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SEZIONE PRIMA — TEMI GENERALI E

FONTI

CAPITOLO I: DIRITTO DEL LAVORO E DINTORNI

1. Diritto del lavoro: definizione e partizioni

Problematizzazione della nozione

L'espressione "diritto del lavoro" è più complessa di quanto appaia a prima vista. Il

sostantivo "diritto" unito al genitivo "del lavoro" potrebbe far pensare all'insieme delle regole

giuridiche relative a qualsiasi forma di attività lavorativa umana e sociale. Nella realtà

empirica e giuridica, l'attività lavorativa si manifesta invece in una pluralità di forme: lavoro

subordinato (o dipendente), lavoro autonomo e professionale, lavoro associativo,

familiare, religioso o gratuito.

L'ambito soggettivo della materia

Il diritto del lavoro non copre l'intero universo del lavoro umano, ma si è storicamente e

quantitativamente concentrato sulla figura del lavoratore subordinato. Questa

focalizzazione risale alla Rivoluzione Industriale, quando l'operaio della fabbrica capitalistica

è divenuto il prototipo del soggetto esposto al rischio di sfruttamento e bisognoso di

protezione. Nel tempo, l'ambito soggettivo si è esteso — in modo incerto e oscillante —

anche ad alcune categorie di lavoratori non subordinati.

La magna divisio tra lavoro subordinato e lavoro autonomo

●​ Lavoro subordinato: Ritenuto strutturalmente "debole", incapace di negoziare alla

pari con la controparte e perciò meritevole di un'intensa tutela eteronoma e di norme

inderogabili.​

●​ Lavoro autonomo: Tradizionalmente presupposto come capace di curare

autonomamente i propri interessi sul mercato, assumendone i relativi rischi

economici e operando in un regime di libertà contrattuale.​

●​ Superamento parziale della dicotomia: L'evoluzione economica e sociale ha fatto

emergere figure intermedie (collaboratori coordinati e continuativi, soci di cooperative

di lavoro, lavoratori della gig economy), anch'esse caratterizzate da dipendenza

economica e debolezza contrattuale. Ciò ha spinto il legislatore a estendere

gradualmente alcune tutele tipiche del lavoro subordinato anche a lavoratori

autonomi o parasubordinati (es. L. n. 81/2017).​

Il lato datoriale

Il diritto del lavoro si applica prevalentemente all'impresa (intesa ex art. 2082 c.c. come

controparte del lavoro subordinato in tutti i settori economici), ma trova applicazione (seppur

con adattamenti) anche nei confronti di datori di lavoro non imprenditori, quali

professionisti intellettuali, organizzazioni no-profit o datori di lavoro domestico.

Le partizioni interne della disciplina

1.​ Diritto sindacale (diritto dei rapporti collettivi): Studia le organizzazioni dei lavoratori

e dei datori (sindacati e associazioni datoriali), il contratto collettivo, la contrattazione,

il conflitto collettivo (sciopero e serrata), la rappresentanza in azienda e le forme di

partecipazione.​

2.​ Diritto del lavoro in senso stretto (diritto del rapporto individuale): Disciplina la

nascita, lo svolgimento e la cessazione del rapporto individuale di lavoro subordinato

(e dei rapporti assimilati o contigui).​

3.​ Interrelazione profonda: Diritto sindacale e diritto del rapporto individuale non sono

compartimenti stagni: le regole che governano il singolo rapporto derivano in larga

misura dalla contrattazione collettiva, percepita dal lavoratore come la vera e propria

"legge" del proprio settore o della propria azienda.​

2. La funzione del diritto del lavoro

La vocazione protettiva (tutela del contraente debole)

La funzione sociale fondamentale e originaria del diritto del lavoro consiste nella protezione

del lavoratore, in quanto soggetto ritenuto economicamente, socialmente e giuridicamente

debole. L'ordinamento interviene con norme di ordine pubblico limitando la libertà negoziale

individuale per controbilanciare la strutturale disparità di potere negoziale e

socio-economico tra datore di lavoro e lavoratore.

