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Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è la branca del diritto che disciplina il rapporto tra lavoratori e datori di

lavoro, nonché le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori. Si occupa di regolare diritti,

doveri e obblighi sia dei dipendenti sia dei datori di lavoro, con l’obiettivo di garantire

condizioni di lavoro eque e protezioni adeguate.

Le forme giuridiche nelle quali si esplica un’attività lavorativa, tuttavia, sono molteplici e il

diritto del lavoro non si occupa di ognuna di queste (basti pensare, ad esempio, che esso

non si cura di disciplinare il lavoro posto in essere dall’imprenditore). Esso, infatti, si

occupa solo di alcune di esse, tra le quali annoveriamo il lavoro subordinato e il lavoro

autonomo.

Di quale lavoro si occupa il diritto del lavoro? Il diritto del lavoro si occupa

principalmente del lavoro subordinato, ossia quello in cui il lavoratore presta la propria

attività per un datore di lavoro sotto la sua direzione e organizzazione in cambio di una

retribuzione, e altresì del lavoro autonomo (specie qualificata del quale è il lavoro dei

professionisti), ossia quello in cui il lavoratore è in grado di determinare contrattualmente

le condizioni e di sopportare in proprio i rischi dell’attività svolta.

Classicamente, il diritto del lavoro si ripartisce in:

 Diritto sindacale: diritto dei rapporti collettivi che regola il rapporto tra lavoratori,

sindacati e datori di lavoro (es. rappresentanza sindacale, contratti collettivi, diritto

di sciopero, relazioni industriali).

 Diritto del lavoro in senso stretto: diritto del rapporto individuale di lavoro

subordinato e di altri rapporti assimilati che regola il rapporto tra datore di lavoro e

lavoratore (es. contratti, diritti, doveri, licenziamenti, orari, retribuzioni).

La differenza tra diritto del lavoro in senso stretto e diritto sindacale sta nell’oggetto della

regolamentazione. In sintesi, il diritto del lavoro riguarda il singolo lavoratore, mentre il

diritto sindacale riguarda le dinamiche collettive tra lavoratori e datori di lavoro.

Fra queste due aree esistono interrelazioni e interazioni continue in forza del fatto che le

norme che presiedono la gestione dei rapporti di lavoro provengono solo in parte da fonti

legislative e sono perlopiù riconducibili ai contratti collettivi applicati nei vari settori

economici (molte delle regole applicate nei rapporti di lavoro derivano non solo dalle leggi

statali, ma soprattutto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e da altri accordi

sindacali).

Ciò significa concretamente che le leggi forniscono dei principi generali ma lasciano

spazio alla contrattazione collettiva per definire i dettagli, permettendo a questa di

determinare in modo concreto la gestione dei rapporti di lavoro.

La funzione del diritto del lavoro

La funzione del diritto del lavoro è quella di proteggere i lavoratori reputati socialmente,

economicamente e giuridicamente deboli; in sostanza esso agisce al fine di proteggere un

lavoratore altrimenti non in grado di determinare le condizioni di lavoro, alla pari con la

controparte imprenditoriale.

Dunque, la ragion d’essere del diritto del lavoro è il tentativo di controbilanciare la

disparità di potere che irrimediabilmente si verifica tra datore di lavoro e lavoratore,

realizzando l’obiettivo della de mercificazione del lavoro e redistribuendo il reddito a

vantaggio della classe penalizzata rispetto a quella dei detentori del capitale.

Insomma, si tratta di un diritto fondamentale che, al fine di svolgere a pieno la propria

funzione elettiva, si è posto come un insieme di norme di ordine pubblico (cioè, norme

imposte in forza di prevalenti ragioni di ordine pubblico) caratterizzate dall’attributo

dell’inderogabilità.

Diritto del lavoro e diritto privato

Il diritto del lavoro è una branca del diritto privato (il quale disciplina i rapporti tra soggetti

privati) in quanto disciplina il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.

Pur essendo parte del diritto privato, tuttavia, esso si distingue perché:

 Prevede norme imperative e inderogabili: a differenza dei contratti tipici del diritto

privato, nel contratto di lavoro

 il datore di lavoro non può imporre condizioni peggiorative rispetto alle leggi o ai

contratti collettivi (es. non può offrire un salario inferiore al minimo previsto dal

CCNL).

