Introduzione
Cos'è?
Studio del rapporto tra lo stato e i cittadini. La costituzione insegna il passaggio dalla monarchia (momento bellico) alla repubblica (momento di pace).
Interesse individuali soddisfatti entro i limiti prestabiliti dai componenti del gruppo sociale. Collettivi quando gli interessi individuali possono essere soddisfatti solo in maniera associata. Generale non è proprio dei singoli associati ma ha come punto di riferimento l'individuo e l'ambiente sociale che lo circonda.
Diffusi bisogno della collettività non hanno un centro di riferimento non sono propri di un solo gruppo sociale ma della collettività (tutela dei beni comuni).
Principio di confliggenza-composizione
Secondo il quale tutti gli interessi possono entrare in contrasto fra loro. Vi è un principio ordinatore che disciplina al fine di assicurare la stabilità interna del gruppo. Si manifesta al superamento dei confini di interesse.
- 1 solo (tirannia)
- Opera facendo coincidere gli interessi Un ristretto numero di associati con l’interesse del gruppo (oligarchia)
- Tutti gli associati (democrazia)
Regole organizzative
La cui funzione è dare al gruppo sociale stabilità e continuità nel tempo, procedere per il soddisfacimento degli interessi. Esempio ripartire i compiti fra gli associati e stabilire a chi spetta la direzione del gruppo.
Famiglia
Organizzata secondo un duplice sistema di norme. Gruppo sociale organizzato, norme eteronome, norme poste da una società esterna e contenute nella costituzione e codice civile.
Norme autonome, norme interne a questa società naturale autonoma. Se un sindacato non segue le regole sarà comunque uno statuto anche se privo di contenuti semplice e pura enunciazione scritta dei principi.
Formale e materiale
Diritto di due componenti: regole e dei diritti contenuti nella costituzione. Materiale concreta applicazione, da parte delle forze politiche, del contenuto formale.
Regole costituzionali
Per definizione esprimono i valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito. Devono trovare corrispondenza nella realtà sociale del periodo storico nel quale vengono stabilite.
Regola
Deve essere linguisticamente formulata in modo tale da consentire all’interprete di individuare l’interesse in essa trattato. Ogni gruppo sociale crea un proprio ordinamento.
Teoria istituzionale di Santi Romano
Giuridico autonomo rispetto a quello dello stato, sostituisce il concetto di istituzione con quello di comunità (il concetto non si esaurisce in un complesso di norme ma è istituzione stessa).
Norma e concetto di istituzione
Ciò che rende meglio la fusione fra organizzazione, varietà di soggetti, interessi coinvolti. Istituzione e ordinamento giuridico sono la stessa cosa.
Teoria di Hans Kelsen
Teoria pura del diritto. Il diritto si esaurisce nelle norme intese come comandi. Si concentra unicamente sull’oggetto: il giurista deve limitarsi a chiarire cosa il diritto sia e come esso si presenti.
Ordinamento
Sistema di norme la sua unità si forma sul fatto che tutte le norme hanno lo stesso fondamento per la loro validità. Costituito da una norma fondamentale. Insieme di norme regolanti e di norme regolate e tale insieme costituisce un diritto.
Ordinamento a gradi dell’ordinamento giuridico ove la norma superiore costituisce il fondamento della validità dell’altra. La norma fondamentale è presupposta e non dipende da nulla ma riposa sul rapporto fattuale della realtà sociale.
Critica
Dunque la dottrina kelseniana è pura anzi è inquinata da tale dimenticanza. MORTATI: Non si può tenere conto solo delle norme per dare una definizione del fenomeno giuridico, bisogna risalire all'istituzione partendo dalle norme.
Costituzione
È alla base dell'ordinamento giuridico perché:
- Identifica il fine fondamentale del gruppo sociale
- Si pone come forza capace di assicurare l’osservanza e garantire il mantenimento delle regole.
Dato comune della bitesi è l’essenza del fenomeno giuridico che si riferisce ad un assetto fondamentale che: Romano identifica nell’istituzione come corpo sociale organizzato; Kelsen identifica nella norma fondamentale.
