Autonomia e subordinazione
Rapporto tra singolo lavoratore e datore di lavoro
Il lavoratore ha doveri e obblighi e in cambio della sua attività riceve una retribuzione o, se autonomo, un compenso o corrispettivo.
- Mansioni
- Orario di lavoro
- Tempo di non lavoro, riposi e ferie
- Luogo della prestazione
- Sospensioni del rapporto di lavoro
Autonomia e subordinazione
Il diritto del lavoro potrebbe anche essere definito diritto del lavoro subordinato perché ha come archetipo, come protagonista principale il lavoratore subordinato, alle dipendenze di un datore di lavoro.
Formato attorno alla figura del padre che col suo lavoro portava a casa il denaro che serviva per portare avanti la propria famiglia e quindi era lui a dover essere tutelato, bread winner model. Il lavoratore era in quel periodo appena arrivato in quelle che oggi chiamiamo città e che avevano solo la propria manualità e energie da mettere a disposizione del datore di lavoro. Come contraente debole è iniziata una serie di normative per tutelare questo lavoratore. L’insieme di queste normative le possiamo mettere insieme nel diritto del lavoro.
Perché era il contraente debole? Tanti lavoratori entravano nelle città con solo la propria manualità, è quindi debole perché sono tanti soggetti insieme, ma anche perché il datore di lavoro ha più informazioni del lavoratore → asimmetria informativa che pende a favore del datore di lavoro → per cercare di bilanciare questa asimmetria il diritto del lavoro ha previsto norme che tutelassero la dignità e una sufficiente retribuzione per il lavoratore.
Il codice civile riconduce la prestazione di lavoro a due schemi negoziali tipici:
Lavoro subordinato: art. 2094 c.c. → definizione e coordinate sulla base delle quali valutare se un lavoratore è subordinato o meno → i datori non vogliono catalogarli come subordinati per non applicare certe tutele = per non applicare tutte le tutele garantite al lavoratore subordinato cercano di qualificare il lavoratore come lavoratore autonomo, o come lavoratore coordinato e continuativo, collaboratore → errata qualificazione che avvantaggia il datore di lavoro perché le tutele del lavoratore subordinato sono un onere e un costo per il datore di lavoro es. il lavoratore autonomo non ha diritto al giorno di riposo, il lavoratore subordinato ha diritto alle ferie.
Lavoro autonomo, contratto d’opera: art. 2222 c.c. → Il lavoratore autonomo non stipula un contratto di lavoro ma un contratto d’opera o servizio. Non lo stipula con un datore di lavoro ma con un committente, colui che gli commissiona un'opera o un servizio da svolgere.
Il collaboratore autonomo è un prestatore di servizio che non collabora sempre con il medesimo committente ma che è sul mercato e stipula contratti con molteplici committenti.
Lavoro subordinato e lavoro autonomo
| Lavoro subordinato | Lavoro autonomo |
|---|---|
| Art. 2094 c.c.: è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, datore di lavoro. | Art. 2222 c.c. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. |
Art. 2094 → prevede ci sia un contratto. Il lavoratore in cambio di una retribuzione si obbliga a collaborare nell’impresa, organizzazione sociale con un obiettivo: il profitto dell’imprenditore, prestando il proprio lavoro che può essere intellettuale o manuale: è subordinato sia l’operaio che il lavoratore in ufficio. Alle dipendenze significa dipendere dalle indicazioni del datore di lavoro, dalle direzioni che lui darà di svolgimento della prestazione, es. orario di lavoro e mansioni → vincolo di subordinazione ovvero quando il lavoratore è subordinato al datore di lavoro perché svolge una prestazione da lui ripartita in cambio di una retribuzione.
L’obbligo del lavoratore è di svolgere la prestazione, quella del datore è retribuirla.
Art. 2222 → cos’è un’opera? cos’è un servizio? es. 1 rifare il bagno. Una volta che l’opera è portata a termine e abbiamo versato il corrispettivo, termina il rapporto perché il motivo fondamentale che ci ha legati era lo svolgimento di un’opera. es. 2 Voglio promuovere la mia impresa e ho bisogno di qualcuno che promuova, che faccia il marketing → pago il compenso e lui è libero di andare da altri committenti, nel frattempo può lavorare per altri committenti → un lavoratore autonomo ha più committenti. Se il professionista non va mai sul mercato e lavora per un unico committente, non è davvero autonomo ma è erroneamente piazzato.