 Il lavoratore non può stipulare patti derogatori delle norme legali o contrattuali; in

sostanza, esso viene privato della sua autonomia negoziale al fine di garantirne

la protezione e di evitare che accetti condizioni ingiuste o dannose, inferiori agli

standard minimi o di decenza, per necessità, ignoranza o abuso.

Ammesso dunque che la materia abbia ormai acquisito una propria incontestabile

specialità, resta ancora aperta la questione se il diritto del lavoro debba essere inteso

come autosufficiente e autonomo rispetto al diritto privato.

In generale, possiamo dire che il diritto del lavoro non è completamente autonomo dal

diritto privato, ma ha una propria autonomia funzionale che lo distingue per le sue

caratteristiche speciali: si tratta, infatti, di un sistema giuridico che, pur attingendo ai

principi generali del diritto civile, ha una propria logica e una finalità di tutela del lavoratore.

Il diritto del lavoro, dunque, non è un'entità completamente separata dal diritto privato,

poiché condivide con esso alcuni principi fondamentali, soprattutto contrattuali. Tuttavia, si

è evoluto in modo autonomo, con norme e principi propri volti a tutelare il lavoratore e

bilanciare il rapporto di forza tra le parti. In questo senso, il diritto del lavoro può essere

visto come una disciplina "speciale" che deroga al diritto privato per esigenze di giustizia

sociale ed equità.

Il diritto del lavoro pubblico “privatizzato”

Prima del D.lgs. 29/1993, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici non era regolato dal

diritto del lavoro privato, ma da un sistema speciale di diritto pubblico. In sostanza, i

dipendenti pubblici non erano considerati lavoratori subordinati in senso privatistico, ma

funzionari dello Stato soggetti a un regime speciale.

Con il D.lgs. 29/1993 (successivamente modificato dal D.lgs. 165/2001), il dogma

pubblicistico è stato superato e si è realizzata la cosiddetta "privatizzazione” del lavoro

pubblico, ossia il passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica per la

maggior parte dei dipendenti pubblici, al fine di:

 Accrescere l’efficienza delle amministrazioni pubbliche

 Razionalizzare il costo del lavoro pubblico

 Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche

amministrazioni, curando formazione e sviluppo professionale dei dipendenti e

applicando condizioni uniformi a quelle del lavoro privato

La via per perseguire tali finalità è stata quella di applicare al settore (dunque al lavoro

pubblico) il diritto del lavoro privato e la contrattazione collettiva , di modo che il rapporto

di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione ha acquisito natura

contrattuale.

Fondamentalmente, quindi la privatizzazione (che non ha intaccato la natura pubblica del

datore di lavoro ma ha inciso solo sulla disciplina applicabile) è stata una

“contrattualizzazione” del rapporto di lavoro pubblico.

Questo non ha significato affatto, peraltro, che è avvenuta una completa

omogeneizzazione delle discipline in quanto il lavoro pubblico è sempre uno strumento di

un’azione amministrativa con finalità pubblicistiche, dettate dalle leggi che regolano i vari

campi della sua azione (ex art 97 Cost.). Il lavoro pubblico, pur privatizzato, infatti, ha

continuato a conoscere discipline differenziate da quella privatistica.

In sostanza il lavoro pubblico ha mantenuto molte caratteristiche speciali per garantire

trasparenza, imparzialità e interesse collettivo; la PA non può essere equiparata a una

normale impresa privata, perché ha funzioni pubbliche da svolgere e deve rispettare

principi costituzionali che limitano la piena applicazione delle regole del mercato del

lavoro.

Il diritto amministrativo del lavoro

Il diritto amministrativo del lavoro è quella parte del diritto che regola il rapporto tra la

Pubblica Amministrazione (PA) e i suoi dipendenti, in tutti quegli aspetti che non sono

stati privatizzati con la riforma del pubblico impiego.

In sostanza, esso è volto a regolare la struttura e le funzioni degli organismi pubblici

destinatari di competenze in ordine al lavoro.

Spicca, su tutti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha acquisito una

crescente centralità come luogo di elaborazione delle politiche del lavoro e come centro di

indirizzo interpretativo della normativa del lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali è il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda diritti dei lavoratori, sicurezza,

occupazione e welfare. Il suo ruolo è garantire un mercato del lavoro equo, promuovere

misure di sostegno sociale e assicurare un sistema previdenziale sostenibile per tutti i

cittadini.