Sovrapposizione e integrazione con altri principi teorici e costituzionali

●​ Principio "il lavoro non è una merce": Sancito a livello internazionale

(Dichiarazione di Philadelphia dell'OIL), ribadisce che la prestazione lavorativa non è

un bene materiale scambiabile su un mero mercato di merci, poiché è inscindibile

dalla dignità della persona del lavoratore.​

●​ Principio di eguaglianza sostanziale (Art. 3, comma 2, Cost.): Il diritto del lavoro

è lo strumento d'attuazione privileged del dettato costituzionale che impone alla

Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di

fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona

e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del Paese.​

Il dibattito contemporaneo: Rigidità, Flessibilità ed Efficienza Economica

●​ Critica neoliberista ed economica: A partire dagli anni '90 del Novecento, il

paradigma protettivo tradizionale è stato accusato dall'analisi economica mainstream

di generare rigidità sul mercato del lavoro, disincentivare le assunzioni e tutelare

esclusivamente gli insiders (lavoratori già occupati a tempo indeterminato),

penalizzando gli outsiders (giovani, disoccupati, precari).​

●​ Le stagioni delle riforme e la flexicurity: Spinto dal legislatore europeo e

nazionale, l'ordinamento italiano ha recepito il modello della flexicurity attraverso

una successione di riforme (D.Lgs. n. 276/2003 - Riforma Biagi, L. n. 92/2012 -

Riforma Fornero, D.Lgs. nn. 22 e 23/2015 - Jobs Act). Tale paradigma punta a ridurre

le tutele nel singolo rapporto (stabilità del posto di lavoro) per favorire la dinamicità

del mercato e la transizione occupazionale (occupabilità nel mercato).​

●​ La difesa del modello protettivo: La dottrina giuslavoristica più attenta ha

evidenziato la necessità di preservare la funzione protettiva del diritto del lavoro,

liberandola da incrostazioni paternalistiche e orientandola allo sviluppo delle capacità

della persona (capability approach), affinché l'efficienza economica non vada a

scapito dei diritti fondamentali e della dignità del lavoratore.​

3. Diritto del lavoro e diritto privato

Genesi e distacco dal diritto privato di comune origine

Il contratto di lavoro nasce storicamente nell'alveo del diritto privato (schema romano della

locatio operarum o contratto generale di diritto privato ex art. 1322 c.c.).

La nascita del diritto del lavoro autonomo si è compiuta attraverso una "espropriazione

giuridica" dell'autonomia contrattuale individuale: l'ordinamento vieta la stipulazione di

patti individuali derogatori in senso peggiorativo (in peius) rispetto alla legge o ai contratti

collettivi, impedendo che lo stato di bisogno induca il lavoratore ad accettare condizioni

degradanti o inferiori agli standard minimi.

I meccanismi tecnici dell'inderogabilità eteronoma

●​ Nullità parziale e sostituzione automatica delle clausole: Le clausole del

contratto individuale difformi e peggiorative rispetto alla legge o al CCNL sono nulle e

vengono sostituite di diritto dalle norme imperative inderogabili (artt. 1339 e 1419,

comma 2, c.c.).​

●​ Regime speciale di rinunce e transazioni (Art. 2113 c.c.): Le rinunce e le

transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di

contratto collettivo non sono valide (ossia sono annullabili su impugnazione del

lavoratore entro termini di decadenza), proprio per garantire che l'autonomia privata

individuale non vanifichi l'apparato protettivo eteronomo.​

Ricostruzioni dottrinali sul rapporto tra i due rami del diritto

●​ Tesi del distacco/autonomia radicale: Sostiene la completa estraneità del diritto

del lavoro dal diritto privato in virtù della sua matrice pubblicistico-sociale e protettiva.​

●​ Tesi della riconduzione al diritto privato (dottrina di F. Santoro Passarelli e

prevalente): Qualifica il contratto individuale di lavoro come un contratto di diritto

privato "comune", la cui regolamentazione è integrata eteronomamente da fonti

speciali (legge e contratto collettivo).​

L'evoluzione moderna e la compenetrazione reciproca

●​ Lavorizzazione del diritto privato: Il diritto civile ha scoperto a sua volta la

presenza di contraenti deboli e asimmetrie negoziali in altri settori (es. diritto dei

consumatori, disciplina della subfornitura).​

●​ Privatizzazione dei rimedi e valorizzazione dei diritti della persona: Il diritto del

lavoro attinge quotidianamente alle categorie civilistiche (clausole generali di

correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., responsabilità contrattuale per

danno biologico, esistenziale e non patrimoniale).​

●​ In sintesi, il rapporto attuale si configura non come una separazione ostile, ma come

un proficuo dialogo teorico e operativo tra la disciplina del contratto in generale e

le specifiche esigenze di tutela della persona del lavoratore.​

4. Il diritto del lavoro pubblico "privatizzato"

Il dogma pubblicistico originario

Tradizionalmente, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni erano

sottratti al diritto del lavoro privato e assoggettati al diritto amministrativo (rapporto d'impiego

pubblico strutturato tramite atti amministrativi unilaterali, immedesimazione organica,

giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo).

