DIRITTO COSTITUZIONALE II
LA COSTITUZIONE
Il sistema delle fonti è piramidale, al cui vertice sta la Costituzione (ma anche in basso come fondamento), le
leggi costituzionali (a cui la Cost. fa riferimento) o di revisione costituzionale (approvate per modificare la
Costituzione).
La Costituzione è definibile come fonte superiore, in quanto espressione del potere costituente.
È una Costituzione rigida, poiché è previsto un procedimento aggravato per la sua modificazione,
disciplinato dall’art. 138; è lunga e, infine, è sociale (perché molte norme al suo interno determinano un
programma di mutamento della società).
Le norme contenute nella Costituzione possono essere distinte preliminarmente in norme a efficacia diretta
e norme ad efficacia indiretta.
Le norme ad efficacia diretta sono quelle disposizioni costituzionali la cui struttura è sufficientemente
completa da poter essere applicata senza la necessità dell’interposizione del legislatore.
Esse possono essere utilizzate direttamente dai giudici, dalla Pubblica Amministrazione, dai privati.
Tali norme hanno una doppia funzione: operano come una norma di fonte ordinaria e svolgono anche una
funzione invalidante, poiché la legge che preveda norme contrarie alla Costituzione è illegittima.
Le norme ad efficacia indiretta sono invece quelle norme costituzionali che necessitano di essere attuate
attraverso una ulteriore attività normativa.
Tali norme si distinguono in:
• Le norme ad efficacia differita, che sono costituite da quelle disposizioni costituzionali che rinviano, per la
loro attuazione, ad un’altra fonte (ad es. art. 75 Cost.).
• Le norme di principio, che pongono regole molto generali che possono applicarsi ad un numero indefinito
di casi.
• Le norme programmatiche sono ancora più generali delle norme di principio. Mentre il principio individua
ed enuclea un valore che è già esistente, il programma prevede un fine, inoltre molto generale, da
raggiungere. Queste norme hanno in primo luogo una efficacia invalidante, poiché possono costituire
parametro per un giudizio di legittimità costituzionale di una legge quando questa contenga previsioni che
siano evidentemente contrarie al programma enunciate. Le norme programmatiche svolgono inoltre
anche una funzione che potrebbe essere definita come di “stimolo e moderazione politica”, poiché
servono a collocare il dibattito tra maggioranza e opposizione all’interno di obiettivi già determinati da
una norma costituzionale.
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
La rigidità della Costituzione trova il suo punto di riferimento formale nell’art. 138, che stabilisce il
procedimento per modificare la Costituzione.
Tale procedimento è principalmente finalizzato ad evitare che la riforma della Costituzione possa avvenire
per volontà della sola maggioranza di Governo.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4]. 1
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Rivedere il procedimento legislativo. L’art. 138 stabilisce
quindi un procedimento aggravato per modificare la Costituzione, con la previsione di tempi più lunghi,
maggioranze più elevate, eventuale intervento diretto del popolo. Per l’approvazione delle leggi di revisione
occorrono dunque:
a) Due deliberazioni sullo stesso testo con un intervallo non inferiore ai 3 mesi da parte di ciascuna Camera:
questo ha la funzione di far riflettere ciascuna camera (il c.d. periodo di riflessione), tenuto conto della
pesantezza di una modifica costituzionale. Nella seconda deliberazione serve almeno una maggioranza
assoluta (metà più uno dei componenti della Camera), mentre nella prima votazione ci sarà maggioranza
semplice (metà più uno dei presenti), visto che non è espressamente chiesta nessuna maggioranza.
b) Se nella seconda votazione la legge viene approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il
procedimento è concluso. La legge viene promulgata e pubblicata nelle forme ordinarie e quindi entra in
vigore.
