I diritti costituzionali in divenire
Capitolo 1 - Art. 2 Cost
L’art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
L’art. 1 Cost. definisce i caratteri della dimensione collettiva dell’ordinamento affermando la natura democratica della Repubblica e l’appartenenza al popolo della sovranità. Questi due articoli letti insieme individuano gli elementi basilari dell’ordinamento repubblicano: comunità e individuo.
L’art. 2 Cost. fornisce alcune coordinate per inquadrare la posizione che il costituente ha collocato all’individuo nella sua connessione giuridica con “l’altro sé” nel caso in cui questo “altro” sia rappresentato dalle persone con cui il soggetto giunge a relazionarsi e anche nel rapporto del soggetto con il potere pubblico, per il tramite degli organi.
L’impianto democratico della convivenza ordinata e organizzata non assorbe la tutela e la rilevanza giuridica che spettano ad ogni membro della comunità in quanto individuo. Allo stesso tempo le esigenze del singolo non possono vanificare l’esistenza di spazi decisionali rimessi alla collettività attraverso meccanismi democratici, ai quali ciascun cittadino ha diritto di partecipare con la propria volontà e perseguendo il proprio ordinamento politico.
Principi riconducibili all’art. 2 Cost
Principio personalistico: consiste nel primato giuridico che l’ordinamento assegna all’essere umano e al suo sviluppo e impedisce che la persona possa assumere il ruolo di mero oggetto, pienamente disponibile da parte dei pubblici poteri nel perseguimento dei loro scopi.
In quest’ottica, si pone come il principio con il quale viene respinto il dogma su cui si fonda ogni sistema totalitario e cioè l’assoggettamento dell’individuo a finalità collettive. Quanto appena detto, non significa che la persona non possa essere destinataria di obblighi, divieti o costrizioni da parte del pubblico potere, anzi ciò potrà avvenire secondo le forme ed i limiti della disciplina dei diritti individuali.
Ciò di cui si sostanzia il principio in esame è la preminenza dei diritti della persona tutelati dalla Costituzione sul ventaglio degli interessi pubblici perseguibili dalle autorità. Però il principio deve apportare un quid pluris in termini di normatività che può essere individuato nella presunzione di massima espansione delle libertà costituzionali.
“Massima espansione” = tale principio operando come canone ermeneutico cui ricorrere nei casi dubbi, impone di privilegiare l’interpretazione più garantistica dei diritti costituzionali della persona nei suoi rapporti con i pubblici poteri.
Il principio personalistico non opera solo in negativo (= contribuendo a circoscrivere i limiti dei pubblici poteri) ma, anche in positivo quale vincolo per le autorità di ampliare il godimento di fatto dei diritti costituzionali. Per cogliere questa eccezione l’art. 2 va letto insieme all’art. 3 co. 2 Cost., cioè al dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana = coordinamento tra principio personalistico e sociale.
Tutela del singolo all’interno delle formazioni sociali
Comporta che quanto detto fino ad ora sul principio personalistico si applichi anche ai casi in cui l’individuo sia inserito in un gruppo sociale organizzato e pubblicistico. Il fine della previsione è quello di escludere che il singolo possa essere depauperato dei suoi diritti costituzionali o assoggettato a interessi che lo trascendono, in conseguenza dell’appartenenza alla collettività.
Le formazioni sociali sono entità plurisoggettive che si collocano tra il singolo e il popolo, e non possono trasformarsi in uno strumento di compressione della personalità dell’individuo. Obiettivo della previsione è quello di tutelare l’individuo all’interno delle formazioni sociali e contro di esse.
Principio di inviolabilità
L’inviolabilità dei diritti costituzionali è un limite al potere di revisione costituzionale. La garanzia dell’inviolabilità è una previsione che acquisisce il carattere di dato oggettivamente presente con cui l’interprete è chiamato a confrontarsi in una prospettiva sistematica, al di là dell’indagine su quali potessero essere le motivazioni soggettive e le intenzioni dei componenti dell’assemblea costituente della delibera.
