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19.09.2023 ordinamento giuridico e Stato

Tutte le regole fanno parte dell'ordinamento giuridico statale = strutture che contengono le regole per gestire una comunità collegato con socialità ce ne sono vari per ogni insieme di individui → → Il testo normativo + importante la Costituzione italiana.

Ordinamento giuridico = insieme di regole, che servono per convivere civilmente - quello statale fa capo all’entità di Stato.

Lo Stato = è un’organizzazione, ideale forse quello concreto ha determinate caratteristiche ha un → → qualche cosa che ha 3 caratteristiche 3 elementi costitutivi dello Stato:

  • 1. Territorio proprio per ogni Stato, coordinate geografiche, si trova in un punto ben preciso. Il → → confine è determinato da motivi storici - trattati internazionali e accordi - da documenti - e i confini cambiano con le guerre es. la guerra in Ucraina = paese invaso - dei pezzi sono presi dalla Russia → - terra in discussione (Crimea) può essere piccolo o grande ma non importa.
  • 2. Popolo + qualcuno con legame con il popolo = non solo quelli che stanno nel territorio, hanno → cittadinanza. Chi fa parte del popolo è cittadino → - popolo = insieme di individui che ha la cittadinanza del territorio - cittadino = essere parte del popolo e dello Stato, giro di parole - lo Stato decide chi fa parte dello Stato medesimo - rapp di appartenenza es. delitto se avviene nel territorio vengono applicate le regole del territorio stesso.

Alcune regole valgono per tutti e alcune solo per i cittadini perché ci sono delle situazioni di → diverse dalle altre - diritto si esercita solo dal cittadino che è collegato allo Stato - Diritto per essere esercitato richiede collegamento diretto con lo Stato - diritto politico riguarda la gestione dello Stato, bisogna far parte dello Stato - articolo 48-49 voto e diritti solo ai cittadini → - es art 03 -17- 18 per tutti, non necessita collegamento con lo Stato →.

Lo Stato sceglie a chi dare la cittadinanza con dei criteri ius soli e ius sanguinis:

  • Ius sanguinis = diritto di sangue - chi nasce figlio o figlia di italiani si sceglie se lo Stato è → sovrappopolato - forte emigrazione e non immigrazione es. cercare l’America cittadinanza → per discendenza - lo Stato vuole attribuirgli la cittadinanza a distanza - il figlio quando torna è cmq cittadino - gente se ne va.
  • Ius soli = per diritto del terreno chi nasce nel territorio di quello Stato → lo Stato sceglie in base al suo interesse - vuole far crescere/mantenere il suo popolo → → se lo Stato è giovane con forte immigrazione e vuole costituire uno Stato darà la → cittadinanza ai figli degli immigrati, sceglie ius solis - gente che viene.

Oppure con la naturalizzazione - senza requisiti principali - persone che rispettano alcuni requisiti es. residenza di 10 anni per ogni Stato è diverso →.

  • 3. Un’organizzazione - apparato governante - per gestire le prime caratteristiche regolare la → → convivenza - apparato governante - + delle regole scritte o non per gestire la vita, non solo del → popolo/dei cittadini tutti sono soggetti alle leggi, fondamentale perché assume le → → → decisioni.

La Costituzione è stata decisa da un’organizzazione.

* La sovranità = comandare - fare quello che si vuole ma fino ad un certo punto per convivere tra gli Stati → nasce con lo Stato moderno - oggi piano piano sta perdendo la sua assolutezza.

  • Sovranità interna = nel territorio suo e nel rispetto della sua pop - fa quello che vuole es. in Crimea - l’Ucraina è stata privata dalla sua sovranità.
  • Sovranità esterna = rispetto agli altri Stati faccio quello che voglio - ogni Stato chiede di essere trattato alla pari rispetto agli altri Stati - i rapporti devono essere regolati con reciproco rispetto - violazione = guerra non si riconoscono gli Stati →.

* Riconoscimento = considerare l’altro alla pari - elemento formale.

Stato è sovrano consente che altri ordinamenti esistano ma cmq esercita la sua sovranità - è lo Stato → che concede agli altri ordinamenti la loro sovranità = convivenza.