Il lavoro è prevalentemente proprio ma non per forza è esclusivamente personale ≠ lavoro subordinato.
Assenza del vincolo di subordinazione perché col committente il lavoratore autonomo si mette d'accordo sull’opera e sul risultato da portare a termine ma il committente al netto dell’obiettivo finale non può dare ordini su come sviluppare e portare a termine questo lavoro → il lavoratore autonomo si organizza e termina il lavoro.
Il lavoratore autonomo ha un’obbligazione di risultato: deve portare a termine, per far sì che il contratto vada a buon fine, portare a fine il risultato previsto dal contratto → se non lo raggiunge potrebbe non essere pagato, o pagato solo sulle spese sostenute ≠ il lavoratore subordinato non ha un’obbligazione di risultato ma di mezzi: con la sua attività deve fare in modo di raggiungere l’obiettivo previsto dal datore.
Ci sono lavoratori che sono al limite tra l’obbligazione di risultato e l’obbligazione di mezzi:
- Es. avvocato: non per forza vince una causa, il lavoro dell’avvocato che dovrebbe ricadere nel lavoratore autonomo, dovrebbe fare in modo di tutelare l’interesse di chi sta vincendo ma non per forza vincerà → obbligazione di mezzi.
- Es. chirurgo: ci sono situazioni in cui ha obbligazioni di mezzi → fa il massimo per salvare una persona ma ci possono essere complicazioni.
- Es. idraulico: obbligazione di risultato.
Autonomia e subordinazione: elementi della fattispecie
Art. 2094 c.c. – elementi della fattispecie «lavoro subordinato»
- Retribuzione; Non può esistere un lavoratore subordinato non retribuito.
- Collaborazione; Collaborazione all’interno di un’impresa che deve portare il lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa con l’idea di portare avanti questa organizzazione.
- Prestazione di lavoro manuale o intellettuale; si riconoscono come subordinati sia chi svolge attività manuale come gli operai ma anche coloro che svolgono la prestazione quali impiegati, dirigenti.
- Dipendenza; a un datore di lavoro.
- Eterodirezione; vincolo di subordinazione. Il lavoro che vado a svolgere è diretto dal datore di lavoro che mi dà direttive per svolgere la prestazione in maniera conforme sia all’oggetto del contratto, sia da quello da lui richiesto. Le direttive del datore di lavoro non possono essere totalmente illegittime, sarebbe un illecito.
Art. 2222 c.c. - elementi della fattispecie «contratto d’opera»
- Corrispettivo; o compenso che per l’avvocato è l’onorario o la parcella.
- Prestazione di opera o di servizio: motivo per la quale si stipula il contratto.
- Lavoro prevalentemente proprio: può non essere esclusivamente prestato dal lavoratore autonomo, è infatti possibile avere collaboratori.
- Assenza del vincolo di subordinazione: assenza di quel rapporto che c’è tra datore e lavoratore subordinato → non è possibile per il committente imporre ordini o direttive puntuali su cosa fare in ogni momento, c’è solo il risultato da aggiungere che sia un’opera o un servizio.
Autonomia e subordinazione: analogie e differenze
La subordinazione e l’autonomia rappresentano due distinte modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, a cui corrisponde l’imputazione di diversi effetti giuridici.
Quasi tutte le attività lavorative possono essere svolte in maniera subordinata o autonoma: es. professionista che si occupa di marketing → posso assumere il lavoratore come subordinato ma lo stesso potrebbe essere un professionista a libero mercato come lavoratore autonomo con diversi committenti.
Per questo possiamo distinguere analogie e differenze.
Analogie → Personalità della prestazione – la persona deve prevalere sui mezzi necessari per eseguire la prestazione e ciò esclude dal campo di indagine il lavoro esercitato in forma imprenditoriale ≠ L’imprenditore non svolge la prestazione né dal punto di vista personale ma neanche in maniera prevalentemente personale → con il suo capitale assume lavoratori che svolgono l’attività lavorativa.