Il senso garantistico più pregnante che l’inviolabilità è in grado di assumere consiste nell’assicurare ai diritti che ne sono dotati una specifica protezione attraverso la quale essi risultino incardinati nel sistema costituzionale, in modo che i vari poteri siano tenuti a riconoscerli e garantirli. Attraverso l’inviolabilità la protezione dei diritti diventa un fattore irrevocabile dell’identità costituzionale, al pari della forma repubblicana.
Sicché la negazione di tale protezione si porrebbe come extra ordinem e determinerebbe una rottura della continuità e un superamento dell’ordinamento nel suo vertice. La tesi che vede nei diritti inviolabili un limite per il potere di revisione costituzionale ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza costituzionale, benché in essa per indicarli viene usata l’espressione diritti inalienabili.
Peraltro, l’eventuale incompatibilità con gli stessi diritti costituisce un limite di accesso nell’ordinamento italiano alle norme internazionali, al diritto dell’UE e alle norme bilaterali tra Stato e Chiesa.
Quali sono i diritti inviolabili?
- L’inviolabilità è strettamente riferita e commisurata al raggiungimento del fine dello sviluppo e del perfezionamento della persona umana perviene a considerare sottratto al potere di revisione costituzionale solo tale principio e non i singoli diritti costituzionali. I quali sarebbero soggetti ad un adeguamento storico per mantenerli in linea con il principio di sviluppo della persona, da cui dovrebbe discendere un loro ridimensionamento o una loro soppressione.
- L’argomentazione non appare convincente poiché risolvendo nell’inviolabilità del principio l’inviolabilità dei diritti si finisce col privare quest’ultimi di una protezione nei riguardi del revisore costituzionale. Il quale potrebbe intervenire variando la disciplina attuale prevista dei diritti. Diversamente non può sopprimerli o depauperarli del loro contenuto.
- Ritenere che l’inviolabilità stabilita dall’art. 2 Cost. ponga dei limiti al potere di revisione costituzionale con riguardo ai diritti costituzionali non significa affermare che i diritti inviolabili siano a “numero chiuso”, anzi sono a numero aperto, cioè permettono ad altri diritti di essere introdotti mediante leggi costituzionali o di revisione successive.
- I diritti inviolabili vanno individuati nei diritti ricavabili dall’interpretazione delle successive disposizioni costituzionali e si identificano con i diritti costituzionali positivizzati che le carte prevede. In questa prospettiva non si danno diritti inviolabili diversi o ulteriori rispetto a quelli che è possibile ricavare dal testo dalla Costituzione. Tale impostazione sembra la più coerente con la scelta del costituente di concepirli come elementi di un sistema costituito di tutele.
Se si accoglie l’idea dell’inviolabilità come limite al potere di revisione costituzionale, tale limite è destinato ad operare a protezione dei diritti che di quel sistema fanno parte della Costituzione. Una volta affermato che per effetto dell’art. 2 Cost. viene attribuito il carattere dell’inviolabilità all’insieme dei diritti costituzionali, residua la necessità di coordinare tale risultato interpretativo con la constatazione che li stabiliscano contengono una qualificazione come inviolabili.
Diritti specifici menzionati nella Costituzione
Si tratta della libertà personale, del domicilio, della libertà e segretezza della corrispondenza. Che differenza intercorre tra la garanzia di inviolabilità riferita all’art. 2 Cost. e la garanzia di inviolabilità assegnata a ciascuno dei 4 diritti sopramenzionati? In entrambi i casi l’inviolabilità deve conservare il limite al potere di revisione costituzionale che però ha un diverso grado di intensità.
I 4 diritti per i quali la qualifica di inviolabilità è espressa devono intendersi sottratti ad ogni intervento di revisione che indebolisca il loro livello di protezione costituzionale (garanzia di contenuto). I diritti costituzionali (gli altri) possono essere soggetti ad una più ampia manovra del revisore costituzionale, il quale può modificarne la disciplina ma non può eliminarli (garanzia di esistenza).