c) Se viceversa nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta, ma non la maggioranza dei
due terzi, la legge viene pubblicata perché può essere richiesto, entro tre mesi, un referendum da parte di
un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o 5 consigli regionali. La pubblicazione della legge
costituisce una pubblicazione atipica, poiché è effettuata al solo fine della proposizione dell’eventuale
referendum. Il referendum costituisce uno dei pochi casi di referendum approvativo nel nostro
ordinamento e costituisce in questo caso la garanzia più importante della rigidità costituzionale. Tale
referendum costituisce un’evidente evocazione del potere costituente; è il popolo, infatti, che “approva”
il progetto di riforma nella Costituzione attraverso il suo voto diretto, espresso con lo strumento
referendario. La previsione del terzo comma dell’art. 138, che non si dà luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione a maggioranza dei due terzi, avvalora questa interpretazione. Se
la maggioranza è così larga ciò implica che il consenso popolare è implicito in questa ampia maggioranza.
La sezione di revisione costituzionale è composta di soli due articoli: l’art. 138 (che definisce il
procedimento di approvazione) e l’art. 139 (che dice quali sono i limiti che anche il Parlamento incontra
quando decide di modificare o integrare il testo costituzionale). Dal punto di vista meramente testuale,
l’art. 139 fa riferimento all’unico limite della forma repubblicana, che non può essere oggetto di revisione.
I costituenti individuarono solo questo limite perché derivava direttamente dall’esito del referendum del
2 giugno, che vincolò anche l’Assemblea costituente.
I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
Le norme sulla revisione costituzionale si trovano nell’ultimo titolo della Costituzione, che è dedicato alle
garanzie costituzionali. Tale
titolo si distingue in due sezioni
• la prima è dedicata alla Corte Costituzionale, organo ad hoc che salvaguarda la coerenza dell’ordinamento
rispetto alla Costituzione;
• la seconda è dedicata alla Revisione costituzionale (la rigidità è una garanzia per le minoranze). il
procedimento di revisione costituzionale e cosa invece della Costituzione resiste al procedimento di
revisione? Il punto di partenza del ragionamento è dato dalla natura del procedimento del 138: il 2
procedimento di revisione è costituito e non costituente (perché presuppone l’esistenza della
Costituzione). Detto più
L’art. 138 garantisce la rigidità della Costituzione. Ma cosa della Costituzione può essere modificato attraverso
semplicemente, la modifica della Costituzione attraverso la legge di revisione non può arrivare al punto che
all’esito del processo di revisione vi sia una nuova Costituzione.
Date queste premesse, il problema si sposta nel determinare quando la modifica della Costituzione porta ad
una “nuova” Costituzione e quando invece la modifica della Costituzione produce un cambiamento, ma
all’interno della stessa Costituzione.
In altre parole, quale è il contenuto essenziale di una Costituzione, tanto che modificata quello la
Costituzione è considerabile come nuova.
Definire quale sia il contenuto essenziale della Costituzione però è molto difficile.
Si ritiene che i principi fondamentali costituiscano quella parte della Costituzione che non è suscettibile di
revisione, in quanto contenuto essenziale e caratterizzante la Costituzione stessa.
Dall’esistenza di principi fondamentali non modificabili attraverso il procedimento di revisione consegue
che, se una legge di revisione della Costituzione modificasse tali principi, essa sarebbe a sua volta
incostituzionale, e quindi soggetta al giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte.
Così ha affermato la stessa Corte nella sentenza n. 1146 del 1988.
Un problema specifico riguarda poi la questione se, attraverso una legge di revisione, approvata con il
procedimento di cui all'art. 138, possa modificarsi l'art. 138 stesso.
La prassi sembra avvalorare questa possibilità poiché il Parlamento, nel 2013 ha approvato una legge di
revisione costituzionale che prevede, in via straordinaria e per una volta sola, un procedimento speciale per
modificare la Costituzione.
Questo procedimento è stato dai più ritenuto legittimo in considerazione del fatto che la rigidità della
Costituzione (il principio fondamentale) sarebbe comunque rispettato.
Art. 139 Cost. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
La ragione di questa limitazione è evidente: la forma di Stato repubblicana è contrapposta alla forma di
Stato monarchica, in conseguenza dell’esito del referendum popolare del 1946, che aveva scelto la
Repubblica al posto della Monarchia.