La riforma di "privatizzazione" (o contrattualizzazione)

Avviata con il D.Lgs. n. 29/1993 e confluita nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico

sul pubblico impiego).

Finalità legislative (Art. 1, c. 1, D.Lgs. 165/2001):

1.​ Accrescere l'efficienza delle amministrazioni pubbliche.​

2.​ Razionalizzare il costo del lavoro pubblico.​

3.​ Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo

sviluppo professionale dei dipendenti.​

Capisaldi strutturali del lavoro pubblico contrattualizzato

●​ Natura contrattuale del rapporto: I rapporti individuali di lavoro sono regolati

contrattualmente (tramite contratti individuali e la contrattazione collettiva) e

assoggettati alle disposizioni del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato

nell'impresa (art. 2, c. 2 e 3, D.Lgs. 165/2001).​

●​ Separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa:​

○​ Organi di governo: Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e

definizione degli obiettivi.​

○​ Dirigenti: Esercitano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,

adottando le misure organizzative e gestendo i rapporti di lavoro con i poteri

del privato datore di lavoro (art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001).​

●​ Devoluzione della giurisdizione al Giudice Ordinario: Le controversie relative ai

rapporti di lavoro pubblico spettano al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del

Lavoro (art. 63, D.Lgs. 165/2001), ferma restando la giurisdizione del TAR per le

procedure concorsuali.​

Tratti di specialità e limiti alla privatizzazione (residui pubblicistici)

●​ Reclutamento per concorso pubblico: In attuazione dell'art. 97, c. 4, Cost.,

l'accesso al lavoro pubblico avviene obbligatoriamente mediante concorso pubblico

espletato nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.​

●​ Divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi: A differenza del settore

privato, la violazione di norme imperative nel reclutamento flessibile/precario non

comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, ma unicamente il

diritto al risarcimento del danno (art. 36, D.Lgs. 165/2001).​

●​ Disciplina rigorosa delle mansioni superiori: Regolate in modo tassativo per

evitare promozioni automatiche di fatto in elusione del concorso (art. 52, D.Lgs.

165/2001).​

●​ Personale in regime di diritto pubblico escluso dalla privatizzazione: Ai sensi

dell'art. 3, D.Lgs. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti

pubblicistici: magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di

polizia, docenti e ricercatori universitari, personale diplomatico.​

L'evoluzione delle riforme nel pubblico impiego

●​ D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi): Ha escluso l'applicazione di varie forme di

flessibilità al settore pubblico.​

●​ D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): Ha reintrodotto rilevanti condizionamenti

legislativi alla contrattazione collettiva, valorizzando la misurazione della

performance, la meritocrazia, il contrasto all'assenteismo e il rafforzamento dei poteri

disciplinari dirigenziali.​

●​ D.Lgs. n. 75/2017 (Riforma Madia): Ha parzialmente riequilibrato i rapporti tra legge

e contrattazione collettiva, promuovendo il superamento del precariato e la

riorganizzazione dei processi di valutazione.​

●​ PNRR e riforme recenti: Misure volte alla digitalizzazione, al rinnovo delle procedure

concorsuali e allo sviluppo del lavoro agile (smart working) nelle PA.​

5. Il diritto amministrativo del lavoro

Definizione e funzioni

Il diritto amministrativo del lavoro comprende il corpus organico di norme, procedimenti

amministrativi e funzioni di natura pubblicistica volti a regolare il funzionamento del mercato

del lavoro, l'organizzazione degli uffici pubblici competenti, la vigilanza sul rispetto della

legislazione sociale e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La struttura istituzionale e gli organismi pubblici

●​ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Organo centrale di indirizzo politico

e normativo, competente nell'elaborazione delle politiche del lavoro e della

decretazione attuativa.​

●​ Attività di indirizzo interpretativo: Esercitata mediante l'emanazione di circolari e

l'istituto dell'interpello(art. 9, D.Lgs. n. 124/2004), che fornisce pareri vincolanti per il

personale ispettivo su questioni di rilevanza generale sollevate da associazioni di

categoria o ordini professionali.​

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

Istituito con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 (nell'ambito dei decreti attuativi del Jobs

Act), l'INL ha unificato in un'unica agenzia le funzioni ispettive precedentemente svolte dalle

Direzioni Interregionali (DIL) e Territoriali (DTL) del Ministero del Lavoro, integrandole con il

personale ispettivo di INPS e INAIL.