Differenze → Vincolo di subordinazione.
Autonomia e subordinazione: l’eterodirezione
Il vero tratto distintivo della fattispecie «subordinazione» è l’eterodirezione.
Con eterodirezione si intende la sottoposizione, effettiva o potenziale, al potere direttivo, potere di conformazione della prestazione, e disciplinare del datore, strumentale all’interesse organizzativo dell’impresa → se il lavoratore non dovesse svolgere la mansione in maniera conforme alle direttive, questo potrebbe sanzionare il lavoratore dal punto di vista disciplinare.
Tre poteri del datore: direttivo, di controllo e disciplinare.
Concetto di subordinazione: cenni giurisprudenziali
Per definire il concetto di subordinazione non si può prescindere dalle valutazioni della giurisprudenza di merito → ha spiegato ulteriormente le circostanze in cui possiamo riconoscere l’eterodirezione.
In particolare, tra le circostanze valutate dal giudice e che possano considerarsi direttamente espressive del concetto di eterodirezione vi sono:
- La sottoposizione del prestatore a prescrizioni stringenti, e precise, circa i contenuti e le modalità temporali, ci sono tempistiche, del lavoro da svolgere e verifiche costanti sul lavoro eseguito; il datore di lavoro o chi per lui controlla vengono svolte durante la prestazione lavorativa.
- L’impossibilità di rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa; nel caso di richieste illecite la prestazione può essere rifiutata come anche il lavoratore può evidenziare se alcune richieste vanno oltre quanto previsto da contratto di lavoro, mansioni diverse, → di norma se le indicazioni corrispondono alle mansioni del lavoratore e sono lecite non può rifiutarsi di svolgere la prestazione.
- La sottoposizione del prestatore alle norme organizzative e disciplinari valevoli per i dipendenti; rispetto delle norme disciplinari ≠ lavoratore autonomo. Il lavoratore subordinato essendo in un’organizzazione con altri lavoratori si deve attenere a un codice disciplinare. In caso contrario può essere sottoposto al potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
- Il trattamento del prestatore analogo a quello dei dipendenti. Un lavoratore autonomo che svolge la stessa prestazione lavorativa di altri lavoratori all’interno dell’impresa svolgendo le medesime azioni e ricevendo il medesimo corrispettivo → è molto probabile che sia un lavoratore subordinato ma con qualifica sbagliata.
30/03
Eterodiretto: sottoposto agli ordini del datore e al potere disciplinare: potere che è nella disponibilità del datore di lavoro e con la quale può sanzionare.
Il giudice ha ulteriori indici o criteri per valutare se un lavoratore sia o meno subordinato.
Concetto di subordinazione: indici giurisprudenziali
Servono a tipizzare un soggetto, se alcuni di essi sono presenti si dice che il lavoratore è subordinato. Ci saranno tutti nel caso di un soggetto immaginario, ma alcuni potrebbero non essere presenti.
Tra i criteri sussidiari o indici giurisprudenziali, idonei ad individuare un rapporto di lavoro subordinato vi sono:
- Inserimento stabile del collaboratore nell’organizzazione dell’impresa → ci riferiamo ad un lavoratore che non è subordinato dal punto di vista contrattuale ma è autonomo ma ha chiesto al giudice di rivalutare la sua posizione lavorativa pensando sia invece subordinato. es. lavoratore marketing: Questo lavoratore autonomo tutti i giorni lavorativi si presenta nell’impresa e ogni processo legato al marketing passa al suo tavolo, è integrato nel processo → il suo inserimento è totale. Si va a valutare se c’è un'integrazione del lavoratore all’interno dell’impresa.
- Rispetto di un orario di lavoro regolare per tutto il corso del rapporto → il lavoratore autonomo non deve rispettare alcun orario di lavoro, si conforma solo all'apertura delle imprese. Se il lavoratore autonomo ha orari fissi non è autonomo perché non può gestire la sua prestazione.
- Utilizzo, da parte del collaboratore, di strumenti di lavoro di proprietà del datore di lavoro → se questo professionista utilizza un computer del datore di lavoro che poi non si porta a casa, ha una scrivania nell’impresa dove si siede e svolge l’attività lavorativa è sintomo del fatto che non è un lavoratore autonomo: svolgerà l’attività lavorativa presso un solo committente e la monocommittenza non lo porta ad andare sul mercato: sintomo di subordinazione.