Alcuni come l’ordinamento mafioso non viene tollerato dallo Stato.

20/09/2023 caratteristiche dell’ordinamento giuridico

1. Ha una sua organizzazione - struttura, ha delle regole, è ordinato - le regole si distinguono tramite dei criteri, per ordinarli nell’ordinamento:

  • In base alla loro importanza, hanno diversa importanza.
  • Criterio gerarchico, piramide a gradoni → quelle + alte = la Costituzione → + centrali = leggi + regole.

Def: fonti del diritto = qualcosa da cui nasce la regola - def: è qualunque atto o fatto idoneo a costituire modificare - innovare - o estinguere le regole dell’ordinamento - fonti atto - fonti fatto + la + bassa consuetudini →.

Il sistema delle fonti attuale si presenta nel seguente modo:

  • Costituzione e leggi costituzionali;
  • Leggi ordinarie statali e decreti governativi, = atti con forza di legge;
  • Leggi regionali;
  • Regolamenti dell’Esecutivo;
  • Usi normativi espressamente richiamati da leggi e regolamenti + consuetudini.

Le fonti del diritto

Il termine "fonte" viene usato per esprimere il processo produttivo di una norma o per indicare gli svariati documenti che attestano l'esistenza di una norma e dai quali se ne ha conoscenza. Una definizione più tecnica è quella di fonte del diritto come l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento stesso.

Le fonti di produzione costituiscono l'ordinamento giuridico sono atti e fatti scelti dall'ordinamento per → produrre un diritto oggettivo funzionale.

Il sistema delle fonti è dominato dal principio di gerarchia per il quale solo una fonte di grado superiore, fonte primaria, o di pari grado può derogare, modificare o abrogare rispettivamente una fonte di grado inferiore, fonte secondaria, o una di pari grado.

Come si capisce che una regola fa parte dell’ordinamento?

Si capisce all’interno dell’ordinamento stesso, tutti devono rispettare tale regola - dà delle indicazioni.

Ci sono delle regole per capire se la regola fa parte o no = norme di riconoscimento, + imp delle altre regole - o dette fonti sulla produzione: sono delle regole nell’ordinamento che permettono di capire cosa fa parte dell’ordinamento - si capisce che è una norma di riconoscimento da come è scritta - dalla sua struttura.

Alcune di queste norme si possono trovare nella Costituzione, le individuo.

Es: Art 70: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere fa capire cos’è una → legge e chi la fa, fonte sulla produzione.

Art 71-72-73-74 Come si fa e chi la fa - quando si fa.

Nel nostro sistema c’è un testo normativo che ci dà l’ordine, prima della Costituzione, Articolo 1 sulla disposizione sulla legge in generale del codice civile 1942 dice quali sono le fonti del diritto →.

P.S: non ci sono regole dell’ordinamento se non c’è una norma di riconoscimento dell’ordinamento.

Norme di riconoscimento = norme sulla produzione.

Fonti del diritto vengono divise anche in base alla loro funzione:

  • Fonti sulla produzione chiamate anche norme di riconoscimento come si fa una fonte del diritto →, poche rispetto a tutte le leggi - non tutte le leggi e le costituzioni sono fonti del diritto, bisogna sempre vedere le norme di riconoscimento, es: art 70.
  • Fatti o atti capaci di produrre nuove norme giuridiche = il processo costituente mediante il → → quale il diritto viene in vita.
  • Fonti di produzione = fonti che contengono delle regole - regole che costituiscono l’ordinamento giuridico - contengono le regole, tutte le fonti lo sono.

Es: Art. 575. (Omicidio) Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Le fonti sulla produzione fanno parte delle fonti di produzione →.

* Costituzione contiene le norme sulla produzione di se stessa pk è la + alta se no ci sarebbe una → regressione all’infinito.

P.S lo dice Kelsen: una regola è tale se rispetta le regole che la formano →.

Fonti di produzione in senso soggettivo si fa riferimento alle autorità abilitate a produrre → diritto le fonti atto evidenziano la soggettività ma comunque bisogna guardare le fonti ma non il soggetto che le crea c'è una connessione tra fonti e Stato →.