Accanto alla tesi per la quale l’inviolabilità è da ricondurre ai soli diritti stabiliti nel testo costituzionale, sono state avanzate interpretazioni alternative. L’elemento ricorrente è il tentativo di estendere il raggio di azione dell’inviolabilità (art. 2 Cost.) per includervi anche diritti “nuovi” o per mettere in discussione che le singole disposizioni della carta rappresentino il solo orizzonte cui guardare alla ricerca delle tutele individuali in ordine costituzionale.
Si collocano in questa prospettiva quelle proposte interpretative secondo cui il riferimento ai diritti inviolabili rappresenterebbe l’apertura dell’ordinamento verso il giusnaturalismo, verso un rinvio parziale o un integrale richiamo. Tra i punti di appoggio testuali di tali letture un ruolo lo assume, nell’art. 2 Cost., il verbo “riconoscere” dal quale viene dedotto un ipotetico rinvio a diritti preesistenti all’attività di creazione normativa del costituente.
L’espressione “riconosce e garantisce” impone alla Repubblica di rispettare i diritti costituzionali e di farli rispettare anche nei rapporti tra soggetti privati. Nonostante le tracce di suggestioni giusnaturalistiche diffuse fra i costituenti, l’inviolabilità dei diritti ha un fondamento costituzionale positivo. Se è così, la loro protezione deve poggiare sulla loro identificazione nella Costituzione, anziché su congetturati richiami a un insieme incerto di diritti naturali.
Estensione dei diritti oltre la Costituzione
Una seconda impostazione con cui si è tutelato di estendere il novero dei diritti oltre quanto stabilito dalla Costituzione ha fatto leva su un’interpretazione dall’art. 2 come “clausola di apertura” alla costituzione materiale. Secondo quest’impostazione l’insufficienza di garanzia offerta dalle fattispecie giuridiche analitiche espresse dalla costituzione andrebbe colmata grazie al rinvio alla costituzione materiale e ai principi di regime assunti dalla coscienza del giudice o dell’interprete.
Così l’art. 2 Cost. rappresenterebbe una falla (=apertura) nella costituzione formale, attraverso la quale riceverebbero protezione tutte quelle esigenze che emergono dalla società. Purché si tratti di libertà che siano essenziali per il libero sviluppo della persona umana. Ipotesi interpretativa molto criticata: essa si presta alle osservazioni che possono essere mosse contro l’apertura giusnaturalistica, un surrogato del diritto naturale. A ciò si aggiunge la difficoltà di conciliare l’interpretazione aperta dell’art. 2 Cost., con la scelta del costituente di optare per una costituzione lunga, nella quale i diritti sono disciplinati nel dettaglio.
Se si tiene a mente ciò, si pone un ulteriore problema che deriverebbe dall’interpretazione aperta, cioè l’introduzione di “nuovi” diritti che potrebbero introdurre restrizioni per i diritti costituzionalmente previsti, provocando a quest’ultimi una revisione peggiorativa del loro regime.
Protezione costituzionale e valori costituzionali
Il fine di conferire protezione costituzionale a diritti ulteriori è l’obiettivo di un terzo filone interpretativo che si fonda su un approccio assiologico cioè basato sulla considerazione dei valori costituzionali. La funzione della norma che si trae da una disposizione costituzionale relativa ad un diritto è quella di far emergere il correlato valore. Per cui una volta identificato il valore, gli interpreti saranno abilitati a farne discendere tutti i diritti che possono ritenersi implicati da quel valore.
Es: nella prospettiva della tutela della libertà personale andrebbe desunta la protezione costituzionale del valore della persona e della sua libertà tout court. Critiche: l’applicazione di questo approccio trasformerebbe la Costituzione in una tavola di valori e ciò significherebbe accantonare la sua struttura normativa e prescrittiva per conformarsi con entità pre-normative. Inoltre, l’individuazione del contenuto di un valore può variare nel tempo e da parte dello stesso interprete.
