal sindacato unico fascista, a sua volta basato sulla rappresentanza legale della categoria professionale e sulla contribuzione obbligatoria dei singoli lavoratori od imprenditori (anziché sull’adesione volontaria). La corporazione riuniva i rappresentanti sindacali delle due parti contrapposte ed aveva il compito di stabilire le norme relative alla disciplina della produzione, sotto il controllo del “ministero delle corporazioni”; le eventuali controversie -sia giuridiche che economiche- dovevano essere decise in sede di giurisdizione con una sentenza della magistratura del lavoro appositamente istituita presso l’autorità giudiziaria ordinaria (corti di appello): i sindacati quindi erano trasformati in organi burocratici privi di una spinta contrattuale e di una effettiva rappresentatività.
Nello stesso tempo i contratti collettivi assumevano il ruolo di vere e proprie leggi speciali di categoria, laddove nell’ordinamento di altri paesi si assisteva ad una espansione dell’area dell’intervento legislativo con l’introduzione di codici del lavoro; su queste basi mentre si instaurava anche formalmente il noto principio della prevalenza della norma più favorevole al lavoratore, il codice civile 1942 ha potuto realizzare l’inserzione della legge sull’impiego privato e dei contratti collettivi corporativi nel corpo del diritto privato: proprio da questa inserzione risulta la disciplina unitaria del rapporto di lavoro, anche se questa unificazione (bisogna precisare) appariva più formale che sostanziale ed infatti soltanto le norme generali sono state incluse all’interno del codice civile.
In sostanza questa è la fase in cui si crea un ridimensionamento dello strumento della legge speciale cui segue il passaggio del diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato ed a tal proposito di parla appunto di “incorporazione” nel diritto privato. All’incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato è riconducibile la giuridificazione del contratto collettivo, all’inizio presentato come un concordato di tariffa fondato sull’adesione volontaria di singoli imprenditori e operai; poi presentato nella forma pubblicistica della contrattazione collettiva corporativa: il contratto collettivo corporativo non era espressione dell’autonomia collettiva bensì dell’autorità -conferitagli dalla legislazione del sindacato nell’ambito della categoria professionale e di essa soltanto, in quanto non erano in alcun modo ammessi contratti aziendali. Il corporativismo era una componente principale del regime fascista; il legislatore corporativo aveva di fatto negato la libertà sindacale e poi aveva trasformato il contratto collettivo in un atto dotato di efficacia erga omnes proveniente dal sindacato unico fascista.
Fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro
Il legislatore del codice civile ha sancito il riconoscimento che il diritto del lavoro è una delle tre componenti fondamentali del “diritto dei privati” alla stregua del diritto commerciale e del diritto civile; tuttavia è ovvio sottolineare che il diritto del lavoro non si esaurisce nel diritto privato, ma contiene in sé anche elementi di diritto pubblico: da qui possiamo sottolineare l’importanza del diritto del lavoro con i rapporti che si collegano con la carta costituzionale ed infatti con l’entrata in vigore della costituzione repubblicana 1948 inizia una nuova fase (terza) nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, in cui quest’ultimo si vede attribuita una rilevanza costituzionale di grado molto superiore rispetto al diritto civile ed a quello commerciale.
La costituzione manifesta una volontà di intervento non solo nel tradizionale campo dei rapporti degli organi dello stato tra loro e di quelli tra cittadini e stato, ma soprattutto nei rapporti inter-privati e cioè tra cittadini: questi ultimi considerati non più soltanto nella loro uguaglianza dinanzi alla legge, ma altresì secondo la differente posizione occupata nella società civile concretamente articolata in classi e quindi per categorie o gruppi di interessi contrastanti; la nuova concezione della dignità del cittadino ha portato conseguenze rilevanti anche in merito alla disciplina degli istituti tipici del diritto civile o commerciale, come la locazione o il contratto di agenzia.
Possiamo dire che il rapporto inter-privato di maggior rilievo sul piano costituzionale è il rapporto di lavoro nella sua qualità di tipico rapporto di produzione nonché come fonte di situazioni di svantaggio e reciprocamente di vantaggio per i datori di lavoro e per i lavoratori; tale rapporto non viene tutelato soltanto per mezzo di un’attività amministrativa riconducibile a una funzione dello stato bensì viene disciplinato in funzione protettiva del lavoratore anche a livello dell’autonomia dei privati, sia nelle loro organizzazioni collettive che come singoli: si può desumere che il carattere prevalente della normativa della materia è quello originario della protezione del lavoratore come soggetto contraente più debole ed in particolare la protezione del “favor” lavoratore come singolo appartenente ad una determinata categoria sociale non è più espressione di un eccezionale o speciale (pur sempre privilegiato) bensì di una istanza di trasformazione della posizione professionale e sociale del lavoro stesso nel contesto che lo circonda.
Possiamo a tal proposito riportare alcuni esempi inseriti in alcuni articoli costituzionali:
- Articolo 35 = per il quale la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- Articolo 3 comma I = che oltre a garantire uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali o sociali riconosce ai cittadini pari dignità sociale.
- Articolo 3 comma II = che impegna la repubblica a promuovere gli ostacoli che di fatto si interpongono alla realizzazione di una effettiva uguaglianza anche sul piano economico o sociale tra cittadini ed alla partecipazione dei lavoratori all’organizzazione della società.
A queste disposizioni generali si aggiungono poi alcune norme costituzionali più specifiche nelle quali viene sancita la garanzia di determinati istituti del diritto del lavoro.
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