Da tale articolo, non si deduce solo che non si può rivedere la forma repubblicana per tornare a un
ordinamento basato sulla monarchia.
La Repubblica, come forma di Stato, si basa infatti a sua volta su una serie di principi che non possono
essere modificati in quanto ad essa coessenziali: primo tra questi è il principio democratico rappresentativo
(l’art. 1 co. 2 dice infatti che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti”).
L’organo rappresentativo della sovranità popolare è il Parlamento, che diventa tale dopo il processo
elettorale.
Il procedimento elettorale oggi si fonda sul diritto di voto, che appartiene a tutti (universalità del voto, che
vuol anche dire uguaglianza e centralità dell’individuo).
Dentro il termine repubblica democratica, attraverso la giurisprudenza costituzionale, rientrano i principi
fondamentali dell’ordinamento che sono espressamente previsti nei primi 12 articoli della Carta
costituzionale (da cui poi ne derivano altri), presenti nella parte seconda della Costituzione dedicata ai
principi fondamentali. 3
I limiti della revisione costituzionale si espandono perché non basta semplicemente la non ereditarietà del
titolo, ma più ampliamente non possono essere assoggettati a revisione tutti i principi fondamentali, definiti
principi supremi dalla giurisprudenza costituzionale.
L’eliminazione di questi principi infatti costituirebbe una modifica della forma repubblicana, cosicché può
correttamente sostenersi che l’art. 139 della Costituzione contiene anche dei limiti impliciti alla revisione,
che si sostanziano nella non modificabilità di quegli istituti che sono connaturali ad una forma di Stato di
tipo democratico rappresentativo.
Le leggi di revisione sono quelle che modificano la Costituzione, mentre le altre leggi costituzionali non
modificano la Costituzione, ma in parte la completano (la integrano), senza entrare a far parte della
Costituzione formale.
Vi sono però anche dei casi in cui, pur in presenza di una riserva costituzionale che rinvia la materia ad una
legge costituzionale, l’effetto finale di quella legge non è quella di integrare la Costituzione, ma
sostanzialmente di modificarla (art. 132).
La dottrina ha sempre distinto tra consuetudini costituzionali e convenzioni costituzionali.
Le convenzioni costituzionali e la prassi integrano la Costituzione, la rendono stabile, e in parte la adattano
ai mutamenti del substrato sociale e politico.
Le consuetudini e le convenzioni sono comportamenti ripetuti nel tempo, tenuti da organi costituzionali in
assenza di una previsione normativa.
Esse sono fonti del diritto e sono vincolanti rebus sic stantibus.
La prassi costituisce invece un comportamento ripetuto nel tempo da parte di organi costituzionali, relativo
alla interpretazione di una norma costituzionale.
Le prassi, dunque, non sono fonti ma svolgono una funzione importante nella interpretazione della
Costituzione.
NORME GIURIDICHE E FONTI DEL DIRITTO
ORDINAMENTO ED ORDINAMENTI GIURIDICI
Un ordinamento giuridico è costituito da un gruppo sociale organizzato, ordinato secondo determinate regole.