Interpretazione nell'ambito giurisprudenziale
Il pensiero della giurisprudenza con riguardo all’interpretazione dell’art. 2 Cost. e all’individuazione di diritti ulteriori rispetto a quelli enunciati nella Costituzione con riguardo soprattutto alla giurisprudenza costituzionale. Può escludersi che la Corte costituzionale segua una metodologia interpretativa sempre costante e uniforme, ciò anche in virtù del pluralismo strutturale che la connota.
La Corte è sempre stata scettica su un’eventuale integrazione giusnaturalistica del numero dei diritti costituzionali. Ciò, per, non significa che non abbia trovato spazio una lettura ampliativa del catalogo. D’altro canto, è possibile constatare il manifestarsi di 2 alternativi indirizzi ermeneutici di fondo.
Può osservarsi che per i primi tre decenni di funzionamento dell’organo di giustizia costituzionale l’orientamento prevalente è stato quello secondo cui l’art. 2 Cost. nel riferirsi ai diritti inviolabili “necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione”.
Si è poi parlato di orientamento prevalente (negli anni 70) poiché alcune decisioni iniziarono a discostarsi dall’indirizzo appena esposto. Alla metà degli anni 80 la situazione venne capovolta: l’orientamento minoritario ravvisava i diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. in quelli che vengono espressamente disciplinati nelle disposizioni ad esso successive; mentre l’orientamento maggioritario si basava su un’interpretazione ampliativa.
Per quel che concerne la giurisdizione ordinaria, può essere sufficiente ricordare che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è dominante un’interpretazione dell’art. 2 Cost. come clausola aperta con cui riceverebbe protezione il generico diritto di ciascuno di libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità nei limiti di solidarietà considerati.
Questa interpretazione determina conseguenze anche sul versante della tutela risarcitoria spettante a seguito della lesione dei “diritti ulteriori”: tale tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla costituzione nel presente momento storico ma, ad un processo evolutivo e deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Si può ora affrontare la questione delle esigenze individuali o collettive che vengono fatte oggetto sul piano della realtà sociale di richieste di protezione rivolta all'ordinamento costituzionale. Al riguardo va verificato se la condizione soggettiva per la quale si invoca una garanzia giuridica, nonostante essa sia priva di riscontro testuale diretto nella costituzione, possa essere inquadrata in una delle varie situazioni costituzionalmente tutelate. Si tratta di una lettura che ha il suo orizzonte nelle norme, nelle regole costituzionali sui diritti, non nei valori che a tali norme sono collegabili.
Utilizzando questo metodo può sostenersi, ad es., che la “libertà matrimoniale” intesa come il diritto di ciascuno di scegliere liberamente con chi contrarre matrimonio è implicita nella disposizione dell'art. 29 Cost e non fondata sull’art. 2 Cost.
Talvolta, invece, un diritto non nominato dalla costituzione può essere ricostruito come prodotto della lettura congiunta di più diritti costituzionalmente protetti: questo accade in relazione alla “libertà di ateismo” che anche se non formalmente menzionata nella Costituzione, è salvaguardata nella sua forma negativa dall’art. 19 Cost. (= facoltà di astenersi dalla professione di qualsiasi fede) e nella sua forma attiva dall’art. 21 Cost. come garanzia per la propaganda di pensiero.
Può anche accadere che tali pretese ricevano sul piano costituzionale una tutela parziale, ad es., i diritti dei consumatori sono configurati nel codice del consumo; qualche studioso ha tentato di dotare essi di piena copertura costituzionale collegandoli alla tutela della dignità e del pieno sviluppo (artt. 2 e 3 Cost.), in realtà la figura del consumatore non ha alcuna peculiare garanzia costituzionale. Tuttavia, per la costituzione nei rapporti con professionisti e produttori il consumatore godrà del diritto alla salute, del diritto di tutela giurisdizionale, della libertà di manifestazione del pensiero ma non di specifici diritti in quanto consumatore.
Infine, può avvenire che la verifica relativa alle esigenze per le quali si vorrebbe una garanzia costituzionale si concluda con un esito negativo: nel...
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