Morati identifica nel gruppo sociale e i suoi bisogni essenziali. Il diritto è un fenomeno sociale di natura differente.
Morale
Le regole morali, economiche e religiose sono regole sociali presenti in un gruppo già esistente, non lo creano. Diritto vale a creare il gruppo sociale e conferirgli stabilità e continuità.
2 teorie divergono dunque Si eliminano le ragioni del contratto. La costituzione formale viene modificata per essere adattata a quella materiale la costituzione materiale è la stessa costituzione formale non si scontrano nel suo farsi e nel suo divenire oltre al suo adeguarsi alla realtà sociale.
Costituzione come processo
Fornisce la chiave di lettura dell’evoluzione costituzionale concreta, dunque il criterio orientativo per valutare la possibilità di collegare costituzione formale e materiale.
Diritto naturale si distingue dal diritto positivo perché trova il suo fondamento nella natura. Due idee diverse Tendenza tradizionale al diritto naturale ove vanno riconosciuti i caratteri dell’assolutezza ed eternità, vanno inoltre attribuiti i caratteri della certezza e oggettività.
Tendenza recente anche il diritto naturale va ricollegato all’uomo e la storicità della concezione umana concilio del diritto storico e naturale. Il diritto non viene prodotto dallo stato ma anche dai gruppi sociali.
Pluralismo giuridico
La fonte prima del diritto nella necessità dell’uomo di associarsi ad altri uomini per soddisfare alcuni suoi interessi che da solo non può perseguire.
Fonti del diritto
La sua giuridicità si misura nella sua capacità ad assicurare la stabilità e norma giuridica continuità di un gruppo sociale nel tempo, per questo specificano gli interessi per il cui soddisfacimento il gruppo si è costituito e le procedure per la loro composizione.
Quando un gruppo sociale (stato) ritiene essenziale adottare tale regola, la fa propria e la traduce in sua norma, garantendone l'osservanza mediante la previsione di sanzioni specifiche.
Caratteri
Positività: Enuncia un interesse vigente nella comunità oppure predispone gli strumenti necessari per il suo soddisfacimento e tutela.
Effettività: Intesa come efficacia della norma in senso prescritto-deontologico ove una norma è considerata tale se efficace e applicabile.
Storico-essenziale: Ove una norma è efficace e applicabile solo in un dato periodo storico.
Coattività: La sua inosservanza prevede una sanzione che verrà applicata ai soggetti non rispettosi ma non tutte le norme prevedono una sanzione. Tali norme sono seguite da un’altra categoria che coattiva non è.
Esteriorità: Disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento. Regole la cui inosservanza non ha alcuna incidenza sullo svolgimento della vita associata, regole formulate per sé stessi e non per i componenti di un gruppo sociale.
Generalità: Attitudine della norma a regolare categorie di fatti e comportamenti senza riferimenti a situazioni determinanti.
Astrattezza: Disposizione preventiva di un effetto B dato il comportamento e lo stato di fatto A. Vi sono norme giuridiche in cui questi due caratteri sono relativi.
Norme che prevedono provvedimenti, norme che si riferiscono a situazioni specifiche. La norma è quindi una presunzione generale ed astratta che identifica ed enuncia gli interessi vigenti di un gruppo sociale, predisponendo le procedure per la loro tutela e il concreto soddisfacimento della quale deve essere garantita l’osservanza.
Fonti del diritto
Aspetto sostanziale: Norma giuridica.
Aspetto formale: Contenuto dell’atto desumibile. Atto in quanto posto in dunque ciò che con l’atto interpretazione secondo essere secondo una viene posto in essere i criteri determinata procedura.
Fonti normative
Atti e fatti mediante i quali vengono poste le norme giuridiche. Chiamate anche fonti di produzione poiché la fonte e lo strumento riconosciuto dall’ordinamento giuridico per la produzione del sistema normativo.
Si distinguono in fonti “di produzione”:
Art 70: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.
“Sulla produzione”:
Art 72: determina la procedura per la formazione delle leggi.
Costituite da manifestazioni di volontà espresse da un organo dello stato-soggetto o un altro ente già legittimato dalla costituzione e trovano la loro formulazione in un testo normativo, ovvero le fonti scritte.