Esso, da sempre, si è avvalso di organismi periferici, quali DIL (Direzioni interregionali

del lavoro) e DTL (Direzioni Territoriali del lavoro), dotati di funzioni di amministrazione del

mercato del lavoro e di funzioni ispettive (finalizzate alla vigilanza sull’osservanza delle

disposizioni amministrative relative alla gestione dei rapporti di lavoro), poi trasferite all’INL

(ispettorato nazionale del lavoro).

Un’importante attività di vigilanza è svolta altresì dalle Aziende sanitarie locali, attraverso

servizi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; analoghe funzioni

vengono espletate anche dai servizi ispettivi dell’Ispettorato del lavoro, dall’INAIL e da altri

enti pubblici.

Le funzioni relative ai servizi pubblici per l’impiego sono, invece, affidate ai Centri per

l’impiego, affidati dapprima alle province e successivamente alle regioni.

Il diritto della previdenza e della sicurezza sociale

Il diritto della previdenza sociale è quel ramo del diritto che regola il sistema di

protezione sociale per i lavoratori in situazioni di bisogno come malattia,

disoccupazione, invalidità, vecchiaia e infortuni sul lavoro.

Il suo scopo è garantire una sicurezza economica ai lavoratori quando si verificano eventi

che riducono o impediscono la capacità di guadagno; in sostanza, dunque, esso persegue

finalità di solidarietà sociale.

Il beneficiario degli istituti previdenziali è il lavoratore subordinato, attorno al quale si

radicano due rapporti nei quali si sostanziano gli istituti in discorso:

 Il rapporto contributivo, finalizzato al finanziamento del sistema previdenziale

attraverso obblighi contributivi imposti sui datori di lavoro;

 Il rapporto previdenziale che sorge tra il lavoratore beneficiario e l’ente tenuto

all’erogazione di date prestazioni economiche.

Il cuore del sistema è rappresentato dagli istituti di carattere pensionistico, gestiti

dall’INPS e previsti a tutela della vecchiaia e dell’anzianità lavorativa.

Le altre importanti forme previdenziali sono quelle preposte:

 alla tutela per l'invalidità e l'inabilità dal rischio professionale

 alla tutela per l'invalidità e l'inabilità da rischi comuni

 alla tutela della salute

 alla tutela della maternità e della paternità

 alla tutela contro la disoccupazione

 alla tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro

 alla tutela della famiglia

Da ormai tempo si è manifestata una tendenza alla fuoriuscita dai confini della

previdenza sociale in direzione di una prospettiva di sicurezza sociale, destinata a

beneficio di tutti i cittadini in condizioni di bisogno. Tuttavia, però, si tratta di una

prospettiva che, pur avendo riconosciuto importanti realizzazioni (vedi il Servizio Sanitario

Nazionale), è messa in crisi dalle difficoltà finanziarie dei sistemi pubblici di welfare.

ORIGINI ED EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO DEL LAVORO

Le premesse storiche del diritto del lavoro: la Rivoluzione industriale

Il diritto del lavoro inizia a svilupparsi storicamente con la Rivoluzione industriale.

In questa sede, ciò che ha interessato maggiormente sono i fattori politici ed economico-

sociali che hanno condotto ad un processo di affrancamento dai vincoli del mondo feudale

e di affermazione della libertà economica, la quale significava astensione dello Stato da

regolamentazioni dirigistiche dell’attività economica i suoi compiti dovevano rimanere

circoscritti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Inoltre, le trasformazioni economiche oggetto della rivoluzione hanno portato alla nascita

di una vera e propria classe sociale, quella degli operai, che, tuttavia, viveva in condizioni

di vita e lavoro disumane.

Difatti, lo sgretolamento delle istituzioni feudali ha fatto sì che si indebolirono quei legami

sociali che avevano garantito condizioni di sussistenza; questo ha portato, sulla spinta

delle teorie marxiste e socialiste, a vere e proprie rivoluzioni e proteste operaie.

La situazione sociale, pertanto, era grave e si riteneva necessario un adattamento della

cultura politica liberale.

La nascita del sindacalismo

Il sindacalismo nasce come risposta alle ingiustizie della Rivoluzione Industriale.

Si tratta di un movimento sociale e politico nato per difendere i diritti e gli interessi dei

lavoratori attraverso l’organizzazione collettiva; il ruolo dei sindacati, infatti, è quello di

negoziare con i datori di lavoro per ottenere migliori condizioni di lavoro.