Non ogni gruppo sociale costituisce tuttavia un ordinamento, poiché un ordinamento giuridico è dotato dei
seguenti necessari requisiti:
a) la stabilità del gruppo sociale, intesa come dimensione temporale durevole di quel gruppo;
• l'organizzazione, intesa come distribuzione di funzioni, competenze, diritti e doveri, in sostanza esistenza
di regole che disciplinano la vita del gruppo sociale e che sono considerate come vincolanti. La stabilità
nel tempo serve a distinguere l'esistenza di un gruppo sociale da altri elementi episodici di aggregazione
umana, che tuttavia non costituiscono un gruppo sociale (una riunione, un momento aggregativo
transitorio, ecc.). L'elemento della stabilità, infatti, può realizzarsi solo quando in un gruppo sociale si
radichino interessi generali che, in quanto appartenenti all'intero gruppo, siano durevoli nel tempo. Il
radicamento di interessi generali produce dunque la stabilità, che a sua volta costituisce il presupposto
per la produzione di regole. Le regole stabiliscono gli obiettivi, le procedure per il soddisfacimento degli
interessi, i compiti degli associati, ecc., determinando quindi una organizzazione giuridica. In definitiva
ogni gruppo sociale stabile può dettare regole che sono giuridicamente vincolanti per coloro i quali fanno
parte di quel gruppo sociale, e dunque può costituire un ordinamento giuridico. sopra indicati: secondo
questa concezione, lo Stato costituisce l'ordinamento giuridico di livello più alto, più stabile, e le cui regole
sono dotate di maggiore forza. ontologica. Lo Stato è infatti legittimato a produrre regole in quanto 4
ordinamento giuridico, nato come gruppo sociale stabile, e non in virtù di una sovranità originaria che lo
differenzia dagli altri ordinamenti giuridici. La ricostruzione teorica qui riportata, denominata "teoria della
pluralità degli ordinamenti giuridici”, si basa sul principio della socialità del diritto, e cioè sull'idea che
l'esistenza del diritto come sistema di regole è connaturale alla stessa esistenza di una società. porre
norme giuridiche. parte dal principio che il diritto è un fenomeno prima che autoritario. È l’organizzazione
sociale (la più stabile,
Gli ordinamenti giuridici, allora, possono essere tanti quanti sono i gruppi organizzati che presentano i
requisiti La differenza tra ordinamento statale e altri ordinamenti è dunque prevalentemente qualitativa ma
non Questa teoria è storicamente nata in contrapposizione ad alcune ricostruzioni dogmatiche tedesche di
fine Ottocento, che invece sostenevano la sola statalità del diritto e dunque la sola legittimazione dello Stato a
La differenza tra le due concezioni è estremamente rilevante: la teoria della pluralità degli ordinamenti
giuridici
persistente ed estesa ed in grado di dettare norme con maggior forza), ma ciò non implica che altre
organizzazioni sociali non siano in grado di dettare regole che valgano per il loro gruppo sociale.
Al contrario la teoria della statalità del diritto parte dal principio opposto che il diritto sia un fenomeno
autoritario.
Solo lo Stato è legittimato a porre norme giuridiche, e ciò in conseguenza dell'autorità della quale è
investito.
I componenti della società sono sottoposti al comando e all'autorità dello Stato, nei confronti del quale
godono di diritti, pretese e garanzie, ma solo nella misura in cui tali diritti, pretese e garanzie, siano
riconosciuti dallo Stato stesso.
Questa ultima ricostruzione era influenzata dal periodo storico bismarkiano, ed era collegata alla cultura
tedesca dell'epoca, che propugnava l'idea dello "Stato forte".
Essa, tuttavia, appare legata a quel particolare momento storico, ad una forma di Stato unitario privo di
decentramento, ad un modello costituzionale ancora di tipo dualista.
La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici anticipa invece le trasformazioni costituzionali del
dopoguerra.
Se infatti, come si è detto, le Costituzioni sono espressione del potere costituente che proviene dalla
società, è la società - prima dello Stato - ad essere legittimata a porre le norme giuridiche fondamentali.
Ed inoltre se la Costituzione ha lo scopo di disciplinare e garantire una società pluralista, l'ordinamento
giuridico deve prevedere l'esistenza di strumenti di decentramento, strumenti di tutela di gruppi sociali,
strumenti di tutela delle minoranze, che sono incompatibili con il modello dello Stato autoritario.
NORME GIURIDICHE
La norma giuridica costituisce la tipizzazione astratta di un comportamento concreto, ed è caratterizzata dalla
esteriorità, la generalità e l'astrattezza, la coercibilità e la previsione di una sanzione.
a) L'esteriorità
Esteriorità significa che la norma è prodotta da un soggetto esterno a colui il quale deve rispettarla, e da
questo elemento deriva la distinzione tra regole giuridiche e regole morali.
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