Consistono in un comportamento oggettivo
Fonti-fatti (consuetudine): o in atti di produzione giuridica esterni al nostro ordinamento che per ciò vengono assunti come fatti.
Tale distinzione acquista rilevanza poiché delinea la competenza della corte costituzionale che è chiamata a verificare la conformità alla costituzione delle fonti-atti.
Si distinguono anche in:
Fonti dirette, quando la fonte è prevista è regolata nello stesso ordinamento.
Fonti indirette, quando è disciplinata in un ordinamento esterno a quello dello stato.
Necessità
Intesa come elemento intrinseco e legittimante della società che, senza di esso, sarebbe contraria al sistema legale delle fonti. Distinta dallo stato di necessità che è previsto negli ordinamenti giuridici quale condizione per l’emanazione di un atto o il compimento di un’attività in deroga all'ordine prestabilito delle competenze.
Diviene fonte del diritto quando occorre far fronte a situazioni eccezionali al fine salvaguardare i valori essenziali dell'ordinamento.
Criterio gerarchico
Criteri per decretare la fonte: se due fonti sono in contrasto prevale la fonte superiore, non funziona se me fonti sono simili.
Criterio cronologico: si dà la priorità alla fonte più recente rispetto a quella più vecchi.
Criterio di specialità: si dà priorità alla legge più specifica non la generica.
Criterio di competenza: se le fonti che entrano in contrasto sono della stessa materia legislativa, prevale chi ha più competenza su tale materia.
Fonti di cognizione del diritto
Documenti ufficiali nei quali vengono racchiuse le disposizioni normative. Fonti sulla produzione contenute nella costituzione, in leggi costituzionali e altri testi legislati.
Art 138 (legge costituzionale): riguarda l’iter legis.
Art 70 (legge ordinaria): funzione legislativa.
Art 76 (legge delegata): impossibilità di delegazione della funzione legislativa al governo a meno che non ci siano precisi criteri direttivi e deve essere per un tempo limitato e per oggetti definiti.
Art 77 (decreto-legge)
Quando in casi straordinari di necessità e urgenza il governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge deve presentarli per la conversione alle camere si riuniscono entro cinque giorni.
Art 75 (referendum abrogativo di leggi statali o atti aventi valore di legge): parla dei sindacati i quali hanno personalità giuridica e che possono stipulare tali contratti con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie citate.
Riguarda gli atti organizzativi delle camere:
Art 39 (contratto collettivo di lavoro): ciascuna camera adotta il proprio regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberanze non sono valide se non è presente la maggioranza e i membri del governo possono assistere alle sedute anche se non fanno parte delle camere.
L’ordinamento giuridico italiano prevede una pluralità di fonti sulla produzione e fonti di produzione ma tale pluralità è ricondotta ad unità dalla costituzione poiché è a tale fonte di produzione originaria che occorre risalire per legittimare l’intero sistema normativo.
Fonti-atti governativi
- Leggi costituzionali
- Decreti legge
- Leggi ordinarie
- Leggi delegate
- Statali decreti di attuazione degli atti aventi forza di legge statuti speciali
- Referendum abrogativo
- Regolamenti ministeriali
- Interministeriali regolamenti degli organi costituzionali ed egli organi a rilevanza costituzionale
- Statuti ordinari
Fonti non statali
- Leggi regionali
- Regionali referendum abrogativo
- Regolamenti regionali
- Leggi e regolamenti delle province di Trento e Bolzano
- Provinciali statuti e regolamenti provinciali
- Statuti e regolamenti comunali
- Regolamenti di enti non territoriali
Fonti comunitarie esterne all’ordinamento statale. Consuetudine necessità norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Accordi internazionali fonti di ordinamenti stranieri richiamate nell’ordinamento italiano.
Delegificazione
Esaminare se sia possibile porre un fine alla inflazione delle leggi sottraendo al legislatore il potere di disciplinare una materia che non sia legislativa, arrivando così a delegificare settori di materie per attribuirli alla competenza del potere esecutivo.