Nell’800, tuttavia, questo fenomeno non fu visto dai buon’occhio dai governi che, invece, lo

considerarono come un vero e proprio pericolo per l’ordine pubblico (in quanto temevano

che potesse sfociare in rivolte sociali) e un ostacolo alla libertà economica (in quanto il

sindacalismo minava il potere dei datori di lavoro, limitava la produttività e dava troppo

potere ai lavoratori).

In conseguenza di ciò, pressoché ovunque si è instaurato un regime di repressione penale

del sindacalismo di cui ricordiamo prevalentemente la famosa legge Le Chapelier del

1791. Questa legge sanciva che:

 Tutte le corporazioni erano abolite

 Era vietata qualsiasi forma di associazione tra lavoratori

 Erano altresì proibiti scioperi e coalizioni (introducendo il delitto di coalizione)

Di questa spinta hanno approfittato i ceti dominanti, ossia borghesia industriale e datori di

lavoro, i quali mantennero così il controllo totale sul mercato del lavoro.

Senza sindacati, infatti, i lavoratori non potevano negoziare collettivamente i salari o le

condizioni di lavoro e questo permetteva ai datori di lavoro di pagare salari bassissimi,

imporre orari di lavoro estenuanti (spesso 12-16 ore al giorno) ed evitare spese per la

sicurezza e il benessere dei lavoratori. Inoltre, il divieto di associazione impediva la nascita

di movimenti operai rivoluzionari ed evitava così che le masse lavoratrici potessero

organizzarsi politicamente contro le élite economiche in modo da permettere alla

borghesia di mantenere il controllo dello Stato, senza la pressione dei ceti popolari. In

sostanza, la borghesia si assicurava di dominare sia l’economia che la politica.

Lo squilibrio di potere nella relazione contrattuale di lavoro ha rappresentato il dato sociale

di partenza dal quale è scaturito il movimento rivolto al riscatto delle classi lavoratrici, nel

cui ambito si è sviluppato il diritto del lavoro in parole povere, lo squilibrio di potere nel

rapporto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori ha rappresentato il punto di partenza da

cui è emerso il movimento che ha lottato per il miglioramento delle condizioni delle classi

lavoratrici e che ha portato alla creazione del diritto del lavoro.

Tale processo si è svolto su più piani, primo dei quali è stato quello del SINDACALISMO

mosso dall’obiettivo di fronteggiare il potere negoziale dell’imprenditore mediante la

creazione di un contropotere collettivo.

I sindacati sono entrati in scena nelle Gran Bretagna della prima metà dell’800; questi,

chiamati Trade Unions, avevano l’obiettivo di imporre agli imprenditori, tramite l’arma di

pressione dello SCIOPERO, una contrattazione delle condizioni di lavoro. Ciò

presupponeva, chiaramente, che i sindacati potessero liberamente esistere ed agire

all’interno dell’ordinamento e, pertanto, visto il panorama ostile esistente, si necessitava di

una loro legalizzazione, avvenuta poi nel 1871 con l’emanazione del Trade Union Act che

legalizzò definitivamente i sindacati in Gran Bretagna.

Le Trade Unions avevano così ottenuto una certa forza, ma non avevano una

rappresentanza politica diretta nelle istituzioni e allora diedero vita ad un partito politico, il

Labour Party, il cui compito era quello di rappresentarne gli interessi sul piano politico-

legislativo, in modo da conferire ai lavoratori una rappresentanza in parlamento. Il risultato

più immediato è stato il riconoscimento dell’immunità dalla responsabilità civile per le

azioni collettive da essi promosse.

Nei paesi dell’Europa continentale, il sindacato si è sviluppato con i medesimi intenti ma

secondo percorsi differenti.

ITALIA POSTUNITARIA: Nei primi decenni dell'Italia unita, non esisteva una vera e

propria legislazione a favore dei lavoratori, la cui condizione rimase generalmente

precaria. La classe operaia iniziò a organizzarsi con forme spontanee di associazione, ma

il sindacalismo organizzato non esisteva ancora in modo strutturato.

La prima forma di organizzazione collettiva si sviluppò attraverso le società di mutuo

soccorso; queste organizzazioni erano destinate a fornire aiuti in caso di malattia,

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giada_albano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Avio Alberto.
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