- Erogazione di un trattamento economico modulato sul tempo della prestazione → erogazione mensile basata sul tempo della prestazione. Se il professionista è pagato ad ore e viene richiesto a lui di segnare le ore svolte, questo non è per vedere gli orari ma per parametrare il suo lavoro a un trattamento economico → non ha a che vedere con il corrispettivo ma è più vicino alla retribuzione di un lavoratore subordinato che ogni mese riceve una retribuzione in base alle ore lavorate.
- Esclusività dell’impegno lavorativo → se il lavoratore autonomo lavora solo per un committente è totalmente dipendente così come un lavoratore subordinato è dipendente dal datore di lavoro sia dal punto di vista dell’attività lavorativa che economico.
Lavoro autonomo
Va sul libero mercato - stipula contratti per la prestazione di opere o servizi - riceve un corrispettivo o compenso - non ha vincolo di subordinazione con il committente.
Lavoratori autonomi appartengono a ordini professionali → per alcune professioni è necessaria un’iscrizione ad un albo che certifichi che quel lavoratore autonomo ha le competenze tecniche e educative per svolgere quella determinata prestazione.
Con contratto di lavoro autonomo si intende la prestazione che si concretizza nel compimento di un’opera o di un servizio nei confronti del committente, dietro il pagamento di un corrispettivo e senza vincolo di subordinazione.
L’art. 2222 c.c. prevede che al contratto di lavoro autonomo si applicano alcune norme in tema di esecuzione dell’opera, corrispettivo, difformità e vizi dell’opera, recesso unilaterale, impossibilità sopravvenuta della prestazione, artt. 2223-2228 cod. civ.
Il codice civile prevede norme dal 2222 al 2228: art. 2222 dà la definizione di lavoratore autonomo, gli altri forniscono indicazioni sui vizi del contratto tra le parti, ciò che avviene in caso di recesso bilaterale di non proseguire con gli effetti del contratto, o la possibilità del lavoratore autonomo di concludere la prestazione → queste sono le sole tutele del lavoratore autonomo. È lasciato quindi in balia del mercato → il lavoratore autonomo si deve autoassicurare o versare autonomamente i contributi previdenziali e questo comporta doversi anche gestire con il flusso dell’incasso → possono esserci mesi in cui riesce a chiudere diversi contratti d’opera e servizi ma anche mesi in cui non riesce a trovare clienti e quindi non ha alcun compenso.
Soglia di povertà fissata attorno al 60% del reddito mediano → si prende il reddito che sta proprio al centro di tutti i redditi e di questo si prende il 60% → chi ha il reddito minore sono definiti lavoratori poveri.
Il lavoratore autonomo è sprovvisto delle tutele che coprono il lavoratore subordinato → in UE sta prendendo piede una tendenza espansiva del diritto del lavoro con estensione di tutele per i lavoratori autonomi es. le lavoratrici autonome sono coperte dalla maternità.
Una specie particolare di contratto di lavoro autonomo è quello che ha per oggetto l’esercizio di una professione intellettuale, per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, avvocato, notaio, ingegnere, ecc., artt. 2229-2238 cod. civ.
Lavoro autonomo: lo statuto del lavoratore autonomo, L. 81/17
Con la legge 81/2017 sono stati previsti alcuni diritti e tutele che mirano ad estendere le tutele per i lavoratori autonomi, soprattutto quelli in condizioni economiche precarie → normativa che ha previsto in lavoro agile in Italia. Il testo prevede agevolazioni fiscali; la fruizione dell'indennità di maternità indipendentemente dall'astensione dall'attività lavorativa; la sospensione del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa a favore del committente, in caso di gravidanza, malattie infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni nell'anno solare, salvo che venga meno l'interesse del committente. La legge stabilisce poi la nullità delle eventuali clausole capestro inserite nei contratti, quali ad esempio le clausole che attribuiscono al committente la possibilità di modifiche unilaterali o di recesso senza preavviso o di corresponsione
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