Funzioni ispettive e potestà sanzionatoria

●​ Vigilanza e accertamento: Gli ispettori del lavoro verificano la corretta instaurazione

e gestione dei rapporti di lavoro (es. controllo del Libro Unico del Lavoro - LUL,

assunzioni, rispetto degli orari, dei riposi e degli obblighi contributivi e assicurativi).​

●​ Potestà sanzionatoria: L'amministrazione ha il potere di erogare sanzioni

amministrative e pecuniarie (es. maxi-sanzione per il lavoro sommerso/nero),

adottare provvedimenti di prescrizione obbligatoria o diffida, e disporre la

sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni sulla sicurezza o di

impiego di lavoro irregolare.​

6. Il diritto della previdenza e della sicurezza sociale

Inquadramento e distinzione costituzionale (Art. 38 Cost.)

●​ Previdenza sociale (Art. 38, comma 2, Cost.): Tutela specifica riservata ai

lavoratori al verificarsi di eventi di bisogno che ne limitino la capacità lavorativa o di

guadagno (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria).

Funziona secondo una logica assicurativo-contributiva ed è finanziata dai contributi

versati dai datori di lavoro e dai lavoratori.​

●​ Assistenza sociale (Art. 38, comma 1, Cost.): Tutela rivolta a ogni cittadino

inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Risponde al principio di

solidarietà generale e prescinde dal versamento di contributi, essendo finanziata

dalla fiscalità generale dell'intero Stato.​

I principali istituti della previdenza sociale

●​ Tutela pensionistica (Vecchiaia e Anzianità): Gestita in prevalenza dall'INPS.​

○​ Evoluzione strutturale: Chiusura del sistema retributivo e passaggio

generalizzato al sistema contributivo (Riforma Dini L. 335/1995).​

○​ Riforma Fornero (L. n. 214/2011): Ha elevato l'età di accesso alla pensione di

vecchiaia (fino a 67 anni) e irrigidito i requisiti per la pensione anticipata.​

○​ Misure di flessibilizzazione d'uscita: Inserimento progressivo di deroghe

temporanee (es. APE Sociale, Quota 100, Quota 102, Quota 103, Opzione

Donna).​

●​ Tutela contro infortuni sul lavoro e malattie professionali: Gestita dall'INAIL

tramite l'assicurazione obbligatoria, finalizzata all'erogazione di indennità e rendite

per inabilità temporanea o permanente.​

●​ Tutela della salute e della maternità/paternità: Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

per le prestazioni sanitarie ed erogazione delle indennità economiche di malattia e

dei congedi di maternità/paternità gestiti dall'INPS.​

●​ Tutela della disoccupazione involontaria (Ammortizzatori sociali):​

○​ In costanza di rapporto: Cassa Integrazione Guadagni (CIGO, CIGS, Fondi di

solidarietà).​

○​ In caso di perdita dell'occupazione: NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per

l'Impiego per lavoratori subordinati) e DIS-COLL (per collaboratori coordinati

e continuativi e assegnisti di ricerca).​

Tendenze e prospettive evolutive

●​ Estensione soggettiva: Ampliamento della copertura previdenziale obbligatoria ai

lavoratori parasubordinati e autonomi privi di cassa autonoma tramite la Gestione

Separata INPS.​

●​ Sviluppo della previdenza complementare: Creazione del "secondo pilastro"

pensionistico a fondi chiusi/aperti e incentivi al welfare aziendale privato per integrare

le ridotte coperture del sistema pubblico.​

7. Tra le righe: il diritto del lavoro alla prova del manuale

Le scelte di metodo e l'impostazione didattica del testo

Consapevolezza della natura stratificata, caotica e iper-trofica della legislazion

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofiamoneta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Boscati Alessandro.

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