Diversa da denazionalizzazione dove lo stato, già titolare di un’attività o impresa, decide di ritirarsi da gli campi di intervento e affidare per intero ai privati tale disciplina che obbedirà, nell’ipotesi che i tratti di attività economica, alle regole del libero mercato.
Consuetudine
Fonte subordinata sia alle leggi che ai regolamenti, non scritta e fonte-fatto poiché produttivo di norme. Non sono ammesse, nel nostro ordinamento, consuetudini contrarie a leggi o regolamenti (contra legem) ma soltanto quelle che integrano e specificano il dettaglio legislativo (secundum legem o interpretative) o disciplinano materie non regolate da una legge (praeter legem o introduttive).
Desuetudine
Si ha quando i destinatari della norma pongono in essere in modo reiterato è diffuso un comportamento omissivo, non osservando un precetto legislativo.
Diritto
Spontaneamente creato dagli stessi destinatari della norma in aderenza alle esigenze e i bisogni della comunità. Perché si abbia una norma consuetudinaria, accanto al fatto del ripetersi in maniera uniforme di un comportamento bisogna porre un altro elemento che viene identificato nella opinio iuris ac necessitatis ove l’opinio consiste nella credenza della obbligatorietà giuridica del comportamento o della sua conformità al diritto.
La norma consuetudinaria non viene dettata da un’autorità ma quale norma che scaturisce direttamente dal modo in cui si perseguono i fini del gruppo o si compongono i conflitti di interesse. Diversa è la motivazione psicologica del comportamento legato a regole di costume, di correttezza, cavalleresca ecc...
Esempio di fonte del diritto
Consuetudine costituzionale disciplina i rapporti fra organi costituzionali. Per quanto riguarda la diffusione è posto in essere da un numero limitato di soggetti (costante). Per quel che riguarda la ripetizione nel tempo è limitato in pochi casi:
Casi vari
Contra costituzionem: Derogano a norme costituzionali scritte. Esempio: introduzione in Italia del regime parlamentare che per alcuni è avvenuto mediante una serie di comportamenti che andavano contro lo statuto del 1848 che prevedeva una forma di governo costituzionale pura la cui regola caratterizzante era quella secondo cui il rapporto fiduciario intercorre fra il re e i ministri anziché il governo e il parlamento.
Casi più frequenti
Quando organi costituzionali pongono in essere atti (che dovrebbero essere considerati fatti, non essendo previsti nell’ordinamento) mediante i quali vengono creati nuovi istituti, ad integrazione di quelli esistenti. Accertare la conformità della regola alla costituzione materiale. Dunque detta costituzione può esprimere norme integratrici di lacune esistenti nella costituzione formale.
Consuetudine costituzionale distinta da
- Precedenti convenzioni costituzionali
- Prassi
- Norme di correttezza costituzionale
Convenzione costituzionale
Regole di condotta che disciplinano l’esercizio delle competenze degli organi costituzionali stabilito in seguito ad un accordo stipulato dagli organi.
Attuazione dell’articolo 86 cost. Nel caso di rilevanza/sono vincolanti fino a quando gli operatori politici che hanno stipulato l’accordo ritengono che valgano come strumento per il migliore raggiungimento del fine per il quale il potere è stato conferito.
Possono trasformarsi in consuetudini qualora si stabilizzino uniformemente nel tempo trovando la loro legittimazione nella costituzione materiale.
Differenza: la consuetudine è una convenzione stabilizzata uniformemente nel tempo e la cui forza cogente è ormai uscita dalla disponibilità dei soggetti originari che avevano stipulato la convenzione.
Correttezza costituzionale
Riguardano il comportamento degli organi costituzionali nei loro reciproci rapporti che devono essere improntati alla lealtà, alla cortesia, al rispetto, ad un certo cerimoniale. La violazione di una delle regole elencate può dar luogo, sul piano politico, ad un biasimo o alla responsabilità politica di chi l'ha compiuta che può essere fatta valere anche con l’applicazione di una sanzione.
Prassi
Serie di atti / fatti posti in essere da organi costituzionali e indicativi del modo in cui questi intendono l'esercizio delle competenze loro affidate. Convenzioni prassi consuetudine.
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