Sono tali in quanto così qualificate dall'ordinamento stesso, ossia da norme che ne determinano le caratteristiche ed eventualmente ne regolano il procedimento formativo e che fissano una gerarchia di validità fra le varie fonti previste.

Le norme che indicano le fonti abilitate a innovare l’ordinamento stesso si chiamano usualmente → norme di riconoscimento.

  • Fonti di cognizione = hanno la funzione di far conoscere le fonti - non contengono regole - non sono di produzione - sono delle fonti infinite, non ufficiali, es: il codice civile - qualcuno l’ha legato - tutti possono farlo.

Eccetto la Gazzetta Ufficiale unica con efficacia poiché ha valore legale ed è fondamentale → → essenziale per det l’entrata in vigore di una det legge - la pubblicazione dà valore legale a quello pubblicato conferisce alla fonte l’obbligatorietà - conoscibilità a tutti, non per forza tutti la → conoscono - la regola è pubblica - ma è applicata la regola anche a persone che non la conoscevano.

Se il testo sulla Gazzetta è diverso da quello promulgato vale solo quella sulla Gazzetta →.

Fonti di cognizione sono invece documenti che contengono il testo legale delle fonti di produzione o comunque ne favoriscono la conoscenza, Gazzetta ufficiale, Bollettini Ufficiali delle Regioni, Gazzetta Ufficiale della CE. Per l’entrata in vigore è necessario il decorso di un determinato tempo: “le leggi entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione” (art.73 co.3). Si dice che una volta trascorso il periodo di vacatio legis, che rappresenta il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione e l’entrata in vigore dell’atto normativo, si ha una presunzione di conoscere la legge (“ignorantia legis non excusat”) e l’obbligo del giudice di applicarla, senza bisogno che siano le parti a provarne l’esistenza (“iura novit curia”).

Ad esempio:

  • La gazzetta ufficiale;
  • La raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica;
  • I bollettini ufficiali delle Regioni;
  • Le raccolte ufficiali degli usi;
  • La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Fonti di cognizione sono anche di produzione se la pubblicazione è necessaria alla sua efficacia. Ad esempio la legge statale ordinaria.

Le fonti non “ufficiali” sono solo strumenti più o meno utili alla conoscenza delle norme in vigore, ma la pubblicazione in essi non incide sull’efficacia delle norme. Esse possono essere fornite dai ministri o dalle Regioni oppure da privati, le case editrici o le riviste specializzate.

Fonti di mera cognizione:

  • Con la pubblicazione e notiziale obbligatoria come le leggi regionali;
  • Con la pubblicazione facoltativa come i testi aggiornati.

La pubblicazione può essere di due tipi:

  • Necessaria → la fonte di cognizione si presume con forma al testo della Fonte di produzione fino a una prova legale della sua erroneità;
  • Notiziale è ammessa fino a una prova contraria con qualunque mezzo →.

* Testi unici compilativi = raccolte in un unico testo operato dal governo non innovano il diritto oggettivo e non muta il significato.

* Testi unici normativi = fonti di produzione.

Ci sono cose in comune tra le fonti di cognizione e quelle di produzione.

(In seguito - caratteristiche dell’ordinamento giuridico)

2. Insieme di regole che deve essere completo e regola tutta la nostra vita - ogni situazione.

3. Pretende di essere coerente, è composto dalle fonti del diritto.

26/09/2023 fonti del diritto

Fonti del diritto = sono qualunque atto o fatto che costituisce l’ordinamento:

1. Fonti atto

Def. è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità di porre in essere norme giuridiche = espressione di una manifestazione di volontà = ha la volontà elemento centrale → = è un qualcosa che si ha, si viene a creare in virtù di una volontà atto è volontario →.

Pongo in essere un atto quando voglio fare quella cosa che viene a diventare l’atto.

È una fonte che si crea quando un soggetto ha una volontà di creare una certa regola cmq bisogna avere → una norma di riconoscimento.

Qualcuno ha il potere di far diventare la sua volontà una regola, una fonte del diritto, innova l’ordinamento → → giuridico.

Chi la esprime? come la esprime e quali sono le circostanze valide per manifestarle? → si capisce dalle norme sulla produzione, anche da questo possiamo vedere se la legge è stata creata in modo giusto o no.

Sono la stragrande maggioranza delle fonti del diritto, non solo quello italiano, tutti gli ordinamenti moderni → le regole sono dettate da qualcuno che vuole dettare la regola qualcuno deve decidere per tutti, → → assumendo delle manifestazioni che contengono delle regole.

Chi crea fonte atto non commette un errore →.

Es: Art 70 -71 - 72 Le camere approvano una proposta →.

Es: referendum abrogativo.

Tipicità delle fonti-atto

Tipicità delle fonti-atto, dal libro.

La forma tipica, tipicità delle fonti atto, dell’atto normativo è data da una serie di elementi quali:

  • L’intestazione all’autorità emanante, per es. DPR o Dec. Min.;
  • Il nome proprio dell’atto, il nomen juris: legge, decreto legge, legge regionale ecc.;
  • Il procedimento di formazione dell’atto, col quale s’intende la sequenza di atti preordinata al risultato finale: per le fonti atto il risultato finale è l’emanazione dell’atto normativo.

Dal punto di vista redazionale, l’atto è suddiviso in “articoli”, e questi in “commi”; gli articoli, spesso corredati da una “rubrica” che ne indica l’argomento, possono essere raggruppati in “capi”, e questi in “titoli” e “parti”, ognuno corredato di apposita “rubrica”.

2. Fonti fatto

Def. sono tutte le altre forme che l’ordinamento riconosce e di cui ordina o consente l’applicazione non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto indicato dall’ordinamento, ma per il semplice “fatto” di esistere = accadimento, dove la volontà non conta.

* Fatto = qualcosa che è accaduto - si è verificato concretamente ogni fatto può essere preso in considerazione → dal diritto, solo alcuni possono creare una fonte. Sono eventi naturali, la nascita, per esempio, o sociali che → producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento.

= Fonte/regola che deriva da un fatto si ha nel momento quando si verifica concretamente un qualche cosa → accadimenti a cui l’ordinamento fa conseguire una particolare conseguenza, quella di innovare l’ordinamento → giuridico, si verifica raramente.

Bisogna individuare quella con una caratteristica particolare solo quel fatto che può creare una regola si → → capisce dall’ordinamento, fonte sulla produzione.

Es: una persona nasce, un fatto considerato dal diritto, acquisisce personalità - capacità giuridica, solo → quando crea una regola giuridica diventa fonte fatto = possibilità di avere rapporti giuridici è titolare di diritti → es: diritto alla vita.

Non dipende dalla volontà o dalla scelta di qualcuno →.

Quella principale: consuetudine.

Essa nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo, è l’elemento “oggettivo” della consuetudine: la c.d. “diuturnitas”, sino al punto che, dimenticata o da sempre ignorata la sua origine, tale comportamento viene sentito come obbligatorio, giuridicamente vincolante, è l’elemento “soggettivo”: c.d. “opinio juris seu necessitatis”.

La conoscenza di questi usi è facilitata dalle raccolte generali, come in particolare quelle degli usi commerciali presso le Camere di commercio. Secondo l’articolo 9 delle Preleggi, gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati “si presumono esistenti fino a prova contraria”.

Sono delle fonti fatto - delle situazioni con accadimenti dove l’ordinamento può creare una regola → si verifica quando c’è: →

  • 1) Costante ripetizione di un comportamento del tempo = diuturnitas, elemento oggettivo, bisogna osservare ciò che accade e misurare non si sa → → per quanto tempo bisogna osservare o quante persone, dipende dal singolo caso, non c’è una regola fissa è difficile capirlo → il giudice/l’interprete si occupa di dare una risposta →.
  • Quand’è che si verifica la consuetudine? Quand’è che avviene la transizione? Non si sa :(
  • 2) Convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligato, elemento soggettivo = opinio iuris chi si comporta così deve essere convinto che il suo comportamento è → obbligato da un tale diritto.

Come si fa ad essere certi che chi ha agito, ha agito nell

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Amina.drrr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.
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